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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1193/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1193/2019 avente ad oggetto: appello
– risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
TERESA DE GIORGIO, presso il cui studio, sito in Soverato, al Corso
Umberto I, n. 201, è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE –
(P.IVA.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello rilasciata in virtù di delibera Presidenziale n. 89 dell'8.03.2019, dall'Avv. ANNA GIORDANO, elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura dell'Ente in , alla Piazza Rossi n. 5 CP_1
– APPELLATA –
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Parte appellante: «Reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'On.le Tribunale adito:- In via principale, riformare la sentenza appellata in quanto illogica e carente di motivazione per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello e nella presente comparsa conclusionale;
- Nel merito, condannare parte convenuta,
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della di tutti i danni subiti Parte_2 in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.»;
Parte appellata: «Tanto premesso voglia il Tribunale adito rigettare ogni contraria istanza, richiesta eccezione e deduzione e quindi confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese i diritti d'onorari relativi al doppio grado di giudizio in favore della convenuta .». Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2015, Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro,
[...]
l , per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatasi in data 26/03/2015 , verso le ore 8,30 circa, nel Comune di Torre di Ruggiero, mentre stava percorrendo a bordo della sua autovettura VW Lupo tg. BA332ME la strada provinciale 154 (direzione
Torre di Ruggiero/Chiaravalle C.le).
Esponeva l'attrice che, nelle condizioni di tempo e di luogo sopra indicate, arrivata in prossimità di Via di Clemenza, perdeva il controllo del mezzo a casa della presenza di acqua stagnante e fogliame sul manto stradale non evidenziati da alcuna segnaletica, e concludeva la propria corsa collidendo contro un muretto in cemento posto al margine destro della carreggiata.
pagina 2 di 19 Deduceva, dunque, che, a seguito del sinistro, riportava ingenti danni materiali all'autoveicolo nonché trauma cranio-facciale non commotivo ed ecchimosi periorbitale sinistra, con residuati postumi permanenti invalidanti, e, invocando la responsabilità dell'Ente proprietario della strada che era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della stessa e a segnalare il pericolo, instava per il risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
Provinciale che, nel merito, contestava il fatto storico, negando CP_1 altresì l'applicabilità all'Ente provinciale della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Invocava altresì la responsabi lità esclusiva dell'attrice e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
Ammesse ed espletate la prova testimoniale e la C.T.U. tecnico-modale, la causa, previo rigetto della richiesta di C.T.U. medico -legale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi era assunta in decisione.
Con sentenza depositata in data 31.08.2018, il Giudice di Pace di CP_1 rigettava la domanda proposta da parte attrice, compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di e parti, in ragione del 50% CP_2 ciascuna, le spese dell'espletata C.T.U..
In particolare, il Giudice di primo grado affermava, facendo applicazione dell'art. 2051 c.c., che il comportamento colposo della danneggiata aveva interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso, in quanto, dall'istruttoria svolta, era emerso che la conducente aveva mantenuto, nell'affrontare la curva, una velocità non commisurata alle condizioni dei luoghi, circostanza determinante nel sinistro occorso, anche alla luce della conoscenza da parte dell'attrice della suindicata strada percorsa giornalmente.
Stigmatizzava, inoltre, che l'espletata C.T.U. non aveva ricostruito la dinamica del sinistro come richiesto con il quesito n. 3 formulato dal
Giudice Istruttore sulla scorta della documentazione in atti : in particolare, non aveva tenuto conto che sia il teste che il C.T.P. di parte attrice avevano riferito che l'auto, prima di terminare la sua corsa contro il muretto di contenimento, avrebbe eseguito una rotazione di 180 gradi all'interno della pagina 3 di 19 carreggiata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 27.02.2019, per sentir accogliere la Parte_1 domanda proposta in primo grado, lamentando l'erronea valutazione del
Giudice di prime cure sulla reale dinamica del sinistro nonc hé la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 112 c.p.c..
In particolare, ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il C.T.U. non avesse ricostruito la dinamica del sinistro come riferita dal teste e dal C.T.P. di parte attrice, deducendo che non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del rigetto della domanda la circostanza che il veicolo danneggiato avesse o meno eseguito una rotazione di 180 gradi;
ha dedotto che il Giudice di Pace aveva errato nell'attribuire all 'attrice una guida poco accorta e imprudente, così pervenendo all'affermazione dell'interruzione del nesso causale, atteso che la circostanza che la non avesse conformato la condotta di guida alle prescrizioni di Pt_1 cui all'art. 141 C.d.S. non aveva trovato alcun riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria espletata;
ha affermato poi che la piena responsabilità dell'Ente convenuto avrebbe dovuto essere riconosciuta in forza dell'art
2051 c.c., sulla base dell'accertata esistenza del nesso di causalità fra l'insidia presente sul manto stradale e i danni oggetto di causa, atteso che la presenza di acqua stagnante, fogliame ed altri detriti sulla strada non avevano consentito alla conducente di prevedere ed evitare l'evento, nonostante la prudenza della condotta di guida. Ha, infine, dedotto che il
Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112
c.p.c., sulla domanda di risarcimento dei danni avente ad oggetto le spese di assistenza stragiudiziale, determinando la nullità della sentenza impugnata.
Ha quindi concluso perché, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta la domanda proposta in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituit a in giudizio l Controparte_1
che ha invece instato per la conferma della Controparte_1 sentenza in primo grado, escludendo qualsiasi responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., concludendo per il rigetto dell'appello.
pagina 4 di 19 Ammessa ed espletata la consulenza tecnica di ufficio medico-legale, all'udienza del 28.06.2022, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 12.07.2023 la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che, con ordinanza del 30/09/2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via del tutto preliminare , va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente entro il termine c.d. “lungo”, non essendo stata notificata la sentenza impugnata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
È necessario premettere come la presente vicenda si inscriva nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051
c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed ado ttare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un pagina 5 di 19 comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa ch e non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia , infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode ( Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circolava sulla pubblica via “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per
l'utente, una situazione di pericolo occulto ...” (Cass. civ., sent. 11802 del
09/06/2016).
La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata pronuncia, ha affermato i seguenti principi di diritto: “a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass.
pagina 6 di 19 13/1/2003, n. 298). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14
C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade , delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n.
13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all'art. 2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 1 4 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle stra de o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obietti va deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno
(cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di
pagina 7 di 19 inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 Cd), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass.
10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n.
3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897).”
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno - non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. , né da quella speciale di cui all'art. 20 51
c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio , ha creato una
“figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata , con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. .
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottat o tutte le pagina 8 di 19 misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed a rrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solament e con l'impiego di mezzi straordinari .
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurar si il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la strao rdinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent.
11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Nel caso in esame, l'appellante ha fornito la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Ed invero, l'escussione del teste di parte attrice ha confermato la dinamica del sinistro così come risulta ricostruita nell'atto di citazione dall'odierna appellante.
pagina 9 di 19 Più segnatamente, il teste , indifferente – il quale si trovava al Testimone_1 momento del sinistro sulla S.P. 154 alla guida della propria autovettura immediatamente dietro l'autovettura della - ha confermato la Pt_1 presenza di acqua stagnante e fogliame sul manto stradale e che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, la , a Pt_1 bordo del proprio autoveicolo, affrontando una curva a sinistra, sbandava ed andava a collidere contro il muretto posto al margine destro della carreggiata di percorrenza, girandosi su se stessa all'interno della stessa carreggiata. Ha riferito, inoltre, che la aveva subito “una botta sulla Pt_1 fronte” e che l'autovettura aveva riportato danni materiali nella parte anteriore e posteriore (cfr. verbale del 22.03.2016 del fascicolo di primo grado).
La descritta dinamica trova altresì conferma nella consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. disposta nel giudizio di primo grado, il Controparte_3 quale rispondendo ai quesiti posti, ha confermato la compatibilità dei danni riportati dal veicolo con la dinamica del sinistro riferita ed ha accertato la natura e l'entità dei danni stessi.
Del tutto irrilevante risulta la circostanza che il C.T.U. non abbia, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, riferito che il veicolo, dopo aver sbandato, avrebbe eseguito una rotazione di 180 gradi all'interno della carreggiata, atteso che il consulente dà atto della compatibilità delle dichiarazioni testimoniali con la dinamica del sinistro.
Ancora, la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio ha confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni, rilevando che: “vi è stata una efficienza lesiva importante, cioè una collisione molto violenta, documentata sia dal danno economico rilevante al veicolo sia dalla obiettività positiva risc ontrata in Pronto Soccorso, come ecchimosi regione orbitaria e limitazione funzionale del rachide cervicale. Ne consegue che il criterio modale è stato soddisfatto. Anche gli altri criteri medico – legali in tema di nesso di causalità materiale sono pienamente soddisfatti, come quello cronologico per la congruenza temporale tra evento traumatico e lesi oni riscontrate dal primo sanitario
pagina 10 di 19 intervenuto (medico del Pronto Soccorso), topografico per assoluta compatibilità tra il punto di applicazione della forza lesiva esterna (parte frontale e laterale del veicolo) e sede della lesione riscontrata in sede di prima visita al pronto soccorso (regione facciale e cervicale) ed il criterio di continuità fenomenica attestata dalla documentazione sanitaria allegata ai fascicoli processuali. Alla luce di quanto esposto, la convergenza dei fattori sopramenzionati porta a riconoscere la sussistenza del rapporto di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni patite nel sinistro de quo ”.
Inoltre, anche le allegazioni della co nvenuta confermano lo stato dei luoghi descritti dall'attrice, dal momento che nella perizia di parte si legge che “il manto bitumoso si presenta in buone condizioni d'uso e manutenzione ed, al momento del sopralluogo, si rileva la presenza di un rigagnolo d'acqua che attraversa la strada da destra verso sinistra per immettersi nella cunetta esistente a ridosso della stessa SP ed inoltre una certa quantità di fogliame
e sabbia trasportata dall'acqua piovana, tenuto conto della pendenza della strada”.
Stante la raggiunta prova circa l'evento e il nesso di causalità, gravava sull'Amministrazione convenuta la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero che i danni si sono verificati per un fatto imprevedibile o fortuito.
Fra le ipotesi che integrano il caso fortuito e determina no l'interruzione del nesso di causalità, ricorre la condotta imprudente e non prevedibile del danneggiato, quale causa principale del verificarsi dell'evento dannoso.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del dann eggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
pagina 11 di 19 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, p er l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. C assazione civile, sez.
VI, 12/11/2020, n. 25460).
L' non ha dimostrato che Controparte_1
l'incidente sia riconducibile ad un'ipotesi di caso fortuito, ovvero che la danneggiata abbia tenuto una condotta abnorme cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, tale da assumere efficacia causale esclusiva rispetto al sinistro.
È emerso dagli atti di causa che l'appellante percorreva abitualmente quel tratto della strada provinciale 154 – circostanza incontestata e, dunque, pacifica - sicché ben può assumersi che avesse familiarità con la strada in questione. Inoltre, è stato altresì accertato che il sinistro si è verificato in orario diurno.
Cionondimeno, però, il Tribunale non ritiene che la familiarità dell'utente con i luoghi di causa possa recidere completamente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Le circostanze concrete emerse in corso di istruttoria evidenziano la presenza di un rigagnolo d'acqua che attraversa la strada da destra verso sinistra per immettersi nella cunetta e di una certa quantità di fogliame e sabbia trasportate dall'acqua piovana.
Quanto alla condotta della danneggiata, occorre rammentare che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
pagina 12 di 19 “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta n egligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi che il sinistro verificatosi sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la presenza di foglie e detriti sulla sede stradale può pregiudicare la tenuta di strada dei veicoli che vi transitano) ed imprevenibile (sussistendo la possibilità di rimuovere lo scorrimento d'acqua da un lato all'altro della carreggiata con idonee opere di regimentazione delle acque, nonché di eseguire manutenzione idonea a rimuovere dalla sede stra dale sabbia, fogliame e altri detriti).
Non vi è inoltre alcuna prova di una condotta della Sig. talmente Pt_1 negligente da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla c ircostanza che il sinistro occorso si sia verificato su una strada familiare alla vittima, a fronte di condizioni della sede stradale, nel tratto in cui si è verificato il sinistro, affatto ottimali.
Tuttavia, considerate le circostanze di fatto quali in p recedenza esposte
(sinistro verificatasi in orario diurno su strada familiare alla , Pt_1 quindi presumibilmente in condizioni di buona visibilità; conoscenza da parte della danneggiata dello stato dei luoghi), il Tribunale stima equo e congruo determinare nel 30% il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento.
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, come osservato, va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, l'appellante avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano buone condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle pagina 13 di 19 ore 8.30 di una mattina di primavera).
