Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 7.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7138/ 2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Rispoli come da procura in Parte_1
atti;
e
, in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Rosalinda Amabile Controparte_1
e dall'avv. Anna Attanasio come da procura in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato chiedeva al Tribuna le di Salerno Parte_1
di dichiarare, previo accertamento, il , unico responsabile del sinistro Controparte_1
verificatosi il 19.6.2017, ore 9,30 in Piazza XXIV Maggio;
condannare il CP_1 CP_1
, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi pari ad €
[...]
20.000,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà valutata in corso di causa anche a mezzo CTU e comunque in quella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre camminava su Piazza XXIV Maggio, giunto all'altezza del civico 21, e più precisamente innanzi al Blue Bar, nonostante la dovuta accortezza e diligenza, a causa di una
che immediatamente dopo la violenta caduta, il Sig. Pt_1
veniva prontamente soccorso da alcuni passanti e colleghi e, successivamente, si recava presso l'Azienda Ospedaliera di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”, dove gli venivano diagnosticate gravi lesioni personali;
Si costituiva il chiedendo in via preliminare essere autorizzato a chiamare in Controparte_1
causa il con sede in alla Piazza XXIV Maggio;
nel Controparte_2 CP_1
merito e in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata e salvo il gravame, accertare l'esclusiva responsabilità della parte attrice nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa;
Il giudice con ordinanza del 29.2.2020, ritenuta tardiva la costituzione in giudizio del convenuto rigettava l'istanza da questi formulata e l'istanza di rimessione in termini attesa la CP_1
tardività della costituzione in giudizio, e che le circostanze addotte dal non Controparte_1
integravano una causa di decadenza non imputabile, richiesta dall'art. 153 c.p.c., ai fini della rimessione in termini.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va detto che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada, piazza XXIV Maggio in;
parte attrice ha allegato l'assenza di materiale antiscivolo sulla grata ove ebbe a CP_1
cadere l'attore.
Preliminarmente va ricordato che sebbene la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e che il custode per escludere la sua responsabilità, abbia l'onere di provare il caso fortuito (ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale), nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660 del 5.2.2013).
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., infatti, sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (cfr. Cass. 11592 del 13/05/2010).
L'onere del danneggiato, anche applicando l'art.2051 c.c., non si risolve nel fornire la prova di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia'. Per aversi insidia o trabocchetto idonei a configurare la responsabilità della P.A. occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo tale da assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n.15710 del 08/11/2002).
L'onere della prova del nesso di causalità in capo al danneggiato appare vieppiù aggravato laddove non provi, preliminarmente, l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata.
Anche la oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
All'esito del presente giudizio non può dirsi raggiunta con ragionevole grado di certezza la prova della responsabilità del convenuto per i danni lamentati dall'attore.
Con riguardo, anzitutto, alle circostanze di fatto ed allo stato dei luoghi nei quali sarebbe avvenuta la caduta dell'attore, le allegazioni contenute nell'atto di citazione introduttivo non hanno trovato inequivoca e puntuale specificazione all'esito della prova orale espletata in corso di causa.
Ora, nel caso di specie, una tale anomalia, costituisce di certo un ostacolo ben visibile;
per quanto fosse privo di segnalazione, lo stesso, in pieno giorno (ore 9,30) si presentava all'utente della strada in maniera tale da potere essere evitato. La giurisprudenza sopra richiamata afferma il principio di autoresponsabilità delle persone che si muovono. La grata è di notevoli dimensioni, tanto da poter occupare gran parte del marciapiedi della piazza XXIV Maggio;
detta grata era visibile in quanto sulla stessa non c'era alcun elemento che potesse occultarla così come emerso dalle dichiarazioni rese all'udienza del
15.4.2022 dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Nell'occasione lo stesso attore non conduceva un veicolo a motore, ma camminava a piedi;
se avesse, pertanto, percorso con la dovuta attenzione lo spazio in questione avrebbe certamente evitato la caduta;
l'attore peraltro conosceva bene la zona, il piano stradale dove è avvenuto l'incidente, avendo lo stesso in Piazza XXIV Maggio lo Studio professionale di Avvocato come peraltro confermato da entrami i testi escussi.
Deve pertanto ritenersi che il sinistro sia addebitabile esclusivamente alla condotta dell'attore il quale non ha mantenuto una condotta adeguatamente prudente e diligente. Pt_1
Non può ritenersi dimostrato, infatti, detto tratto di strada, così come descritto, integrasse una insidia stradale, avente le caratteristiche della non visibilità e della non prevedibilità, né può ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la dedotta insidia e l'evento dannoso, non essendo nota la dinamica del sinistro.
In realtà, sembra che la res abbia svolto esclusivamente il ruolo di occasione dell'evento dannoso, provocato, piuttosto, da una causa estranea ad essa, e cioè dallo stesso comportamento colposo del danneggiato.
Infatti, alla luce delle notevoli dimensioni e della natura dell'oggetto (grata di decine di metri quadri), nonché delle condizioni in cui si trovava, appare evidente che, se l'attore avesse tenuto un comportamento più prudente ed accorto ben avrebbe potuto adottare le normali cautele necessarie per evitare il danno.
In altri termini, ove l'attore avesse adottato una condotta di media diligenza, avrebbe scongiurato il verificarsi del danno lamentato e dedotto nel presente giudizio.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, ritiene questo giudicante che, con l'impiego di una normale e dovuta diligenza, parte istante ben avrebbe potuto e dovuto evitare il sinistro, il cui verificarsi deve essere ascritto al fatto ed alla colpa esclusiva della stessa, in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art. 1227 c.c., secondo il quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, non avendo parte attrice posto in essere una condotta consona allo stato dei luoghi.
L'andamento del giudizio e la oggettiva controvertibilità in fatto delle questioni affrontate inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunziando sulla controversia recante R.G. n. 7138/19 ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 7.3.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi