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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6878/2021 promossa da
, ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( , ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Antonucci (C.F. FAX : C.F._5
011-5061655; PEC: , con studio in Email_1
Torino, corso Galileo Ferraris 73, come da procura in atti
-parte attrice –
- contro –
( ), elettivamente domiciliato in _1 C.F._6
Furci Siculo (ME) via IV Novembre n. 131 presso lo studio dell'Avv. Francesco Rigano
(C.F. fax n. 0942/791550 e PEC ODIS_7
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
- parte convenuta –
*****
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- CONCLUSIONI DEPOSITATE IL 3.2.2025
Voglia il Tribunale Ill.mo; reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare l'assegnazione ai conchiudenti della residua quota di 3/36 dei beni oggetto della divisione così come da progetto di divisione 04.12.2024 con i conseguenti provvedimenti;
condannare il convenuto a corrispondere ai conchiudenti la somma _1 di €. 1.281,00 in luogo del medesimo, che non vi aveva provveduto, anticipata al C.T.U. in corso di giudizio come stabilito da ordinanza 20.02.2023; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre accessori di Legge.
- INTEGRAZIONI DELLE CONCLUSIONI DEPOSITATE IL 4.3.2025
Voglia il Tribunale Ill.mo; reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare l'assegnazione ai conchiudenti della residua quota di 3/36 dei beni oggetto della divisione così come da progetto di divisione 04.12.2024 con i conseguenti provvedimenti;
condannare il convenuto a corrispondere ai conchiudenti la somma _1 di €. 5.938,55 che, in luogo del medesimo, che non vi aveva provveduto, è stata anticipata al C.T.U. in corso di giudizio come documentato e, conseguentemente disporre che in esecuzione del progetto di riparto, sia liberata in favore del Sig.
la sola somma di €. 23.061,43 (€. 28.999,98 –5.938,55); _1 disporre in favore dei conchiudenti la restituzione della somma di €. 1.281,00 erroneamente anticipata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre accessori di Legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Si precisano pertanto le conclusioni chiedendo la conferma del progetto di divisione nonché l'assegnazione e lo svincolo delle somme, come liquidate e già depositate, a favore del sig. . Si chiede altresì la compensazione delle spese di _1
CTU come già anticipate nella misura di ¼, ponendo l'eventuale conguaglio a carico delle parti attrici, nonché la compensazione delle spese legali, per le ragioni tutte sopra argomentate. Si chiede infine la fissazione di ulteriore udienza per il prosieguo del giudizio in merito alle domande accessorie di riconoscimento dei frutti civili.
Oggetto: scioglimento della comunione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, gli attori citavano in giudizio al fine _1
di sentire ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e disporre la divisione dei pag. 2 di 11 seguenti immobili (dei quali erano comproprietari per le quote di 11/36 ciascuno gli attori e 3/36 il convenuto) siti in Torino e così catastalmente censiti:
a) Corso Dante n° 51 Fg. 1375 mapp. 67 sub. 14;
b) Via T. Grossi n° 2/bis Fg. 1375 mapp. 70 sub. 22,
c) Via Saluzzo n° 116 Fg. 1352 mapp. 317 sub. 1
Con comparsa del 17.6.2021, si costituiva in giudizio il quale _1
chiedeva dichiararsi la divisione giudiziale dei predetti immobili nonché, in via riconvenzionale, condannare le parti attrici al pagamento dei frutti civili, in riferimento all'immobile di via Tommaso Grossi n. 2/bis utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari ( ed in Parte_3 relazione all'immobile di via Saluzzo n. 116, utilizzato come bene economicamente produttivo perché concesso in locazione a terzi;
così complessivamente nella misura di
€ 5.200,00.
All'udienza del 13.7.2021, il Giudice, su istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
Con ordinanza dell'11.2.2022, il Giudice ammetteva le prove per interpello dedotte da entrambe le parti e disponeva Ctu estimativa del compendio immobiliare.
All'udienza del 12.10.2022, il Giudice integrava il quesito peritale al fine di stabilire il valore dei canoni locativi, a decorrere dal 26/11/1996 (data di apertura della successione di dell'immobile sito in Torino, via Tommaso Grossi n. 2/bis, del Persona_1
locale commerciale di via Saluzzo n. 116 piano terra;
nonché, a decorrere dalla morte di avvenuta il 22/10/2019, il valore locativo dell'appartamento sito in Persona_2
Torino, Corso Dante n. 51.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 12.11.2024, gli attori chiedevano l'attribuzione della quota di al prezzo di perizia. _1
Il Giudice, preso atto, si riservava.