Inoltre, considerato che trattasi di strada abitualmente percorsa dall'appellante, la prudenza richiesta all'utente avrebbe dovuto consigliare alla di adottare maggiori cautele, normalmente attese in rapporto Pt_1 alle circostanze concrete, in quanto percorrere un tratto stradale curvilineo che presenta detriti ed acqua sul manto stradale presenta senza alcun dubbio un maggior rischio di perdita di aderenza.
Tenuto conto, dunque, della concreta incidenza del fatto della danneggi ata nella causazione del sinistro in oggetto, la riduzione del risarcimento può essere congruamente quantificata nella misura del 30%.
In punto di an della responsabilità, la sentenza impugnata merita, pertanto, riforma.
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, è stata esperita in corso di causa C.T.U. medico-legale, all'esito della quale il perito, ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 2%, con un'invalidità temporanea al 75% per 12 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per 15 giorni.
Non si ravvisano vizi nella C.T.U., le cui conclusioni, condivise dai consulenti di parte, possono essere acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal consulente tecnico d'ufficio.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n.
209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di ( modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014) . Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno pagina 14 di 19 non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta alla sig.ra il complessivo Parte_1 importo di € 3.809,11, di cui € 1.480,00 quale danno biologico permanente e
€ 2.328,75 quale invalidità temporanea parziale.
Tale somma è da ritenere integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice . Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare i n maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio
2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”.
“A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un
pagina 15 di 19 elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n.
5547).
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'appellante si è limitata a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, senza allegare e provare alcunch é al riguardo.
All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale devono essere aggiunti € 353,52 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato. Non possono invece essere riconosciute le spese della consulenza di parte, non avendo parte appellante prodotto la notula del pagina 16 di 19 C.T.P..
Va infine aggiunto il danno patrimoniale pari alle spese necessarie per la riparazione dell'autoveicolo danneggiato.
Condividendo e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il C.T.U. , dott. – le cui asseverazioni appaio condivisibili ed immuni da vizi - Per_1 il danno può essere riconosciuto nella misura di € 1.961,84 (IVA inclusa).
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'appellante per il danno non patrimoniale ammonta ad € 3.809,11 ed € 2.315,36 per il danno patrimoniale.
Tali importi vanno defalcati del 30 %, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 2.666,40 per il danno non patrimoniale ed € 1.620,75 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di € 4.287,15.
Considerato, però, che i danni non patrimoniali sono, a differenza dei danni patrimoniali, espressi in valuta attuale, è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale. Dunque, su tale somma, devalutata alla data dell'illecito (26 marzo 2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U.
n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire d alla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, diversamente da quelle processuali, esse costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate (cfr. ord. Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15732).
Non appare a tal fine sufficiente il solo preavviso di fattura prodotto in giudizio dall'odierna appellante, atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se pagina 17 di 19 non sia stato provato il corrispondente esborso patrimoniale, allegando la relativa documentazione (i.e. distinte di bonifico).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'appello è fondato e va accolto nei limiti indicati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2073/2018 del Giudice di Pace di , l'Amministrazione CP_1
Provinciale va condannata a risarcire i danni subiti da CP_1
a seguito del sinistro per cui è causa , nella misura del Parte_1
70%, in proporzione al grado di responsabilità accertato .
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c.; considerata l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento della domanda attorea, le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico dell' Controparte_1
, risultata soccombente all'esito dell'appello e, considerate la
[...] natura, il valore e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (“ratione temporis” applicabili) in complessivi € 671,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 129,95 (€ 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 4,95 per spese di notifica), oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico dell'
[...]
e, tenuto conto della natura della Controparte_1 controversia, del valore (€ 4.287,15, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n.
21256/2016) e della complessità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 181,59 (€ 147,00 per
C.U., € 27,00 marca da bollo ed € 7,59 per spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A .
pagina 18 di 19 Sono poste definitivamente a carico di parte appellata le spese delle C.T.U. tecnico modale e medico – legale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2073/2018 del Giudice di Pace di , accerta la responsabilità CP_1 dell' ; Controparte_1
2) Condanna, conseguentemente, l'
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1 dei danni, in favore dell'appellante, della somma di € 4.287,15, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
3) Condanna l al Controparte_1 pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano nella misura di € 671,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 129,95 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
l al Controparte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00
a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese vive pari ad €
181,59 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
5) Pone definitivamente le spese delle CC.TT.UU. a carico dell' Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 17.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1193/2019 avente ad oggetto: appello
– risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
TERESA DE GIORGIO, presso il cui studio, sito in Soverato, al Corso
Umberto I, n. 201, è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE –
(P.IVA.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello rilasciata in virtù di delibera Presidenziale n. 89 dell'8.03.2019, dall'Avv. ANNA GIORDANO, elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura dell'Ente in , alla Piazza Rossi n. 5 CP_1
– APPELLATA –
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Parte appellante: «Reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'On.le Tribunale adito:- In via principale, riformare la sentenza appellata in quanto illogica e carente di motivazione per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello e nella presente comparsa conclusionale;
- Nel merito, condannare parte convenuta,
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della di tutti i danni subiti Parte_2 in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.»;
Parte appellata: «Tanto premesso voglia il Tribunale adito rigettare ogni contraria istanza, richiesta eccezione e deduzione e quindi confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese i diritti d'onorari relativi al doppio grado di giudizio in favore della convenuta .». Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2015, Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro,
[...]
l , per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatasi in data 26/03/2015 , verso le ore 8,30 circa, nel Comune di Torre di Ruggiero, mentre stava percorrendo a bordo della sua autovettura VW Lupo tg. BA332ME la strada provinciale 154 (direzione
Torre di Ruggiero/Chiaravalle C.le).
Esponeva l'attrice che, nelle condizioni di tempo e di luogo sopra indicate, arrivata in prossimità di Via di Clemenza, perdeva il controllo del mezzo a casa della presenza di acqua stagnante e fogliame sul manto stradale non evidenziati da alcuna segnaletica, e concludeva la propria corsa collidendo contro un muretto in cemento posto al margine destro della carreggiata.
pagina 2 di 19 Deduceva, dunque, che, a seguito del sinistro, riportava ingenti danni materiali all'autoveicolo nonché trauma cranio-facciale non commotivo ed ecchimosi periorbitale sinistra, con residuati postumi permanenti invalidanti, e, invocando la responsabilità dell'Ente proprietario della strada che era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della stessa e a segnalare il pericolo, instava per il risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
Provinciale che, nel merito, contestava il fatto storico, negando CP_1 altresì l'applicabilità all'Ente provinciale della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Invocava altresì la responsabi lità esclusiva dell'attrice e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
Ammesse ed espletate la prova testimoniale e la C.T.U. tecnico-modale, la causa, previo rigetto della richiesta di C.T.U. medico -legale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi era assunta in decisione.
Con sentenza depositata in data 31.08.2018, il Giudice di Pace di CP_1 rigettava la domanda proposta da parte attrice, compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di e parti, in ragione del 50% CP_2 ciascuna, le spese dell'espletata C.T.U..
In particolare, il Giudice di primo grado affermava, facendo applicazione dell'art. 2051 c.c., che il comportamento colposo della danneggiata aveva interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso, in quanto, dall'istruttoria svolta, era emerso che la conducente aveva mantenuto, nell'affrontare la curva, una velocità non commisurata alle condizioni dei luoghi, circostanza determinante nel sinistro occorso, anche alla luce della conoscenza da parte dell'attrice della suindicata strada percorsa giornalmente.
Stigmatizzava, inoltre, che l'espletata C.T.U. non aveva ricostruito la dinamica del sinistro come richiesto con il quesito n. 3 formulato dal
Giudice Istruttore sulla scorta della documentazione in atti : in particolare, non aveva tenuto conto che sia il teste che il C.T.P. di parte attrice avevano riferito che l'auto, prima di terminare la sua corsa contro il muretto di contenimento, avrebbe eseguito una rotazione di 180 gradi all'interno della pagina 3 di 19 carreggiata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 27.02.2019, per sentir accogliere la Parte_1 domanda proposta in primo grado, lamentando l'erronea valutazione del
Giudice di prime cure sulla reale dinamica del sinistro nonc hé la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 112 c.p.c..
In particolare, ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il C.T.U. non avesse ricostruito la dinamica del sinistro come riferita dal teste e dal C.T.P. di parte attrice, deducendo che non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del rigetto della domanda la circostanza che il veicolo danneggiato avesse o meno eseguito una rotazione di 180 gradi;
ha dedotto che il Giudice di Pace aveva errato nell'attribuire all 'attrice una guida poco accorta e imprudente, così pervenendo all'affermazione dell'interruzione del nesso causale, atteso che la circostanza che la non avesse conformato la condotta di guida alle prescrizioni di Pt_1 cui all'art. 141 C.d.S. non aveva trovato alcun riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria espletata;
ha affermato poi che la piena responsabilità dell'Ente convenuto avrebbe dovuto essere riconosciuta in forza dell'art
2051 c.c., sulla base dell'accertata esistenza del nesso di causalità fra l'insidia presente sul manto stradale e i danni oggetto di causa, atteso che la presenza di acqua stagnante, fogliame ed altri detriti sulla strada non avevano consentito alla conducente di prevedere ed evitare l'evento, nonostante la prudenza della condotta di guida. Ha, infine, dedotto che il
Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112
c.p.c., sulla domanda di risarcimento dei danni avente ad oggetto le spese di assistenza stragiudiziale, determinando la nullità della sentenza impugnata.
Ha quindi concluso perché, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta la domanda proposta in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituit a in giudizio l Controparte_1
che ha invece instato per la conferma della Controparte_1 sentenza in primo grado, escludendo qualsiasi responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., concludendo per il rigetto dell'appello.
pagina 4 di 19 Ammessa ed espletata la consulenza tecnica di ufficio medico-legale, all'udienza del 28.06.2022, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 12.07.2023 la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che, con ordinanza del 30/09/2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via del tutto preliminare , va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente entro il termine c.d. “lungo”, non essendo stata notificata la sentenza impugnata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
È necessario premettere come la presente vicenda si inscriva nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051
c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed ado ttare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un pagina 5 di 19 comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa ch e non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia , infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode ( Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circolava sulla pubblica via “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per
l'utente, una situazione di pericolo occulto ...” (Cass. civ., sent. 11802 del
09/06/2016).
La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata pronuncia, ha affermato i seguenti principi di diritto: “a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass.
pagina 6 di 19 13/1/2003, n. 298). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14
C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade , delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n.
13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all'art. 2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 1 4 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle stra de o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obietti va deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno
(cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di
pagina 7 di 19 inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 Cd), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass.
10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n.
3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897).”
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno - non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. , né da quella speciale di cui all'art. 20 51
c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio , ha creato una
“figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata , con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. .
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottat o tutte le pagina 8 di 19 misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed a rrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solament e con l'impiego di mezzi straordinari .
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurar si il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la strao rdinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent.
11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Nel caso in esame, l'appellante ha fornito la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Ed invero, l'escussione del teste di parte attrice ha confermato la dinamica del sinistro così come risulta ricostruita nell'atto di citazione dall'odierna appellante.
pagina 9 di 19 Più segnatamente, il teste , indifferente – il quale si trovava al Testimone_1 momento del sinistro sulla S.P. 154 alla guida della propria autovettura immediatamente dietro l'autovettura della - ha confermato la Pt_1 presenza di acqua stagnante e fogliame sul manto stradale e che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, la , a Pt_1 bordo del proprio autoveicolo, affrontando una curva a sinistra, sbandava ed andava a collidere contro il muretto posto al margine destro della carreggiata di percorrenza, girandosi su se stessa all'interno della stessa carreggiata. Ha riferito, inoltre, che la aveva subito “una botta sulla Pt_1 fronte” e che l'autovettura aveva riportato danni materiali nella parte anteriore e posteriore (cfr. verbale del 22.03.2016 del fascicolo di primo grado).
La descritta dinamica trova altresì conferma nella consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. disposta nel giudizio di primo grado, il Controparte_3 quale rispondendo ai quesiti posti, ha confermato la compatibilità dei danni riportati dal veicolo con la dinamica del sinistro riferita ed ha accertato la natura e l'entità dei danni stessi.
Del tutto irrilevante risulta la circostanza che il C.T.U. non abbia, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, riferito che il veicolo, dopo aver sbandato, avrebbe eseguito una rotazione di 180 gradi all'interno della carreggiata, atteso che il consulente dà atto della compatibilità delle dichiarazioni testimoniali con la dinamica del sinistro.
Ancora, la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio ha confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni, rilevando che: “vi è stata una efficienza lesiva importante, cioè una collisione molto violenta, documentata sia dal danno economico rilevante al veicolo sia dalla obiettività positiva risc ontrata in Pronto Soccorso, come ecchimosi regione orbitaria e limitazione funzionale del rachide cervicale. Ne consegue che il criterio modale è stato soddisfatto. Anche gli altri criteri medico – legali in tema di nesso di causalità materiale sono pienamente soddisfatti, come quello cronologico per la congruenza temporale tra evento traumatico e lesi oni riscontrate dal primo sanitario
pagina 10 di 19 intervenuto (medico del Pronto Soccorso), topografico per assoluta compatibilità tra il punto di applicazione della forza lesiva esterna (parte frontale e laterale del veicolo) e sede della lesione riscontrata in sede di prima visita al pronto soccorso (regione facciale e cervicale) ed il criterio di continuità fenomenica attestata dalla documentazione sanitaria allegata ai fascicoli processuali. Alla luce di quanto esposto, la convergenza dei fattori sopramenzionati porta a riconoscere la sussistenza del rapporto di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni patite nel sinistro de quo ”.
Inoltre, anche le allegazioni della co nvenuta confermano lo stato dei luoghi descritti dall'attrice, dal momento che nella perizia di parte si legge che “il manto bitumoso si presenta in buone condizioni d'uso e manutenzione ed, al momento del sopralluogo, si rileva la presenza di un rigagnolo d'acqua che attraversa la strada da destra verso sinistra per immettersi nella cunetta esistente a ridosso della stessa SP ed inoltre una certa quantità di fogliame
e sabbia trasportata dall'acqua piovana, tenuto conto della pendenza della strada”.
Stante la raggiunta prova circa l'evento e il nesso di causalità, gravava sull'Amministrazione convenuta la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero che i danni si sono verificati per un fatto imprevedibile o fortuito.
Fra le ipotesi che integrano il caso fortuito e determina no l'interruzione del nesso di causalità, ricorre la condotta imprudente e non prevedibile del danneggiato, quale causa principale del verificarsi dell'evento dannoso.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost..
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del dann eggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
pagina 11 di 19 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, p er l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. C assazione civile, sez.
VI, 12/11/2020, n. 25460).
L' non ha dimostrato che Controparte_1
l'incidente sia riconducibile ad un'ipotesi di caso fortuito, ovvero che la danneggiata abbia tenuto una condotta abnorme cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, tale da assumere efficacia causale esclusiva rispetto al sinistro.
È emerso dagli atti di causa che l'appellante percorreva abitualmente quel tratto della strada provinciale 154 – circostanza incontestata e, dunque, pacifica - sicché ben può assumersi che avesse familiarità con la strada in questione. Inoltre, è stato altresì accertato che il sinistro si è verificato in orario diurno.
Cionondimeno, però, il Tribunale non ritiene che la familiarità dell'utente con i luoghi di causa possa recidere completamente il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Le circostanze concrete emerse in corso di istruttoria evidenziano la presenza di un rigagnolo d'acqua che attraversa la strada da destra verso sinistra per immettersi nella cunetta e di una certa quantità di fogliame e sabbia trasportate dall'acqua piovana.
Quanto alla condotta della danneggiata, occorre rammentare che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
pagina 12 di 19 “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta n egligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi che il sinistro verificatosi sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la presenza di foglie e detriti sulla sede stradale può pregiudicare la tenuta di strada dei veicoli che vi transitano) ed imprevenibile (sussistendo la possibilità di rimuovere lo scorrimento d'acqua da un lato all'altro della carreggiata con idonee opere di regimentazione delle acque, nonché di eseguire manutenzione idonea a rimuovere dalla sede stra dale sabbia, fogliame e altri detriti).
Non vi è inoltre alcuna prova di una condotta della Sig. talmente Pt_1 negligente da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla c ircostanza che il sinistro occorso si sia verificato su una strada familiare alla vittima, a fronte di condizioni della sede stradale, nel tratto in cui si è verificato il sinistro, affatto ottimali.
Tuttavia, considerate le circostanze di fatto quali in p recedenza esposte
(sinistro verificatasi in orario diurno su strada familiare alla , Pt_1 quindi presumibilmente in condizioni di buona visibilità; conoscenza da parte della danneggiata dello stato dei luoghi), il Tribunale stima equo e congruo determinare nel 30% il concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento.
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, come osservato, va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, l'appellante avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano buone condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle pagina 13 di 19 ore 8.30 di una mattina di primavera).
Inoltre, considerato che trattasi di strada abitualmente percorsa dall'appellante, la prudenza richiesta all'utente avrebbe dovuto consigliare alla di adottare maggiori cautele, normalmente attese in rapporto Pt_1 alle circostanze concrete, in quanto percorrere un tratto stradale curvilineo che presenta detriti ed acqua sul manto stradale presenta senza alcun dubbio un maggior rischio di perdita di aderenza.
Tenuto conto, dunque, della concreta incidenza del fatto della danneggi ata nella causazione del sinistro in oggetto, la riduzione del risarcimento può essere congruamente quantificata nella misura del 30%.
In punto di an della responsabilità, la sentenza impugnata merita, pertanto, riforma.
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, è stata esperita in corso di causa C.T.U. medico-legale, all'esito della quale il perito, ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 2%, con un'invalidità temporanea al 75% per 12 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per 15 giorni.
Non si ravvisano vizi nella C.T.U., le cui conclusioni, condivise dai consulenti di parte, possono essere acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal consulente tecnico d'ufficio.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n.
209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di ( modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014) . Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno pagina 14 di 19 non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta alla sig.ra il complessivo Parte_1 importo di € 3.809,11, di cui € 1.480,00 quale danno biologico permanente e
€ 2.328,75 quale invalidità temporanea parziale.
Tale somma è da ritenere integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice . Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare i n maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio
2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”.
“A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un
pagina 15 di 19 elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n.
5547).
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'appellante si è limitata a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, senza allegare e provare alcunch é al riguardo.
All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale devono essere aggiunti € 353,52 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato. Non possono invece essere riconosciute le spese della consulenza di parte, non avendo parte appellante prodotto la notula del pagina 16 di 19 C.T.P..
Va infine aggiunto il danno patrimoniale pari alle spese necessarie per la riparazione dell'autoveicolo danneggiato.
Condividendo e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il C.T.U. , dott. – le cui asseverazioni appaio condivisibili ed immuni da vizi - Per_1 il danno può essere riconosciuto nella misura di € 1.961,84 (IVA inclusa).
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'appellante per il danno non patrimoniale ammonta ad € 3.809,11 ed € 2.315,36 per il danno patrimoniale.
Tali importi vanno defalcati del 30 %, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 2.666,40 per il danno non patrimoniale ed € 1.620,75 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di € 4.287,15.
Considerato, però, che i danni non patrimoniali sono, a differenza dei danni patrimoniali, espressi in valuta attuale, è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale. Dunque, su tale somma, devalutata alla data dell'illecito (26 marzo 2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U.
n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire d alla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, diversamente da quelle processuali, esse costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate (cfr. ord. Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15732).
Non appare a tal fine sufficiente il solo preavviso di fattura prodotto in giudizio dall'odierna appellante, atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se pagina 17 di 19 non sia stato provato il corrispondente esborso patrimoniale, allegando la relativa documentazione (i.e. distinte di bonifico).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'appello è fondato e va accolto nei limiti indicati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2073/2018 del Giudice di Pace di , l'Amministrazione CP_1
Provinciale va condannata a risarcire i danni subiti da CP_1
a seguito del sinistro per cui è causa , nella misura del Parte_1
70%, in proporzione al grado di responsabilità accertato .
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c.; considerata l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento della domanda attorea, le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico dell' Controparte_1
, risultata soccombente all'esito dell'appello e, considerate la
[...] natura, il valore e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (“ratione temporis” applicabili) in complessivi € 671,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 129,95 (€ 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 4,95 per spese di notifica), oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico dell'
[...]
e, tenuto conto della natura della Controparte_1 controversia, del valore (€ 4.287,15, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n.
21256/2016) e della complessità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 181,59 (€ 147,00 per
C.U., € 27,00 marca da bollo ed € 7,59 per spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A .
pagina 18 di 19 Sono poste definitivamente a carico di parte appellata le spese delle C.T.U. tecnico modale e medico – legale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2073/2018 del Giudice di Pace di , accerta la responsabilità CP_1 dell' ; Controparte_1
2) Condanna, conseguentemente, l'
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1 dei danni, in favore dell'appellante, della somma di € 4.287,15, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
3) Condanna l al Controparte_1 pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano nella misura di € 671,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 129,95 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
l al Controparte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00
a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese vive pari ad €
181,59 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
5) Pone definitivamente le spese delle CC.TT.UU. a carico dell' Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 17.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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