Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 1
Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 cod. civ., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2011, n. 12304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12304 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM LV [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato SCHIAVONE FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PICA MARIO;
- ricorrente -
contro
PIANAROSA SRL P.IVA 01793640036 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 117, presso lo studio dell'avvocato VALCHERA MANLIO, che la rappresenta e difende;
UNIVER ITAL SPA P.IVA 00318980034 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 117, presso lo studio dell'avvocato VALCHERA MANLIO, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4557/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.2.1991 LV OM conveniva davanti al Tribunale di Frosinone la spa Univer TA e la srl Univer Sud chiedendo di accertare che nessun rapporto era stato da lui intrattenuto con le due società e, quindi, l'insussistenza di un suo debito in relazione ai titoli richiamati nell'estratto conto del 13.11.1990 nel quale era indicato, insieme a precedenti pagamenti per forniture ricevute, un saldo di L. 5.680.655.
Deduceva che nel periodo indicato si era già trasferito negli U.S.A, di non svolgere alcuna attività in Italia e di non aver intrattenuto rapporti con TE TT, agente della società fornitrice. Le convenute si costituivano e la Univer Sud chiedeva di essere estromessa mentre la Univer TA chiedeva il rigetto della domanda e riconvenzionalmente il pagamento di L.
9.283.661. Con sentenza 9.3.2001 il tribunale dichiarava l'estromissione della Univer Sud, respingeva la domanda di accertamento negativo e condannava l'attore al pagamento di L.
9.283.261. oltre le spese, decisione confermata dalla corte di appello di Roma, con sentenza 4557/04, in giudizio in cui si è costituita anche la Pianarosa srl ex Univer sud, ribadendo il difetto di legittimazione passiva. La corte territoriale confermava l'esclusione della Pianarosa e deduceva che la tesi del OM, il quale negava obbligazioni avanzate dal padre a suo nome, era smentita dallo TT il quale aveva affermato che, dopo alcuni acquisti, LV OM, accingendosi a trasferirsi negli U.S.A., gli aveva comunicato che suo padre avrebbe continuato a fare ordinazioni a suo nome attribuendo al genitore espliciti poteri rappresentativi.
L'eccezione circa l'interesse del teste al giudizio era tardiva ed infondata, non essendo in contestazione il diritto alla provvigione, la ditta aveva proseguito l'attività ed il quantum era giustificato dagli ulteriori insoluti. Ricorre OM con tre motivi, resistono le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 60 c.p.c., n. 3 perché la sentenza "avrebbe escluso che la srl Univer Sud, oggi Pianarosa srl, avesse intrattenuto rapporti con il OM".. " e la sola Univer TA spa aveva avanzato domanda di adempimento delle obbligazioni pecuniarie" assunte ma non si propongono argomenti idonei a ribaltare la sentenza rispetto alla deduzione della estraneità della Pianarosa ed alla domanda di adempimento della Univer TA. Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2714 e 2719 c.c. perché alla udienza del 20.1.1992 si era depositata attestazione del Sindaco del comune di M.S. Giovanni Campano dalla quale si evinceva che dal 5.8.94 al 18.4.91 (sic) il OM si trovava negli Stati uniti, nonché attestazione del dipartimento giustizia degli Stati Uniti e passaporto, senza alcun cenno in sentenza.
La censura non è risolutiva rispetto ad una sentenza che riferisce della deposizione del teste TT circa l'iniziale rapporto col OM e la successiva indicazione del padre, in vista del trasferimento all'estero.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 2028 c.c. circa la valutazione della testimonianza perché era emerso che OM RO agiva di sua iniziativa. Quest'ultimo, all'udienza dell'1.12.1997, aveva riferito che la merce veniva ordinata a nome del figlio che stava in America, ribadendo di agire di sua iniziativa. La censura non è risolutiva perché, anzicché smentire lo TT, indirettamente conferma la prosecuzione del rapporto ed, anche in una valutazione comparativa delle due deposizioni, non esclude anzi avvalora la veridicità dell'altra.
Nè si comprende il riferimento all'art. 2028 c.c. circa l'obbligo di continuare la gestione, posto che i relativi presupposti devono essere provati (Cass.
7.1.1970 n. 35), l'apprezzamento del giudice circa l'esistenza di essi è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Cass.
3.8.1968 n. 2784) ed, in ogni caso, non ne deriva la liberazione del dominus.
L'absentia domini è stata intesa non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus (Cass. 25.5.2007 n. 12280). Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese , liquidate in Euro 800,00 ciascuno in favore delle controparti, di cui 600,00 per onorari e 200,00 per spese per ogni parte, oltre accessori. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011