Con ordinanza del 4.12.2024, il Giudice ordinava lo scioglimento della comunione tra:
, residente in [...], Parte_1
OD IS , proprietario per la quota di 11/36; LE
, residente in [...], Corso Duca degli Abruzzi n° 75, Parte_2
OD IS , proprietaria per la quota di 11/36; ODIS_9
pag. 3 di 11 , residente in [...] bis, Parte_3
OD IS , proprietario per la quota di 11/36; ODIS_10
residente in [...], OD _1
IS , proprietario per la quota di 3/36; ODIS_11
sui seguenti immobili in Torino:
a) Corso Dante n° 51 Fg. 1375 mapp. 67 sub. 14;
b) Via T. Grossi n° 2/bis Fg. 1375 mapp. 70 sub. 22,
c) n Via Saluzzo n° 116 Fg. 1352 mapp. 317 sub. 1; proponendo, per l'effetto, il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. con il quale assegnava in favore di , Parte_1 Parte_4
, già titolari della quota di 11/36 ciascuno, e contro
[...]
la residua quota di 3/36 e, pertanto, in comproprietà _1 paritaria indivisa l'intera piena proprietà delle unità come sopra censite, oggetto di causa;
il tutto dietro corresponsione in favore di e contro _1
, E della Parte_1 Parte_2 Parte_3
somma di Euro 28.999,98, a titolo di conguaglio;
fissava, pertanto, udienza al giorno 11 marzo 2025 per la discussione del progetto di divisione che, in assenza di contestazioni, sarà dichiarato esecutivo e per l'assunzione della causa a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite (senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c.) sulle conclusioni delle parti.
All'udienza dell'11.3.2025 il progetto, approvato dalle parti, era dichiarato esecutivo e la causa trattenuta a immediata decisione, con rinuncia dei termini ex art.190 c.p.c., sulle residue questioni contenziose (indennità di occupazione e regolazione delle spese di lite).
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., la causa viene ora a decisione in punto domanda riconvenzionale di parte convenuta ed in punto spese di lite.
a) sulle domande di parte attrice
Gli attori, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, chiedevano ordinarsi “la divisione dei cespiti ereditari oggetto di causa attribuendo a ciascuno dei condividenti la quota di
pag. 4 di 11 propria spettanza, depurata delle spese tutte (pro quota suddivise) antecedenti (somme anticipate dagli esponenti anche per quanto di spettanza del convenuto) e conseguenti allo svolgimento della presente azione”.
Tale domanda deve ritenersi, evidentemente, superata dall'istanza, poi accolta, di attribuzione in capo agli attori della quota di parte convenuta così come superata e, comunque, rinunciata – in quanto non più menzionata in sede di conclusioni definitive - deve ritenersi la richiesta, peraltro implicita e mai formulata in forma autonoma - di imputazione/epurazione pro quota delle spese, sostenute dai condividenti per gli immobili per cui è causa, antecedenti e conseguenti all'instaurazione del presente giudizio.
Sulla stessa, pertanto, non occorre pronunciarsi.
a) sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
* in punto an
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha svolto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento (pro quota) dei frutti civili tratti dall'utilizzo esclusivo da parte degli stessi dei beni comuni e, in particolare, degli immobili siti in
Torino, via Grossi 2 bis e via Saluzzo 116.
A sostegno della propria domanda, afferma di non aver mai potuto _1
godere, nonostante il suo diritto di comproprietario in forza di successione in morte di
, nemmeno pro quota, dei predetti immobili e di averne contestato, Persona_1
invano, il mancato godimento nel luglio 2016, quando ritiratosi dal lavoro che svolgeva negli Stati Uniti e avendo deciso di trascorrere la vita da pensionato in Italia, si è ritrovato a non avere un posto dove andare.
In particolare, salvo l'immobile di Corso Dante n. 51 -già abitato da Persona_2
quale casa coniugale- il locale di via Saluzzo n. 116 risultava (e risulta tuttora) concesso in locazione commerciale, mentre l'immobile di via Tommaso Grossi n. 2/bis era occupato in via esclusiva da Parte_3
Pertanto, stante l'impossibilità di godere dei beni di cui era comproprietario, il convenuto inviava, in data 29 luglio 2016, a e ai fratelli Persona_2 Pt_2 Pt_1
e lettera raccomandata A/R (reiterata il 16/02/2017 ed il
[...] Parte_3
pag. 5 di 11 17/03/2021) con la quale contestava tale mancato godimento e richiedeva il risarcimento del danno ed il pagamento dei frutti civili.
La domanda riconvenzionale è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, rammentare che, in base all'art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La citata norma, evidentemente, consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso ma con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Pertanto, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'articolo 1102 c.c., non è dovuto alcun indennizzo ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, nè è possibile riconoscere una “indennità'” per la semplice occupazione del bene, poiche' tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
L'occupante è, invece, tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (tra le altre, Cass. 10264/2023; Cass. 2423/2015).
Così nel caso di specie, nel quale, l'utilizzo esclusivo dei beni comuni da parte degli attori è circostanza pacifica e non contestata ed anzi dagli stessi riconosciuta, come si legge nelle memorie n. 3 ex art. 183 co. 6 cpc;
altrettanto pacifica e, comunque, documentalmente provata è la circostanza per cui il convenuto, nel luglio 2016, ha formalmente manifestato la propria volontà di poter, anch'egli, godere degli immobili oggetto di comunione (si veda doc. n. 2 prodotto con la comparsa di costituzione in giudizio); immobili di cui, con particolare riguardo a quelli di Via Grossi e di Via
Saluzzo, godevano esclusivamente gli attori considerato, come è risultato in corso di causa, il primo era occupato in via esclusiva da ed il secondo era Parte_3
concesso in locazione commerciale a terzi.
pag. 6 di 11 Né, d'altra parte, gli attori hanno allegato né tantomeno provato di aver messo a disposizione del fratello, dopo l'esplicita richiesta di quest'ultimo in tal senso, il godimento, diretto e/o indiretto, dei predetti immobili.
* in punto quantum
Benchè non risulti specificato in corso di causa, deve ritenersi che oggetto della domanda riconvenzionale sia il pagamento dei frutti civili maturati con decorrenza dalla data in cui il convenuto risulta avere, per la prima volta, contestato il mancato godimento dei beni comuni e, pertanto, dal 29.7.2016.
A tale conclusione si giunge anche sulla base del tenore degli atti difensivi dello stesso convenuto dai quali si evince che l'interesse a godere degli immobili per cui è causa sia effettivamente sorto e, comunque, sia stato espresso e manifestato a partire dal 2016. Si legge testualmente nella comparsa di costituzione “C'è da dire, invero, che il sig.
ha abitato per lungo tempo in America, nello stato della California, _1
dove ha svolto la propria attività lavorativa di imprenditore nel settore edile ma quando circa 10 anni fa si è ritirato dal lavoro ed ha deciso di trascorrere la vita da pensionato in Italia, si è ritrovato a non avere un posto dove andare, nonostante le sue proprietà; né tantomeno i suoi familiari lo hanno accolto mettendogli a disposizione qualcuno degli appartamenti, di cui non ha avuto mai il possesso delle chiavi”
D'altra parte, diversamente non potrebbe, comunque, concludersi considerato che, prima di tale data, nessun atto di contestazione del mancato godimento dei beni comuni risulta essere stato posto in essere da nei confronti degli altri _1
comproprietari.
Ciò premesso, avuto riguardo alle risultanze ed alle conclusioni di cui all'elaborato peritale, del tutto condivisibili e dalle quali non vi è ragione alcuna per discostarsi, gli attori dovranno corrispondere al convenuto, a titolo di frutti civili, con decorrenza dall'agosto 2016, i seguenti importi:
* per l'immobile sito in Torino, via Grossi 2bis
Tale immobile, si rammenta, già nel 2016, era utilizzato esclusivamente dagli attori ed, in particolare, era occupato da Parte_3
pag. 7 di 11 Il CTU ha quantificato i frutti civili che l'immobile avrebbe potuto produrre basandosi sul valore locativo dello stesso, ottenuto attraverso ricerche presso fonti primarie operanti nelle zone oggetto di divisione.
Pertanto, applicando i valori così ricavati, per il periodo dall'agosto 2016 al dicembre
2020 (canone di euro 500,00 mensili) i frutti civili corrisponderebbero all'importo complessivo di Euro 26.500,00 e per il periodo dal gennaio 2021 all'agosto del 2024
(canone di Euro 550,00) i frutti civili corrisponderebbero all'importo complessivo di
Euro 24.200,00 e così, per complessivi Euro 50.700,00.
Da tale quantificazione, si ritiene, però, di doversi in parte discostare procedendo alla riduzione della stessa.
Ed infatti, nella determinazione del valore locativo si tiene sempre conto anche del rischio - che il locatore assume concedendo in godimento l'immobile - di morosità del conduttore e di impossibilità di recupero degli eventuali canoni non pagati.
L'assunzione di tali rischi comporta un proporzionale aumento del valore locativo.
Nel caso di specie, però, poiché a tale rischio le parti non sono mai stati esposte, il valore locativo cui parametrare l'indennità richiesta dovrà essere ridimensionato, sottraendo la componente derivante dal rischio di morosità e, pertanto, operando una riduzione equitativa mensile di 50,00 Euro;
si arriva, così, all'importo complessivo di
Euro 45.850,00.
Da tale somma complessiva, tenuto conto della quota di cui era titolare il convenuto, pari a 3/36, si ricava quella parziale, al medesimo spettante a titolo di frutti civili ed ammontante ad Euro 3.830,83.
* per l'immobile sito in Torino, via Saluzzo 116
Tale immobile, si rammenta, risultava nel 2016 e risulta tuttora, senza soluzione di continuità concesso in locazione commerciale a terzi.
Il Ctu, pertanto, ha quantificato i frutti civili tratti dal godimento indiretto del predetto immobile tenendo conto del canone di locazione effettivamente applicato e pari a Euro
300,00 mensili e così, dall'agosto 2016 al settembre 2024, per complessivi Euro 29.100.
Da tale somma complessiva, tenuto conto della quota di cui era titolare il convenuto, pari a 3/36, si ricava quella parziale, al medesimo spettante a titolo di frutti civili ed ammontante ad Euro 2,424,99.
pag. 8 di 11 Da quanto appena esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, gli attori dovranno essere condannati a corrispondere al convenuto l'importo complessivo di Euro 6.255,82, somma già attualizzata in base alla CTU.
.C) Sulle spese di lite
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
In forza di tali condivisibili e logici principi, ciascuna delle parti è, di regola, tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza':
Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e la trascrizione della domanda giudiziale, devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018).
Con riferimento alla CTU, liquidata con separato decreto e funzionale, merita precisare che la sentenza che definisce la ripartizione delle spese di lite accerti in astratto le quote di concorrenza dei comunisti alla spesa senza dover verificare il concreto dare-avere tra le parti, che, in base alla sentenza e alle fatture in possesso delle parti, sarà privatamente regolato in base agli acconti effettivamente corrisposti e, in difetto, precettato.
Nel caso di specie, però, con riguardo alle spese di assistenza legale, il richiamato principio non può trovare applicazione;
ed infatti, stante la soccombenza di parte attrice pag. 9 di 11 con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, si ritiene debba procedersi ad una compensazione parziale di tali spese.
Al fine di provvedere in tal senso, è necessario attribuire un valore alla domanda riconvenzionale accolta avendo riguardo al “peso processuale” che la stessa ha avuto all'interno della causa.
Nel caso di specie, si ritiene che, nell'economia del presente procedimento, alla domanda riconvenzionale possa attribuirsi un valore del 20% .
Ne consegue, pertanto, che dovrà operarsi una compensazione parziale delle spese di lite in pari misura, con condanna degli attori a pagare, in solido tra loro, al convenuto il controvalore di detta percentuale del 20%; spese di lite che, calcolate nel medio del
D.M.55/2014 in relazione al valore della controversia avuto riguardo alla rendita catastale dei beni immobili oggetto di divisione (scaglione tra 260.000,00 e
520.000,00), con esclusione della fase decisoria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc, sono pari a complessivi Euro 3.258,60 (pari al
20% di euro 16.293,00) per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna gli attori, in solido tra loro, a corrispondere alla stessa, a titolo di frutti civili, l'importo complessivo attualizzato di Euro 6.255,82, sui quali maturano interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
- dichiara compensate le spese di lite nella misura del 20% e condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta il relativo controvalore, che liquida in Euro
3.258,60 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1 Parte_2
e per la quota di 11/36 ciascuno e a carico di
[...] Parte_3 CP_1
per la quota di 3/36;
[...]
pag. 10 di 11 - pone le spese iscrizione a ruolo per complessivi Euro 1.241,00 a carico di
[...]
e per la quota di 11/36 ciascuno e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
carico di per la quota di 3/36. _1
Così deciso in Torino in data 20 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela M.C.Quaini).
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6878/2021 promossa da
, ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( , ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Antonucci (C.F. FAX : C.F._5
011-5061655; PEC: , con studio in Email_1
Torino, corso Galileo Ferraris 73, come da procura in atti
-parte attrice –
- contro –
( ), elettivamente domiciliato in _1 C.F._6
Furci Siculo (ME) via IV Novembre n. 131 presso lo studio dell'Avv. Francesco Rigano
(C.F. fax n. 0942/791550 e PEC ODIS_7
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
- parte convenuta –
*****
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- CONCLUSIONI DEPOSITATE IL 3.2.2025
Voglia il Tribunale Ill.mo; reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare l'assegnazione ai conchiudenti della residua quota di 3/36 dei beni oggetto della divisione così come da progetto di divisione 04.12.2024 con i conseguenti provvedimenti;
condannare il convenuto a corrispondere ai conchiudenti la somma _1 di €. 1.281,00 in luogo del medesimo, che non vi aveva provveduto, anticipata al C.T.U. in corso di giudizio come stabilito da ordinanza 20.02.2023; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre accessori di Legge.
- INTEGRAZIONI DELLE CONCLUSIONI DEPOSITATE IL 4.3.2025
Voglia il Tribunale Ill.mo; reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare l'assegnazione ai conchiudenti della residua quota di 3/36 dei beni oggetto della divisione così come da progetto di divisione 04.12.2024 con i conseguenti provvedimenti;
condannare il convenuto a corrispondere ai conchiudenti la somma _1 di €. 5.938,55 che, in luogo del medesimo, che non vi aveva provveduto, è stata anticipata al C.T.U. in corso di giudizio come documentato e, conseguentemente disporre che in esecuzione del progetto di riparto, sia liberata in favore del Sig.
la sola somma di €. 23.061,43 (€. 28.999,98 –5.938,55); _1 disporre in favore dei conchiudenti la restituzione della somma di €. 1.281,00 erroneamente anticipata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre accessori di Legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Si precisano pertanto le conclusioni chiedendo la conferma del progetto di divisione nonché l'assegnazione e lo svincolo delle somme, come liquidate e già depositate, a favore del sig. . Si chiede altresì la compensazione delle spese di _1
CTU come già anticipate nella misura di ¼, ponendo l'eventuale conguaglio a carico delle parti attrici, nonché la compensazione delle spese legali, per le ragioni tutte sopra argomentate. Si chiede infine la fissazione di ulteriore udienza per il prosieguo del giudizio in merito alle domande accessorie di riconoscimento dei frutti civili.
Oggetto: scioglimento della comunione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, gli attori citavano in giudizio al fine _1
di sentire ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e disporre la divisione dei pag. 2 di 11 seguenti immobili (dei quali erano comproprietari per le quote di 11/36 ciascuno gli attori e 3/36 il convenuto) siti in Torino e così catastalmente censiti:
a) Corso Dante n° 51 Fg. 1375 mapp. 67 sub. 14;
b) Via T. Grossi n° 2/bis Fg. 1375 mapp. 70 sub. 22,
c) Via Saluzzo n° 116 Fg. 1352 mapp. 317 sub. 1
Con comparsa del 17.6.2021, si costituiva in giudizio il quale _1
chiedeva dichiararsi la divisione giudiziale dei predetti immobili nonché, in via riconvenzionale, condannare le parti attrici al pagamento dei frutti civili, in riferimento all'immobile di via Tommaso Grossi n. 2/bis utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari ( ed in Parte_3 relazione all'immobile di via Saluzzo n. 116, utilizzato come bene economicamente produttivo perché concesso in locazione a terzi;
così complessivamente nella misura di
€ 5.200,00.
All'udienza del 13.7.2021, il Giudice, su istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
Con ordinanza dell'11.2.2022, il Giudice ammetteva le prove per interpello dedotte da entrambe le parti e disponeva Ctu estimativa del compendio immobiliare.
All'udienza del 12.10.2022, il Giudice integrava il quesito peritale al fine di stabilire il valore dei canoni locativi, a decorrere dal 26/11/1996 (data di apertura della successione di dell'immobile sito in Torino, via Tommaso Grossi n. 2/bis, del Persona_1
locale commerciale di via Saluzzo n. 116 piano terra;
nonché, a decorrere dalla morte di avvenuta il 22/10/2019, il valore locativo dell'appartamento sito in Persona_2
Torino, Corso Dante n. 51.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 12.11.2024, gli attori chiedevano l'attribuzione della quota di al prezzo di perizia. _1
Il Giudice, preso atto, si riservava.
Con ordinanza del 4.12.2024, il Giudice ordinava lo scioglimento della comunione tra:
, residente in [...], Parte_1
OD IS , proprietario per la quota di 11/36; LE
, residente in [...], Corso Duca degli Abruzzi n° 75, Parte_2
OD IS , proprietaria per la quota di 11/36; ODIS_9
pag. 3 di 11 , residente in [...] bis, Parte_3
OD IS , proprietario per la quota di 11/36; ODIS_10
residente in [...], OD _1
IS , proprietario per la quota di 3/36; ODIS_11
sui seguenti immobili in Torino:
a) Corso Dante n° 51 Fg. 1375 mapp. 67 sub. 14;
b) Via T. Grossi n° 2/bis Fg. 1375 mapp. 70 sub. 22,
c) n Via Saluzzo n° 116 Fg. 1352 mapp. 317 sub. 1; proponendo, per l'effetto, il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. con il quale assegnava in favore di , Parte_1 Parte_4
, già titolari della quota di 11/36 ciascuno, e contro
[...]
la residua quota di 3/36 e, pertanto, in comproprietà _1 paritaria indivisa l'intera piena proprietà delle unità come sopra censite, oggetto di causa;
il tutto dietro corresponsione in favore di e contro _1
, E della Parte_1 Parte_2 Parte_3
somma di Euro 28.999,98, a titolo di conguaglio;
fissava, pertanto, udienza al giorno 11 marzo 2025 per la discussione del progetto di divisione che, in assenza di contestazioni, sarà dichiarato esecutivo e per l'assunzione della causa a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite (senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c.) sulle conclusioni delle parti.
All'udienza dell'11.3.2025 il progetto, approvato dalle parti, era dichiarato esecutivo e la causa trattenuta a immediata decisione, con rinuncia dei termini ex art.190 c.p.c., sulle residue questioni contenziose (indennità di occupazione e regolazione delle spese di lite).
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., la causa viene ora a decisione in punto domanda riconvenzionale di parte convenuta ed in punto spese di lite.
a) sulle domande di parte attrice
Gli attori, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, chiedevano ordinarsi “la divisione dei cespiti ereditari oggetto di causa attribuendo a ciascuno dei condividenti la quota di
pag. 4 di 11 propria spettanza, depurata delle spese tutte (pro quota suddivise) antecedenti (somme anticipate dagli esponenti anche per quanto di spettanza del convenuto) e conseguenti allo svolgimento della presente azione”.
Tale domanda deve ritenersi, evidentemente, superata dall'istanza, poi accolta, di attribuzione in capo agli attori della quota di parte convenuta così come superata e, comunque, rinunciata – in quanto non più menzionata in sede di conclusioni definitive - deve ritenersi la richiesta, peraltro implicita e mai formulata in forma autonoma - di imputazione/epurazione pro quota delle spese, sostenute dai condividenti per gli immobili per cui è causa, antecedenti e conseguenti all'instaurazione del presente giudizio.
Sulla stessa, pertanto, non occorre pronunciarsi.
a) sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
* in punto an
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha svolto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento (pro quota) dei frutti civili tratti dall'utilizzo esclusivo da parte degli stessi dei beni comuni e, in particolare, degli immobili siti in
Torino, via Grossi 2 bis e via Saluzzo 116.
A sostegno della propria domanda, afferma di non aver mai potuto _1
godere, nonostante il suo diritto di comproprietario in forza di successione in morte di
, nemmeno pro quota, dei predetti immobili e di averne contestato, Persona_1
invano, il mancato godimento nel luglio 2016, quando ritiratosi dal lavoro che svolgeva negli Stati Uniti e avendo deciso di trascorrere la vita da pensionato in Italia, si è ritrovato a non avere un posto dove andare.
In particolare, salvo l'immobile di Corso Dante n. 51 -già abitato da Persona_2
quale casa coniugale- il locale di via Saluzzo n. 116 risultava (e risulta tuttora) concesso in locazione commerciale, mentre l'immobile di via Tommaso Grossi n. 2/bis era occupato in via esclusiva da Parte_3
Pertanto, stante l'impossibilità di godere dei beni di cui era comproprietario, il convenuto inviava, in data 29 luglio 2016, a e ai fratelli Persona_2 Pt_2 Pt_1
e lettera raccomandata A/R (reiterata il 16/02/2017 ed il
[...] Parte_3
pag. 5 di 11 17/03/2021) con la quale contestava tale mancato godimento e richiedeva il risarcimento del danno ed il pagamento dei frutti civili.
La domanda riconvenzionale è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, rammentare che, in base all'art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La citata norma, evidentemente, consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso ma con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Pertanto, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'articolo 1102 c.c., non è dovuto alcun indennizzo ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, nè è possibile riconoscere una “indennità'” per la semplice occupazione del bene, poiche' tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
L'occupante è, invece, tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (tra le altre, Cass. 10264/2023; Cass. 2423/2015).
Così nel caso di specie, nel quale, l'utilizzo esclusivo dei beni comuni da parte degli attori è circostanza pacifica e non contestata ed anzi dagli stessi riconosciuta, come si legge nelle memorie n. 3 ex art. 183 co. 6 cpc;
altrettanto pacifica e, comunque, documentalmente provata è la circostanza per cui il convenuto, nel luglio 2016, ha formalmente manifestato la propria volontà di poter, anch'egli, godere degli immobili oggetto di comunione (si veda doc. n. 2 prodotto con la comparsa di costituzione in giudizio); immobili di cui, con particolare riguardo a quelli di Via Grossi e di Via
Saluzzo, godevano esclusivamente gli attori considerato, come è risultato in corso di causa, il primo era occupato in via esclusiva da ed il secondo era Parte_3
concesso in locazione commerciale a terzi.
pag. 6 di 11 Né, d'altra parte, gli attori hanno allegato né tantomeno provato di aver messo a disposizione del fratello, dopo l'esplicita richiesta di quest'ultimo in tal senso, il godimento, diretto e/o indiretto, dei predetti immobili.
* in punto quantum
Benchè non risulti specificato in corso di causa, deve ritenersi che oggetto della domanda riconvenzionale sia il pagamento dei frutti civili maturati con decorrenza dalla data in cui il convenuto risulta avere, per la prima volta, contestato il mancato godimento dei beni comuni e, pertanto, dal 29.7.2016.
A tale conclusione si giunge anche sulla base del tenore degli atti difensivi dello stesso convenuto dai quali si evince che l'interesse a godere degli immobili per cui è causa sia effettivamente sorto e, comunque, sia stato espresso e manifestato a partire dal 2016. Si legge testualmente nella comparsa di costituzione “C'è da dire, invero, che il sig.
ha abitato per lungo tempo in America, nello stato della California, _1
dove ha svolto la propria attività lavorativa di imprenditore nel settore edile ma quando circa 10 anni fa si è ritirato dal lavoro ed ha deciso di trascorrere la vita da pensionato in Italia, si è ritrovato a non avere un posto dove andare, nonostante le sue proprietà; né tantomeno i suoi familiari lo hanno accolto mettendogli a disposizione qualcuno degli appartamenti, di cui non ha avuto mai il possesso delle chiavi”
D'altra parte, diversamente non potrebbe, comunque, concludersi considerato che, prima di tale data, nessun atto di contestazione del mancato godimento dei beni comuni risulta essere stato posto in essere da nei confronti degli altri _1
comproprietari.
Ciò premesso, avuto riguardo alle risultanze ed alle conclusioni di cui all'elaborato peritale, del tutto condivisibili e dalle quali non vi è ragione alcuna per discostarsi, gli attori dovranno corrispondere al convenuto, a titolo di frutti civili, con decorrenza dall'agosto 2016, i seguenti importi:
* per l'immobile sito in Torino, via Grossi 2bis
Tale immobile, si rammenta, già nel 2016, era utilizzato esclusivamente dagli attori ed, in particolare, era occupato da Parte_3
pag. 7 di 11 Il CTU ha quantificato i frutti civili che l'immobile avrebbe potuto produrre basandosi sul valore locativo dello stesso, ottenuto attraverso ricerche presso fonti primarie operanti nelle zone oggetto di divisione.
Pertanto, applicando i valori così ricavati, per il periodo dall'agosto 2016 al dicembre
2020 (canone di euro 500,00 mensili) i frutti civili corrisponderebbero all'importo complessivo di Euro 26.500,00 e per il periodo dal gennaio 2021 all'agosto del 2024
(canone di Euro 550,00) i frutti civili corrisponderebbero all'importo complessivo di
Euro 24.200,00 e così, per complessivi Euro 50.700,00.
Da tale quantificazione, si ritiene, però, di doversi in parte discostare procedendo alla riduzione della stessa.
Ed infatti, nella determinazione del valore locativo si tiene sempre conto anche del rischio - che il locatore assume concedendo in godimento l'immobile - di morosità del conduttore e di impossibilità di recupero degli eventuali canoni non pagati.
L'assunzione di tali rischi comporta un proporzionale aumento del valore locativo.
Nel caso di specie, però, poiché a tale rischio le parti non sono mai stati esposte, il valore locativo cui parametrare l'indennità richiesta dovrà essere ridimensionato, sottraendo la componente derivante dal rischio di morosità e, pertanto, operando una riduzione equitativa mensile di 50,00 Euro;
si arriva, così, all'importo complessivo di
Euro 45.850,00.
Da tale somma complessiva, tenuto conto della quota di cui era titolare il convenuto, pari a 3/36, si ricava quella parziale, al medesimo spettante a titolo di frutti civili ed ammontante ad Euro 3.830,83.
* per l'immobile sito in Torino, via Saluzzo 116
Tale immobile, si rammenta, risultava nel 2016 e risulta tuttora, senza soluzione di continuità concesso in locazione commerciale a terzi.
Il Ctu, pertanto, ha quantificato i frutti civili tratti dal godimento indiretto del predetto immobile tenendo conto del canone di locazione effettivamente applicato e pari a Euro
300,00 mensili e così, dall'agosto 2016 al settembre 2024, per complessivi Euro 29.100.
Da tale somma complessiva, tenuto conto della quota di cui era titolare il convenuto, pari a 3/36, si ricava quella parziale, al medesimo spettante a titolo di frutti civili ed ammontante ad Euro 2,424,99.
pag. 8 di 11 Da quanto appena esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, gli attori dovranno essere condannati a corrispondere al convenuto l'importo complessivo di Euro 6.255,82, somma già attualizzata in base alla CTU.
.C) Sulle spese di lite
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
In forza di tali condivisibili e logici principi, ciascuna delle parti è, di regola, tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza':
Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e la trascrizione della domanda giudiziale, devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018).
Con riferimento alla CTU, liquidata con separato decreto e funzionale, merita precisare che la sentenza che definisce la ripartizione delle spese di lite accerti in astratto le quote di concorrenza dei comunisti alla spesa senza dover verificare il concreto dare-avere tra le parti, che, in base alla sentenza e alle fatture in possesso delle parti, sarà privatamente regolato in base agli acconti effettivamente corrisposti e, in difetto, precettato.
Nel caso di specie, però, con riguardo alle spese di assistenza legale, il richiamato principio non può trovare applicazione;
ed infatti, stante la soccombenza di parte attrice pag. 9 di 11 con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, si ritiene debba procedersi ad una compensazione parziale di tali spese.
Al fine di provvedere in tal senso, è necessario attribuire un valore alla domanda riconvenzionale accolta avendo riguardo al “peso processuale” che la stessa ha avuto all'interno della causa.
Nel caso di specie, si ritiene che, nell'economia del presente procedimento, alla domanda riconvenzionale possa attribuirsi un valore del 20% .
Ne consegue, pertanto, che dovrà operarsi una compensazione parziale delle spese di lite in pari misura, con condanna degli attori a pagare, in solido tra loro, al convenuto il controvalore di detta percentuale del 20%; spese di lite che, calcolate nel medio del
D.M.55/2014 in relazione al valore della controversia avuto riguardo alla rendita catastale dei beni immobili oggetto di divisione (scaglione tra 260.000,00 e
520.000,00), con esclusione della fase decisoria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc, sono pari a complessivi Euro 3.258,60 (pari al
20% di euro 16.293,00) per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna gli attori, in solido tra loro, a corrispondere alla stessa, a titolo di frutti civili, l'importo complessivo attualizzato di Euro 6.255,82, sui quali maturano interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
- dichiara compensate le spese di lite nella misura del 20% e condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta il relativo controvalore, che liquida in Euro
3.258,60 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1 Parte_2
e per la quota di 11/36 ciascuno e a carico di
[...] Parte_3 CP_1
per la quota di 3/36;
[...]
pag. 10 di 11 - pone le spese iscrizione a ruolo per complessivi Euro 1.241,00 a carico di
[...]
e per la quota di 11/36 ciascuno e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
carico di per la quota di 3/36. _1
Così deciso in Torino in data 20 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela M.C.Quaini).
pag. 11 di 11