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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2021 1255
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1255/2021
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Malaspina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Grosso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.11.2021, regolarmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Grammichele in data 04.07.2001, con il sig. Controparte_1
trascritto presso gli uffici dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 20, Parte II, seria A, Anno
2001, dalla cui unione è nata una figlia, oggi maggiorenne ma non autosufficiente al Per_1
momento della introduzione del giudizio.
La ricorrente, in particolare, esponeva che essendo trascorso il termine previsto dalla L. 898/70 dalla separazione personale dei coniugi, sussistono le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo mai intervenuta alcune reciproca volontà di riconciliazione né spirituale né materiale.
Pertanto, la sig.ra chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e che venisse disposto, a carico del , l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento della figlia nella misura di € 550,00 mensili, oltre che al pagamento del 50 Per_1
% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 29.01.2022 si costituiva nel presente giudizio il sig. Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, contestava la domanda di mantenimento nei confronti della figlia in ragione della Per_1
sopravvenuta indipendenza economica della stessa, e pertanto ne chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad € 200,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente nulla disponeva in ordine all'affidamento ed al diritto di visita della figlia attesa la sopravvenuta maggiore età della stessa;
dal punto di Per_1 vista economico, invece, poneva a carico del l'obbligo di mantenimento della figlia, da CP_1 versare direttamente alla stessa, nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 06.04.2022 parte ricorrente depositava memoria integrativa nella quale, oltre a reiterare le domande formulate in seno all'atto introduttivo e contestare le domande ex adverso proposte, chiedeva pronunciarsi preliminarmente la sentenza parziale sullo status dei coniugi.
All'udienza del 9.02.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta per la decisione limitatamente al vincolo.
2 Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione ai fini della sentenza parziale sullo status e, in data 12.04.2023, veniva pubblicata la sentenza parziale n.
201/2023 mediante la quale il Tribunale di Caltagirone dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, disponendo la rimessione della causa dinanzi al
Giudice istruttore per le ulteriori determinazioni.
Proseguita la causa con l'ammissione dell'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale richiesti da parte convenuta – cui la stessa ha rinunciato all'udienza all'uopo fissata-
, all'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che, ferma la già intervenuta sentenza parziale sul vincolo n. 201/2023, resa dal Tribunale di Caltagirone in data 12.04.2023 e pubblicata in data
26.04.2023, l'unica questione ancora oggetto di causa attiene all'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1
Parte ricorrente, col proprio atto introduttivo, aveva domandato, unitamente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, che venisse posto a carico del CP_1
l'obbligo di versare in favore della figlia (maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente ai tempi della proposizione del ricorso) un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad € 550,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il convenuto, sul punto, aveva sempre domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia asserendo che la stessa fosse economicamente autosufficiente. Con ordinanza presidenziale del 11.02.2022, il Presidente disponeva a carico del il pagamento di un CP_1 assegno mensile di € 400,00 in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Istruita la causa, successivamente all'intervenuta sentenza parziale sullo status, all'udienza del
4.03.2024, fissata per l'assunzione delle prove orali richieste da parte convenuta, l'odierna ricorrente esibiva copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto tra il legale rappresentante della e , figlia delle parti in causa. Alla luce di tale CP_2 Persona_2 produzione documentale parte convenuta rinunciava all'escussione del teste, mentre parte ricorrente, nelle proprie note di trattazione scritta per la successiva udienza del 3.07.2024, formalizzava la domanda di revoca del provvedimento presidenziale, con decorrenza dal
30.03.2023, nella parte in cui poneva a carico del sig. l'obbligo di versare un Controparte_1
3 assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne attesa la Per_1
sopraggiunta indipendenza economica della stessa.
Pertanto, accertata la raggiunta indipendenza economica della figlia (verificatasi in una fase successiva la proposizione del presente giudizio e l'emanazione del provvedimento presidenziale che disponeva il mantenimento a carico della stessa), i cui effetti operano dal momento in cui si verificano e viene avanzata domanda, e preso altresì atto della richiesta formulata in tal senso da parte ricorrente, l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia deve Per_1
essere revocato e ciò con decorrenza dal mese di aprile 2023, come da domanda.
§
In considerazione del complessivo esito del giudizio ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, dato atto della già intervenuta sentenza parziale n. 201 del 2023, così dispone:
1. REVOCA il contributo al mantenimento posto a carico del convenuto sig. , Controparte_1
in favore della figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di aprile 2023; Per_1
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 12.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1255/2021
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Malaspina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Grosso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.11.2021, regolarmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Grammichele in data 04.07.2001, con il sig. Controparte_1
trascritto presso gli uffici dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 20, Parte II, seria A, Anno
2001, dalla cui unione è nata una figlia, oggi maggiorenne ma non autosufficiente al Per_1
momento della introduzione del giudizio.
La ricorrente, in particolare, esponeva che essendo trascorso il termine previsto dalla L. 898/70 dalla separazione personale dei coniugi, sussistono le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo mai intervenuta alcune reciproca volontà di riconciliazione né spirituale né materiale.
Pertanto, la sig.ra chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e che venisse disposto, a carico del , l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento della figlia nella misura di € 550,00 mensili, oltre che al pagamento del 50 Per_1
% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 29.01.2022 si costituiva nel presente giudizio il sig. Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, contestava la domanda di mantenimento nei confronti della figlia in ragione della Per_1
sopravvenuta indipendenza economica della stessa, e pertanto ne chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad € 200,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente nulla disponeva in ordine all'affidamento ed al diritto di visita della figlia attesa la sopravvenuta maggiore età della stessa;
dal punto di Per_1 vista economico, invece, poneva a carico del l'obbligo di mantenimento della figlia, da CP_1 versare direttamente alla stessa, nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 06.04.2022 parte ricorrente depositava memoria integrativa nella quale, oltre a reiterare le domande formulate in seno all'atto introduttivo e contestare le domande ex adverso proposte, chiedeva pronunciarsi preliminarmente la sentenza parziale sullo status dei coniugi.
All'udienza del 9.02.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta per la decisione limitatamente al vincolo.
2 Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione ai fini della sentenza parziale sullo status e, in data 12.04.2023, veniva pubblicata la sentenza parziale n.
201/2023 mediante la quale il Tribunale di Caltagirone dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, disponendo la rimessione della causa dinanzi al
Giudice istruttore per le ulteriori determinazioni.
Proseguita la causa con l'ammissione dell'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale richiesti da parte convenuta – cui la stessa ha rinunciato all'udienza all'uopo fissata-
, all'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che, ferma la già intervenuta sentenza parziale sul vincolo n. 201/2023, resa dal Tribunale di Caltagirone in data 12.04.2023 e pubblicata in data
26.04.2023, l'unica questione ancora oggetto di causa attiene all'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1
Parte ricorrente, col proprio atto introduttivo, aveva domandato, unitamente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, che venisse posto a carico del CP_1
l'obbligo di versare in favore della figlia (maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente ai tempi della proposizione del ricorso) un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad € 550,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il convenuto, sul punto, aveva sempre domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia asserendo che la stessa fosse economicamente autosufficiente. Con ordinanza presidenziale del 11.02.2022, il Presidente disponeva a carico del il pagamento di un CP_1 assegno mensile di € 400,00 in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Istruita la causa, successivamente all'intervenuta sentenza parziale sullo status, all'udienza del
4.03.2024, fissata per l'assunzione delle prove orali richieste da parte convenuta, l'odierna ricorrente esibiva copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto tra il legale rappresentante della e , figlia delle parti in causa. Alla luce di tale CP_2 Persona_2 produzione documentale parte convenuta rinunciava all'escussione del teste, mentre parte ricorrente, nelle proprie note di trattazione scritta per la successiva udienza del 3.07.2024, formalizzava la domanda di revoca del provvedimento presidenziale, con decorrenza dal
30.03.2023, nella parte in cui poneva a carico del sig. l'obbligo di versare un Controparte_1
3 assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne attesa la Per_1
sopraggiunta indipendenza economica della stessa.
Pertanto, accertata la raggiunta indipendenza economica della figlia (verificatasi in una fase successiva la proposizione del presente giudizio e l'emanazione del provvedimento presidenziale che disponeva il mantenimento a carico della stessa), i cui effetti operano dal momento in cui si verificano e viene avanzata domanda, e preso altresì atto della richiesta formulata in tal senso da parte ricorrente, l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia deve Per_1
essere revocato e ciò con decorrenza dal mese di aprile 2023, come da domanda.
§
In considerazione del complessivo esito del giudizio ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, dato atto della già intervenuta sentenza parziale n. 201 del 2023, così dispone:
1. REVOCA il contributo al mantenimento posto a carico del convenuto sig. , Controparte_1
in favore della figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di aprile 2023; Per_1
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 12.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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