Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 16/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Franco Campione e Isabella Salerno in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Franco Campione in Roma, via Umberto Saba n. 84;
APPELLANTE
E
1
difesa dagli avv.ti Gilberto Cerutti e Gualtiero Cerutti in virtù di procura rilasciata per il primo grado di giudizio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Gilberto Cerutti in Roma, via Boezio n. 19;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 16139/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7/08/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con l'atto introduttivo di giudizio conveniva innanzi all'intestato ufficio sua madre Controparte_1
in amministrazione di sostegno dal 2009, esponendo Controparte_2
di essersi fatta carico delle spese relative ad immobili di proprietà della convenuta, provvedendo al pagamento degli oneri condominiali, di utenze, tasse ed imposte e di aver provveduto a sostenere spese inerenti la sua cura, quali stipendio per badanti, spese per l'abbattimento di barriere architettoniche, cure mediche ed inerenti ulteriori necessità quotidiane, ottenendo solo in parte il rimborso delle spese sostenute. Dato atto di aver provveduto ad esborsi, autorizzati dal giudice tutelare, non rimborsati, per l'importo complessivo di € 54.186,62, secondo quanto meglio precisato in citazione, chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di tale somma oltre interessi e rivalutazione monetaria. Successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, in data 11.10.2014, decedeva la convenuta e interveniva in giudizio – in data 06.03.2015- il figlio, per Parte_1
chiederne l'interruzione. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la prima memoria premesso di essere tenuto Parte_1
limitatamente alla propria quota ereditaria, contestava che la controparte avesse sostenuto i pagamenti di cui chiedeva il rimborso e l'inerenza delle
2 spese a debiti ovvero necessità della madre. Osservava che l'attrice non aveva diritto alla restituzione delle somme richieste in quanto non dovuta ovvero perché aveva già conseguito il rimborso delle spese sostenute dall'amministratore di sostegno su autorizzazione del giudice tutelare e chiedeva il rigetto della domanda con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. L'attrice in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. evidenziava la tardività delle contestazioni sollevate dalla controparte e si riportava alla domanda formulata con l'atto introduttivo di giudizio chiedendone l'accoglimento.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16139/2019 così statuiva: << in parziale accoglimento della domanda condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
14.706,79 oltre interessi al tasso legale dai singoli esborsi al saldo;
condanna il convenuto, a rifondere all'attrice, Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 262,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa avvocati come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< esposto il contenuto delle domande e delle difese svolte dalle parti va preliminarmente evidenziato che il giudizio non è stato interrotto a seguito del decesso della convenuta, dovendosi ritenere l'integrità del Controparte_2
contraddittorio in ragione della spontanea costituzione del figlio e coerede, considerato che la stessa attrice risulta coerede della Parte_1
madre. Sempre in via preliminare si osserva che, in ragione delle conclusioni formulate all'udienza del 27.03.2019, in cui la parte istante si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
e ha richiamato la seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. solo per reiterare le istanze istruttorie ivi formulate, deve ritenersi che l'attrice abbia rinunciato alle domande avanzate nella menzionata seconda
3 memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. al fine di conseguire il rimborso di € 631,57 per arretrati di oneri condominiali e di € 7.351,30 quali ulteriori esborsi sostenuti a seguito ed in relazione al decesso della madre.
Peraltro, tali domande avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili in quanto tardivamente ed irritualmente formulate nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata unicamente alle repliche rispetto alle deduzioni svolte dalla controparte in prima memoria, alle produzioni documentali e all'articolazione di mezzi istruttori rispetto a domande già proposte. Tanto esposto, rendendosi necessario, in primo luogo, procedere all'esatto inquadramento della fattispecie, va rilevato che con la domanda introduttiva di giudizio l'attrice, nel presupposto di essersi presa cura di esigenze di varia natura della madre, in amministrazione di sostegno, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute. Ciò premesso si osserva che, al fine di vagliare la domanda introduttiva di giudizio, deve aversi riguardo alla previsione di cui agli artt. 2028 e ss c.c. in materia di gestione di affari altrui, che si ravvisa quando “chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui”, in ragione della quale, in forza di quanto stabilito dall'art. 2031 c.c., deve riconoscersi l'obbligo dell'interessato di rimborsare il gestore delle spese necessarie o utili. In particolare, l'elemento caratterizzante la gestione d'affari altrui è costituito dal compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente in assenza di un rapporto contrattuale tra il gestore, che ha agito nella consapevolezza di curare l'affare di un terzo,
e l'interessato. Ciò posto attese le peculiarità del caso di specie appare necessario rilevare che l'istituto in esame è caratterizzato anche dal fatto che il gestore abbia agito absente et inscio domino. Sul punto va, tuttavia, rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nella ricostruzione dell'istituto della negotiorum gestio, disciplinato dall'art. 2028
c.c. e ss, la nozione che la consolidata giurisprudenza” della Corte di
Cassazione “ha accolto del requisito della absentia domini, secondo una
4 direttrice condivisa dalla prevalente dottrina, è quello per cui, a tal fine non rileva che vi sia una condizione di assoluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impossibilità materiale rispetto alla cura di questi, ritenendosi soddisfatto l'anzidetto requisito là dove il dominus non abbia manifestato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari (cfr. Cass. 3 marzo
1954, n. 607; 13 maggio 1964, n. 550; 23 maggio 1984, n. 3143, 25 maggio
2007, n. 12280; 9 aprile 2008, n. 9269 e 7 giugno 2011, n. 12304). Si tratta di una concezione relativistica e scevra da rigidità, che tende, infatti, ad estendere l'ambito applicativo dell'istituto al di là degli angusti limiti tradizionalmente configurati soprattutto nella considerazione, più risalente, che faceva capo al previgente codice civile del 1865, per cui la stessa giurisprudenza aveva allora ritenuto necessario che l'utile gestione dovesse essere intrapresa absente et inscio domino alla stregua di una accezione, rispettivamente di impossibilità oggettiva e di evidente mancanza di consapevolezza dell'intrusione del terzo”. Viceversa deve rilevarsi l'attuale diverso consolidato orientamento “in tema di configurazione dell'elemento dell'absentia domini, tributario delle istanze solidaristiche di cui all'art. 2
Cost., operanti in senso conformativo dell'istituto secondo un bilanciato contemperamento con le esigenze dell'autonomia privata che porta a ritenere, in consonanza anche con una parte della dottrina, non impredicabile una sorta di equiparazione implicita tra il dominus prohibens e il dominus non absens, con ciò assistendosi ad un sostanziale assorbimento del requisito dell'assenza nel rilievo della mancanza di una manifestazione dell'amministrato di preclusione all'intervento gestorio del terzo, che dell'art. 2031 c.c., comma 2, contempla come impedimento genetico degli obblighi scaturenti dalla gestione stessa” (cfr. Cass. n. 13203 del
26.06.2015). Tanto premesso si osserva che nel caso di specie l'attrice si è occupata spontaneamente della cura degli interessi della madre, le cui
5 condizioni psico fisiche, quali risultano dalla documentazione in atti, le impedivano di provvedervi direttamente (cfr. decreto di nomina di amministratore di sostegno all. da parte convenuta alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.), compiendo atti giuridici di varia natura, senza che possa escludersi l'operatività dell'istituto in ragione dell'intervenuta nomina di un amministratore di sostegno. Al riguardo va infatti rilevato che, come evidenziato dall'attrice, dalla documentazione in atti risulta che la aveva presentato specifica istanza per ottenere il rimborso delle Parte_1
spese sostenute per la madre e l'amministratore di sostegno e il giudice tutelare non avevano manifestato alcuna opposizione a fronte dell'ingerenza dell'odierna attrice, accordandole, piuttosto, il rimborso di alcune spese, sul rilievo della indisponibilità da parte dell'amministrata delle risorse economiche necessarie per provvedervi (cfr. rendiconto depositato dall'amministratore di sostegno all. 12 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice, ma depositato anche dalla controparte nonché istanze dell'amministratore di sostegno e provvedimento di autorizzazione adottato dal giudice tutelare in data 16 luglio 2012 all. 13 e
14 alla medesima seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. in cui si dà atto del fatto che aveva sostenuto notevoli spese per Controparte_1
fare fronte alle esigenze della madre, in mancanza delle risorse economiche necessarie da parte dell'amministrata, acquisite solo dopo la vendita di un immobile). Ciò posto si tratta ora, in primo luogo, di verificare se l'attrice abbia o meno sostenuto i pagamenti di cui ha chiesto il rimborso e se le spese di cui si tratta si riferiscano alla madre delle parti così da dover essere considerate utilmente sostenute nel suo interesse. A tale riguardo va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non possono ritenersi provati i pagamenti dalla stessa eseguiti in ragione del fatto che il convenuto non abbia provveduto alla relativa tempestiva contestazione, avendo sollevato i suoi rilievi solo nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto
6 comma, c.p.c. Sul punto va rilevato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. Cass. n. 14652 del 18.07.2016 e n.
3576 del 13.02.2013). Invero, il pagamento eseguito da parte dell'attrice è fatto proprio di quest'ultima che deve ritenersi essere ignoto alla controparte, non essendovi elementi per ritenere che il convenuto fosse a conoscenza di tutti gli esborsi fatti dalla sorella per necessità della madre tanto più che, come dedotto da entrambe le parti, egli viveva all'estero. Si procederà dunque ad esaminare le singole spese di cui è stato chiesto il rimborso nell'atto introduttivo di giudizio. In particolare, l'attrice ha in primo luogo chiesto la restituzione della somma di € 5.600,00 quali spese di vitto da gennaio a luglio 2012, nella misura di € 800,00 al mese. Invero, non può essere riconosciuto il diritto della parte istante al rimborso di tale somma atteso che, come evidenziato dal convenuto, non può ritenersi provato il relativo esborso, considerata l'inidoneità della documentazione prodotta costituita da un prospetto redatto dalla stessa parte istante senza peraltro alcuna specifica indicazione in ordine ai dati su cui lo stesso si fonda (cfr. all. 4 all'atto di citazione) e l'inammissibilità della prova testimoniale articolata attesa la sua genericità. L'attrice ha quindi chiesto il rimborso della spesa di € 1.760,43 relativa a spese di fisioterapia sostenute a marzo, aprile e maggio 2010. Al riguardo ritiene il giudicante che l'attrice abbia addotto una serie di elementi probatori atti a far ritenere, nel loro complesso, di aver sostenuto l'esborso di cui si discute. In primo luogo, sono state depositate tre ricevute emesse dal dott. che ha eseguito le prestazioni in Per_1
discorso (cfr. all. 6, 7 e 8 all'atto di citazione). Al riguardo si osserva che la dicitura “ricevuta” sulle stesse apposta attesta che il relativo pagamento è stato eseguito e che non si tratta di semplici fatture. Va quindi considerato che la disponibilità del documento in parola da parte dell'attrice è
7 sintomatico del fatto che ella abbia provveduto al relativo pagamento e che deve ritenersi che non vi abbia provveduto con denaro della madre tenuto conto della relativa indisponibilità in ragione della nomina di un amministratore di sostegno. Infine, va considerato quanto riportato nelle istanze redatte dal medesimo amministratore di sostegno, in cui, sia pure con riguardo a periodi diversi da quelli cui si riferiscono le tre ricevute in esame,
è evidenziato che l'odierna attrice aveva, tra l'altro, provveduto alle spese per la fisioterapia della madre. Alla luce di tali elementi può ritenersi provato il pagamento della suindicata somma di € 1.760,43 a cura della parte istante.
L'intestazione delle ricevute a nome della e le indicazioni CP_2
riportate nelle istanze presentate al giudice tutelare dall'amministratore di sostegno attestano l'utilità delle spese in discorso (cfr all. 13 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice in cui l'amministratore di sostegno dà atto dei benefici tratti dall'amministrata dalla fisioterapia che le aveva consentito di camminare per alcuni passi da sola, riducendo il rischio di piaghe da decubito). L'attrice ha quindi chiesto il rimborso di € 791,24 per spese farmacologiche depositando i relativi scontrini e talune prescrizioni mediche inerenti il periodo da marzo a settembre 2012. A tale riguardo si osserva che nulla può essere riconosciuto con riguardo alle spese di cui agli scontrini allegati 10, 11, 12 e 13. Tali scontrini attestano acquisti effettuati in farmacia per conto della il cui codice fiscale compare sugli scontrini stessi, ma CP_2
considerata l'assenza di una prescrizione medica e di altri elementi da cui possa rilevarsi la tipologia di prodotto acquistato neanche indicato dalla parte istante, non può ritenersi provata la riferibilità ad esigenze della CP_2
della spesa in discorso. Diversamente deve ritenersi con riguardo agli altri esborsi documentati con il deposito dei relativi scontrini, che attestano l'intervenuto pagamento dei farmaci, per i quali sono state depositate le prescrizioni mediche per una spesa complessiva di € 468,85 (cfr. all. da 14 a
8 18 dell'atto di citazione). L'esborso di tali somme da parte dell'odierna attrice può ritenersi comprovato in ragione degli elementi sopra indicati con riguardo alle spese per la fisioterapia (possesso degli scontrini, indisponibilità del denaro dell'amministrata, indicazioni riportate sulle due istanze redatte dall'amministratore di sostegno per spese della stessa natura).
L'attrice ha quindi chiesto il rimborso della somma di € 3.592,55 per spese mediche. Vanno riconosciute le spese mediche effettuate per la CP_2
risultanti dalle ricevute e/o fatture quietanzate depositate la cui intestazione a nome della madre delle parti attesta che le prestazioni erano state rese in suo favore per una spesa complessiva di € 491,81 (ossia € 111,81 per visita oculistica + € 130,00 per visita medica + € 250,00 per lastre, cfr. all. 21, 22
e 23 dell'atto di citazione) nonché la spesa di € 440,00 per l'acquisto di occhiali bifocali di cui alla fattura n. 252 del 22.10.2009 anch'essa intestata alla in ciò considerato che in tale documento è contemplato uno CP_2
spazio specifico per l'indicazione “corrispettivo non pagato”, lasciato in bianco con ciò dovendosi ritenere l'intervenuto versamento dell'intera somma indicata (cfr. all. 20 all'atto di citazione). Vanno riconosciute le spese per il trasporto della dalla casa di abitazione alla casa di cura il CP_2
2.07.2010 e, successivamente, dalla casa di cura al suo appartamento, in data
26.07.2010, quali risultano dalle fatture quietanzate in atti per complessivi €
263,62 (cfr. all. 25 e 26). Al riguardo si osserva che lo stesso amministratore di sostegno nelle istanze presentate al giudice tutelare aveva dato atto del ricovero della a luglio 2010 presso la casa di cura Assunzione CP_2
di SS per un intervento chirurgico conseguente alla frattura del femore CP_3
(cfr. all 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice). Vanno riconosciute le spese per prestazioni fisioterapiche di cui alla ricevuta depositata n. 18/10, emessa a nome dell'attrice, in cui si dà atto del fatto che era la la beneficiaria delle prestazioni (cfr. all. 28 CP_2
all'atto di citazione). Quanto alla prova del fatto che la abbia Parte_1
9 provveduto al pagamento delle suindicate spese si richiama quanto sopra riportato in ordine alle spese farmacologiche e per fisioterapia. Non può essere invece riconosciuta la spesa di € 535,00 per l'acquisto di una rete a doghe con materasso in lattice non essendo la fattura depositata di per sé sola idonea ad attestare l'utilità della spesa nell'interesse dell'amministrata (cfr. all. 24 all'atto di citazione). Per le stesse ragioni non può essere riconosciuta la spesa per l'acquisto di un materasso in lattice di cui alla fattura del
29.03.2011 (cfr. all. 29 all'atto di citazione). Non può essere riconosciuta la spesa di € 638,50 per acquisti presso un laboratorio ortopedico non attestando il documento depositato di per sé solo che si sia trattato di un esborso fatto per esigenze della madre delle parti, potendo l'attrice, cui è intestata la fattura, aver acquistato tali prodotti per sé stessa ovvero in favore di un terzo (cfr. all. 27 all'atto di citazione). Analogamente richiamato quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza di una pluralità di elementi sintomatici del fatto che vengano in rilievo esborsi sostenuti dall'odierna attrice, vanno riconosciute le spese mediche di € 501,81 per terapia odontoiatrica a domicilio e di complessivi € 280,00 per visite otorinolaringoiatriche a domicilio (cfr. ricevuta n. 01/2010 allegata all'atto di citazione e ricevute all. 30 e 31 al medesimo atto introduttivo). L'attrice ha altresì richiesto il rimborso della somma spesa per stipendi ed emolumenti versati ai badanti della madre. Al riguardo si osserva che deve, in primo luogo, ritenersi che l'attrice abbia provato di aver sostenuto la spesa di €
8.250,00 per gli emolumenti versati a tale quale badante della Persona_2
madre per le prestazioni rese in favore di quest'ultima, avendo depositato le relative quietanze rilasciate dal badante in cui lo stesso dà atto delle somme ricevute da e delle prestazioni rese in favore della Controparte_1
(cfr. all. da 33 a 40) così che deve ritenersi dimostrato sia il CP_2
pagamento della spesa a cura dell'odierna attrice sia la riferibilità delle prestazioni alla madre delle parti. L'attrice ha quindi depositato i cedolini
10 degli stipendi versati a tale recanti la firma dello stesso Persona_3
lavoratore che attesta la ricezione del pagamento degli stipendi, cui deve ritenersi abbia provveduto la parte istante, considerato che dalla lettura dei cedolini emerge che ad essa era intestato il contratto quale datore di lavoro.
Sono state altresì depositate delle quietanze rilasciate da da Persona_3
cui risultano le prestazioni rese in favore della e i pagamenti CP_2
ricevuti dall'odierna attrice (cfr. all. da 42 a 53). Risulta dunque provata una spesa complessiva di € 8.558,69. Va dunque riconosciuta la complessiva somma di € 16.800,69 di cui è stato chiesto il rimborso. In ordine alla rispondenza della spesa in questione alle esigenze della madre delle parti, va richiamato quanto evidenziato dall'amministratore di sostegno della il quale aveva dato atto del fatto che a seguito dell'intervento CP_2
chirurgico eseguito a luglio 2010 l'amministrata necessitava di assistenza continua di giorno e di notte così che si era reso necessario affiancarle due badanti (cfr all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice). Con riguardo alla somma di € 9.600,00 richiesta in restituzione, quale spesa sostenuta per gli emolumenti versati ai badanti chiamati ad eseguire delle prestazioni occasionali nei giorni liberi di coloro che prestavano di regola la loro opera in favore della si osserva CP_2
che l'attrice ha documentato esborsi per € 9.200,00 depositando le quietanze rilasciate dai badanti in questione in cui si dà atto dei pagamenti ricevuti dalla parte istante per le prestazioni rese in favore di sua madre (cfr. all. da 55 a
94 dell'atto di citazione e cfr. istanza all. 14 alla seconda memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice in cui si dà atto della necessità di avvalersi di un badante sostitutivo nelle giornate del giovedì e della domenica), mentre non è documentato l'esborso di € 400,00 riferito a dicembre 2013. L'attrice ha quindi documentato i versamenti INPS per €
682,50 di cui ha chiesto il rimborso, comprovando la documentazione prodotta il relativo pagamento a cura della quale datore di lavoro Parte_1
11 (cfr. al. 96 e 97 all'atto di citazione). Il giudicante ritiene invece di non poter riconoscere il rimborso né della spesa di € 1.032,00 di cui alla fattura emessa dall'avv. né dell'importo di € 1.040,00 di cui alla fattura emessa CP_4
dall'arch. (cfr. all. da 98 a 100 dell'atto di citazione). Al riguardo Persona_4
si osserva in primo luogo che la fattura dell'avv. non risulta CP_4
quietanzata e, quindi, che dalla stessa non si evincono elementi sufficienti per ritenere eseguito il pagamento richiesto. Inoltre, non è possibile valutare la rispondenza della spesa all'interesse della evincendosi dalla CP_2
fattura medesima che la stessa si riferisce ad un contenzioso di cui la stessa era parte in proprio, così che l'eventuale versamento di quanto Parte_1
richiesto dal professionista con la fattura in discorso riguarderebbe anche un debito della stessa attrice (cfr. all. 99 all'atto di citazione). Per quanto riguarda la fattura quietanzata resa dall'arch. si osserva che la Persona_4
stessa si riferisce alla stima di un immobile sito in Roma, Via Cola di Rienzo
n. 162 int. 22 (cfr. all. 100 all'atto di citazione), ma che non risultano neanche allegate le ragioni per le quali sia stato dato al professionista l'incarico di valutare il predetto immobile così che non è chiara la riferibilità della prestazione resa alla madre delle parti, evincendosi peraltro dalle indicazioni riportate in altri documenti depositati dalla stessa attrice che l'appartamento in questione appartiene anche alla in ragione del 50% (cfr. all. Parte_1
101 all'atto di citazione) così che il pagamento della fattura in discorso, intestata all'odierna attrice, potrebbe riguardare un debito contratto per sue esigenze personali. Per quanto riguarda la domanda proposta per il rimborso dei pagamenti eseguiti per tasse e imposte si osserva che i documenti depositati sono idonei a comprovare la spesa (cfr. all. da 102 a 109 dell'atto di citazione) e va richiamato quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza di elementi idonei a far presumere che tali pagamenti siano stati effettuati dall'attrice e, in particolare, il possesso da parte della della Parte_1
documentazione attestante i pagamenti, l'impossibilità per la stessa di
12 prelevare somme di pertinenza della madre a seguito della nomina di un amministratore di sostegno e quanto dichiarato dallo stesso amministratore in ordine al fatto che l'odierna attrice curava i pagamenti di pertinenza della genitrice. Va dunque riconosciuto l'esborso di € 1.188,39. Non può essere riconosciuto il rimborso della spesa di € 559,21 per il pagamento delle utenze relative all'appartamento sito in Via Cola di Rienzo n. 162 int. 22 non risultando che la madre delle parti vi abitava, emergendo da altri documenti in atti che la stessa viveva nell'immobile sito nello stesso stabile all'interno
23 (cfr. all. da 55 a 94) e non essendo chiaro chi abitava nell'immobile in questione fruendo delle relative utenze. Venendo ora ai rimborsi richiesti con riguardo alle utenze dell'appartamento sito all'interno 23, premessa l'utilità della spesa nell'interesse della che abitava nell'immobile, va CP_2
rilevato che l'attrice ha depositato documentazione atta a comprovare il pagamento a sua cura del saldo degli oneri condominiali e delle spese di riscaldamento, avendo, tra l'altro, depositato attestazione rilasciata dall'amministratore del condominio riferita alla seconda e alla terza rata in cui si dà atto del pagamento da parte dell'attrice, mentre per gli altri bollettini va richiamato quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza di elementi atti a comprovare che gli esborsi siano stati sostenuti da parte di
[...]
(cfr. all. 118 e 1199). Per le stesse ragioni deve ritenersi il diritto CP_1
Contr della parte istante al rimborso delle spese versate all' all'ENEL per i consumi di gas e luce nonché per i pagamenti relativi all'abbonamento TV inerente l'abitazione della madre così come la spesa relativa alla riparazione della lavatrice sita nel medesimo immobile (cfr. all. 120, 121, 122, 123, 124,
125, 134 e 135). Va senz'altro riconosciuta la rispondenza agli interessi della dei lavori eseguiti nel suo appartamento per eliminare le CP_2
barriere architettoniche rendendole fruibile la casa nonostante la disabilità e, dunque, i lavori eseguiti dalla nel Controparte_6
cui duplicato di fattura si dà atto che i lavori eseguiti sono stati pagati
13 dall'odierna attrice con un bonifico (cfr. all. 128 all'atto di citazione), così come i lavori di falegnameria come da fattura quietanzata emessa a nome della nonché per la fornitura dei relativi materiali (cfr. all. 126, Parte_1
127 e 129). Viceversa, non è chiaro se la spesa di € 120,00 di cui alla fattura n. 11/2010 sia riferita all'immobile della madre delle parti (cfr. all. 130), così come l'acquisto dello scaldabagno e del rubinetto della cucina (cfr. all. 132
e 133) così che tali esborsi non possono essere rimborsati, mentre per la spesa di € 180,00 di cui alla fattura n. 8/2010 non è provato il pagamento avendo la parte istante prodotto una mera fattura non quietanzata (cfr. all. 131). Ne consegue che per le spese in questione può essere riconosciuto all'attrice il diritto al rimborso della minor somma di € 5.107,62. Non può essere riconosciuto il rimborso della spesa di € 32,80 per il pagamento di un'utenza che non è chiaro se intestata alla madre delle parti. Risultano quindi eseguiti i pagamenti relativi alla quota dei lavori per messa in sicurezza dell'ascensore dello stabile di Via Cola di Rienzo di pertinenza della
(cfr. all. 139) nonché di utenze relative ad altri immobili CP_2
appartenenti alla madre delle parti salvo che per le somme di € 45,70 e €
17.35 non risultando adeguatamente documentati i pagamenti delle fatture del 18.05.2011 e del 19.11.2011 (cfr. all. 152 e 154 all'atto di citazione) così come è provata la spesa per la revisione della caldaia dell'immobile di
Nettuno appartenente alla madre delle parti per un importo complessivo di €
534,64 rispetto al quale va riconosciuto il diritto al relativo rimborso in favore dell'attrice. Infine, l'attrice ha documentato l'esborso della somma di
€ 6.400,00 in favore della Villa per Controparte_7
l'assistenza prestata alla madre dal 23.08.2014 al 9.09.2014 (cfr. all. 1 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice). In definitiva, risultano comprovati esborsi effettuati dall'attrice per far fronte ad esigenze della madre per complessivi € 44.120,36. Tanto esposto ritiene il giudicante che debba essere disatteso l'assunto del convenuto, Pt_1
14 secondo il quale l'attrice avrebbe conseguito, quanto meno in Parte_1
parte, il rimborso delle spese di cui si discute che le sarebbero state restituite dall'amministratore di sostegno della madre. A tale riguardo si osserva che dalla disamina del rendiconto all'11.10.2014 depositato da entrambe le parti emerge che le somme rimborsate alla odierna attrice dall'amministratore di sostegno riguardavano spese di vitto, per le quali nulla è stato riconosciuto in favore della nel presente giudizio, nonché spese mediche e Parte_1
per l'acquisto di farmaci riferite al periodo dall'1 luglio all'11 ottobre 2014, laddove le spese di cui è stato chiesto il rimborso nel presente procedimento riguardano anni precedenti. Peraltro, anche le utenze del cui pagamento dà conto l'amministratore di sostegno nel richiamato rendiconto riguardano un periodo successivo a quelle di cui è stata chiesta la restituzione nel presente giudizio. Né è ravvisabile alcuna sovrapposizione rispetto alle spese dei badanti riferendosi l'amministratore di sostegno a stipendi versati in un periodo successivo a quello cui si riferiscono le richieste avanzate nel presente procedimento ovvero ai due badanti che assistevano stabilmente l'amministrata e non a colui che era stato chiamato per prestazioni occasionali integrative nelle giornate del giovedì e della domenica. Nessuna sovrapposizione è altresì ravvisabile rispetto ai pagamenti fatti alla casa di cura Villa delle Rose, riferendosi i versamenti eseguiti dall'amministratore di sostegno al pagamento delle rette e delle spese mediche e farmacologiche, mentre la richiesta di rimborso riguarda i servizi di assistenza domiciliare dal
23 agosto al 9 settembre 2014 in ospedale. In ragione di quanto sopra esposto va accolta la domanda proposta dall'attrice e il convenuto va condannato al rimborso pro quota delle spese anticipate nell'interesse della de cuius,
In particolare, risultando dalla documentazione in atti Controparte_2
che la aveva disposto delle sue sostanze con un testamento con CP_2
cui aveva lasciato al figlio, la quota di legittima, e alla Parte_1
figlia, la quota disponibile dei suoi beni, il convenuto va Controparte_1
15 condannato a corrispondere alla controparte l'importo di € 14.706,79 atteso quanto previsto dall'art. 537 c.c. (doc. all. 2 depositato da parte attrice in data
20.03.2015), oltre interessi al tasso legale dai singoli esborsi al saldo. Nulla
è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria venendo in rilievo un debito di valuta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base al valore dell'accolto, seguono la soccombenza. In particolare, gli onorari sono liquidati in base ai parametri di cui al DM 55/2014 in misura intermedia tra i valori minimi e i valori medi per tutte le fasi di giudizio atteso la semplicità delle difese svolte, l'assenza di attività istruttoria e la sostanziale reiterazione in sede di scritti difensivi conclusivi delle difese svolte nei precedenti atti di giudizio e riconoscendo il rimborso delle spese esenti in ragione di 1/3 attesa la quota ereditaria spettante al convenuto >> Parte_1
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accerti e dichiari, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
16.139/2019, non notificata, la nullità della anzidetta pronuncia, per la sua evidente nullità in quanto emessa dal Giudice monocratico e non collegiale, in assoluta assenza dell'obbligatorio intervento del PM, per i motivi dedotti in premessa. Nel merito, in subordine: in riforma della citata sentenza impugnata, accerti e dichiari l'inapplicabilità dell'istituto della negotiorum gestio (Art. 2028 c.c.) alla fattispecie in esame, e tanto l'omessa presa in visione della maggior parte delle spese globali, come l'omessa analisi della correlazione tra entrate ed uscite, per i motivi dedotti. Con vittoria di spese dei due gradi.>>
§ 4. 1– Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame Controparte_1
per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << a). - rigettare l'appello proposto, e, comunque, ogni avversa domanda, siccome illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, integralmente confermando l'impugnata
16 sentenza;
b). - in ogni caso, con il favore delle spese processuali e del compenso professionale, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratore antistatario in parti uguali.>>
§ 4.2– In data 5 febbraio 2021 nell'interesse della parte appellata si costituiva l'avv.to Cerutti Gualtiero in aggiunta al primo difensore.
§ 4.3– In data 25 aprile 2023 veniva aperto un subprocedimento per l'istanza di inibitoria, con il R.G. n. 1531/2020-1, all'esito del quale, in data 26 maggio 2023, la Corte rigettava l'istanza.
§ 4.4– In data 11 dicembre 2023 veniva aperto un ulteriore subprocedimento per l'istanza di inibitoria ripresentata da parte appellante, con il R.G. n.
1531/2020-2, che veniva dichiarata inammissibile in data 12 gennaio 2024.
§ 4.5– La causa subiva numerosi rinvii d'ufficio, da ultimo all'udienza del
16 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.6– Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza su autorizzazione della Corte precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano oralmente la causa;
la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << in rito e in via preliminare: nullità ed inammissibilità della sentenza per mancata pronuncia in forma collegiale
Omesso intervento del P.M. in giudizio violazione e/o falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 386 c.c. comma 3 e l'art. 45 comma
3 disp. Att. c.c. >> l'appellante eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale. Rappresentava che, stante il
17 provvedimento del Giudice Tutelare che aveva approvato il rendiconto dell'Amministratore di sostegno delle voci di prestazioni e di spesa,
l'appellata avrebbe dovuto impugnare tale rendiconto innanzi al Tribunale in composizione collegiale e non monocratica. Sosteneva che la competenza spettava in primis al Giudice Tutelare in sede di reclamo e, successivamente, in caso di contestazioni, in sede collegiale e con l'intervento obbligatorio del
P.M. Significava altresì che il primo Giudice aveva modificato la domanda, qualificando la vicenda come negotiorum gestio e ignorando che si trattava di una fattispecie di amministrazione di sostegno, cui era sottoposta la defunta madre sig.ra CP_2
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << nel merito: inapplicabilità dell'istituto della negotiorum gestio alla fattispecie concreta dell'amministratore di sostegno. Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2028 c.c. nella fattispecie concreta >> l'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver qualificato erroneamente l'attività della parte attrice quale gestione di affari altrui. In particolare, osservava che non si era verificato il presupposto, necessario per la configurabilità della c.d. negotiorum gestio, dell'absente et inscio domino, a causa della presenza dell'avvocato prescelto dal Giudice Tutelare quale Amministratore di sostegno. Censurava altresì la sentenza per aver affermato che: <<
l'amministratore di sostegno non avrebbe manifestato alcuna opposizione a fronte dell'ingerenza dell'odierna attrice >> in quanto, al contrario, vi era stata opposizione che si era manifestata nella mancata approvazione, in sede di rendiconto, delle spese di euro 54.186,62, spese mai autorizzate dal
Giudice Tutelare.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << parzialità nella valutazione degli elementi attivi costituenti il patrimonio della amministrata. Erroneità per gravissime omissioni della sentenza sotto il profilo dell'errore di fatto assenza di un compiuto esame di tutti gli elementi oggetto del
18 contenzioso >>, l'appellante censurava la sentenza impugnata per non avere il Tribunale considerato il contesto gestionale e l'operato del Giudice
Tutelare, che per cinque anni aveva vigilato sulle spese, e per aver qualificato come << prestiti >> atti che erano invece liberalità sussumibili nella categoria delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., trattandosi di spese spontanee effettuate dalla figlia in favore della madre. Rappresentava che la richiesta, da parte dell'odierna appellata, della restituzione di complessivi euro 54.185,62, costituita da fatture e scontrini, era inammissibile, in quanto non era possibile ritenere, come aveva invece fatto il primo Giudice, che fossero stati << dimenticati >>, posto che l'appellata, tramite mail, aveva richiesto numerose volte il riconoscimento di detti esborsi all'Amministratore di sostegno.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Parte appellante censura l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'eccezione di incompetenza funzionale sollevata con la comparsa di costituzione di primo grado, eccezione che ha riproposto quale motivo di gravame sotto il profilo della violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 386 co. 3 cod. civ. e 45 comma 3 disp. att. cod. civ., in quanto avrebbe dovuto impugnare il rendiconto Controparte_1
ed instaurare il contraddittorio sul conto finale avanti al tribunale in composizione collegiale e non monocratica, con l'intervento del PM.
Significava che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la propria incompetenza sulla domanda di rimborso effettuata da nei Controparte_1
confronti di esso convenuto in quanto detta istanza e gli importi a credito in essa descritti andavano pregiudizialmente sottoposti al vaglio del giudice tutelare, concretandosi la domanda in una impugnativa del rendiconto, improponibile in sede contenziosa per l'inesistenza del pregresso reclamo e
19 difettando così in radice ( secondo motivo) i presupposti per l'applicazione dell'istituto della negotiorum gestio.
Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo, da valutarsi congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati.
Il primo motivo coglie nel segno nella parte in cui evidenzia che il tribunale ha omesso la pronuncia sull'eccezione de qua essendosi limitato ad osservare
(paragrafo 4) che l'attrice aveva sostenuto di essersi occupata spontaneamente della cura degli interessi della madre, compiendo atti giuridici di varia natura, senza che potesse escludersi tale attività gestoria per effetto dell'intervenuta nomina di un amministratore di sostegno. Il tribunale sulla premessa, generica, di aver riscontrato che nel corso dell'amministrazione di sostegno l'attrice aveva presentato ripetute istanze per ottenere il rimborso di dette spese e che tale rimborso le era stato talvolta accordato dall'amministratore di sostegno – ed approvato dal giudice tutelare
- sul rilievo della indisponibilità da parte dell'amministrata di risorse economiche necessarie per provvedervi, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra l'istituto della negotiorum gestio e l'amministrazione di sostegno ed ha delibato il merito della domanda e verificato, per ciascuna voce di spesa, se l'attrice avesse effettivamente o meno sostenuto i pagamenti di cui chiedeva il rimborso e se questi fossero riferiti a bisogni dell'anziana madre.
Il Tribunale, nel pronunciare sulla qualificazione della domanda, ha tuttavia tralasciato di esaminare il rendiconto finale dell'amministratore di sostegno
(depositato da entrambe le parti) relativo alle attività/passività dal 1° luglio
2014 all'11 ottobre 2014, data del decesso dell'amministrata, nel quale emergeva un saldo attivo di € 103.949,81 ed un saldo passivo di € 37.620,68.
Va osservato che tra le voci di esso figurava l'importo di spesa di € 1.604,44 in favore di “ x amministrata” con la seguente nota esplicativa: Parte_1
<< il rimborso alla signora comprende la somma di € Controparte_1
20 800,00 mensili per il vitto dell'amministrata e dei collaboratori domestici fino al giorno del trasferimento di quest'ultima presso Villa delle Rose, nonché il rimborso delle spese farmaceutiche e mediche fino agosto 2014
(…) con atto notificato in data 2 ottobre 2014 ha citato in Controparte_1
giudizio la propria madre, chiedendo la condanna al Controparte_2
pagamento della somma di € 54.186,62 per presunti crediti. L'udienza di comparizione è stata indicata al 21 gennaio 2015.>>
Il tribunale, per pronunciare sulla qualificazione della domanda, ha tralasciato altresì di esaminare la memoria 183 co. 6 c.p.c. depositata da parte attrice il 25 maggio 2015 ed il documento n. 4 allegato alla stessa, relativo ad istanza indirizzata al giudice tutelare del tribunale di Roma, amministrazione di sostegno n. 10766/2008, ed all'amministratore di sostegno avv.to per il rimborso di € 47.786,62 al giugno 2014, CP_8
oltre € 1530,00 per luglio -agosto 2014.
Si osserva che nella memoria suddetta l'attrice precisa che si tratta di bozza che non aveva mai inoltrato al Giudice tutelare in quanto: << atteso l'aggravarsi delle condizioni di salute della si è optato per la CP_2
proposizione del presente giudizio>> ovvero l'atto di citazione nei confronti della madre notificato il 2 ottobre 2014 che ha determinato la pendenza del presente giudizio nel corso del quale è sopraggiunto, dopo pochi giorni, il decesso dell'anziana convenuta.
Osserva la Corte che con il motivo in esame l'appellante [ - condannato quale coerede al pagamento di € 14.706,79 (su un totale di € 44.120,36 riconosciuti dovuti a in applicazione del disposto di cui all'art. 537 Controparte_1
cod. civ., avendo l'amministrata disposto con testamento che al figlio Pt_1
fosse riservata la quota di legittima ed alla figlia la quota disponibile CP_1
dei suoi beni – ] si duole dell'incompetenza funzionale del tribunale quale giudice monocratico per << l'impossibilità di eseguire una revisione degli importi della contabilità che dovevano essere se del caso valutati in sede di
21 rendiconto sottoposto al vaglio del giudice tutelare, configurandosi come una vera e propria impugnativa, improponibile nella fattispecie per l'inesistenza del pregresso reclamo, mai proposto nella specie>> in quanto << le contestazioni in ordine all'operato dell'Amministratore di sostegno circa l'ammissione o meno di una spesa nel rendiconto debbono proporsi inderogabilmente con reclamo avverso il decreto del giudice monocratico di prima istanza, quale giudice tutelare, in ogni ipotesi di giudizio di rendiconto sulla gestione della tutela e deve decidersi con sentenza dal tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. cod. civ. e in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. (…) con l'intervento obbligatorio del PM >>
Osserva la Corte che il motivo va disatteso nella parte in cui ipotizza che l'inosservanza delle disposizioni normative sopra indicate integri la violazione della competenza funzionale, andando invece la fattispecie ricondotta alla violazione del presupposto di fondatezza della domanda nel merito.
In primo luogo, va osservato che non sussiste la dedotta violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione del PM al giudizio. La
Suprema Corte con la pronuncia n. 35680/2023 ha evidenziato: < procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti cod. civ., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art.411 cod. civ., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art.70, primo comma, n.3), cod. proc. civ. e, pertanto, non richiede la partecipazione del
Pubblico Ministero.>>
Nel caso in esame, essendo deceduta l'amministrata in data 11 ottobre 2014, il giudice tutelare doveva essere compulsato al fine di ottenere la dichiarazione di chiusura dell'amministrazione di sostegno a favore di e l'approvazione del rendiconto finale Controparte_2
dell'amministratore di sostegno della predetta in persona dell'avv.to CP_8
22 , procedimento nel cui ambito l'attrice avrebbe dovuto avanzare le CP_8
istanze di rimborso azionate nel presente giudizio affinché fossero vagliate dal giudice tutelare che avrebbe potuto approvare o non approvare il rendiconto dell'Amministratore di sostegno.
In fatto è accaduto, invece, che le richieste di spesa contenute nella mail dall'odierna appellata, convenuta in primo grado con la memoria ex art 183 co. 6 < di sostegno n. 10766/2008 ed all'amministratore di sostegno avv.to CP_8
per il rimborso di € 47.786,62 al giugno 2014, oltre € 1530,00 per
[...]
luglio -agosto 2014>> siano rimaste, come dalla stessa affermato, solo delle bozze in quanto mai inoltrate ed il Giudice tutelare, senza potersi esprimere sulle stesse, ha emesso il decreto di chiusura dell'amministrazione di sostegno in data 29 ottobre 2014, decreto avverso il quale Controparte_1
non ha proposto reclamo per farle inserire.
E' invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che: <<
l'articolo 386 c.c. si applica all'amministrazione di sostegno per il tramite dell'articolo 411, primo comma, c.c., va fatta applicazione del principio secondo cui l'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'articolo
45 delle disposizioni di attuazione del c.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'articolo 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione. >> (così Cass. 1° luglio 2008, n. 17956 e Cass. n. 4029/2022).
Osserva il Collegio che quest'ultima pronuncia ulteriormente chiarisce che:
<< Né può dubitarsi che la fase della «impugnazione» ― tale la formula impiegata dall'articolo 386, comma terzo, c.c. ― successiva alla approvazione o non approvazione del conto, in quanto espressamente
23 disciplinata, attraverso il rinvio effettuato dall'articolo 411 c.c., dal combinato disposto degli articoli 386 c.c. e 45 delle disposizioni di attuazione del c.c., esuli dall'ambito di applicazione dell'articolo 720 bis
c.p.c., che invece affida alla Corte d'appello il reclamo avverso «il decreto del giudice tutelare (...) Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21985 (…) Ed invero, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante: «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali», ha simultaneamente inserito, per un verso, l'articolo 411, nel testo attuale, all'interno del codice civile, con il rinvio all'articolo 386 c.c., che a sua volta è richiamato dall'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del c.c., e, per altro verso,
l'articolo 720 bis all'interno del codice di procedura civile: il che non avrebbe avuto senso, se il legislatore avesse in realtà inteso sottoporre alla
Corte d'appello anche il reclamo avverso l'approvazione o il diniego di approvazione del rendiconto. L'articolo 386 c.c., difatti, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, «consta sostanzialmente di due parti di natura diversa, riguardando, la prima, relativa ai primi due commi, un procedimento di volontaria giurisdizione volto all'approvazione del rendiconto e, la seconda, regolata dal terzo comma, l'ipotesi di mancata approvazione o di contestazione del rendiconto medesimo, come previsto dall'art. 45 comma 3 disp. att. al c.c., da verificare "nel contraddittorio degli interessati"» (Cass. 19 luglio 2000, n. 9470). Di guisa che, se il legislatore avesse inteso sottoporre il decreto del giudice tutelare sul rendiconto al reclamo dinanzi alla Corte d'appello, avrebbe introdotto nell'articolo 411
c.c. il rinvio ai soli primi due commi dell'articolo 386 c.c. e non alla norma nel suo complesso e, così, anche all'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del c.c. D'altro canto, il rinvio pieno dell'articolo 411 c.c.
24 all'articolo 386 c.c., ben si spiega. Il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno (a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare: v. articolo 380 c.c.), data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice: dopo di che può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie, e dunque destinato a svolgersi, secondo quanto si è visto, prima dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'appello. Sicché non avrebbe avuto alcuna spiegazione comprensibile la scelta del legislatore di differenziare la fase di «impugnazione» del decreto sul rendiconto dell'amministratore di sostegno rispetto a quello del tutore.>>
Osserva la Corte nel caso in esame non può darsi luogo all'invocata pronuncia di rimborso delle spese asseritamente sostenute nell'interesse dell'amministrata in quanto l'attività gestoria si è espletata in favore di un soggetto, la madre, già tutelata dell'amministratore di sostegno e difetta l'impugnazione del prodromico atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, ovvero il rendiconto finale dell'amministrazione di sostegno emesso dal Giudice Tutelare, che non ha contemplato dette spese in quanto mai sottopostegli. La richiesta formulata nel presente giudizio sarebbe dovuta confluire nella procedura dell'amministrazione di sostegno, essendo solo il rendiconto approvato dal GT l'atto preposto alla valutazione del requisito, sia dell'effettività della spesa sostenuta nell'interesse dell'amministrata, che della conformità e coerenza di detta spesa ai criteri indicati dal Giudice
Tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore giudiziario e che ne delimitano l'ambito dei poteri. Invero, la complessa disciplina dell'Amministrazione di sostegno affida, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 440/2005, al giudice tutelare il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la
25 sua capacità e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto, come è avvenuto nel caso concreto con il decreto di nomina dell'Amministratore giudiziario emesso dal GT in data
14-18 agosto 2009, autorizzato: << a corrispondere direttamente alla signora una somma mensile che sarà quantificata in accordo con Controparte_1
la stessa (comunicata per l'approvazione al g.t) tenuto conto delle prevedibili spese da utilizzarsi per le necessità di vita e di cura della stessa>>.
Nel rendiconto finale dell'amministratore di sostegno (depositato da entrambe le parti) come sopra osservato emergeva alla data del decesso dell'amministrata un saldo attivo di € 103.949,81 ed un saldo passivo di €
37.620,68 e tra le voci di esso figurava l'importo di spesa di € 1.604,44 in favore di “ x amministrata”. Ne consegue che, non essendo dette Parte_1
ulteriori spese confluite nell'atto di rendiconto approvato dal GT, la domanda volta ad ottenerne il rimborso da parte di un soggetto terzo rispetto all'amministrata va disattesa, non risultando acquisita la prova, prodromica, dell'attestazione della pertinenza o meno delle somme suddette con l'ambito specifico delle facoltà di gestione delegate e delegabili a Controparte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sopra riportato, è solo il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno - data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui – che sancisce detta rispondenza. Esso va approvato e, una volta approvato, ove il terzo sia rimasto insoddisfatto, esso
è garantito dal reclamo, qui non proposto. In sintesi, ha Controparte_1
omesso di sottoporre all'amministratore di sostegno le spese richieste nel presente giudizio, tant'è che nel rendiconto finale l'amministratore di sostegno ha liquidato in suo favore solo € 1.604,44; il GT ha approvato il rendiconto e non ha proposto reclamo per far valere le Controparte_1
pretese nella sede propria.
26 Rimangono assorbiti i restanti profili e motivi di gravame.
§ 7. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate in favore dell'appellante sulla base Controparte_1
dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00 per il primo grado avendo richiesto il rimborso dell'importo di € 54186,62 e fino a € 26.000,00 per il secondo grado avendo prestato acquiescenza alla Controparte_1
liquidazione nel minore importo oggetto della condanna di primo grado) nei valori medi per tutte le fasi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza resa Parte_1 Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 16139/2019 pubblicata in data
7/08/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
2. condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore di che liquida, Parte_1
quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in €
5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 16/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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