Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26/05/2025, RGC n. 697/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. GIOIELLA EUGENIO per delega dell'avv. BIANCO MARCO per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ZICARELLI ENEDINO per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 697 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianco e Parte_1 C.F._1
nel cui studio in Cetraro, alla via Piano n. 53, elettivamente domicilia;
- attore –
contro
(C.F: ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'avv. Enedino Zicarelli e nel cui studio in alla Via Regina Margherita, n. 3, elettivamente CP_1
domicilia;
- convenuto -
Conclusioni e discussioni: come in atti e da verbale del 26.05.2025 qui integralmente riportati.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale il chiedendo di accertare la responsabilità dell'Ente convenuto per Controparte_1
l'incidente occorso in data 09.09.2018 e, per l'effetto, condannarlo alla somma di € 8.472,39, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia a titolo di risarcimento per i danni sofferti a causa del sinistro de quo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.06.2020 si costituiva il il quale contestava ed impugnava tutte le avverse deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi e consulenza medica espletata sulla persona della Parte_1
All'udienza del 26.05.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
La domanda dell'attrice è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In via generale la giurisprudenza sul tema ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. nell'ipotesi di danno alle persone causato da beni in custodia, precisando però alcuni principi specifici nell'ipotesi in cui il custode fosse una pubblica amministrazione.
Invero, nei suddetti precedenti si afferma: a) “la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia
prevista dall'art. 2051 c.c., non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile
esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa;
in riferimento al demanio stradale, la
possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada,
la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende
inapplicabile il citato art. 2051" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22 aprile 2010; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del
19 giugno 2015); b) "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per
la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione
liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che
aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
dell'ente custode" (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n.
15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez.
3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389
del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011).
Altra parte della giurisprudenza, invece, ha ricondotto l'ipotesi dei danni riportati dagli utenti della rete stradale pubblica, a causa delle condizioni del manto stradale, all'ipotesi dell'art. 2043 c.c. dando rilievo all'elemento della "insidia o del trabocchetto". In queste ipotesi il danneggiato non deve provare tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. ed, in modo particolare, il comportamento colposo della P.A., per non aver tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia: l'utente deve soltanto dimostrare che l'evento di danno si è verificato a causa di una situazione di pericolo occulto,
caratterizzata dal requisito oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevedibilità
(Cass. 9631/2018; Cass. 11250/2002; Cass. 16179/2001), mentre la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 12174/2016). In tal modo, possono essere addossati al custode pubblico solo i rischi di cui lo stesso è tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione,
mentre costituisce caso fortuito il fattore di pericolo imprevedibile ed inevitabile, creato occasionalmente da terzi, ove la P.A. dimostri di non averlo potuto tempestivamente eliminare,
neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (Cass. 12449/2008) e costituiscono caso fortuito anche i danni riconducibili agli stessi utenti o ad una repentina non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass.
20427/2008). In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la P.A. resta liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività
di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo (Cass. civ. sez. 3, 19/04/2018, n. 9631).
Dunque, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale, è
applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada ed il caso fortuito è configurabile in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763. Analogamente, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
In particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è
comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. L'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e/o manutenzione della strada ma in maniera improvvisa atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. 25 luglio 2008 n. 20427). Venendo al caso di specie, è certamente applicabile la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. atteso che la presenza di sanpietrini divelti sul manto stradale dove si è verificato il sinistro non era circostanza imprevedibile per la pubblica amministrazione deputata al controllo dello stato della strada.
In ordine all'an debeatur, le circostanze di fatto relative alla dinamica ed alle cause del sinistro sono state provate dall'attrice siccome confermate documentalmente ed attraverso i testimoni escussi. Emerge dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali la presenza dei sanpietrini divelti sul manto stradale teatro del sinistro oggetto del presente giudizio.
I testimoni escussi – e (presenti sul luogo al momento Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
del sinistro e immediatamente successivo) – hanno confermato la presenza dei sanpietrini divelti sul manto stradale che stava percorrendo l'attrice e l'assenza di segnaletica di pericolo (cfr. verbale udienza del 11.10.2023 e 18.03.2024).
Il dal canto suo, non ha fornito prova circa il verificarsi di un evento Controparte_1
imprevedibile, repentino, eccezionale tale da far sorgere l'oggettivo impedimento ad apporre,
nell'imminenza, cartelli di segnalazione del pericolo di transito e dunque tale da esimere lo stesso
Ente dalla responsabilità per omessa custodia e manutenzione della strada su cui si è verificato il sinistro. Non può escludersi la sussistenza della responsabilità dell'ente nemmeno ritenendo che lo stato della pavimentazione fosse comunque visibile stante l'ora del sinistro o le buoni condizioni del tempo (In materia di responsabilità del custode, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del
fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed
eccezionalità. In proposito non può integrare valido caso fortuito la condotta del danneggiato che non abbia notato un
avvallamento del fondo stradale che il custode assume fosse percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era
avvenuto il sinistro, cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 02/05/2022, n. 13729).
Tanto premesso in ordine alla configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., in relazione all'individuazione del soggetto responsabile, ritiene pertanto il Tribunale fondata la pretesa attorea nei confronti del ente proprietario del tratto stradale in cui si è verificato il Controparte_1
sinistro.
Accertato pertanto l'an debeatur e venendo alla quantificazione dei danni, in relazione a quelli non patrimoniali deve premettersi che la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente avvenuto in data
09.09.2018 ed i danni subiti dall'attrice, è stato confermato, sotto il profilo medico legale, dal consulente d'ufficio dott. - incaricato di redigere la relazione medico legale Persona_1
avente ad oggetto i danni psico-fisici subiti dalla tavola (relazione depositata in data 19.11.2024 e Pt_1 alla quale segnatamente ci si riporta) - il quale ha stabilito che in conseguenza dell'evento del 09.09.2018,
l'attrice ha subito lesioni che consistevano in: “trauma contusivo spalla e anca sn da caduta accidentale
all'epoca del sinistro gravida al terzo mese”.
L'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è
pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Ciò posto, sulla entità dei danni patiti dall'attrice, la consulenza medico legale ha accertato innanzitutto che la a causa dell'evento dannoso sopra descritto, ha riportato una Parte_1
ITA di 7 giorni, mentre ha riportato una ITP di giorni 10 al 75%, giorni 10 al 50%.
Con riferimento alla concreta determinazione dei suddetti danni, ritiene questo Tribunale di applicare i criteri di liquidazione stabiliti nelle Tabelle di Milano e, nel caso di specie, tenuto conto dell'età
della danneggiata all'epoca del sinistro (età 33) si perviene ad una liquidazione a titolo di danno per un totale complessivo di € 1.380,00 così determinato ITA 7 gg pari ad € 805,00; ITP 10 gg al 50%
pari ad € 575,00.
Quanto alla cd. personalizzazione del danno presuppone l'accertamento di specifiche condizioni eccezionali e ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione (Cass. 25164/20).
Mancando la prova di peculiari conseguenze del danno, oltre a quelle già incluse ordinariamente nella liquidazione tabellare, la personalizzazione non va operata.
Invero, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore,
occorre riconoscere alla danneggiata sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. In conclusione, per tutte le ragioni esposte il Tribunale in accoglimento della domanda attorea,
condanna il al pagamento delle somme predette in favore di Controparte_1 Parte_1
come meglio precisato nel dispositivo.
Ogni altra questione assorbita dalla decisione.
Le spese di lite, liquidate anch'esse come da dispositivo e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
a) Dichiara la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, la condanna a risarcimento in favore dell'attrice, nella sua qualità spiegata, di € 1.380,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
b) Condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore dell'Erario.
c) Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Castrovillari 26 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio