CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 698/2025, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, discussa all'udienza collegiale dell'11/11/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 P.IVA_1
ME NN, OR UD e EL MOSE' ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIA DURINI, 20 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5 dall'Avv. FRANCESCHINIS LORENZO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA LARIO, 26 20159 MILANO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “per i motivi di cui al presente atto, riformarsi la sentenza n° 698/2025 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Grazia Florio, nel procedimento R.G. n°11251/2024 pubblicata in data 13.2.2025, non notificata e conseguentemente: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per i motivi di cui al paragrafo A e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia;
(ii) accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono: “In via preliminare (iii) anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B
[1] che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito (iv) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(v) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata (vi) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. in ogni caso: (vii) rigettarsi il ricorso avversario;
(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 appellata.
2- Con vittoria di spese e compensi di questo grado di appello, oltre spese generali 15%, e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art.93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.07.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 698/25 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha accolto la domanda di , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e tutti capotreno alle
[...] Parte_4 Parte_5 dipendenze di con la quale avevano rivendicato il diritto di Parte_1 godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria percepita durante i periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo anche delle voci “incentivo per attività di scorta”, “incentivo per attività di riserva”, '“indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di controlleria”.
A sostegno della domanda i ricorrenti in I grado avevano premesso che tra le medesime parti era intervenuto un precedente giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 34743/2023 della CORTE di CASSAZIONE, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di questa CORTE territoriale che aveva accertato il diritto dei ricorrenti a includere nella retribuzione feriale anche la media dei compensi percepiti per l'attività di scorta, di riserva e di assenza dalla residenza.
A seguito dell'anzidetta pronuncia di legittimità, avevano inutilmente chiesto a
, debitrice delle somme maturate per il medesimo titolo per gli anni Pt_1 successivi a quelli del precedente giudizio, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta, rendendo inevitabile il nuovo giudizio;
che la società aveva corrisposto la somma riportata nella sentenza emessa da questa CORTE territoriale relativamente al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2019, ma aveva poi continuato a retribuire le ferie successive come se tale statuizione non fosse stata resa, con la conseguenza che sono maturati altri crediti dei lavoratori per tutte le giornate di ferie maturate dal 01.01.2020 al 31.12.2023,
[2] successive a quelle oggetto del precedente giudizio;
che, per i soli periodi successivi a quelli coperti del precedente giudizio, oltre alle voci retributive di cui sopra, i ricorrenti chiedevano l'inclusione nella retribuzione feriale anche della voce retributiva, prevista sempre dall'art. 54 del Contratto Aziendale NO, così come modificato dall'accordo sindacale dell'11.3.2015, per l'attività di controllo e regolarizzazione dei titoli di viaggio, non richiesta nel precedente giudizio, attesa l'incertezza all'epoca sulla computabilità anche di tale voce.
Il TRIBUNALE, richiamata l'ordinanza della CORTE di CASSAZIONE n. 34743 del 2003 resa tra le medesime parti a conclusione del giudizio rubricato all'R.G. 56322020, accoglieva la domanda dei ricorrenti evidenziando che l'accertamento sulla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie degli elementi retributivi costituiti dall'art.77.2 CC (Assenza dalla Residenza) e dall'art.54 CC NO (incentivo per attività di scorta e di riserva) risultava coperto dal giudicato che protraeva i suoi effetti anche per i periodi successivi a quelli oggetto del precedente giudizio.
Per quanto riguarda la voce, prevista dall'art. 54 CC , costituita Pt_1 dall'incentivo per l'attività di controlleria e l'emissione di verbali e biglietti prestata dal evidenziava che trattasi di mansione tipica di tale figura Parte_6 professionale in relazione alla quale, la giurisprudenza anche di legittimità, pur con riferimento a lavoratori di Trenitalia S.P.A. ai quali si applica il medesimo CC, aveva affermato che tale indennità doveva essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale.
Quanto alle somme richieste per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023, il primo Giudice recepiva i conteggi, non contestati da depositati dai Parte_1 ricorrenti.
Il primo Giudice condannava quindi la società “a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al 31.12.2023” nella seguente misura: Euro 1.986,87 a favore di
, Euro 2.239,54 a favore di , Euro Controparte_1 Parte_2
1.766,40 a favore di , Euro 1.115,62 a favore di Parte_3
ed Euro 1.453,88 a favore di il tutto oltre Parte_4 Parte_5 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ragione della soccombenza veniva condannata a rifondere ai Parte_1 ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con un primo motivo di appello deduce la “nullità della sentenza - Pt_1 nella parte in cui statuisce sulla retribuzione dovuta durante il periodo di ferie - per
[3] violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – omessa motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione”.
Nella prospettazione del gravame, il primo Giudice nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34743/2023, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, non aveva illustrato l'iter logico-giuridico che lo aveva portato ad accogliere la domanda dei ricorrenti.
Analogamente la sentenza impugnata risulta, nell'ottica dell'appellante, carente di motivazione anche nella parte in cui uniformandosi alla citata pronuncia ha ritenuto che vi fosse un effetto dissuasivo alla effettiva fruizione delle ferie da parte degli allora ricorrenti.
Con un secondo motivo lamenta l'”omessa pronuncia in merito alla palese infondatezza delle domande avversarie relative alla retribuzione dovuta durante il periodo di ferie per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”
Secondo l'appellante il TRIBUNALE ha omesso di esaminare l'eccezione sul mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sui ricorrenti ai sensi dell'art. 2697 del c.c., avendo controparte omesso di fornire qualsivoglia elemento probatorio:
- in relazione ai giorni, ai mesi e per quali differenti attività viene chiesto di computare le indennità variabili nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie (e come tali indennità siano state calcolate rispetto a ciascuna loro tipologia e ciascun giorno di ferie);
- di come le predette mancate erogazioni abbiano inciso, per ciascuno dei lavoratori, sulla relativa fruizione delle ferie e di come, dunque, conseguentemente sia stato, in concreto, integrato il paventato c.d. “effetto dissuasivo”;
- di come tali voci (i.e. “indennità di scorta” e “indennità per le giornate di riserva”
“indennità per assenza dalla residenza”) debbano ritenersi intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dagli appellati ed inoltre volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento della mansione di capo treno espletata dai medesimi, oppure perché correlate al loro peculiare status professionale o personale;
Con un terzo motivo di appello lamenta “l'omesso esame del Giudice di prime cure circa il contesto contrattuale e retributivo di riferimento nel caso di specie: gli irragionevoli effetti generati dalla pronuncia impugnata”
Deduce che “Sotto il profilo della composizione della retribuzione feriale (i.e. già analizzata nella parte in fatto che precede) – si evidenzia come la medesima sia il
[4] prodotto dell'applicazione dall'accordo aziendale di , che, all'evidenza, già Pt_1 rappresenta il risultato – o meglio il punto di equilibrio - contrattuale tra Società e le parti sociali, le quali in tal senso, avevano, infatti, deciso di computare tutte le indennità, ivi comprese quelle specifiche di scorta e condotta, sulla base di 220 giornate lavorative, non includendo le giornate di ferie nel computo, ma concordando valori economici sensibilmente superiori.
Chiaro che le sopracitate parti contrattuali avrebbero ben potuto prevedere un siffatto computo su 245 giornate (e dunque ricomprendendo anche le ferie), ma l'equilibrio economico complessivo di detto accordo avrebbe, all'evidenza, avuto contenuti ben diversi, che avrebbero portato a prevedere delle indennità giornaliere con importi decisamente più contenuti rispetto a quelli attuali, così da salvaguardare il totale complessivo erogabile su base annua per le indennità specifiche di scorta e condotta. In altre parole, è evidente che sostenere, come vorrebbe controparte, la nullità di una specifica clausola contrattuale senza svolgere lo sguardo alla complessiva valutazione del contesto contrattuale di riferimento e dei delineati equilibri economici, si pone, per definizione, in contrasto anche con i criteri che il Giudice è chiamato ad applicare anche con riguardo all'interpretazione dei contratti, tra cui, non in ultimo, quello della ricerca di quale sia stata la comune intenzione delle parti (art. 1362 comma 1, cod. civ.), nel complessivo assetto contrattuale.
E, nello stesso modo, dovrebbe essere anche letto e correttamente interpretato l'accordo sindacale dell'11 marzo 2015, assunto dalla stessa controparte a base delle richieste economiche avanzate dagli odierni Appellati: ed infatti, detto accordo, condiviso da e dalle parti sociali, aveva quale precipuo scopo quello di Pt_1 definire una retribuzione equa del Capo Treno/macchinista in turno di riserva (e che, pertanto, nella giornata non prestava attività a bordo treno) al fine di mantenere un equo contemperamento del livello retributivo, in quanto suddetti lavoratori, pur essendo in servizio, non “generavano” prestazione “pregiata” in termini di ore scorta/ condotta”.
Con un quarto motivo di appello lamenta “l'errata inclusione della voce
“remunerazione per attività di controlleria” all'interno della retribuzione dovuta durante le ferie del capo treno”.
Deduce che si tratta di una indennità eventuale e non è connessa allo specifico status del trattandosi di una voce aleatoria ed eventuale, che dipende Parte_6 per la sua stessa natura da molteplici fattori.
A sostegno della censura evidenzia che la CORTE di CASSAZIONE con le sentenze n. 1507/2024 e 1496/2024, confermando quanto statuito dal Tribunale di Milano e poi da questa CORTE territoriale che l'indennità di controlleria doveva essere esclusa dalla retribuzione spettante durante il periodo feriale.
[5] Con un quinto motivo lamenta “la mancata ammissione della prova per testi rilevanti per la decisione e l'errata inclusione da parte del Tribunale delle voci
“indennità di scorta” e “indennità di riserva” nonché “indennità di assenza della residenza” nella base di calcolo della retribuzione spettante per ferie agli odierni Appellati”.
Con un sesto motivo deduce l'“erroneità della sentenza impugnata per aver escluso l'erogazione stabile e continuativa delle voci incentivo per attività di scorta e indennità di riserva all'interno della Voce del “patto di competitività”.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva non siano già state erogate in misura fissa, stabile e continuativa all'interno della voce denominata
“patto di competitività”.
Con un settimo motivo lamenta l'”errata e/o mancata applicazione dell'art 2948 n. 4 c.c. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, quantomeno parziale, dei crediti di lavoro degli odierni Appellati”.
Nello specifico deduce che i crediti maturati anteriormente al 17.04.2019 dovevano essere dichiarati prescritti avallando l'interpretazione che vorrebbe la legge 28 giugno 2012 n. 92 produttiva di effetti sospensivi della prescrizione ed evidenzia come detta legge abbia preservato diverse ipotesi di operatività della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sicché la tutela in essa approntata è una tutela forte, cui non potrebbero estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – peraltro in un contesto economico e giuridico incomparabile all'odierno – con riferimento alla tutela obbligatoria.
Con memoria depositata il 23.10.2025 hanno resistito i lavoratori difendendo la sentenza impugnata evidenziando che l'appello ignora il dato di fatto fondamentale costituito dalle precedenti sentenze passate in giudicato tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto, salvo l'ulteriore voce richiesta relativa all'indennità di controlleria.
In relazione a tale voce evidenziano che le sentenze della CORTE di CASSAZIONE richiamate dall'appellante (n. 1496/2024 e n. 1507/24) a sostegno della dedotta esclusione di tale voce dal computo della retribuzione feriale non sono pertinenti in quanto nei rispettivi giudizi di merito i lavoratori non avevano proposto alcuna domanda in tal senso.
Di contro richiamano plurimi precedenti di questa CORTE territoriale, nonché pronunce della CORTE di legittimità che hanno riconosciuto il diritto dei Capitreno all'inclusione nel computo della loro retribuzione feriale anche delle provvigioni dell'attività di controlleria.
[6] Su tali presupposti chiedono il rigetto dell'appello e la condanna di alla Pt_1 refusione dei compensi di questo grado di appello, oltre spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di discussione dell'11.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
L'appello è infondato.
Va premesso che sulla medesima questione (al di là della richiesta indennità di controlleria) tra le medesime parti questa CORTE si è già pronunciata con la sentenza n. 232/2022 confermata con ordinanza n. 34743/2023 della CORTE di CASSAZIONE con la quale è stata affermata la correttezza di quanto accertato da questa CORTE di merito in ordine al diritto degli odierni appellati di veder incluso nel computo della retribuzione feriale anche le indennità di assenza dalla residenza, di incentivo per attività di scorta e di incentivo per attività di riserva per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2019.
E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (ex pluris: Cass. n. 20765/2018, Cass. 37269/2021).
Ne discende pertanto che i motivi di gravame 1, 2, 3, 5 e 6 hanno formato già oggetto di espressa pronuncia con la conseguenza che sugli stessi si è già formato giudicato che esplica i suoi effetti anche in relazione al periodo successivo dal 01.01.2020 al 31.12.2023. la
Anche in relazione a tale periodo (da gennaio 2020 al 31.12.2023) esaminando le buste paga e i prospetti riepilogativi depositati per ciascun lavoratore, emerge ha subito una decurtazione stipendiale di Euro 1.986,87, Controparte_1
di Euro 2.239,54, di Euro Parte_2 Parte_3
1.766,40, di Euro 1.115,62 e di Euro Parte_4 Parte_5
1.453,88 (cfr. docc. nn. 10 –19 fasc. I grado appellati).
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria determinata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle
[7] stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto da Parte_1
Il quarto motivo di gravame con cui la società si duole della pronuncia nella parte in cui ha statuito che anche l'indennità per attività di controlleria e di emissione di verbali e biglietti vada computata nella retribuzione da erogare nel periodo feriale non è meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di indennità strettamente correlata con la mansione svolta dal capotreno e finalizzata a compensare il maggior disagio a essa connesso.
Tale indennità è prevista dall'art. 54.2. del Contratto Collettivo Aziendale di che al punto 2 espressamente dispone “È istituita, inoltre, una Pt_1 remunerazione variabile a tutto il personale che effettua l'attività di controlleria per contribuire alla riduzione dell'evasione tariffaria, determinata come segue: a) 2 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno, a terra e/o nelle stazioni;
b) 25% dell'importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa”.
Tale previsione è stata poi oggetto di modifica da parte dell'accordo sindacale aziendale dell'11.3.2015 con il quale è stato previsto che: “La remunerazione variabile di cui all'articolo 54.2.2. verrà riconosciuta al PdB nella seguente misura: a) 2 € di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno o a terra, che preveda l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto;
b) 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa;
c) 25% dell'importo riscosso per i soli biglietti venduti a bordo treno senza esazione suppletiva (nei limiti di quanto permesso dalle vigenti condizioni di trasporto). La nuova struttura dell'articolo 54 del Contratto Aziendale decorrerà dal 1 Maggio 2015”.
L'appellante ha insistito sull'aleatorietà e non continuità dell'emolumento, che non sarebbe correlato direttamente a una attività normalmente svolta dal capotreno, ma legato al fenomeno dell'evasione tariffaria.
Di contro, parte appellata ha osservato che il controllo dei biglietti rientra nelle mansioni tipiche del capotreno come previste dalla declaratoria contrattuale e che si tratta comunque di un'indennità corrisposta in modo assolutamente continuativo.
A tale proposito il Collegio osserva che la terminologia utilizzata, a un primo esame, potrebbe rimandare ad un compenso in senso lato incentivante, poiché è proporzionato agli importi delle sanzioni per irregolarità e abusi, dipendente sia da un evento sottratto alla volontà delle parti quale l'evasione tariffaria, sia dall'impegno profuso dal capotreno nel perseguire gli abusi.
Tuttavia, il controllo dei biglietti è un'attività tipica del personale di bordo, prevista espressamente nella declaratoria contrattuale che prevede
[8] espressamente che il capo treno effettui l'emissione e il controllo dei titoli di viaggio dal che deriva che il capo treno, una volta constatata l'infrazione, è obbligato a sanzionare il passeggero inadempiente;
in secondo luogo, dall'esame dei prospetti paga si rileva che gli importi per tale voce sono presenti pressoché in tutti i mesi, sovente per importi rilevanti e pertanto, di fatto, costituiscono una componente della retribuzione, destinata a compensare uno speciale aggravio della mansione tipica del capotreno, assolutamente non occasionale, ma continuativa e quantitativamente rilevante nella composizione della retribuzione mensile.
Per tali ragioni, anche tale voce deve rientrare nel computo della retribuzione feriale degli appellati.
Per completezza di rileva, come osservato anche da parte appellata, che le sentenze della Suprema Corte richiamate dalla società sono inconferenti in quanto relative a fattispecie nelle quali l'indennità per attività di controlleria non era stata richiesta.
Anche l'ultimo motivo con cui censura la sentenza appellata per Parte_1 avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dagli odierni appellati, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 L. 300/70, come novellato dalla L. n. 92/2012 non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è stata confermata dalla recente ordinanza n. 4374/24 della CORTE di CASSAZIONE con la quale, nel respingere analogo motivo di gravame proposto da , ha affermato: Pt_1
“Anche tale motivo non è fondato, avendo, questa Corte, recentemente affermato - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)”.
Applicando i sopra richiamati principi e considerato che il rapporto di lavoro dei lavoratori appellati è tuttora in corso, alcuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
[9] Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, il numero delle parti assistite, nonché la serialità della controversia, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori delle parti appellate dichiaratisi antistatari.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 698/2025 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado che Parte_1 liquida in complessivi Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 11/11/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 698/2025, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, discussa all'udienza collegiale dell'11/11/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 P.IVA_1
ME NN, OR UD e EL MOSE' ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIA DURINI, 20 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5 dall'Avv. FRANCESCHINIS LORENZO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA LARIO, 26 20159 MILANO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “per i motivi di cui al presente atto, riformarsi la sentenza n° 698/2025 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Grazia Florio, nel procedimento R.G. n°11251/2024 pubblicata in data 13.2.2025, non notificata e conseguentemente: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per i motivi di cui al paragrafo A e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia;
(ii) accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono: “In via preliminare (iii) anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B
[1] che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito (iv) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(v) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata (vi) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. in ogni caso: (vii) rigettarsi il ricorso avversario;
(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 appellata.
2- Con vittoria di spese e compensi di questo grado di appello, oltre spese generali 15%, e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art.93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.07.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 698/25 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha accolto la domanda di , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e tutti capotreno alle
[...] Parte_4 Parte_5 dipendenze di con la quale avevano rivendicato il diritto di Parte_1 godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria percepita durante i periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo anche delle voci “incentivo per attività di scorta”, “incentivo per attività di riserva”, '“indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di controlleria”.
A sostegno della domanda i ricorrenti in I grado avevano premesso che tra le medesime parti era intervenuto un precedente giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 34743/2023 della CORTE di CASSAZIONE, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di questa CORTE territoriale che aveva accertato il diritto dei ricorrenti a includere nella retribuzione feriale anche la media dei compensi percepiti per l'attività di scorta, di riserva e di assenza dalla residenza.
A seguito dell'anzidetta pronuncia di legittimità, avevano inutilmente chiesto a
, debitrice delle somme maturate per il medesimo titolo per gli anni Pt_1 successivi a quelli del precedente giudizio, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta, rendendo inevitabile il nuovo giudizio;
che la società aveva corrisposto la somma riportata nella sentenza emessa da questa CORTE territoriale relativamente al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2019, ma aveva poi continuato a retribuire le ferie successive come se tale statuizione non fosse stata resa, con la conseguenza che sono maturati altri crediti dei lavoratori per tutte le giornate di ferie maturate dal 01.01.2020 al 31.12.2023,
[2] successive a quelle oggetto del precedente giudizio;
che, per i soli periodi successivi a quelli coperti del precedente giudizio, oltre alle voci retributive di cui sopra, i ricorrenti chiedevano l'inclusione nella retribuzione feriale anche della voce retributiva, prevista sempre dall'art. 54 del Contratto Aziendale NO, così come modificato dall'accordo sindacale dell'11.3.2015, per l'attività di controllo e regolarizzazione dei titoli di viaggio, non richiesta nel precedente giudizio, attesa l'incertezza all'epoca sulla computabilità anche di tale voce.
Il TRIBUNALE, richiamata l'ordinanza della CORTE di CASSAZIONE n. 34743 del 2003 resa tra le medesime parti a conclusione del giudizio rubricato all'R.G. 56322020, accoglieva la domanda dei ricorrenti evidenziando che l'accertamento sulla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie degli elementi retributivi costituiti dall'art.77.2 CC (Assenza dalla Residenza) e dall'art.54 CC NO (incentivo per attività di scorta e di riserva) risultava coperto dal giudicato che protraeva i suoi effetti anche per i periodi successivi a quelli oggetto del precedente giudizio.
Per quanto riguarda la voce, prevista dall'art. 54 CC , costituita Pt_1 dall'incentivo per l'attività di controlleria e l'emissione di verbali e biglietti prestata dal evidenziava che trattasi di mansione tipica di tale figura Parte_6 professionale in relazione alla quale, la giurisprudenza anche di legittimità, pur con riferimento a lavoratori di Trenitalia S.P.A. ai quali si applica il medesimo CC, aveva affermato che tale indennità doveva essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale.
Quanto alle somme richieste per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023, il primo Giudice recepiva i conteggi, non contestati da depositati dai Parte_1 ricorrenti.
Il primo Giudice condannava quindi la società “a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2020 al 31.12.2023” nella seguente misura: Euro 1.986,87 a favore di
, Euro 2.239,54 a favore di , Euro Controparte_1 Parte_2
1.766,40 a favore di , Euro 1.115,62 a favore di Parte_3
ed Euro 1.453,88 a favore di il tutto oltre Parte_4 Parte_5 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ragione della soccombenza veniva condannata a rifondere ai Parte_1 ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con un primo motivo di appello deduce la “nullità della sentenza - Pt_1 nella parte in cui statuisce sulla retribuzione dovuta durante il periodo di ferie - per
[3] violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – omessa motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione”.
Nella prospettazione del gravame, il primo Giudice nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34743/2023, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, non aveva illustrato l'iter logico-giuridico che lo aveva portato ad accogliere la domanda dei ricorrenti.
Analogamente la sentenza impugnata risulta, nell'ottica dell'appellante, carente di motivazione anche nella parte in cui uniformandosi alla citata pronuncia ha ritenuto che vi fosse un effetto dissuasivo alla effettiva fruizione delle ferie da parte degli allora ricorrenti.
Con un secondo motivo lamenta l'”omessa pronuncia in merito alla palese infondatezza delle domande avversarie relative alla retribuzione dovuta durante il periodo di ferie per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”
Secondo l'appellante il TRIBUNALE ha omesso di esaminare l'eccezione sul mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sui ricorrenti ai sensi dell'art. 2697 del c.c., avendo controparte omesso di fornire qualsivoglia elemento probatorio:
- in relazione ai giorni, ai mesi e per quali differenti attività viene chiesto di computare le indennità variabili nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie (e come tali indennità siano state calcolate rispetto a ciascuna loro tipologia e ciascun giorno di ferie);
- di come le predette mancate erogazioni abbiano inciso, per ciascuno dei lavoratori, sulla relativa fruizione delle ferie e di come, dunque, conseguentemente sia stato, in concreto, integrato il paventato c.d. “effetto dissuasivo”;
- di come tali voci (i.e. “indennità di scorta” e “indennità per le giornate di riserva”
“indennità per assenza dalla residenza”) debbano ritenersi intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dagli appellati ed inoltre volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento della mansione di capo treno espletata dai medesimi, oppure perché correlate al loro peculiare status professionale o personale;
Con un terzo motivo di appello lamenta “l'omesso esame del Giudice di prime cure circa il contesto contrattuale e retributivo di riferimento nel caso di specie: gli irragionevoli effetti generati dalla pronuncia impugnata”
Deduce che “Sotto il profilo della composizione della retribuzione feriale (i.e. già analizzata nella parte in fatto che precede) – si evidenzia come la medesima sia il
[4] prodotto dell'applicazione dall'accordo aziendale di , che, all'evidenza, già Pt_1 rappresenta il risultato – o meglio il punto di equilibrio - contrattuale tra Società e le parti sociali, le quali in tal senso, avevano, infatti, deciso di computare tutte le indennità, ivi comprese quelle specifiche di scorta e condotta, sulla base di 220 giornate lavorative, non includendo le giornate di ferie nel computo, ma concordando valori economici sensibilmente superiori.
Chiaro che le sopracitate parti contrattuali avrebbero ben potuto prevedere un siffatto computo su 245 giornate (e dunque ricomprendendo anche le ferie), ma l'equilibrio economico complessivo di detto accordo avrebbe, all'evidenza, avuto contenuti ben diversi, che avrebbero portato a prevedere delle indennità giornaliere con importi decisamente più contenuti rispetto a quelli attuali, così da salvaguardare il totale complessivo erogabile su base annua per le indennità specifiche di scorta e condotta. In altre parole, è evidente che sostenere, come vorrebbe controparte, la nullità di una specifica clausola contrattuale senza svolgere lo sguardo alla complessiva valutazione del contesto contrattuale di riferimento e dei delineati equilibri economici, si pone, per definizione, in contrasto anche con i criteri che il Giudice è chiamato ad applicare anche con riguardo all'interpretazione dei contratti, tra cui, non in ultimo, quello della ricerca di quale sia stata la comune intenzione delle parti (art. 1362 comma 1, cod. civ.), nel complessivo assetto contrattuale.
E, nello stesso modo, dovrebbe essere anche letto e correttamente interpretato l'accordo sindacale dell'11 marzo 2015, assunto dalla stessa controparte a base delle richieste economiche avanzate dagli odierni Appellati: ed infatti, detto accordo, condiviso da e dalle parti sociali, aveva quale precipuo scopo quello di Pt_1 definire una retribuzione equa del Capo Treno/macchinista in turno di riserva (e che, pertanto, nella giornata non prestava attività a bordo treno) al fine di mantenere un equo contemperamento del livello retributivo, in quanto suddetti lavoratori, pur essendo in servizio, non “generavano” prestazione “pregiata” in termini di ore scorta/ condotta”.
Con un quarto motivo di appello lamenta “l'errata inclusione della voce
“remunerazione per attività di controlleria” all'interno della retribuzione dovuta durante le ferie del capo treno”.
Deduce che si tratta di una indennità eventuale e non è connessa allo specifico status del trattandosi di una voce aleatoria ed eventuale, che dipende Parte_6 per la sua stessa natura da molteplici fattori.
A sostegno della censura evidenzia che la CORTE di CASSAZIONE con le sentenze n. 1507/2024 e 1496/2024, confermando quanto statuito dal Tribunale di Milano e poi da questa CORTE territoriale che l'indennità di controlleria doveva essere esclusa dalla retribuzione spettante durante il periodo feriale.
[5] Con un quinto motivo lamenta “la mancata ammissione della prova per testi rilevanti per la decisione e l'errata inclusione da parte del Tribunale delle voci
“indennità di scorta” e “indennità di riserva” nonché “indennità di assenza della residenza” nella base di calcolo della retribuzione spettante per ferie agli odierni Appellati”.
Con un sesto motivo deduce l'“erroneità della sentenza impugnata per aver escluso l'erogazione stabile e continuativa delle voci incentivo per attività di scorta e indennità di riserva all'interno della Voce del “patto di competitività”.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva non siano già state erogate in misura fissa, stabile e continuativa all'interno della voce denominata
“patto di competitività”.
Con un settimo motivo lamenta l'”errata e/o mancata applicazione dell'art 2948 n. 4 c.c. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, quantomeno parziale, dei crediti di lavoro degli odierni Appellati”.
Nello specifico deduce che i crediti maturati anteriormente al 17.04.2019 dovevano essere dichiarati prescritti avallando l'interpretazione che vorrebbe la legge 28 giugno 2012 n. 92 produttiva di effetti sospensivi della prescrizione ed evidenzia come detta legge abbia preservato diverse ipotesi di operatività della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sicché la tutela in essa approntata è una tutela forte, cui non potrebbero estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – peraltro in un contesto economico e giuridico incomparabile all'odierno – con riferimento alla tutela obbligatoria.
Con memoria depositata il 23.10.2025 hanno resistito i lavoratori difendendo la sentenza impugnata evidenziando che l'appello ignora il dato di fatto fondamentale costituito dalle precedenti sentenze passate in giudicato tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto, salvo l'ulteriore voce richiesta relativa all'indennità di controlleria.
In relazione a tale voce evidenziano che le sentenze della CORTE di CASSAZIONE richiamate dall'appellante (n. 1496/2024 e n. 1507/24) a sostegno della dedotta esclusione di tale voce dal computo della retribuzione feriale non sono pertinenti in quanto nei rispettivi giudizi di merito i lavoratori non avevano proposto alcuna domanda in tal senso.
Di contro richiamano plurimi precedenti di questa CORTE territoriale, nonché pronunce della CORTE di legittimità che hanno riconosciuto il diritto dei Capitreno all'inclusione nel computo della loro retribuzione feriale anche delle provvigioni dell'attività di controlleria.
[6] Su tali presupposti chiedono il rigetto dell'appello e la condanna di alla Pt_1 refusione dei compensi di questo grado di appello, oltre spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di discussione dell'11.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
L'appello è infondato.
Va premesso che sulla medesima questione (al di là della richiesta indennità di controlleria) tra le medesime parti questa CORTE si è già pronunciata con la sentenza n. 232/2022 confermata con ordinanza n. 34743/2023 della CORTE di CASSAZIONE con la quale è stata affermata la correttezza di quanto accertato da questa CORTE di merito in ordine al diritto degli odierni appellati di veder incluso nel computo della retribuzione feriale anche le indennità di assenza dalla residenza, di incentivo per attività di scorta e di incentivo per attività di riserva per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2019.
E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (ex pluris: Cass. n. 20765/2018, Cass. 37269/2021).
Ne discende pertanto che i motivi di gravame 1, 2, 3, 5 e 6 hanno formato già oggetto di espressa pronuncia con la conseguenza che sugli stessi si è già formato giudicato che esplica i suoi effetti anche in relazione al periodo successivo dal 01.01.2020 al 31.12.2023. la
Anche in relazione a tale periodo (da gennaio 2020 al 31.12.2023) esaminando le buste paga e i prospetti riepilogativi depositati per ciascun lavoratore, emerge ha subito una decurtazione stipendiale di Euro 1.986,87, Controparte_1
di Euro 2.239,54, di Euro Parte_2 Parte_3
1.766,40, di Euro 1.115,62 e di Euro Parte_4 Parte_5
1.453,88 (cfr. docc. nn. 10 –19 fasc. I grado appellati).
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria determinata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle
[7] stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto da Parte_1
Il quarto motivo di gravame con cui la società si duole della pronuncia nella parte in cui ha statuito che anche l'indennità per attività di controlleria e di emissione di verbali e biglietti vada computata nella retribuzione da erogare nel periodo feriale non è meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di indennità strettamente correlata con la mansione svolta dal capotreno e finalizzata a compensare il maggior disagio a essa connesso.
Tale indennità è prevista dall'art. 54.2. del Contratto Collettivo Aziendale di che al punto 2 espressamente dispone “È istituita, inoltre, una Pt_1 remunerazione variabile a tutto il personale che effettua l'attività di controlleria per contribuire alla riduzione dell'evasione tariffaria, determinata come segue: a) 2 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno, a terra e/o nelle stazioni;
b) 25% dell'importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa”.
Tale previsione è stata poi oggetto di modifica da parte dell'accordo sindacale aziendale dell'11.3.2015 con il quale è stato previsto che: “La remunerazione variabile di cui all'articolo 54.2.2. verrà riconosciuta al PdB nella seguente misura: a) 2 € di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno o a terra, che preveda l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto;
b) 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa;
c) 25% dell'importo riscosso per i soli biglietti venduti a bordo treno senza esazione suppletiva (nei limiti di quanto permesso dalle vigenti condizioni di trasporto). La nuova struttura dell'articolo 54 del Contratto Aziendale decorrerà dal 1 Maggio 2015”.
L'appellante ha insistito sull'aleatorietà e non continuità dell'emolumento, che non sarebbe correlato direttamente a una attività normalmente svolta dal capotreno, ma legato al fenomeno dell'evasione tariffaria.
Di contro, parte appellata ha osservato che il controllo dei biglietti rientra nelle mansioni tipiche del capotreno come previste dalla declaratoria contrattuale e che si tratta comunque di un'indennità corrisposta in modo assolutamente continuativo.
A tale proposito il Collegio osserva che la terminologia utilizzata, a un primo esame, potrebbe rimandare ad un compenso in senso lato incentivante, poiché è proporzionato agli importi delle sanzioni per irregolarità e abusi, dipendente sia da un evento sottratto alla volontà delle parti quale l'evasione tariffaria, sia dall'impegno profuso dal capotreno nel perseguire gli abusi.
Tuttavia, il controllo dei biglietti è un'attività tipica del personale di bordo, prevista espressamente nella declaratoria contrattuale che prevede
[8] espressamente che il capo treno effettui l'emissione e il controllo dei titoli di viaggio dal che deriva che il capo treno, una volta constatata l'infrazione, è obbligato a sanzionare il passeggero inadempiente;
in secondo luogo, dall'esame dei prospetti paga si rileva che gli importi per tale voce sono presenti pressoché in tutti i mesi, sovente per importi rilevanti e pertanto, di fatto, costituiscono una componente della retribuzione, destinata a compensare uno speciale aggravio della mansione tipica del capotreno, assolutamente non occasionale, ma continuativa e quantitativamente rilevante nella composizione della retribuzione mensile.
Per tali ragioni, anche tale voce deve rientrare nel computo della retribuzione feriale degli appellati.
Per completezza di rileva, come osservato anche da parte appellata, che le sentenze della Suprema Corte richiamate dalla società sono inconferenti in quanto relative a fattispecie nelle quali l'indennità per attività di controlleria non era stata richiesta.
Anche l'ultimo motivo con cui censura la sentenza appellata per Parte_1 avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dagli odierni appellati, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 L. 300/70, come novellato dalla L. n. 92/2012 non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è stata confermata dalla recente ordinanza n. 4374/24 della CORTE di CASSAZIONE con la quale, nel respingere analogo motivo di gravame proposto da , ha affermato: Pt_1
“Anche tale motivo non è fondato, avendo, questa Corte, recentemente affermato - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)”.
Applicando i sopra richiamati principi e considerato che il rapporto di lavoro dei lavoratori appellati è tuttora in corso, alcuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
[9] Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, il numero delle parti assistite, nonché la serialità della controversia, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori delle parti appellate dichiaratisi antistatari.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 698/2025 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado che Parte_1 liquida in complessivi Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 11/11/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[10]