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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13413 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 22937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, Viale di Castel Porziano n. C.F._2
343/A, presso lo studio degli avv.ti Francesco Lugli e Stefano Ricci che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
–attori in riassunzione– contro
P.IV ) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Carlo Poma n. 4, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Controparte_2
[...]
-convenute contumaci-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale di udienza del
17.09.2025.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: I)
Accertata e dichiara l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella causazione del Controparte_2 sinistro stradale per cui è causa, dichiarata la responsabilità ex art. 2054 c.c. della Sig.ra CP_2
condannare ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 e per i motivi di cui in premessa
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali e
[...] patrimoniali subiti dalla Sig.ra e quantificati nell'ulteriore somma di € Parte_1
31.407,28, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici e morali subiti dal Sig.
[...]
e quantificati in € 13.328,73, ovvero nelle diverse somme che risulteranno di giustizia in Pt_2 corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dall'evento all'effettivo soddisfo”.
1 Con vittoria di spese comprese gli esborsi per l'attività di mediazione, compensi professionali ed anticipi di C.T.U. - oltre accessori come per legge -da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Lugli difensore antistatario, come da notula spese giudiziale redatta in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e succ. mod.”
Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa: -in via principale, accertare e dichiarare quantomeno concorsuale responsabilità degli attori nella causazione dell'evento de quo e per l'effetto, rigettare la domanda attorea proposta in danno della Compagnia convenuta perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di prova accertando e dichiarando la congruità della somma corrisposta stragiudizialmente nonché l'indebito arricchimento delle parti attrice che tengono ingiustificatamente somme non dovute;
- in via subordinata, limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti della franchigia, dei massimali e delle altre condizioni di polizza ed al netto della somma corrisposta stragiudizialmente e giudizialmente a seguito della sentenza a quo dichiarata nulla e dell'Iva per quanto riguarda il danno materiale. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IV e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine da un sinistro stradale occorso in data 01.10.2011 per il quale gli odierni attori, e (proprietario e conducente Parte_1 Parte_2 dell'autovettura Ferrari 430 DE tg DF600CH) introducevano nel 2012 un primo giudizio (RG 100459/2012), dinnanzi all'intestato Tribunale, contro CP_1
(compagnia con cui era assicurato per l'RC la per chiedere il risarcimento dei CP_3 danni sofferti a seguito dello scontro con l'autovettura Seat IZ tg. BM672BN di proprietà di e condotta da Controparte_2 Controparte_2
2. Con sentenza n. 8907/2018 emessa in data 30.04.2018 il Tribunale civile di Roma – in accoglimento della domanda attorea -dichiarava che il sinistro del 01.10.2011 si era verificato per responsabilità esclusiva a carico della conducente dell'autovettura Seat IZ,
, e condannava la al pagamento in favore degli attori del Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del danno nella complessiva ulteriore somma di € 32.500,00, oltre alle spese di lite liquidate in favore degli avvocati antistatari per € 7.000,00 oltre IV, CAP e spese generali ed alle spese della CTU medico-legale, condannando, infine, al Controparte_1 pagamento sempre in favore degli attori dell'importo di €14.000,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nonché in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Con atto di appello notificato il 15.06.2018 la proponeva gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza n. 8907/2018 emessa dal Tribunale civile di Roma chiedendo
“in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della gravata sentenza e dell'intero procedimento e, per l'effetto, rimettere la causa al Giudice di primo grado disponendo la integrazione del contraddittorio nei confronti della Sig.ra così condannando gli Controparte_2 odierni appellati alla restituzione dell'intero importo corrisposto dalla in esecuzione della CP_1 impugnata statuizione pari ad €48.900,00; 2) nel merito dichiarare che il sinistro occorso in data
1/10/2011 è riconducibile alla responsabilità parimenti concorsuale del conducente dell'autovettura
Ferrari 430 DE tg. DF600CH, con vittoria di spese e compensi di lite e con condanna degli
2 appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza (ivi comprese le spese legali e la sanzione applicata) in eccesso rispetto al grado di responsabilità attribuibile al proprio assicurato;
3) in ogni caso in accoglimento del secondo motivo di gravame condannare gli appellati alla restituzione integrale dell'importo riconosciuto ex art. 96 c.p.c. ovvero parziale in ragione della richiesta riduzione dell'importo condannatorio, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali di primo e di secondo grado.”.
4. La causa veniva iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili della Corte di
Appello di Roma al n. 4272/2018 che, all'udienza collegiale tenutasi il 05.12.2018, emetteva la sentenza n. 7763/2018 con la quale – accertato il difetto del contraddittorio in primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile – dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
5. In ragione della sentenza n. 7763/2018 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data
05.12.2018 e notificata in data 27.02.2019 veniva promosso in riassunzione l'odierno giudizio dagli attori e i quali convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per ivi sentire accertare la responsabilità esclusiva di nella CP_2 Controparte_2 causazione del sinistro occorso in data 01.10.2011 in Roma Lido, nonché la responsabilità ex art. 2054 c.c. di con conseguente condanna delle parti convenute, in Controparte_2 solido, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da e quantificati Parte_1 nell'ulteriore somma di € 31.407,28, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici e morali subiti da e quantificati in € 11.441,66, ovvero nelle diverse Parte_2 somme che risulteranno di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dall'evento all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda in riassunzione parte attrice, reiterando quanto già dedotto in occasione del giudizio RG 100459/2012 circa l'esclusiva responsabilità del conducente della
, esponeva che: CP_4
- il giorno 01.10.2011, alle ore 13:40 circa, in Roma Lido, percorreva a Parte_2 bordo dell'autovettura Ferrari 430 DE, tg. DF600CH, di proprietà di Parte_1
, via Delle Baleniere proveniente dal Viadotto Attico Tabacchi in direzione Via
[...]
Vasco de Gama;
- giunto all'altezza dell'intersezione con via Delle Gondole, veniva violentemente urtato dall'autovettura Seat IZ, tg. BM672BN, di proprietà di e, Controparte_2 nell'occasione, condotta da , la quale – proveniente da via Dei Panfili Controparte_2
e diretta in Viale dei Romagnoli – si immetteva in via Delle Baleniere senza osservare la precedenza imposta dalla segnaletica verticale ed orizzontale ivi ubicata;
- sul luogo dell'occorso sinistro si recavano, in un primo momento, i Carabinieri del
Gruppo Radio Mobile di Ostia e successivamente intervenivano gli agenti del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale – Gruppo XIII, i quali provvedevano a redigere relazione di incidente stradale allegata in atti;
- a causa del violento impatto esso attore, veniva trasportato in Parte_2 autombulanza presso il P.S. dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma, ove, eseguiti gli
3 accertamenti necessari, veniva emessa diagnosi di “frattura intra-articolare del capitello del radio, distrazione del rachide cervicale, trauma cranico non commotivo, contusione gomito sx ed escoriazione palpebra inferiore”, con una prognosi iniziale pari a venti giorni lavorativi salvo complicazioni;
- a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, in data 03.10.2011 si recava presso il P.S. dell'Ospedale Ortopedico CTO di Roma ove, eseguiti gli accertamenti necessari, veniva emessa diagnosi di “distrazione rachide cervicale, contusione piede sin, abrasione avambraccio dx, contusione emitorace sin”, con una ulteriore prognosi di cinque giorni lavorativi salvo complicazioni;
- in data 05.10.2011 veniva visitato presso il Nucleo Cure Primarie di ove veniva CP_5 accertata la diagnosi di “tumefazione dolente regionale inguinale sin.”;
- nei mesi successivi eseguiva numerose visite specialistiche ed esami volti a certificare il proprio stato di salute;
- il veicolo Ferrari 430, tg. DF600CH, all'epoca del sinistro per cui è causa era assicurato presso la con polizza n. B669675/0100, mentre l'autovettura Seat IZ, Controparte_1 tg. BM672BN, era assicurata presso la con polizza n. Controparte_6
2605238442;
- in data 05.10.2011 veniva inviata formale diffida a richiesta di Controparte_1 risarcimento danni inoltrata in pari data anche alla in Controparte_6 ossequio a quanto disposto dal D.lgs. n. 209/2005;
- con trasmissione telefax del 20.10.2011, il “Centro Tecnico Assicurativo
[...]
comunicava di avere ricevuto incarico da per procedere alla Per_1 Controparte_1 valutazione ed accertamento dei danni materiali subiti dall'autovettura Ferrari 430, tg.
DF600CH, perizia consegnata a parte convenuta in data 20.01.2012;
- successivamente veniva sottoposto a perizia medico-legale dal dott. il Persona_2 quale, eseguiti gli accertamenti necessari, concludeva che dalle lesioni riportate nel sinistro occorsogli in data 01.10.2011 era derivata una ITA di 30 giorni;
una ITP al 50% di 40 giorni e una IP all'8%;
- con trasmissione telefax del 27.12.2011 – a mezzo procuratore – veniva inoltrata formale istanza di accesso agli atti ex art. 146 D.lgs. 209/05 alla al fine di Controparte_1 prendere visione ed estrarre copia dei documenti concernenti la perizia eseguita sull'autoveicolo Ferrari 430 DE, tg. DF600CH, e relativa al procedimento di constatazione, valutazione ed accertamento dei danni materiali subiti in conseguenza del sinistro;
- con raccomandata a/r del 6.02.2012 la inviava copia della perizia n. Controparte_1
15695,00/PG/11 elaborata dal “Centro Tecnico Assicurativo che Persona_1 concludeva la propria relazione tecnica valutando i danni materiali subiti dal veicolo in € 52.407,28 e riconoscendo un fermo tecnico per complessivi giorni 19,9; CP_3
- in data 13.02.2012 la compagnia di assicurazioni formulava atto di offerta CP_1 reale relativamente ai danni materiali dell'autoveicolo Ferrari, tg. DF600CH, quantificati in € 25.000,00 precisando che “l'importo è pari al 50% del danno da Lei subito.
Infatti dalle comunicazioni ricevute dalla Compagnia di controparte nonché dai verbali delle
4 Autorità intervenute, non risulta superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art.
2054, 2° comma del codice civile…”;
- in data 28.02.2012 la Compagnia convenuta provvedeva ad inviare assegno circolare n.
7.314.232.258-08 pari ad € 25.000,00. Tale offerta veniva trattenuta in acconto sul maggiore avere con trasmissione del telefax del 02.03.2012.
6. Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto deducendo la concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c. dei soggetti coinvolti nel sinistro occorso in data 01.10.2011 in quanto il percorreva la sede stradale ad elevata velocità effettuando un Pt_2 sorpasso nella corsia preferenziale di un veicolo che lo precedeva nella marcia in violazione degli artt. 141 e 148 C.d.S. in prossimità di intersezione stradale. Pertanto, chiedeva di dichiarare congrua la somma di euro 25.000,000 corrisposta ante causam con compensazione delle spese di lite.
7. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19.11.2019 il Giudice – rilevata la regolarità della notifica – dichiarava la contumacia di e Controparte_2 [...]
. CP_2
8. La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale di
[...]
, prova testimoniale e CTU medico-legale. CP_2
9. A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 09.04.2025 in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
10. All'udienza del 17.09.2025 verificato l'espletamento del tentativo di negoziazione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
11. Orbene, l'evento per cui è causa può essere ricostruito sulla base della relazione di incidente stradale redatta dal corpo di polizia locale di Roma Capitale – U.O. XIII Gruppo
– sezione Polizia Stradale – reparto infortunistica stradale intervenuta sul luogo del sinistro, tenendo altresì conto delle dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte e dai testimoni ivi presenti, nonché dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali espletate nel presente giudizio (elementi tutti richiamati da ciascuna parte e non contestata).
12. Dal materiale istruttorio sovra descritto è possibile desumere quanto segue.
È pacifico che in data 01.10.2011, alle ore 13:40 circa, in Roma Lido, all'intersezione tra via delle Gondole e via delle Baleniere i veicoli Ferrari 430 DE, tg. DF600CH, di proprietà di e condotto da e Seat IZ, tg. BM672BN, di Parte_1 Parte_2 proprietà di e, nell'occasione, condotta da , venivano Controparte_2 Controparte_2 in collisione.
9.1 In ordine alla dinamica del sinistro, il teste , presente nell'immediatezza Testimone_1 dei fatti come risultante dalla relazione di incidente stradale, riferiva che “Stavo fermo all'angolo di Via delle Gondole tra il marciapiede e l'attraversamento pedonale, quando sentivo un rombo, mi voltavo e vedevo arrivare una Ferrari proveniente da Attico Tabacchi e percorrere Via delle Baleniere, contemporaneamente sopraggiungeva una Seat IZ proveniente da Via dei Panfili
5 che percorreva Via delle Gondole e attraversava Via delle Baleniere senza rallentare, venivano così in collisione, il conducente della per evitare di colpire persone che stavano transitando sulla CP_3 strada, sterzava a sx ed andava a terminare la corsa sul marciapiede lato sx di Via delle Baleniere. A quel punto prestavo soccorso alla conducente e al passeggero del veicolo Seat IZ.”
La teste presente nell'immediatezza dei fatti come indicato nel Testimone_2 verbale redatto dalla Polizia locale, affermava che “Ero sul balcone della mia abitazione sita al
5° piano di Via delle Gondole/via delle Baleniere, vedevo arrivare una Ferrari nera che percorreva via delle Baleniere con direzione Vasco de Gama, contemporaneamente sopraggiungeva da Via delle
Gondole proveniente da Via dei Panfili una Seat IZ che senza rallentare impegnava l'incrocio e in quel momento avveniva l'impatto, a causa dell'urto la andava a finire sul marciapiede sx e la CP_3
Seat IZ ruotava su se stessa e andava a posizionarsi con il muso sul lato opposto di marcia.
Preciso che la andava a velocità moderata”. CP_3
In data 03.10.2011, dunque successivamente al sinistro per cui è causa, si presentava presso l'ufficio Infortunistica Stradale, , il quale in qualità di teste, rilasciava una Testimone_3 dichiarazione spontanea. In particolare, lo stesso affermava che “in data 01.10.2011 alle ore
13.40 circa mi trovavo alla guida del mio veicolo su via delle Baleniere. Improvvisamente da tergo un veicolo a forte velocità sorpassava sulla corsia preferenziale degli autobus. Durante il sorpasso urtava una macchina che proveniva da via delle Gondole. Preciso che sia io sia la macchina che sorpassava, andavamo in direzione lungomare.”
Sentita nel presente giudizio la sola teste la stessa ha riferito la Testimone_2 medesima versione dei fatti confermando che la conducente della Seat si è immessa in via delle Baleniere senza fermarsi e ha colpito la che stava passando, sul lato anteriore CP_3 destro (dal verbale di udienza del 25.02.2022 “cap. 4: “E' vero, ero affacciata alla finestra della casa che ho in locazione, casa che si affaccia su via delle Baleniere incrocio via delle Gondole”; cap.5:
“ ho visto che la percorreva via della Baleniere, mentre una macchina bianca di cui non CP_3 ricorso il modello, forse una Seat, si è immessa su via delle Baleniere provenendo da via della
Gondole che è una traversa laterale, e ha colpito la che stava passando, sul lato anteriore CP_3 destro della cap.6: “confermo che la conducente della Seat si è immessa in via delle CP_3
Baleniere senza fermarsi, non so se la strada da cui proveniva si chiami via delle Gondole o via dei
Panfili, è vero che era diretta in viale dei Romagnoli ossia verso la via del mare” .A.D.R.: “ sono scesa dopo l'incidente, non ricordo se sono arrivati i vigili, mi sembra di aver rilasciato dichiarazioni, non ricordo sono passati tanti anni”).
La conducente del veicolo Seat IZ, , alla quale è stato deferito Controparte_2 interrogatorio formale ha affermato che “(…) È vero che la condotta dal CP_3 Pt_2 percorreva, nel giorno indicato, via delle Baleniere in Ostia, non conosco i nomi delle altre strade indicate nel capitolo. Non è vero che percorreva la via nel margine destro della carreggiata, procedeva occupando la corsia preferenziale degli autobus posta a sinistra nella carreggiata considerando il senso di marcia dei veicoli. È vero che si è verificato l'urto, non saprei dire con quale parte del veicolo Tuttavia quando si è verificato l'urto il veicolo da me condotto aveva già CP_3 superato la prima metà dell'incrocio tra via della Baleniere e la strada da me percorsa.”
11.2 Dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia Roma Capitale intervenuti sul posto quindici minuti dopo l'incidente, risulta che i veicoli si trovavano
6 ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'event e al suolo, asciutto, erano visibili tracce di scarrocciamento per m. 5,30 lasciate dal veicolo “A” (la . CP_3
In particolare, gli agenti precisavano che “L'area del sinistro è costituita dall'intersezione tra via delle Gondole e via delle Baleniere. La prima è a unica carreggiata e a senso unico, dotata di segnaletica orizzontale e verticale, provvista di ampi marciapiedi da ambedue i lati, e via delle
Baleniere, strada ad unica carreggiata, a doppio senso di marcia di cui uno riservato ai mezzi pubblici. Il veicolo A percorreva via delle Baleniere in direzione via Vasco de Gama, giunto in prossimità dell'incrocio di via delle Gondole si avvedeva della presenza del veicolo B che, provenendo dalla sua destra, su via delle Gondole, impegnava l'incrocio. Il veicolo B percorreva via delle Gondole provenendo da via Panfili con direzione viale dei Romagnoli quando, giunto all'intersezione con via delle Baleniere, impegnava l'incrocio. Per la ridotta distanza venutasi a creare tra i due veicoli non è stato possibile evitare l'urto tra le due autovetture.”
12. Al fine di delibare la domanda attorea, prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie sopra specificate, è necessario soffermarsi su alcuni principi che governano l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.
Sulla condotta tenuta dai due conducenti e sulla relativa responsabilità del sinistro occorre innanzitutto richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. N.
80506/2013), secondo cui "Nel caso di scontro tra veicoli la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro".
In altri termini, il secondo comma dell'art. 2054 c.c. ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso.
Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (v. ex pluribus Cass.
08/01/2016, n. 124; Cass. civ. 33483/2024).
Pertanto, l'affermazione di una responsabilità a carico del conducente convenuto non esime dall'approfondire margini di corresponsabilità nei confronti dell'attore, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.23431/2014), secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 15/01/2003, n. 477; Cass. civ.
17/01/1996, n. 343).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che
7 quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
13. Dalle evidenze istruttorie deve ritenersi che la dinamica del sinistro è ricostruibile attraverso quanto rilevato dagli agenti di P.G. intervenuti e soprattutto dalle dichiarazioni dei testimoni e terzi estranei alle parti del giudizio e presenti al momento Tes_2 Tes_1 del sinistro della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, mentre le dichiarazioni rilasciate a giorni di distanza dall'evento per cui è causa da appaiono Testimone_3 generiche, contrastanti con quanto dichiarato dagli altri testi e non supportate da evidenze fattuali.
13.1 Ciò posto, è incontestato tra le parti che all'altezza dell'incrocio in cui si verificò
l'incidente vi era il segnale che imponeva alla di dare la precedenza (cfr. CP_2 dichiarazioni rese dalla lla Polizia di Roma Capitale). CP_2
Tuttavia, non risulta provato quanto dichiarato dalla che ha riferito di essersi CP_2 fermata e di essersi assicurata che non sopraggiungessero veicoli dal tratto di strada favorito, nonché di aver rispettato la precedenza di cui questi godevano in virtù della segnaletica.
Infatti, i due testimoni oculari, e hanno visto che la impegnava Tes_2 Tes_1 CP_2
l'incrocio senza rallentare mentre stava passando la su via delle Baleniere CP_3 andandola così ad urtare su lato anteriore destro. Sempre i testimoni oculari hanno dichiarato che a causa dell'urto il conducente della per evitare di colpire persone CP_3 che stavano transitando sulla strada, sterzava a sinistra e andava a terminare la corsa sul marciapiede sinistro (posizione in cui è stata rinvenuta la , mentre la CP_3 CP_4 ruotava su sé stessa e andava a posizionarsi con il muso sul lato opposto di marcia.
La localizzazione dei danni rende del tutto inconcepibile che al momento dell'impatto la avesse impegnato buona parte dell'incrocio. Ciò perché entrambi i veicoli hanno CP_4 riportati danni nella parte anteriore.
13.2 Quanto alla condotta di guida del conducente della lo stesso allega di avere CP_3 percorso la strada ad una velocità di 40 km orari. Detta circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste la quale ha riferito che la andava a Tes_2 CP_3 velocità moderata.
Premesso che al fine di stabilire la velocità di un veicolo coinvolto in un incidente stradale,
è consentito al giudice di merito avvalersi della indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta dal veicolo, in quanto il teste in questo caso formula un giudizio di verità, e non un apprezzamento di valore, considerato che sono comunque ammissibili gli apprezzamenti che non siano scindibili dalla deposizione sui fatti, salva comunque la valutazione del giudice in ordine alla attendibilità dell'apprezzamento stesso (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1937 del 10/02/2003), nel caso di specie le dichiarazioni della teste Tes_2 non contrastano con quelle del teste il quale si è girato perché ha sentito il “rombo” Tes_4 della CP_3
Infatti, il “rombo” altro non è che il rumore del motore, elemento caratterizzante l'autoveicolo in esame, a prescindere dalla velocità utilizzata.
Infine, diversamente da quanto ritenuto dalla compagnia di assicurazioni secondo cui l'eccessiva andatura della sarebbe comprovata dal considerevole costo delle CP_3
8 riparazioni, pari ad € 52.407,09, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, i costi di riparazione sono correlati al costo dei ricambi, oggettivamente diverso rispetto a quello di una vettura utilitaria, trattandosi di auto di lusso.
14. Da quanto sovra detto si ritiene che il sinistro per cui è causa si sia verificato per responsabilità esclusiva del veicolo Seat IZ tg. BM672BN, di proprietà di CP_2
e, nell'occasione, condotto da , il quale giunto all'altezza
[...] Controparte_2 dell'intersezione tra via delle Gondole e via delle Baleniere si immetteva in via delle
Baleniere senza osservare la precedenza imposta dalla segnaletica verticale e orizzontale ivi ubicata andando così ad impattare con l'autovettura Ferrari 430 DE, tg. DF600CH, di proprietà di e condotta da la quale provenendo Parte_1 Parte_2 da via Delle Baleniere in direzione via Vasco de Gama non riusciva ad evitare l'impatto finendo sul marciapiede come risultante dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale i quali riportano tracce di scarrocciamento per m. 5,30.
Inoltre, la posizione statica finale delle autovetture, nonché i danni riportati nella parte anteriore di entrambi i veicoli, fanno ritenere che la Seat IZ avesse impegnato l'incrocio improvvisamente senza garantire la dovuta precedenza ai veicoli provenienti da via delle
Baleniere.
A tal riguardo si rammenta che "In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita;
deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento. Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra
e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita. La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo"(Cass. civ. n. 1992/2024). In altri termini, l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza.
Nel caso di specie, la da una strada secondaria si è immessa nel flusso della CP_2 circolazione, senza tenere una condotta improntata alla "massima prudenza", richiesta dall'art. 145 comma primo C.d.S., poiché la circostanza che la strada principale non fosse libera, in quanto ingombrata da altri veicoli tra cui la la sua visuale sul tratto di CP_3
9 strada che andava ad impegnare, gli avrebbe dovuto imporre la cautela di non intraprendere la manovra finché quella visuale non fosse tornata pienamente libera.
Infatti, tale manovra deve aver luogo solo quando, oltre ad ogni cautela imposta dalle circostanze, sia libera la visuale di tutto il tratto di strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e comunque necessaria per completare la manovra stessa.
Nel caso specifico, entrambi i testi hanno riferito che, mentre la percorreva via delle CP_3
Baleniere, sopraggiungeva una Seat IZ proveniente da via delle Gondole che attraversava via delle Baleniere senza rallentare e senza dare la dovuta precedenza.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni di tempo (una mattina di ottobre, cielo sereno) e di luogo (fondo stradale asciutto) deve escludersi che la abbia effettuato la manovra CP_2 di immissione fermandosi e controllando il sopraggiungere di veicoli sia da destra che da sinistra, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il come confermato dal fatto, invece, che l'attore si è trovato costretto a ricorrere ad Pt_2 una manovra di emergenza andando a finire sul marciapiede.
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi la esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione dell'incidente occorso in data 01.10.2011.
15. I danni risarcibili.
Passando alla liquidazione dei danni risarcibili si osserva che parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto, in conseguenza del sinistro per cui è causa, il conducente riportava “frattura intra-articolare del Pt_2 capitello del radio, distrazione del rachide cervicale, trauma cranico non commotivo, contusione gomito sx, escoriazione palpebra inferiore”, inoltre il veicolo Ferrari 430 DE subiva danni stimati dal perito della stessa Compagnia convenuta in € 52.407,28.
15.1 Si rammenta che la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469;
4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona ha fissato i seguenti principi, che è utile ribadire in questa sede:
- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
- la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non
10 astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto
2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente
"danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
- nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006;
Corte cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
- nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32
Cost.);
- non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016.
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore
(c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che
11 si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass.
n. 23469 del 2018, cit.).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti in via principale dal ricorrente tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
Ciò posto, nel presente giudizio è stata svolta CTU medico-legale svolta dalla dott.ssa dalla quale è emerso che in conseguenza del sinistro del 01.10.2011 Persona_3 riportava “trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale;
frattura intra- Parte_2 articolare composta del capitello del radio di sinistra;
contusioni al piede ed all'emitorace di sinistra” con i seguenti postumi: “rigidità della colonna con episodi di cervicalgia ricorrenti
(anche con cefalea e vertigini); dolore e riduzione nei movimenti dell'escursione articolare del gomito sinistro ai massimi gradi.”
Le risultanze a cui è giunto il CTU in ordine alla quantificazione del danno biologico sono condivisibili in quanto dalla stessa consulenza possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici a sostegno della stessa.
Per cui, vertendosi in tema di lesioni “micropermanenti” di cui all'art. 139 cod. ass. tenendo conto del riconoscimento di una ITA di 20 giorni;
ITP al 50% di 30 giorni e IP al
5,5%, nonché in ragione dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 32) andrà riconosciuto l'importo di € 9.554,53, di cui euro 7.588,23 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1.966,30 a titolo di danno biologico temporaneo (precisamente euro
1.123,60 a titolo di invalidità temporanea totale ed euro 842,70 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%).
12 A tale importo dovrà aggiungersi quello di € 1.637,03 a titolo di spese mediche allegate e ritenute congrue dal CTU.
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto a titolo di danni non patrimoniali ascende ad € 11.191,56.
Anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. n.1339/2016).
Tuttavia, nell'ipotesi in oggetto nessuna voce va riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno tenuto conto che la parte attrice non ha né allegato né provato anche per presunzioni la particolare afflittività delle conseguenze del sinistro e la particolare incidenza sulle sue abitudini di vita.
16. Con riferimento ai danni materiali subiti dal veicolo Ferrari 430 DE si osserva, preliminarmente, che i suddetti danni non sono stati contestati dalla compagnia assicurativa.
Inoltre, il perito dell'assicurazioni li ha quantificati in € 52.407,28 (comprensivo di IV), come risultante dalla perizia n. 15695,00/PG/11 fatta propria da parte attrice per quantificare gli stessi danni.
Ebbene, la valutazione del perito assicurativo appare congrua e pertanto i danni materiali possono essere quantificati nella somma di € 52.407,28 (comprensivo di IV).
Il risarcimento in esame comprende anche l'importo dovuto dal danneggiato all'autoriparatore a titolo di IV dal momento che il riparatore è tenuto per legge ad addebitarla al soggetto committente.
A tal riguardo si rammenta che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'importo dovuto dal danneggiato all'autoriparatore a titolo di IV, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IV versata), dal momento che l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass., n.
10023 del 14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del 19/7/2022), costituendo essa un onere futuro e certo al momento della liquidazione del danno (Cass. n.
5120 del 2023).
16.1 Diversamente, non può riconoscersi il lamentato danno da fermo tecnico, contestato questo dalla compagnia assicurativa, in quanto sprovvisto di prova.
Si rammenta che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., 3, n. 27389 del 19/9/2022; Cass., 3,
n. 13173 del 15/5/2023I). In altri termini il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di
13 trasporto, ma deve provare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo (Cass. n. 20620 del 2015; Cass., n. 124 del 2016, Cass.,
n. 9348 del 2019; Cass., n. 17897 del 2020; Cass. n. 27839 del 2022).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei suddetti principi, nulla è stato allegato e provato da parte attrice sul punto.
17. Alla luce di quanto detto il danno sofferto da parte attrice ammonta ad euro 11.191,56,
a titolo di danno non patrimoniale, e ad euro 52.407,28, a titolo di danno patrimoniale, così per complessivi euro 63.598,84.
Al fine di determinare il credito risarcibile occorre considerare che la compagnia di assicurazioni ha versato i seguenti importi:
- in fase stragiudiziale, l'importo di euro 25.000,00 corrisposto dalla a Controparte_1 mezzo di assegno circolare n. D7.314.232.258-08 emesso in data 22.02.2012 (cfr. doc.
29 fascicolo di parte convenuta) e trattenuto in acconto da parte attrice;
- in esecuzione della sentenza poi dichiarata nulla, la somma di euro 48.900,00 in data
24.05.2018 (cfr. doc. 4 ed estratto di c/c, fascicolo di parte convenuta), così per complessivi euro 73.900,00.
Si precisa inoltre che parte attrice non ha contestato la circostanza dedotta dalla controparte circa il pagamento dell'ulteriore importo di euro 48.900,00 in esecuzione della sentenza poi dichiarata nulla. Pertanto, detta circostanza, oltre che documentalmente provata, è altresì pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
17.1 È necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, tenuto che occorra fare applicazione dei principi di giurisprudenza in materia di acconto
(Cass. n. 23927 del 07/08/2023), tale dovendosi considerare - a questo punto l'importo di euro 73.900,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa.
14 In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, si procedere al seguente calcolo con applicazione, quale saggio, dei tassi di interesse legali degli anni di riferimento (2011-2018) ossia dalla data del sinistro a quella del saldo, e precisamente:
a) partendo dal capitale iniziale pari ad € 63.598,84 si procede alla sua devalutazione alla data del sinistro (01.10.2011) per giungere alla somma di € 50.515,36;
b) si procede alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro
(01.10.2011) alla data dell'acconto di € 25.000,00 versato il 22.02.2012, per giungere alla somma di € 51.498,30;
c) si procede, dunque, alla detrazione dell'acconto dal capitale come sopra (a - b), stante la natura omogenea delle poste, per giungere alla somma di € 26.498,30;
d) si calcola la rivalutazione dell'ammontare risultante dalla detrazione di cui al precedente punto c) dal 22.02.2012 fino alla data 24.05.2018 in cui è stato pagato il saldo finale di euro 48.900,00, per giungere alla somma di € 29.386,51;
e) si procede alla detrazione del capitale di € 29.386,51 dal saldo di € 48.900,00 versato il
24.05.2018, così giungendo alla somma di € 19.513,459.
Pertanto, parte attrice ha diritto ad essere risarcita della somma di € 29.386,51; tuttavia, avendo la compagnia convenuta corrisposto l'importo di euro 48.900,00 in data 22.05.2018, il danno lamentato dagli attori deve ritenersi integralmente risarcito spettando alla compagnia convenuta il rimborso della somma di € 18.781,49 (detraendo dalla somma di euro 19.513,459 come sovra calcolata l'importo di euro 732,00 per la CTU espletata nel corso del primo giudizio;
importo non contestato da controparte), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non si provvede alla restituzione dell'importo riscosso in eccedenza in quanto la compagnia assicurativa si è riservata di agire in separata sede per il recupero delle suddette somme.
18. Con riguardo alle spese di lite sussistono giustificate ragioni per compensare le stesse interamente tra le parti in quanto, sebbene sia stata accerta la esclusiva responsabilità della nella causa del sinistro in esame, è stato altresì accertato che la compagnia CP_2 assicurativa ha versato, prima della riassunzione del presente giudizio, una somma risultata essere superiore a quanto spettante a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, come qui accertato.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Non ricorrono infine i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c. visto l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di e , Controparte_2 Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_7 del sinistro oggetto di causa, per le causali di cui in motivazione;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni ulteriori per le causali di cui in motivazione, spettando alla compagnia assicurativa convenuta e Controparte_1
15 così accertando, il rimborso della somma di € 18.781,49 come sovra calcolata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite ivi incluse quelle di CTU.
Così deciso in Roma, il 30.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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