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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESDENTE rel.
Dott. BIAGIO POLITANTO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 304/2025 R.G.A.C., decisa con deposito del dispositivo alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 maggio
2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fioramante giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cribari giusta procura in atti CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante < … accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 278/2025 emessa dal Tribunale di Cosenza rigettare la domanda avversa e consequenzialmente accertare e dichiarare in via preliminare che la sig. ha usucapito i beni di cui al fgl. 22, p.lla 616 sub 2 Parte_1
avendoli posseduti ininterrottamente e liberamente da venticinque anni ed ove ciò non sia ritenuto sufficiente, accertare e dichiarare che al detto possesso ha unito quello del genitore deceduto, ovvero in base alla nota regola dell'accessio possessionis;
che la non è titolare del diritto di CP_1
proprietà della quota di terreno e del fabbricato ove la abita unitamente alla prole e, Parte_1 precisamente, l'immobile identificato catastalmente al fgl. P..616 syb 2 e, quindi, per l'effetto non avrebbe potuto neanche cedere in comodato detti immobili;
che nessun contratto verbale è intercorso tra le parti nel marzo 2007 non essendo emersa la prova dello stesso, nonché per il fatto che CP_1
nel corso di circa dieci anni in cui la figlia ha eseguito i lavori nulla le è estato contestato.; che Pt_1 la sig. ha usucapito i beni di cui al fgl. 22 p.lla 616 sub 2 avendoli posseduti Parte_1
ininterrottamente e liberamente alla luce del sole per oltre venticinque anni e che detto possesso ha unito a quello del genitore deceduto ovvero in base alla nota regola dell'accessio possessionis;
in via subordinata accertare e dichiarare che la sir. è comunque titolare del terreno e del Parte_1 fabbricato oggetto di causa quale erede del fu . Per l'effetto si chiede la condanna Persona_1
della al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.> CP_1
Per l'appellata < … rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile improcedibile ed infondato nel merito;
confermare integralmente l'impugnata sentenza per tutte le motivazioni sostenute nei due gradi di giudizio dall'attrice oggi appellata con vittoria di spese, competenze ed onorari>
§1) Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata ha adito il Tribunale di Cosenza per ottenere la restituzione di un immobile sito in CP_1
Roggiano Gravina c.da pallotta indicato in catasto al foglio 22 part. 616 sub che ha sostenuto di avere concesso in comodato alla figlia nel marzo 2007 . Ha precisato che di detto immobile Parte_1 aveva la disponibilità sin dal 1999 essendole stato attribuito di comune accordo con l'ex coniuge in sede di separazione, attraverso atto di divisione con il quale i coniugi hanno regolato anche la divisione degli immobili. Ha infine dedotto di avere richiesto senza esito alla figlia la restituzione dell'immobile concessole.
Si è costituita in giudizio contestando decisamente la ricostruzione dei fatti offerta dalla Parte_1 ricorrente ed affermando di avere conseguito la disponibilità dell'immobile in questione dal padre, in occasione delle sue nozze nel 1997, e di averne da allora sempre esercitato il possesso, apportandovi notevoli modifiche nel corso degli anni e adibendolo infine a propria casa di abitazione dopo la separazione dal marito. Ha contestato il titolo proprietario vantato dalla madre, deducendo che l'immobile non rientrava tra quelli a lei attribuiti in sede di separazione e ha negato l'esistenza di qualsiasi contratto di comodato.
La causa è stata istruita mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio e quindi decisa con sentenza del 14 febbraio 2024 con cui il Tribunale ha: ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione per non avere la resistente chiesto lo spostamento della prima udienza, riqualificato la stessa come eccezione riconvenzionale che ha ritenuto infondata nel merito posto che le deposizioni dei testi di parte convenuta ( fratelli della stessa
) che hanno confermato il possesso per un tempo utile ad usucapire si pongono in insanabile contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio secondo la quale il fabbricato in questione era inesistente almeno fino al 2000; ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione per difetto di titolarità del diritto reale perché la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato che il terreno su cui sorge l'immobile rientra nella porzione attribuita alla ricorrente in sede di separazione;
ha ritenuto sufficientemente provato il contratto di comodato sulla base delle deposizioni rese dai testi.
Alla luce di tali argomentazioni ha accolto il ricorso condanna la resistente al rilascio dell'immobile, compensando tra le parti le spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza ha proposto tempestivamente appello con Parte_1
ricorso depositato il 26 febbraio 2025 affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
All'appello ha resistito con comparsa nella quale ha rassegnato le conclusioni riportate CP_1
in epigrafe.
L'udienza di discussione del 28 maggio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e quindi decisa, alla scadenza dei termini concessi in sostituzione, con il deposito del dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione ritenendo inattendibili i testi solo sulla base delle erronee conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'epoca di edificazione del fabbricato per cui è causa sono tutt'altro che erronee essendo suffragate da documentazione fotografica reperita da fonti ufficiali dalla quale emerge in maniera incontestabile che il fabbricato di cui si discute non era presente almeno fino al 2000, che ancora nel 2003 era presente solo una piattaforma di cemento mentre la presenza del fabbricato si rileva nel febbraio del 2011.
La mancanza del fabbricato in questione, peraltro, ancora all'epoca della separazione dei coniugi risalente al 1999 emerge con certezza dal fatto che nell'atto di divisione allegato agli CP_1 Pt_1
accordi di separazione si menziona esclusivamente il fabbricato principale ( ove attualmente risiede l'appellata ) costituito da due piani fuori terra, ma nulla si dice in ordine alla presenza di un piccolo fabbricato sulla corte antistante il primo, che è la pacifica collocazione dell'immobile per cui è causa.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce che gli accordi di separazione del 1999 furono superati dal successivo frazionamento del 2006 che i coniugi commissionarono al geometra poiché da detto frazionamento e, in particolare, dalla individuazione in esso di quattro quote CP_2
uguali emergerebbe la volontà di attribuire una quota a ciascun figlio. Il motivo è inammissibile perché introduce un tema nuovo rispetto alle prospettazioni difensive. Il motivo sarebbe comunque infondato perché dalla stessa perizia di parte richiamata dall'appellante si evince che l'ipotetica volontà dei coniugi non si tradusse mai in concreti atti di attribuzione ai figli onde l'impossibilità di valorizzare il dato ai fini dell'individuazione dell'effettivo titolare del titolo proprietario. In realtà, per quanto appresso di dirà, la titolarità formale del diritto di proprietà del bene di cui si discute non assume alcun rilievo ai fini della decisione della controversia, posto che la domanda spiegata dall'attrice in primo grado è una domanda di restituzione fondata su un titolo negoziale.
Con il terzo motivo di censura l'appellante deduce la mancanza di un valido titolo negoziale alla base della azione di restituzione evidenziando l'insufficienza delle testimonianze rese in primo grado ai fini della prova di un simile negozio.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Dei due testi sentiti sul punto, la teste ha riferito circostanze apprese dalla stessa parte attrice Tes_1
e, peraltro, ha fornito elementi in contrasto con le risultanze della ctu avendo in particolare affermato che l'immobile per cui è causa fu utilizzato da per la comunicazione della figlia CP_1 Pt_2
nel 2003, laddove dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge che nel 2003 era presente sul sito solo la platea di cemento sulla quale in seguito fu realizzato l'immobile. Trattasi con evidenza di deposizione totalmente inattendibile.
Quanto al teste attuale marito della appellata la sua deposizione appare al contempo Tes_2 CP_1
generica e scarsamente verosimile < … siccome la figlia si lamentava perché voleva una Pt_1 casetta in campagna la le ha detto davanti a me che poteva usare quell'immobile. Per_2
Effettivamente la figlia è venuta ogni tanto nell'immobile ma non ad abitarci perché non c'era il bagno e nemmeno la luce che abbiamo portato noi con un filo da casa nostra.>
Sostanzialmente quindi la madre per soddisfare l'esigenza di una casa in campagna della figlia le avrebbe offerto quello che all'epoca era poco più che un magazzino privo di bagno e di luce elettrica e questo dovrebbe valere a configurare l'esistenza di un comodato dell'immobile nelle sue attuali condizioni, pacificamente costituite da un immobile di ben diversa consistenza e destinato ad abitazione.
In realtà da tutte le deposizioni raccolte, ivi compresa quella del teste emerge che l'immobile Tes_2
sicuramente non presente al momento degli accordi di separazione, fu realizzato in epoche successive al 2000 attraverso minimi interventi che tutti i testi attribuiscono all'iniziativa di Il teste Parte_1 infatti, seppure al fine di accreditare la tesi dell'usurpazione dell'immobile da parte di Tes_2 [...]
ha riferito < Posso riferire che circa 8-9 anni fa si è impadronita del tutto della Pt_1 Parte_1
casa realizzandoci un bagno all'interno senza il consenso della madre Dopo due anni da quanto ha fatto questi lavori, ha preso ad abitarci stabilmente in estate;
negli ultimi anni, invece, ha preso ad abitarci stabilmente tutto l'anno.>
Che l'immobile sia stato realizzato in gran parte da lo riferiscono non solo i fratelli Parte_1 Per_3
e che a differenza del teste si dovrebbero trovare ina una condizione di equidistanza Per_4 Tes_2
dalle parti in causa, essendo figli della ricorrenti e, appunto, fratelli della resistente, il teste CP_2 che pur negando di essere al corrente dell'accordo in base al quale sarebbe diventata Parte_1 titolare del quoziente di terreno su cui sorge l'immobile ha tuttavia confermato di avere eseguito per conto suo attività catastale connessa all'ampliamento dell'immobile.
In definitiva l'istruttoria svolta consente di smentire entrambe le tesi contrapposte, ovvero quella di un possesso utile ad usucapire ma anche quella di un valido rapporto obbligatorio, rimandando in realtà ad una situazione di fatto frutto di accordi informali in seno alla famiglia e mai trasfusi in atti di attribuzione e ad una conflittualità sopravvenuta evidentemente per ragioni che sono rimaste ignote nell'attuale giudizio, sicché la risoluzione della controversia che oppone le parti non potrà che avvenire sulla base disciplina dei diritti reali e dell'istituto dell'accessione.
Tanto vale a fondare l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda di restituzione.
La reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 278/2025 nei confronti di : CP_1 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da
; CP_1
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso il 29 maggio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero