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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8227 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, nella persona del Giudice Unico dott. Vincenzo
Carnì, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11755/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1
Nuzzi
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CP_2 avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Sabrina Maria Licciardo
- convenuto - di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
- convenuto - di
, in qualità di Ufficiale del Governo Controparte_4
- convenuto contumace -
e di
1 , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nuzzi CP_5
- terzo chiamato -
Oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 29 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , nata a [...] Parte_1
(Repubblica Dominicana) il 24.10.2003, ha chiesto al Tribunale di Milano l'emissione di un prov- vedimento che consenta la sua iscrizione anagrafica nella popolazione residente del Comune di e il suo inserimento nello stato di famiglia del convivente , con annotazione CP_1 CP_5 del contratto di convivenza stipulato ai sensi della legge n. 76 del 2016.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di convivere con sin dall'ottobre del 2023 presso l'immobile di via Laura Ciceri CP_5
Visconti n. 14 in;
CP_1
- che la coppia è in una stabile relazione affettiva e il 27.10.2024 ha stipulato un patto di convivenza, fissando la propria dimora comune nell'abitazione di via Ciceri Visconti;
- che il 29.10.2024 è stata trasmessa al Comune di copia del patto di convivenza per la CP_1 registrazione, unitamente alla dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza per ottenere l'iscrizione presso l'anagrafe comunale;
- che il 09.01.2025 il Comune ha rigettato l'istanza evidenziando che la registrazione del patto è subordinata all'iscrizione anagrafica di entrambi i conviventi nel medesimo stato di famiglia e che
“[p]er essere iscritti nel medesimo stato di famiglia, il partner extra UE deve preventivamente dotarsi di un permesso di soggiorno e solo dopo averlo ottenuto può iscriversi nell'Anagrafe”;
- che il provvedimento è illegittimo in quanto il diritto all'iscrizione deriva dalla sussistenza del diritto ad una dimora stabile nel territorio dello Stato da parte dei familiari dei cittadini della
Unione Europea riconosciuto dal d.lgs. n. 30/2007, quale espressione del generale principio della libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nonché del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
Il si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
2 Si è costituito anche il eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso in quanto proposto dalla sola e non anche da Parte_1 CP_5
e invocando, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
[...]
È invece rimasto contumace il Sindaco quale Ufficiale del Governo.
Con ordinanza del 24.06.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, il quale con comparsa depositata il 19.09.2025 si è costituito associandosi alle CP_5 domande della ricorrente e dichiarando che la coppia si è nel frattempo trasferita nell'immobile di via Piranesi n. 45 a . CP_1
All'udienza del 29.10.2025, sentiti liberamente la ricorrente e il sig. , la causa è stata discussa CP_5
e quindi trattenuta in decisione.
2. – In primo luogo, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal
. Controparte_3
Il ricorso, oltre che nei confronti del , è stato proposto nei confronti del Controparte_1
e del Sindaco pro tempore del , nella sua qualità di Controparte_3 CP_1 CP_1
Ufficiale di Governo, e a costoro è stato notificato.
Ad avviso del Tribunale, tali soggetti sono stati correttamente individuati come destinatari dell'azione promossa in questa sede giacché, in tema di stato civile e di tenuta dei registri anagrafici, il Sindaco agisce non quale rappresentante del Comune ma quale organo periferico dello Stato, in particolare del (cfr. Cass. civ., sez. 1, 25 marzo 2009 n. 7210; Controparte_3
Cass. civ. sez. 3, 6 aprile 2004 n. 15199, nonché, di recente, Cass. sez. un. 8 maggio 2019 n.
12193).
3. – Nel merito, il ricorso è fondato.
Innanzitutto, si ritiene sussistente il presupposto della stabile relazione tra le parti.
Come già osservato da questo Tribunale in analoghe controversie (cfr., tra molte, Trib. Milano, 7 ottobre 2021 in proc. n. 36281/2021 R.G.), in base all'art. 36 della L. 76 del 2016, “si intendono per
«conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assisten- za morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Si tratta di definizione incentrata sulla descrizione di un fatto, costituito dal convivere, considera- to giuridicamente rilevante e fonte di effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa.
3 Se è vero che, in base all'art. 37, l'accertamento della stabile convivenza avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del D.P.R. 30/05/1989, n.
223, è pur vero che ciò non implica che tale dichiarazione sia un elemento costitutivo, ma soltan- to uno strumento di verifica dell'esistenza di tale requisito.
Ne deriva che l'assenza della dichiarazione anagrafica non fa venire meno l'elemento fattuale della convivenza.
Nel caso di specie, vi sono elementi sufficienti a far ritenere che Controparte_6
[.
e costituiscano una coppia convivente di fatto. CP_5
Da un lato, sotto il profilo documentale, la produzione dell'accordo di convivenza del 27.10.2024
(firmato dalle parti e autenticato dal legale) e della dichiarazione di residenza evidenziano come ormai da tempo la sig.ra abbia stabilito la propria dimora presso l'abitazione co- Parte_1 stituente la residenza del sig. (all. 2 parte ricorrente). CP_5
Dall'altro lato, la ricorrente e il sig. , interrogati liberamente nel corso dell'udienza del CP_5
29.10.2025, oltre ad avere confermato le circostanze dedotte nel ricorso sul periodo in cui è ini- ziata la loro relazione affettiva e si è poi instaurata la convivenza, hanno rappresentato il loro progetto di vita comune e messo in evidenza l'effettiva sussistenza di uno stabile collegamento con il luogo in cui la coppia è radicata.
Elementi di conferma si ricavano dalle fotografie depositate in atti, che ritraggono la coppia in di- versi momenti e occasioni anche di vita familiare e che depongono per la sussistenza di un rap- porto di frequentazione non occasionale.
Si tratta quindi di valutare se, a fronte di tali risultanze, sia legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla iscrizione dell'atto nei registri anagrafici sul presupposto della mancanza in capo alla ricorrente del permesso di soggiorno.
Al riguardo, si ritiene di richiamare testualmente quanto esposto in diritto nel condivisibile prece- dente di questo Tribunale già citato, con specifico riguardo alla tutela del diritto alla vita familiare da riconoscere alla ricorrente quale membro di una coppia di fatto.
In particolare, come rilevato in tale provvedimento, “La circostanza che un membro della coppia sia cit- tadino italiano determina l'applicazione della legge 30/2007 e non del TU immigrazione (l. 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 con riguardo alle norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall'art. 23 della legge in base al quale: “le disposizioni
4 del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadi- nanza italiana”.
Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disci- plinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass.
n. 17346/10 e 25661/10).
Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.
Infatti, la Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 TU Immigrazione valo- rizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio.
Ora, se è vero che il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, nella giurisprudenza della corte edu non implica un obbligo degli Stati di rispettare la scelta operata da una coppia di coniugi circa il luogo in cui stabilire la propria comune residenza e, pertanto, non consente di enucleare un diritto al ricongiungimento familiare con il co- niuge, tuttavia, anche con riferimento agli altri familiari, e in particolare ai figli minori, la Corte mira ad accertare se le autorità nazionali, nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento loro riconosciuto, abbiano operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti e l'interesse generale che lo Stato mira a tutelare. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza, a diritto vigente, di un diritto dello straniero a scegliere dove costituire la propria vita familiare ma un corrispondente obbligo dello Stato membro di giustificare in modo ragionevole e proporzionato la propria scelta normativa a riguardo.
Inoltre, il diritto alla vita familiare degli stranieri è stato preso in esame dalla Corte innanzitutto con riferimento alle decisioni di diniego di titoli di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Al proposito va rilevato che la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, all'art.17 dispone che «In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello
Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»1. Per tramite della direttiva UE è stato dunque codificato il principio della protezione par ricochet derivata dalla Corte EDU dall'art. 8 CEDU.
5 In attuazione dell'art. 17 della direttiva è stato modificato l'art. 5(5) del T.U. 286/1998, introducendo anche nel nostro ordinamento un espresso limite al rifiuto di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di chi può vantare un legame familiare instauratosi a seguito di un ricongiungimento familiare. La Corte costituzio- nale è poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungi- mento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”»2. La Corte ha dunque esteso la protezione del diritto alla vita familiare a tutti gli stranieri che pos- sano vantare l'esistenza di un legame familiare a prescindere dal fatto che questo sia stato costituito nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Da tali indicazioni è possibile far derivare un particolare “favore” rispetto alle situazioni in cui possa affermarsi sussistere una relazione stabile ed integrato nel paese di accoglienza.
La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e diretta- mente applicabile;
essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione famigliare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante “agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale, espressione introdotta con legge 6. 8. 2013 n. 97 art. 1).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) ha interpretato tale espressione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 (caso ) che a sua volta, facendo applicazione Per_1 dell'art. 8 CEDU, ha sottolineato come essa non contenendo la legge 30/2007 alcuna definizione di “documenta- zione ufficiale” non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella legge 30/2007 e che la stabile convi- venza, dunque, possa essere accertata con ogni mezzo idoneo.
Inoltre, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che l'art. 3, par.
2 della dir. 2004/38, come emerge dall'utilizzo dell'indicativo presente «agevola», impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di
Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell'Unione (punto 21).
6 Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere la possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (punto 22).
A tal fine ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prende- re in considerazione nell'accertare. In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legisla- zione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile
(punto 24).
Ora, il Tribunale rileva come nel caso di specie, il legislatore italiano da una parte riproduce il testo della direttiva, usando all'art. 3 l'indicativo “agevola”, dall'altro non garantisce tale effetto richiamando una documentazione “uf- ficiale” che, attraverso un percorso di richiami normativi e regolamentari, impone la disponibilità di un permesso di soggiorno (al cui rilascio osta la mancanza di una iscrizione anagrafica).
Ne consegue che nella interpretazione del disposto dell'art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 30/07, di recepimento della diret- tiva europea n. 2004/38 sul ricongiungimento familiare, si rileva un contrasto che può essere risolto attraverso
l'interpretazione conforme. Invero, ogni qual volta il legislatore nazionale, nel recepire una direttiva europea, adotti una soluzione in contrasto con la stessa, il giudice italiano, agente quale giudice europeo, al fine di superare il con- trasto, deve ricorrere al canone dell'interpretazione conforme.
I canoni interpretativi che regolano l'applicazione del diritto dell'unione, e cioè i principi di ragionevolezza e pro- porzionalità, permettono di optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo e di appli- care direttamente le norme della direttiva in base alla quale dunque è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di sog- giorno”.
In base a tale ricostruzione, quindi, sussiste il diritto dei signori e a otte- Parte_1 CP_5 nere dall'Ufficiale dell'anagrafe l'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner ex- tracomunitario del cittadino dell'Unione residente nel comune in cui viene avanzata la richiesta, qualora, come nel caso in esame, venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) con un cittadino
UE, senza necessità di dimostrare l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner non cittadino italiano.
7 Ciò, come pure evidenziato nel citato precedente e in altri di analogo tenore, non determina una sovrapposizione di competenze tra il Questore, legittimato al rilascio del permesso di soggiorno,
e l'Ufficiale dei registri anagrafici in qualità di Ufficiale di Governo, rimanendo di competenza del primo la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno che con- senta una permanenza per un periodo superiore a quello riconducibile alla convivenza.
Occorre poi considerare che non vi è evidenza della sussistenza di ulteriori motivi ostativi, atteso che non risulta essere stato svolto un controllo da parte dell'amministrazione ai sensi del richia- mato art. 3 sul requisito della stabile convivenza, né risulta allegata l'effettuazione di verifiche fi- nalizzate al riscontro della effettiva residenza dei conviventi, anche al fine di scongiurare il rischio di un eventuale uso distorto della richiesta di iscrizione nella popolazione residente.
Infine, si rileva che la registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici da parte del
Comune costituisce espressione di un'attività di natura vincolata, in forza della quale l'amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione e, quindi, a procedere alla trascrizione del contratto a prescindere dalla sua validità, essendo il problema di accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni riservato alla fase successiva (quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno).
Pertanto, l'adozione del provvedimento richiesto non integra una indebita invasione delle prero- gative amministrative ma consegue all'accertamento di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito al giudice ordinario ordinare alla Pubblica Amministrazione
l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ritenga leso.
In base a tali rilievi deve quindi riconoscersi il diritto dei signori e ad ot- Parte_1 CP_5 tenere dall'ufficiale della anagrafe l'iscrizione della ricorrente nel registro della popolazione resi- dente, con registrazione del contratto di convivenza.
La domanda va conseguentemente accolta.
4. – L'attuale discussione in ordine all'interpretazione dalla normativa vigente giustifica la com- pensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigra- fe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
8 a) accerta il diritto di , nata a [...] Parte_1
Dominicana) il 24.10.2003, all'iscrizione nel registro della popolazione residente nel comune di e all'inserimento nello stato di famiglia di , nato a [...] il [...], con CP_1 CP_5 annotazione del contratto di convivenza;
b) ordina al Sindaco di , in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta CP_1 dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione di Parte_1
, nata a [...] il [...], nel registro del-
[...] la popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di , nato a [...]- CP_5 poli il 05.02.1994 e residente in [...], con annotazione del con- CP_1 tratto di convivenza tra di loro ai sensi della legge 76/2016;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 30.10.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251 del 3.10.2003, pp. 12-16. 2 Corte costituzionale, sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202.