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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Guido SANTORO Presidente
Dott.ssa Gabriella ZANON Consigliere
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2445/2022 R.G. promossa
DA in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Castelvecchio (PU), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Alfredo Izzo e Sonia Spisani, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Campiglia dei Berici (VI), rappresentata e
1 difesa in giudizio dall'avv.to Ruggero Rubisse, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, via Cengio n. 32, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1044/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data l giugno 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 1044/2022 pubblicata in data 1 giugno 2022 dal Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Chiara Campagner. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera musicale Virtual Floating riprodotta e sincronizzata al filmato promo – pubblicitario della Controparte_1
così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti in via esclusiva alla società concludente. Inibire alla ogni ulteriore utilizzazione, nelle forme qui contestate, Controparte_1 dell'opera musicale Virtual Floating dell'esponente. Condannare la CP_1
[... al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di euro
25.000,00.=, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo. Ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese di , ex artt. 120 Controparte_2
cpc e 166 LDA, sui quotidiani e e sul periodico Controparte_3 CP_4
ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al Controparte_5
capoverso del precitato art. 120 cpc. Disporre, ex art. 163 n. 2) LDA, a carico della la fissazione di una penale, nella misura di euro 1.000,00.= a Controparte_1 favore dell'attrice, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa. In via subordinata, condannare la alla Controparte_1
rifusione dell'indebito arricchimento ex art. 2041 cc. In via istruttoria, si
2 richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, così giudicare. Nel merito, dichiarare inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa, o comunque rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata in ogni suo capo e punto. In via istruttoria, rigettarsi le istanze istruttorie formulate dall'appellante; nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, accogliersi la richiesta di prova per testi come presentata dall'appellante nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, non ammessa nel precedente grado di giudizio che qui si reitera espressamente. In ogni caso, con integrale rifusione di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
impresa autrice di Parte_1
opere di musica elettronica e Newage, nonché operante nella produzione dei relativi supporti fonografici e nel settore dell'editoria musicale, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1044/2022, pubblicata in data 1 giugno 2022 dal
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con cui le venivano rigettate le domande tutte proposte ai danni di Controparte_1
asseritamente responsabile della violazione dei suoi diritti
[...] Pt_1 autorali sull'opera musicale dal titolo “Virtual Floating”, regolandosi secondo soccombenza le spese di lite.
L'appellante, dinanzi al Giudice di prime cure, allegava di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica sull'opera citata, il cui autore ed esecutore sarebbe stato proprio socio accomandatario, brano musicale Parte_1
3 peraltro costituente la terza traccia del CD dell'impugnante medesima dal titolo
“Hi Tech”. lamentava di essersi avveduta, nel corso del 2018, che sul Parte_1
web veniva diffuso, sul canale Youtube di e sin dal 2008, il filmato CP_1
, ove era stata illecitamente sincronizzata, riprodotta e Controparte_6 pubblicata l'opera “Virtual Floating”, senza alcuna propria autorizzazione, circostanza contestata alla convenuta con pec del 19 settembre 2018. CP_1
Asserendo di essere titolare, ai sensi degli artt. 12 e ss., 61, 72 e 107 L.n. 63/1941, quale editrice musicale ed avente causa dall'autore dei diritti esclusivi di riproduzione, pubblicazione e sincronizzazione del brano musicale ridetto e che la condotta della convenuta integrasse anche una ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3) cc, concludeva chiedendo l'inibitoria alla prosecuzione della Pt_1
condotta illecita denunciata;
la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
sopportati, da quantificarsi, secondo i prezzi indicati nel proprio listino, in euro
25.000,00.=, oltre interessi e rivalutazione;
la pubblicazione dell'emananda sentenza. In via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo per affermato ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cc.
A sua volta, proponeva le sue difese affermando la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva dell'attrice che non aveva offerto la prova della titolarità dei diritti autorali azionati in giudizio;
la colpevole inerzia di per non Pt_1
avere verificato possibili violazioni dei propri asseriti diritti, anche in considerazione delle apposite utility con algoritmo messe a disposizione da
Youtube; la liceità dell'utilizzo del brano musicale da parte propria, essendo stato lo stesso pubblicato in data 29 giugno 2013 e in data 20 febbraio 2017 sulla pagina
Cybertrack Records, senza alcuna limitazione della licenza generale concessa agli altri utenti del servizio;
la prescrizione del diritto al risarcimento, tenuto conto del tempo decorso tra la prima pubblicazione nel 2008 dell'audiovisivo “ CP_6
e la prima diffusione del 19 settembre 2018; l'infondatezza della pretesa
[...]
4 risarcitoria, fondata su una determinazione arbitraria del pregiudizio asseritamente sofferto da controparte.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza oggetto di gravame, rigettava le domande di pur affermando che la stessa fosse titolare dei diritti Parte_1 connessi di cui all'art. 72 L.n. 633/1941, includenti il diritto di sfruttamento economico dell'opera, nonché titolare dei diritti di riproduzione e distribuzione in forza di cessione di essi da parte dell'autore, a norma dell'art. 61 L.A., e pur affermando essere pacifico in giudizio il fatto costitutivo dell'illecito, ovvero la pubblicazione dell'opera “Virtual Floating”, anche se per breve stralcio, nel video del proprio profilo Youtube.
In effetti, il primo Giudice confermava la fondatezza della difesa di parte convenuta, secondo cui il brano musicale sarebbe stato ancora all'attualità presente sulla pagina Cybertrack Records del canale Youtube, per essere stato pubblicato sia in data 29 giugno 2013 che in data 20 febbraio 2017, così concedendo l'utente a Youtube stessa, secondo i termini del servizio, una licenza globale, non esclusiva, esente da royalties, trasferibile e cedibile in licenza, per l'utilizzo di tali contenuti (incluse la riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione degli stessi), cedendo chi avesse pubblicato contenuti sul canale a ciascun altro utente del servizio una licenza altrettanto globale, non esclusiva ed esente da royalties per l'accesso ai suoi contenuti e per l'utilizzo degli stessi, comprensivo di riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale rilevava che Parte_1
tramite le accennate pubblicazioni del 2013 e del 2017 aveva concesso la libera utilizzabilità dell'opera “Virtual Floating” agli utenti della piattaforma, con l'unico avvertimento che la proprietaria del copyright avrebbe potuto monetizzare il video riprodotto, con la conseguente possibilità che su quest'ultimo comparissero annunci pubblicitari. Annotava il primo Giudice che la stessa odierna appellante, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, aveva ammesso di non avere mai operato alcuna restrizione volta a limitare l'uso del brano da parte
5 degli utenti di Youtube, con la conseguenza che l'utilizzo dell'opera musicale sarebbe stato reso lecito da parte della stessa titolare dei diritti economici su di essa, posto che la rassegna delle facoltà indicate nei termini di servizio, sarebbe stata meramente esemplificativa e comprendente le possibilità di modifica, riproduzione e pubblicazione del brano. Quanto alla facoltà di sincronizzazione, definita dalla giurisprudenza di legittimità, diritto di abbinare o associare opere musicali con opere audiovisive o di altro tipo, essendo, dunque, una “forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali”, il Tribunale riteneva che fosse rientrante nella più vasta facoltà di modifica indicata nella licenza d'uso di cui ai termini di servizio, con conseguente liceità della condotta di di CP_1
riprodurre anche un semplice segmento del brano musicale quale colonna sonora del proprio filmato.
Il primo Giudice, ritenendo in ogni caso prescritto per il decorso del termine quinquennale il credito risarcitorio dell'attrice, essendo tardiva la prima costituzione in mora del 19 settembre 2018, peraltro neppure prodotta in giudizio, rigettava anche la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, assumendo che la condotta di sarebbe divenuta lecita dopo il 29 CP_1
giugno 2013, fermo restando il difetto di prova dell'utile ricavato dalla convenuta dall'utilizzo per pochi secondi del brano musicale, anche in ragione del numero esiguo di sue visualizzazioni.
Avverso la sentenza di prime cure, ha interposto appello, Parte_1 insistendo per l'accoglimento sia delle proprie domande principali, che della propria domanda subordinata di arricchimento ed articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale non avrebbe preso in considerazione quanto espressamente previsto negli stessi termini di servizio Youtube, secondo cui i contenuti pubblicati non avrebbero dovuto includere proprietà intellettuale di terze parti (ad esempio materiale protetto da copyright), salvo che l'utente non disponesse
6 dell'autorizzazione della terza parte o altro tipo di autorizzazione legale, con conseguente erronea decisione del primo Giudice di ritenere che Pt_1
pubblicando il brano sulla piattaforma, avesse concesso licenza a di CP_1 sincronizzare il fonogramma. A detta dell'impugnante non sarebbe risultato, né dai termini di servizio, né dal manuale on line di Youtube, che il contenuto pubblicato potesse essere riprodotto all'interno di un audiovisivo, essendo chiaro che l'inclusione di materiale protetto da copyright in un video dell'utente avrebbe richiesto che quest'ultimo fosse munito di previa autorizzazione del titolare del materiale protetto dal diritto autorale, non spettando alla piattaforma concedere detta autorizzazione. Sempre sotto questo profilo, l'appellante ha evidenziato di avere scelto nella pubblicazione del brano la “licenza standard” e non la “licenza creative commons”, messe a disposizione di Youtube, essendo solo quest'ultima idonea ad autorizzare terze persone all'utilizzo del materiale pubblicato sulla piattaforma dall'autore, nel caso diverso dovendo l'utente ottenere la dovuta autorizzazione. Ad ogni buon conto, ha comunque evidenziato che, in Parte_1
ogni caso, l'eventuale autorizzazione avrebbe potuto riguardare unicamente utilizzo dell'intero contenuto dell'opera, posto che Youtube non consentirebbe e non prevedrebbe strumenti per estrapolare un traccia musicale da un audiovisivo per poi sincronizzarlo con il proprio, attività realizzabile solo utilizzando strumenti estranei alla piattaforma e ciò in conformità al principio di indipendenza delle facoltà esclusive nel diritto d'autore, secondo il dettato dell'art. 19 L.n. 633/1941, spettando ancora una volta in via esclusiva all'autore decidere se concedere o meno la propria autorizzazione alla sincronizzazione, non prevedendo la licenza standard la concessione dell'autorizzazione alla sincronizzazione medesima.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la prescrizione del credito risarcitorio azionato in giudizio, posto che l'audiovisivo oggetto di contestazione e ritenuto in violazione dei diritti di autore continuerebbe ad essere ancora pubblicato sul canale
Youtube, configurandosi un illecito permanente produttivo tuttora di danno.
7 si è costituita nel presente giudizio di impugnazione Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza gravata. In primo luogo, l'appellata ha eccepito, ai sensi dell'art. 345 cpc, l'inammissibile produzione in giudizio di nuovi mezzi di prova, mediante l'indicazione nell'atto di appello di collegamenti ipertestuali di alcuni link che, se aperti, determinerebbero l'accesso a vari documenti (ovvero pagine web del sito Youtube) in precedenza non prodotti in primo grado. Peraltro, ha anche evidenziato che l'inammissibile CP_1
novità inerirebbe anche ai fatti oggetto delle inammissibili prove nuove, costituenti nuove inammissibili allegazioni assertive, quali ad esempio il richiamo al manuale operativo di Youtube e alla differenza tra “licenza standard” e “licenza creative commons”. In ogni caso, la convenuta ha evidenziato l'infondatezza del motivo di appello, posto che correttamente il Tribunale avrebbe applicato i termini di servizio di Youtube in tema di sincronizzazione di brani musicali, prevedenti proprio per la “licenza standard” l'autorizzazione globale al relativo utilizzo da parte di chi pubblichi contenuti sulla piattaforma in favore di ciascun altro utente, ivi compresa la possibilità di riprodurre e modificare i contenuti medesimi, mai avendo adottato alcuna misura volta a restringere dette facoltà e Pt_1
prevedendo unicamente la possibilità da parte sua di monetizzare il video riprodotto mediante la comparsa di annunci pubblicitari. Peraltro, ha CP_1
anche rimarcato che erroneamente controparte avrebbe censurato la sentenza che non avrebbe fatto buon governo del principio sancito dall'art. 19 L.n. 633/1941, mettendo in dubbio che tra le facoltà concesse vi fosse anche il diritto di sincronizzazione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, non essendo chiare le ragioni fondanti il relativo gravame da correlare con la motivazione della decisione impugnata. In ogni caso, CP_1
ha rammentato che la pubblicazione del proprio video sulla piattaforma risalirebbe al 2008, essendo la condotta un asserito illecito istantaneo ad effetti permanenti e decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dalla condotta del 2008, con
8 conseguente maturare della fattispecie estintiva, essendo la diffida di controparte, peraltro mai prodotta in giudizio, risalente al 19 settembre 2018. Ad ogni buon conto, a detta dell'appellata, anche considerando la condotta imputatale illecito permanente, sarebbe comunque corretta la decisione del Tribunale, posto che l'illecito sarebbe stato tale fino al 29 giugno 2013, ovvero fino alla pubblicazione dell'opera sulla piattaforma, secondo le modalità già descritte ed essendo la costituzione in mora risalente al settembre 2018.
Infine, ha evidenziato l'inammissibilità della reiterata domanda CP_1
di arricchimento, non accompagnata da alcun motivo di gravame sulla decisione di rigetto presa dal Tribunale, inammissibilità inficiante anche le reiterate istanze istruttorie di controparte, ancora una volta, non supportate da alcun motivo di censura circa il loro implicito rigetto da parte del primo Giudice.
*****
1 – Preliminarmente, al fine di delimitare nel merito il thema decidendum del giudizio di appello, è necessario considerare che ha Parte_1
riproposto nella presente sede di gravame la propria domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, già rigettata dal Tribunale di Venezia per sua infondatezza, domanda rispetto alla quale l'appellata ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, non essendo esposti nell'atto di impugnazione gli specifici motivi per i quali detta pronuncia del primo Giudice sarebbe erronea. L'art. 342 cpc, nel suo contenuto precettivo applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello introdotto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, prevede che l'atto di gravame debba contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di appello,
9 affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico – giuridico, al fine di apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass.
n. 21816/2006 e Cass. n. 3194/2019). In particolare, si ritiene che la specificità dei motivi di appello imponga all'appellante, non solo di individuare con chiarezza le statuizioni investite da gravame, ma anche le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi abbia proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Il requisito della specificità, infatti, esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata vengano contrapposte quelle dell'appellante. Nel caso di specie, nel corpo dell'atto di appello, a parte le formali conclusioni con cui ha insistito per Pt_1
l'accoglimento della domanda subordinata di arricchimento, non si rinviene alcuno specifico motivo di censura contrapposto alle motivazioni della sentenza gravata a mezzo delle quali detta domanda subordinata è stata respinta nel merito, in punto difettando così il requisito della specificità dell'impugnazione, con conseguente sua inammissibilità.
2 - Venendo a considerare le censure mosse al rigetto della domanda principale inerente all'accertamento dell'affermata illecita sincronizzazione dell'opera musicale “Virtual Floating”, asseritamente utilizzata, in breve stralcio, senza autorizzazione alcuna dell'appellante da parte di , quale sonoro del CP_1 video promozionale “ , il primo motivo di appello si articola Controparte_6
su di una pluralità di argomentazioni difensive che possono essere considerate in modo unitario, inerendo tutte alla questione della sussistenza di ridetta autorizzazione su cui si fonda la pronuncia del Tribunale. In argomento è necessario, in primo luogo, considerare quanto oramai incontrovertibilmente accertato in giudizio, ovvero che i diritti economici sull'opera musicale di cui è discussione appartengono all'appellante nonché quanto pacificamente Parte_1
10 emerso in giudizio, ovvero che ha utilizzato, mediante CP_1
sincronizzazione, uno stralcio di circa trentadue secondi dell'opera musicale in discussione, con pubblicazione nel 2008, sul proprio profilo della piattaforma
Youtube, del video “ di cui detto stralcio è parte integrante Controparte_7
quale colonna sonora. E', poi, altrettanto pacifico in atti che la stessa Parte_1
ha pubblicato in due successive occasioni, ovvero in data 26 giugno 2013 ed in data 20 febbraio 2017, sulla propria pagina “Cybertrack Records” della piattaforma Youtube, l'opera musicale “Virtual Floating”.
2.1 – Come già accennato, il primo argomento di gravame evidenzia che il
Tribunale avrebbe scorrettamente valutato quanto espressamente previsto negli stessi termini di servizio Youtube, secondo cui i contenuti pubblicati non avrebbero dovuto includere proprietà intellettuale di “terze parti” (ad esempio materiale protetto da copyright), salvo che l'utente non disponesse dell'autorizzazione della terza parte o altro tipo di autorizzazione legale. I termini di servizio della piattaforma web su cui l'appellante ha pubblicato l'opera musicale sono stati prodotti in primo grado dall'appellata, prevedendosi nella sezione “Contenuti e comportamento” apposita disciplina dei diritti di proprietà su quanto pubblicato dagli utenti. In particolare, dopo la previsione generale secondo cui tutti i diritti proprietari dei contenuti spettano unicamente all'utente che li abbia realizzati, è comunque previsto che determinati diritti siano concessi dall'utente medesimo a
Youtube ed agli altri utenti del servizio, secondo le quanto dettagliatamente specificato. In particolare, è indicato che, con la fornitura dei contenuti al servizio, sia concessa alla piattaforma una “licenza globale, non esclusiva, esente da royalty, trasferibile e cedibile in licenza per l'utilizzo di tali contenuti (inclusa la riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione degli stessi)”.
Nel contempo, analoga “licenza globale, non esclusiva, esente da royalty” (…) per l'utilizzo di tali contenuti (inclusa la riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione degli stessi)” è concessa “a ciascun altro utente del servizio”. E' sufficientemente chiaro, secondo il tenore di detti termini di servizio,
11 che chi provveda a pubblicare sulla piattaforma propri contenuti creativi, aderisce a detti termini di servizio divenendo utente del medesimo, non potendo essere considerato “terza parte” rispetto al servizio stesso, cosicché il divieto di pubblicare materiale coperto da copyright a cui fa riferimento la prima parte della citata sezione “Contenuti e comportamento”, in tema di caricamento sulla piattaforma dei contenuti medesimi ed a cui fa cenno l'appellante, inerisce al materiale di coloro che non sono utenti del servizio, dovendosi ottenere per la pubblicazione di detti materiali l'apposita autorizzazione della “terza parte”, diversamente non avendo significato la disciplina della licenza globale concessa da chi pubblichi propri materiali agli altri utenti del servizio, come testualmente prevista e descritta. Peraltro, non è possibile pervenire a diversa soluzione in ragione del contenuto del “manuale” on line di Youtube. A parte che l'impugnante ha esibito detto documento solo nella presente sede di appello, mediante collegamento ipertestuale al testo dell'atto di gravame, con conseguente inammissibilità, a norma dell'art. 345 comma 3 cpc, della nuova produzione che ben poteva essere allegata fin dal primo grado del processo, in ogni caso detto
“manuale”, che precisa la necessità di ottenere l'autorizzazione da chi possa concederla, non essendo a ciò titolata la piattaforma Youtube, prima di includere materiale protetto da copyright, non smentisce affatto quanto previsto dai termini del servizio già illustrati. La precisazione del manuale secondo cui non possono essere lesi i diritti autorali e secondo cui, ove i contenuti protetti dal diritto di autore siano stati già pubblicati sul sito, la piattaforma non è in grado di concedere diritti su detti contenuti, ancora una volta, deve essere letta unitamente a quanto chiaramente previsto nei termini del servizio in tema di “licenza globale” concessa anche agli altri utenti, licenza non valevole ove ad essa siano state imposte restrizioni dal titolare dei contenuti. In effetti, il primo Giudice ha correttamente evidenziato, senza che sul punto sia stata sollevata censura in appello, che la piattaforma Youtube pone da anni a disposizione del titolare del diritto vari strumenti che gli consentano la restrizione, quando la stessa nella propria Pt_1
12 seconda memoria istruttoria, ha pacificamente ammesso di non avere mai operato, caricando il contenuto nel sito, alcuna restrizione volta a limitare l'uso del brano musicale oggetto di lite da parte degli altri utenti della piattaforma.
2.2 – Il secondo argomento speso dall'impugnante nel primo motivo di gravame inerisce al fatto che l'appellante avrebbe scelto nella pubblicazione del brano la
“licenza standard” e non la “licenza creative commons”, messe a disposizione di
Youtube, essendo solo quest'ultima idonea ad autorizzare terze persone all'utilizzo del materiale pubblicato sulla piattaforma dall'autore, nel caso diverso dovendo l'utente ottenere la dovuta autorizzazione. Tuttavia, anche questa difesa non merita seguito, posto che, dalla documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio da parte di , emergono, in riferimento al contenuto “Virtual Floating”, CP_1
quali parametri di riferimento per gli utenti della piattaforma, la possibilità di utilizzare il brano e la possibilità di eseguire delle sue cover, secondo le dizioni “se utilizzi questo brano” e “se esegui una cover”, senza altra limitazione d'uso, tanto che, come detto, la stessa fin dal primo grado di giudizio, ha allegato di Pt_1
non avere operato alcuna restrizione finalizzata a limitare l'uso dell'opera da parte degli utenti di Youtube, rimanendo rilevante quanto già argomentato circa la
“licenza globale” riconosciuta in favore di tutti gli utenti della piattaforma, secondo la disciplina dei termini del servizio.
2.3 – L'ultimo argomento difensivo volto a censurare la decisione del Tribunale di
Venezia si fonda sul dettato dell'art. 19 L.n. 633/1941 che sancisce il principio della indipendenza delle facoltà ricomprese nel diritto autorale del titolare dell'opera: posto che, nel caso di specie, avrebbe utilizzato uno CP_1
stralcio del brano per cui è causa come fondo musicale del proprio video caricato su Youtube dalla stessa utente appellata, in ogni caso la “licenza globale” non avrebbe riguardato espressamente la concessione dell'autorizzazione a detta sincronizzazione. La citata norma prevede che i diritti autorali esclusivi di utilizzazione dell'opera previsti dalla legge - diritti esclusivi ricompresi nella sezione I del capo II del titolo I - sono fra loro indipendenti e che l'esercizio
13 esclusivo di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti che hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Ora, il suddetto principio di indipendenza assume peculiare rilievo proprio nell'ambito della disciplina della concessione a terzi delle facoltà di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare, ove la concessione di una o più facoltà connesse al diritto autorale non significa che il concessionario possa esercitare quelle facoltà che non gli siano state riconosciute, essendo questione interpretativa della regolamentazione dell'atto di autorizzazione stabilire quali facoltà siano state attribuite al terzo che, ove le eserciti, non potrà dirsi responsabile della violazione del diritto monopolistico del titolare. Il contendere è, dunque, relativo alla necessità di stabilire se il Tribunale di Venezia abbia correttamente ritenuto oggetto della “licenza globale”, di cui ai termini di servizio della piattaforma, la facoltà di sincronizzazione, secondo quanto specificamente censurato in punto dall'appellante. Il primo Giudice ha fondato il suo convincimento circa la liceità della condotta dell'appellata sulla scorta del fatto che la licenza prevista nei termini di servizio e concessa agli altri utenti della piattaforma, ivi compresa quindi , fosse una “licenza globale, non esclusiva”, indicativa di una CP_1
rassegna esemplificativa delle concesse facoltà di uso, ricomprendenti la possibilità di modifica, riproduzione e pubblicazione dell'opera, con la conseguenza che la riproduzione e pubblicazione poste in essere con l'utilizzo di parte di “Virtual Floating” quale fondo musicale del video “Metalberica
Patents”, caricato a sua volta dall'utente appellata sulla piattaforma, dovevano considerarsi espressamente ammesse. Quanto alla facoltà di sincronizzazione, oggetto di specifica doglianza nella presente sede di gravame, il Tribunale ha osservato che essa sarebbe una forma di manipolazione ad uso produttivo dell'opera musicale, rientrante nella più vasta facoltà di modifica, ricompresa nella licenza concessa agli altri utenti, consentendo Youtube la possibilità tecnica di procedere alla sincronizzazione, integrandosi così la condizione indicata nei termini di servizio secondo cui l'utilizzo da parte dell'utente dell'opera musicale
14 sarebbe consentito solo nella misura in cui ciò sia permesso da una funzionalità della piattaforma. Riconducendo la questione alla necessità di interpretare la regolamentazione dell'atto di autorizzazione al fine di stabilire quali facoltà siano state attribuite al terzo, deve osservarsi, in primo luogo, che la licenza concessa dall'utente agli altri utenti del servizio è definita testualmente “globale” e “non esclusiva”, riguardando quindi la totalità delle facoltà riconnesse al diritto di sfruttamento economico dell'opera, di modo che correttamente il Tribunale ha evidenziato che la rassegna indicata nei termini del servizio sia da considerarsi meramente esemplificativa: la globalità della licenza porta a ritenere che, non solo la riproduzione e la pubblicazione dell'opera in questione siano da reputarsi autorizzate e quindi lecite, ma che autorizzata e lecita sia anche la facoltà di sincronizzazione, pur essendo essa “una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA” (Cass. n. 29811/2017), tale da non essere ricompresa di per sé nella riproduzione e la pubblicazione dell'opera essa. Peraltro, conduce alla medesima soluzione il rilievo che tra le facoltà licenziate ed indicate in modo esemplificativo vi è anche inclusa la facoltà di modifica dell'opera ai fini del suo utilizzo, modificazione che è, come affermato dalla citata giurisprudenza di legittimità, connaturata all'attività di sincronizzazione quale “forma di manipolazione ad uso riproduttivo” dell'opera musicale. Deve, dunque, concludersi che come correttamente accertato dal primo Giudice, con Parte_1
la pubblicazione sulla piattaforma del brano musicale oggetto di giudizio, ha concesso agli altri utenti di Youtube, ivi compresa l'appellata, ogni facoltà relativa all'uso dell'opera, con la possibilità di sincronizzare parte del brano musicale
“Virtual Floating” con il video “Metalberica Patents”. L'appellante ha, inoltre, lamentato che scorrettamente il Tribunale avrebbe ritenuto integrata la condizione indicata nei termini di servizio secondo cui l'utilizzo da parte dell'utente dell'opera musicale sarebbe lecito solo nella misura in cui ciò sia permesso da una funzionalità della piattaforma, affermando che l'intervento di sincronizzazione
15 avrebbe richiesto di estrapolare dal brano solo un suo stralcio, non essendo consentita detta operazione dagli strumenti operativi della piattaforma, ma solo con l'impiego di mezzi esterni, previa memorizzazione su diverso supporto del brano. In realtà, in giudizio è rimasto privo di riscontro probatorio il fatto che abbia violato i termini di servizio memorizzando su supporto esterno CP_1
il brano musicale e lo abbia sincronizzato, quindi, senza l'utilizzo degli strumenti operativi concessi dalla piattaforma.
2.4 – In definitiva, deve essere confermata la pronuncia del Tribunale che ha ritenuto che, a far data dalla prima pubblicazione sulla piattaforma Youtube da parte dell'appellante dell'opera “Virtual Floating”, ovvero a partire dal 29 giugno
2013, la stessa abbia autorizzato la convenuta all'utilizzo della stessa, divenendo lecite tutte le riproduzioni del brano musicale in discussione caricate sulla ridetta piattaforma e, quindi, anche il filmato “ , contenente come Parte_2
sua colonna sonora un segmento della menzionata opera musicale, non potendo essere ordinata alcuna inibitoria, nonostante sia affermato che il filmato in questione sia ancora presente su Youtube.
3 – Come già accennato, il secondo motivo di appello censura la pronuncia del
Tribunale di Venezia nella parte in cui ha accertato la prescrizione del credito risarcitorio azionato in giudizio, posto che l'audiovisivo oggetto di contestazione e ritenuto in violazione dei diritti di autore continuerebbe ad essere ancora pubblicato sul canale Youtube, configurandosi un illecito permanente, produttivo tuttora di danno. In punto, si deve evidenziare che il motivo di gravame non si confronta con la condivisibile ratio della decisione del Tribunale che ha ritenuto necessario affrontare la questione della prescrizione in riferimento al fatto che, per quanto affermato in precedenza, la condotta di è divenuta lecita solo a CP_1 far data dal 29 giugno 2013, posto che il filmato è stato Controparte_6 caricato sulla piattaforma fin dal 2008, rimanendo la condotta dell'appellante illecita per tutto detto periodo. E' circostanza rilevante che la condotta dell'appellata ha cessato di essere illecita e, quindi, produttiva di danno ingiusto,
16 con conseguente sorgere del relativo credito risarcitorio, nel giugno del 2013, secondo quanto motivato dal Tribunale e non oggetto di specifica censura, di modo che, al più tardi, il termine di prescrizione quinquennale ha cominciato a decorrere dal 29 giugno 2013, essendo intervenuto il primo atto interruttivo solo con la tardiva diffida del 19 settembre 2018. Consegue che correttamente il Tribunale ha escluso la fondatezza anche della domanda risarcitoria.
4 – In definitiva, l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
da liquidarsi ai valori medi per il Parte_1
giudizio di valore indeterminato a complessità media, secondo quanto previsto dal
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
nella parte in cui è stata riproposta la domanda Parte_1
di arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 cc, già respinta nel merito dal Tribunale di Venezia con la sentenza gravata n. 1044/2022, pubblicata in data 1 giugno 2022;
2. rigetta i rimanenti motivi di appello;
3. conferma, per l'effetto, la sentenza n. 1044/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 1 giugno 2022;
17 4. condanna l'appellante Parte_1
[... a pagare in favore dell'appellata Controparte_1
le spese del presente grado di appello che si liquidano in euro 10.313,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Guido SANTORO Presidente
Dott.ssa Gabriella ZANON Consigliere
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2445/2022 R.G. promossa
DA in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Castelvecchio (PU), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Alfredo Izzo e Sonia Spisani, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Campiglia dei Berici (VI), rappresentata e
1 difesa in giudizio dall'avv.to Ruggero Rubisse, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, via Cengio n. 32, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1044/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data l giugno 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 1044/2022 pubblicata in data 1 giugno 2022 dal Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Chiara Campagner. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera musicale Virtual Floating riprodotta e sincronizzata al filmato promo – pubblicitario della Controparte_1
così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti in via esclusiva alla società concludente. Inibire alla ogni ulteriore utilizzazione, nelle forme qui contestate, Controparte_1 dell'opera musicale Virtual Floating dell'esponente. Condannare la CP_1
[... al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di euro
25.000,00.=, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo. Ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese di , ex artt. 120 Controparte_2
cpc e 166 LDA, sui quotidiani e e sul periodico Controparte_3 CP_4
ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al Controparte_5
capoverso del precitato art. 120 cpc. Disporre, ex art. 163 n. 2) LDA, a carico della la fissazione di una penale, nella misura di euro 1.000,00.= a Controparte_1 favore dell'attrice, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa. In via subordinata, condannare la alla Controparte_1
rifusione dell'indebito arricchimento ex art. 2041 cc. In via istruttoria, si
2 richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, così giudicare. Nel merito, dichiarare inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa, o comunque rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata in ogni suo capo e punto. In via istruttoria, rigettarsi le istanze istruttorie formulate dall'appellante; nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, accogliersi la richiesta di prova per testi come presentata dall'appellante nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, non ammessa nel precedente grado di giudizio che qui si reitera espressamente. In ogni caso, con integrale rifusione di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
impresa autrice di Parte_1
opere di musica elettronica e Newage, nonché operante nella produzione dei relativi supporti fonografici e nel settore dell'editoria musicale, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1044/2022, pubblicata in data 1 giugno 2022 dal
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con cui le venivano rigettate le domande tutte proposte ai danni di Controparte_1
asseritamente responsabile della violazione dei suoi diritti
[...] Pt_1 autorali sull'opera musicale dal titolo “Virtual Floating”, regolandosi secondo soccombenza le spese di lite.
L'appellante, dinanzi al Giudice di prime cure, allegava di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica sull'opera citata, il cui autore ed esecutore sarebbe stato proprio socio accomandatario, brano musicale Parte_1
3 peraltro costituente la terza traccia del CD dell'impugnante medesima dal titolo
“Hi Tech”. lamentava di essersi avveduta, nel corso del 2018, che sul Parte_1
web veniva diffuso, sul canale Youtube di e sin dal 2008, il filmato CP_1
, ove era stata illecitamente sincronizzata, riprodotta e Controparte_6 pubblicata l'opera “Virtual Floating”, senza alcuna propria autorizzazione, circostanza contestata alla convenuta con pec del 19 settembre 2018. CP_1
Asserendo di essere titolare, ai sensi degli artt. 12 e ss., 61, 72 e 107 L.n. 63/1941, quale editrice musicale ed avente causa dall'autore dei diritti esclusivi di riproduzione, pubblicazione e sincronizzazione del brano musicale ridetto e che la condotta della convenuta integrasse anche una ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3) cc, concludeva chiedendo l'inibitoria alla prosecuzione della Pt_1
condotta illecita denunciata;
la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
sopportati, da quantificarsi, secondo i prezzi indicati nel proprio listino, in euro
25.000,00.=, oltre interessi e rivalutazione;
la pubblicazione dell'emananda sentenza. In via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo per affermato ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cc.
A sua volta, proponeva le sue difese affermando la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva dell'attrice che non aveva offerto la prova della titolarità dei diritti autorali azionati in giudizio;
la colpevole inerzia di per non Pt_1
avere verificato possibili violazioni dei propri asseriti diritti, anche in considerazione delle apposite utility con algoritmo messe a disposizione da
Youtube; la liceità dell'utilizzo del brano musicale da parte propria, essendo stato lo stesso pubblicato in data 29 giugno 2013 e in data 20 febbraio 2017 sulla pagina
Cybertrack Records, senza alcuna limitazione della licenza generale concessa agli altri utenti del servizio;
la prescrizione del diritto al risarcimento, tenuto conto del tempo decorso tra la prima pubblicazione nel 2008 dell'audiovisivo “ CP_6
e la prima diffusione del 19 settembre 2018; l'infondatezza della pretesa
[...]
4 risarcitoria, fondata su una determinazione arbitraria del pregiudizio asseritamente sofferto da controparte.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza oggetto di gravame, rigettava le domande di pur affermando che la stessa fosse titolare dei diritti Parte_1 connessi di cui all'art. 72 L.n. 633/1941, includenti il diritto di sfruttamento economico dell'opera, nonché titolare dei diritti di riproduzione e distribuzione in forza di cessione di essi da parte dell'autore, a norma dell'art. 61 L.A., e pur affermando essere pacifico in giudizio il fatto costitutivo dell'illecito, ovvero la pubblicazione dell'opera “Virtual Floating”, anche se per breve stralcio, nel video del proprio profilo Youtube.
In effetti, il primo Giudice confermava la fondatezza della difesa di parte convenuta, secondo cui il brano musicale sarebbe stato ancora all'attualità presente sulla pagina Cybertrack Records del canale Youtube, per essere stato pubblicato sia in data 29 giugno 2013 che in data 20 febbraio 2017, così concedendo l'utente a Youtube stessa, secondo i termini del servizio, una licenza globale, non esclusiva, esente da royalties, trasferibile e cedibile in licenza, per l'utilizzo di tali contenuti (incluse la riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione degli stessi), cedendo chi avesse pubblicato contenuti sul canale a ciascun altro utente del servizio una licenza altrettanto globale, non esclusiva ed esente da royalties per l'accesso ai suoi contenuti e per l'utilizzo degli stessi, comprensivo di riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale rilevava che Parte_1
tramite le accennate pubblicazioni del 2013 e del 2017 aveva concesso la libera utilizzabilità dell'opera “Virtual Floating” agli utenti della piattaforma, con l'unico avvertimento che la proprietaria del copyright avrebbe potuto monetizzare il video riprodotto, con la conseguente possibilità che su quest'ultimo comparissero annunci pubblicitari. Annotava il primo Giudice che la stessa odierna appellante, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, aveva ammesso di non avere mai operato alcuna restrizione volta a limitare l'uso del brano da parte
5 degli utenti di Youtube, con la conseguenza che l'utilizzo dell'opera musicale sarebbe stato reso lecito da parte della stessa titolare dei diritti economici su di essa, posto che la rassegna delle facoltà indicate nei termini di servizio, sarebbe stata meramente esemplificativa e comprendente le possibilità di modifica, riproduzione e pubblicazione del brano. Quanto alla facoltà di sincronizzazione, definita dalla giurisprudenza di legittimità, diritto di abbinare o associare opere musicali con opere audiovisive o di altro tipo, essendo, dunque, una “forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali”, il Tribunale riteneva che fosse rientrante nella più vasta facoltà di modifica indicata nella licenza d'uso di cui ai termini di servizio, con conseguente liceità della condotta di di CP_1
riprodurre anche un semplice segmento del brano musicale quale colonna sonora del proprio filmato.
Il primo Giudice, ritenendo in ogni caso prescritto per il decorso del termine quinquennale il credito risarcitorio dell'attrice, essendo tardiva la prima costituzione in mora del 19 settembre 2018, peraltro neppure prodotta in giudizio, rigettava anche la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, assumendo che la condotta di sarebbe divenuta lecita dopo il 29 CP_1
giugno 2013, fermo restando il difetto di prova dell'utile ricavato dalla convenuta dall'utilizzo per pochi secondi del brano musicale, anche in ragione del numero esiguo di sue visualizzazioni.
Avverso la sentenza di prime cure, ha interposto appello, Parte_1 insistendo per l'accoglimento sia delle proprie domande principali, che della propria domanda subordinata di arricchimento ed articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il
Tribunale non avrebbe preso in considerazione quanto espressamente previsto negli stessi termini di servizio Youtube, secondo cui i contenuti pubblicati non avrebbero dovuto includere proprietà intellettuale di terze parti (ad esempio materiale protetto da copyright), salvo che l'utente non disponesse
6 dell'autorizzazione della terza parte o altro tipo di autorizzazione legale, con conseguente erronea decisione del primo Giudice di ritenere che Pt_1
pubblicando il brano sulla piattaforma, avesse concesso licenza a di CP_1 sincronizzare il fonogramma. A detta dell'impugnante non sarebbe risultato, né dai termini di servizio, né dal manuale on line di Youtube, che il contenuto pubblicato potesse essere riprodotto all'interno di un audiovisivo, essendo chiaro che l'inclusione di materiale protetto da copyright in un video dell'utente avrebbe richiesto che quest'ultimo fosse munito di previa autorizzazione del titolare del materiale protetto dal diritto autorale, non spettando alla piattaforma concedere detta autorizzazione. Sempre sotto questo profilo, l'appellante ha evidenziato di avere scelto nella pubblicazione del brano la “licenza standard” e non la “licenza creative commons”, messe a disposizione di Youtube, essendo solo quest'ultima idonea ad autorizzare terze persone all'utilizzo del materiale pubblicato sulla piattaforma dall'autore, nel caso diverso dovendo l'utente ottenere la dovuta autorizzazione. Ad ogni buon conto, ha comunque evidenziato che, in Parte_1
ogni caso, l'eventuale autorizzazione avrebbe potuto riguardare unicamente utilizzo dell'intero contenuto dell'opera, posto che Youtube non consentirebbe e non prevedrebbe strumenti per estrapolare un traccia musicale da un audiovisivo per poi sincronizzarlo con il proprio, attività realizzabile solo utilizzando strumenti estranei alla piattaforma e ciò in conformità al principio di indipendenza delle facoltà esclusive nel diritto d'autore, secondo il dettato dell'art. 19 L.n. 633/1941, spettando ancora una volta in via esclusiva all'autore decidere se concedere o meno la propria autorizzazione alla sincronizzazione, non prevedendo la licenza standard la concessione dell'autorizzazione alla sincronizzazione medesima.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la prescrizione del credito risarcitorio azionato in giudizio, posto che l'audiovisivo oggetto di contestazione e ritenuto in violazione dei diritti di autore continuerebbe ad essere ancora pubblicato sul canale
Youtube, configurandosi un illecito permanente produttivo tuttora di danno.
7 si è costituita nel presente giudizio di impugnazione Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza gravata. In primo luogo, l'appellata ha eccepito, ai sensi dell'art. 345 cpc, l'inammissibile produzione in giudizio di nuovi mezzi di prova, mediante l'indicazione nell'atto di appello di collegamenti ipertestuali di alcuni link che, se aperti, determinerebbero l'accesso a vari documenti (ovvero pagine web del sito Youtube) in precedenza non prodotti in primo grado. Peraltro, ha anche evidenziato che l'inammissibile CP_1
novità inerirebbe anche ai fatti oggetto delle inammissibili prove nuove, costituenti nuove inammissibili allegazioni assertive, quali ad esempio il richiamo al manuale operativo di Youtube e alla differenza tra “licenza standard” e “licenza creative commons”. In ogni caso, la convenuta ha evidenziato l'infondatezza del motivo di appello, posto che correttamente il Tribunale avrebbe applicato i termini di servizio di Youtube in tema di sincronizzazione di brani musicali, prevedenti proprio per la “licenza standard” l'autorizzazione globale al relativo utilizzo da parte di chi pubblichi contenuti sulla piattaforma in favore di ciascun altro utente, ivi compresa la possibilità di riprodurre e modificare i contenuti medesimi, mai avendo adottato alcuna misura volta a restringere dette facoltà e Pt_1
prevedendo unicamente la possibilità da parte sua di monetizzare il video riprodotto mediante la comparsa di annunci pubblicitari. Peraltro, ha CP_1
anche rimarcato che erroneamente controparte avrebbe censurato la sentenza che non avrebbe fatto buon governo del principio sancito dall'art. 19 L.n. 633/1941, mettendo in dubbio che tra le facoltà concesse vi fosse anche il diritto di sincronizzazione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, non essendo chiare le ragioni fondanti il relativo gravame da correlare con la motivazione della decisione impugnata. In ogni caso, CP_1
ha rammentato che la pubblicazione del proprio video sulla piattaforma risalirebbe al 2008, essendo la condotta un asserito illecito istantaneo ad effetti permanenti e decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dalla condotta del 2008, con
8 conseguente maturare della fattispecie estintiva, essendo la diffida di controparte, peraltro mai prodotta in giudizio, risalente al 19 settembre 2018. Ad ogni buon conto, a detta dell'appellata, anche considerando la condotta imputatale illecito permanente, sarebbe comunque corretta la decisione del Tribunale, posto che l'illecito sarebbe stato tale fino al 29 giugno 2013, ovvero fino alla pubblicazione dell'opera sulla piattaforma, secondo le modalità già descritte ed essendo la costituzione in mora risalente al settembre 2018.
Infine, ha evidenziato l'inammissibilità della reiterata domanda CP_1
di arricchimento, non accompagnata da alcun motivo di gravame sulla decisione di rigetto presa dal Tribunale, inammissibilità inficiante anche le reiterate istanze istruttorie di controparte, ancora una volta, non supportate da alcun motivo di censura circa il loro implicito rigetto da parte del primo Giudice.
*****
1 – Preliminarmente, al fine di delimitare nel merito il thema decidendum del giudizio di appello, è necessario considerare che ha Parte_1
riproposto nella presente sede di gravame la propria domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, già rigettata dal Tribunale di Venezia per sua infondatezza, domanda rispetto alla quale l'appellata ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, non essendo esposti nell'atto di impugnazione gli specifici motivi per i quali detta pronuncia del primo Giudice sarebbe erronea. L'art. 342 cpc, nel suo contenuto precettivo applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello introdotto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, prevede che l'atto di gravame debba contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di appello,
9 affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico – giuridico, al fine di apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass.
n. 21816/2006 e Cass. n. 3194/2019). In particolare, si ritiene che la specificità dei motivi di appello imponga all'appellante, non solo di individuare con chiarezza le statuizioni investite da gravame, ma anche le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi abbia proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Il requisito della specificità, infatti, esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata vengano contrapposte quelle dell'appellante. Nel caso di specie, nel corpo dell'atto di appello, a parte le formali conclusioni con cui ha insistito per Pt_1
l'accoglimento della domanda subordinata di arricchimento, non si rinviene alcuno specifico motivo di censura contrapposto alle motivazioni della sentenza gravata a mezzo delle quali detta domanda subordinata è stata respinta nel merito, in punto difettando così il requisito della specificità dell'impugnazione, con conseguente sua inammissibilità.
2 - Venendo a considerare le censure mosse al rigetto della domanda principale inerente all'accertamento dell'affermata illecita sincronizzazione dell'opera musicale “Virtual Floating”, asseritamente utilizzata, in breve stralcio, senza autorizzazione alcuna dell'appellante da parte di , quale sonoro del CP_1 video promozionale “ , il primo motivo di appello si articola Controparte_6
su di una pluralità di argomentazioni difensive che possono essere considerate in modo unitario, inerendo tutte alla questione della sussistenza di ridetta autorizzazione su cui si fonda la pronuncia del Tribunale. In argomento è necessario, in primo luogo, considerare quanto oramai incontrovertibilmente accertato in giudizio, ovvero che i diritti economici sull'opera musicale di cui è discussione appartengono all'appellante nonché quanto pacificamente Parte_1
10 emerso in giudizio, ovvero che ha utilizzato, mediante CP_1
sincronizzazione, uno stralcio di circa trentadue secondi dell'opera musicale in discussione, con pubblicazione nel 2008, sul proprio profilo della piattaforma
Youtube, del video “ di cui detto stralcio è parte integrante Controparte_7
quale colonna sonora. E', poi, altrettanto pacifico in atti che la stessa Parte_1
ha pubblicato in due successive occasioni, ovvero in data 26 giugno 2013 ed in data 20 febbraio 2017, sulla propria pagina “Cybertrack Records” della piattaforma Youtube, l'opera musicale “Virtual Floating”.
2.1 – Come già accennato, il primo argomento di gravame evidenzia che il
Tribunale avrebbe scorrettamente valutato quanto espressamente previsto negli stessi termini di servizio Youtube, secondo cui i contenuti pubblicati non avrebbero dovuto includere proprietà intellettuale di “terze parti” (ad esempio materiale protetto da copyright), salvo che l'utente non disponesse dell'autorizzazione della terza parte o altro tipo di autorizzazione legale. I termini di servizio della piattaforma web su cui l'appellante ha pubblicato l'opera musicale sono stati prodotti in primo grado dall'appellata, prevedendosi nella sezione “Contenuti e comportamento” apposita disciplina dei diritti di proprietà su quanto pubblicato dagli utenti. In particolare, dopo la previsione generale secondo cui tutti i diritti proprietari dei contenuti spettano unicamente all'utente che li abbia realizzati, è comunque previsto che determinati diritti siano concessi dall'utente medesimo a
Youtube ed agli altri utenti del servizio, secondo le quanto dettagliatamente specificato. In particolare, è indicato che, con la fornitura dei contenuti al servizio, sia concessa alla piattaforma una “licenza globale, non esclusiva, esente da royalty, trasferibile e cedibile in licenza per l'utilizzo di tali contenuti (inclusa la riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione degli stessi)”.
Nel contempo, analoga “licenza globale, non esclusiva, esente da royalty” (…) per l'utilizzo di tali contenuti (inclusa la riproduzione, distribuzione, modifica, pubblicazione ed esecuzione degli stessi)” è concessa “a ciascun altro utente del servizio”. E' sufficientemente chiaro, secondo il tenore di detti termini di servizio,
11 che chi provveda a pubblicare sulla piattaforma propri contenuti creativi, aderisce a detti termini di servizio divenendo utente del medesimo, non potendo essere considerato “terza parte” rispetto al servizio stesso, cosicché il divieto di pubblicare materiale coperto da copyright a cui fa riferimento la prima parte della citata sezione “Contenuti e comportamento”, in tema di caricamento sulla piattaforma dei contenuti medesimi ed a cui fa cenno l'appellante, inerisce al materiale di coloro che non sono utenti del servizio, dovendosi ottenere per la pubblicazione di detti materiali l'apposita autorizzazione della “terza parte”, diversamente non avendo significato la disciplina della licenza globale concessa da chi pubblichi propri materiali agli altri utenti del servizio, come testualmente prevista e descritta. Peraltro, non è possibile pervenire a diversa soluzione in ragione del contenuto del “manuale” on line di Youtube. A parte che l'impugnante ha esibito detto documento solo nella presente sede di appello, mediante collegamento ipertestuale al testo dell'atto di gravame, con conseguente inammissibilità, a norma dell'art. 345 comma 3 cpc, della nuova produzione che ben poteva essere allegata fin dal primo grado del processo, in ogni caso detto
“manuale”, che precisa la necessità di ottenere l'autorizzazione da chi possa concederla, non essendo a ciò titolata la piattaforma Youtube, prima di includere materiale protetto da copyright, non smentisce affatto quanto previsto dai termini del servizio già illustrati. La precisazione del manuale secondo cui non possono essere lesi i diritti autorali e secondo cui, ove i contenuti protetti dal diritto di autore siano stati già pubblicati sul sito, la piattaforma non è in grado di concedere diritti su detti contenuti, ancora una volta, deve essere letta unitamente a quanto chiaramente previsto nei termini del servizio in tema di “licenza globale” concessa anche agli altri utenti, licenza non valevole ove ad essa siano state imposte restrizioni dal titolare dei contenuti. In effetti, il primo Giudice ha correttamente evidenziato, senza che sul punto sia stata sollevata censura in appello, che la piattaforma Youtube pone da anni a disposizione del titolare del diritto vari strumenti che gli consentano la restrizione, quando la stessa nella propria Pt_1
12 seconda memoria istruttoria, ha pacificamente ammesso di non avere mai operato, caricando il contenuto nel sito, alcuna restrizione volta a limitare l'uso del brano musicale oggetto di lite da parte degli altri utenti della piattaforma.
2.2 – Il secondo argomento speso dall'impugnante nel primo motivo di gravame inerisce al fatto che l'appellante avrebbe scelto nella pubblicazione del brano la
“licenza standard” e non la “licenza creative commons”, messe a disposizione di
Youtube, essendo solo quest'ultima idonea ad autorizzare terze persone all'utilizzo del materiale pubblicato sulla piattaforma dall'autore, nel caso diverso dovendo l'utente ottenere la dovuta autorizzazione. Tuttavia, anche questa difesa non merita seguito, posto che, dalla documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio da parte di , emergono, in riferimento al contenuto “Virtual Floating”, CP_1
quali parametri di riferimento per gli utenti della piattaforma, la possibilità di utilizzare il brano e la possibilità di eseguire delle sue cover, secondo le dizioni “se utilizzi questo brano” e “se esegui una cover”, senza altra limitazione d'uso, tanto che, come detto, la stessa fin dal primo grado di giudizio, ha allegato di Pt_1
non avere operato alcuna restrizione finalizzata a limitare l'uso dell'opera da parte degli utenti di Youtube, rimanendo rilevante quanto già argomentato circa la
“licenza globale” riconosciuta in favore di tutti gli utenti della piattaforma, secondo la disciplina dei termini del servizio.
2.3 – L'ultimo argomento difensivo volto a censurare la decisione del Tribunale di
Venezia si fonda sul dettato dell'art. 19 L.n. 633/1941 che sancisce il principio della indipendenza delle facoltà ricomprese nel diritto autorale del titolare dell'opera: posto che, nel caso di specie, avrebbe utilizzato uno CP_1
stralcio del brano per cui è causa come fondo musicale del proprio video caricato su Youtube dalla stessa utente appellata, in ogni caso la “licenza globale” non avrebbe riguardato espressamente la concessione dell'autorizzazione a detta sincronizzazione. La citata norma prevede che i diritti autorali esclusivi di utilizzazione dell'opera previsti dalla legge - diritti esclusivi ricompresi nella sezione I del capo II del titolo I - sono fra loro indipendenti e che l'esercizio
13 esclusivo di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti che hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Ora, il suddetto principio di indipendenza assume peculiare rilievo proprio nell'ambito della disciplina della concessione a terzi delle facoltà di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare, ove la concessione di una o più facoltà connesse al diritto autorale non significa che il concessionario possa esercitare quelle facoltà che non gli siano state riconosciute, essendo questione interpretativa della regolamentazione dell'atto di autorizzazione stabilire quali facoltà siano state attribuite al terzo che, ove le eserciti, non potrà dirsi responsabile della violazione del diritto monopolistico del titolare. Il contendere è, dunque, relativo alla necessità di stabilire se il Tribunale di Venezia abbia correttamente ritenuto oggetto della “licenza globale”, di cui ai termini di servizio della piattaforma, la facoltà di sincronizzazione, secondo quanto specificamente censurato in punto dall'appellante. Il primo Giudice ha fondato il suo convincimento circa la liceità della condotta dell'appellata sulla scorta del fatto che la licenza prevista nei termini di servizio e concessa agli altri utenti della piattaforma, ivi compresa quindi , fosse una “licenza globale, non esclusiva”, indicativa di una CP_1
rassegna esemplificativa delle concesse facoltà di uso, ricomprendenti la possibilità di modifica, riproduzione e pubblicazione dell'opera, con la conseguenza che la riproduzione e pubblicazione poste in essere con l'utilizzo di parte di “Virtual Floating” quale fondo musicale del video “Metalberica
Patents”, caricato a sua volta dall'utente appellata sulla piattaforma, dovevano considerarsi espressamente ammesse. Quanto alla facoltà di sincronizzazione, oggetto di specifica doglianza nella presente sede di gravame, il Tribunale ha osservato che essa sarebbe una forma di manipolazione ad uso produttivo dell'opera musicale, rientrante nella più vasta facoltà di modifica, ricompresa nella licenza concessa agli altri utenti, consentendo Youtube la possibilità tecnica di procedere alla sincronizzazione, integrandosi così la condizione indicata nei termini di servizio secondo cui l'utilizzo da parte dell'utente dell'opera musicale
14 sarebbe consentito solo nella misura in cui ciò sia permesso da una funzionalità della piattaforma. Riconducendo la questione alla necessità di interpretare la regolamentazione dell'atto di autorizzazione al fine di stabilire quali facoltà siano state attribuite al terzo, deve osservarsi, in primo luogo, che la licenza concessa dall'utente agli altri utenti del servizio è definita testualmente “globale” e “non esclusiva”, riguardando quindi la totalità delle facoltà riconnesse al diritto di sfruttamento economico dell'opera, di modo che correttamente il Tribunale ha evidenziato che la rassegna indicata nei termini del servizio sia da considerarsi meramente esemplificativa: la globalità della licenza porta a ritenere che, non solo la riproduzione e la pubblicazione dell'opera in questione siano da reputarsi autorizzate e quindi lecite, ma che autorizzata e lecita sia anche la facoltà di sincronizzazione, pur essendo essa “una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA” (Cass. n. 29811/2017), tale da non essere ricompresa di per sé nella riproduzione e la pubblicazione dell'opera essa. Peraltro, conduce alla medesima soluzione il rilievo che tra le facoltà licenziate ed indicate in modo esemplificativo vi è anche inclusa la facoltà di modifica dell'opera ai fini del suo utilizzo, modificazione che è, come affermato dalla citata giurisprudenza di legittimità, connaturata all'attività di sincronizzazione quale “forma di manipolazione ad uso riproduttivo” dell'opera musicale. Deve, dunque, concludersi che come correttamente accertato dal primo Giudice, con Parte_1
la pubblicazione sulla piattaforma del brano musicale oggetto di giudizio, ha concesso agli altri utenti di Youtube, ivi compresa l'appellata, ogni facoltà relativa all'uso dell'opera, con la possibilità di sincronizzare parte del brano musicale
“Virtual Floating” con il video “Metalberica Patents”. L'appellante ha, inoltre, lamentato che scorrettamente il Tribunale avrebbe ritenuto integrata la condizione indicata nei termini di servizio secondo cui l'utilizzo da parte dell'utente dell'opera musicale sarebbe lecito solo nella misura in cui ciò sia permesso da una funzionalità della piattaforma, affermando che l'intervento di sincronizzazione
15 avrebbe richiesto di estrapolare dal brano solo un suo stralcio, non essendo consentita detta operazione dagli strumenti operativi della piattaforma, ma solo con l'impiego di mezzi esterni, previa memorizzazione su diverso supporto del brano. In realtà, in giudizio è rimasto privo di riscontro probatorio il fatto che abbia violato i termini di servizio memorizzando su supporto esterno CP_1
il brano musicale e lo abbia sincronizzato, quindi, senza l'utilizzo degli strumenti operativi concessi dalla piattaforma.
2.4 – In definitiva, deve essere confermata la pronuncia del Tribunale che ha ritenuto che, a far data dalla prima pubblicazione sulla piattaforma Youtube da parte dell'appellante dell'opera “Virtual Floating”, ovvero a partire dal 29 giugno
2013, la stessa abbia autorizzato la convenuta all'utilizzo della stessa, divenendo lecite tutte le riproduzioni del brano musicale in discussione caricate sulla ridetta piattaforma e, quindi, anche il filmato “ , contenente come Parte_2
sua colonna sonora un segmento della menzionata opera musicale, non potendo essere ordinata alcuna inibitoria, nonostante sia affermato che il filmato in questione sia ancora presente su Youtube.
3 – Come già accennato, il secondo motivo di appello censura la pronuncia del
Tribunale di Venezia nella parte in cui ha accertato la prescrizione del credito risarcitorio azionato in giudizio, posto che l'audiovisivo oggetto di contestazione e ritenuto in violazione dei diritti di autore continuerebbe ad essere ancora pubblicato sul canale Youtube, configurandosi un illecito permanente, produttivo tuttora di danno. In punto, si deve evidenziare che il motivo di gravame non si confronta con la condivisibile ratio della decisione del Tribunale che ha ritenuto necessario affrontare la questione della prescrizione in riferimento al fatto che, per quanto affermato in precedenza, la condotta di è divenuta lecita solo a CP_1 far data dal 29 giugno 2013, posto che il filmato è stato Controparte_6 caricato sulla piattaforma fin dal 2008, rimanendo la condotta dell'appellante illecita per tutto detto periodo. E' circostanza rilevante che la condotta dell'appellata ha cessato di essere illecita e, quindi, produttiva di danno ingiusto,
16 con conseguente sorgere del relativo credito risarcitorio, nel giugno del 2013, secondo quanto motivato dal Tribunale e non oggetto di specifica censura, di modo che, al più tardi, il termine di prescrizione quinquennale ha cominciato a decorrere dal 29 giugno 2013, essendo intervenuto il primo atto interruttivo solo con la tardiva diffida del 19 settembre 2018. Consegue che correttamente il Tribunale ha escluso la fondatezza anche della domanda risarcitoria.
4 – In definitiva, l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
da liquidarsi ai valori medi per il Parte_1
giudizio di valore indeterminato a complessità media, secondo quanto previsto dal
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
nella parte in cui è stata riproposta la domanda Parte_1
di arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 cc, già respinta nel merito dal Tribunale di Venezia con la sentenza gravata n. 1044/2022, pubblicata in data 1 giugno 2022;
2. rigetta i rimanenti motivi di appello;
3. conferma, per l'effetto, la sentenza n. 1044/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 1 giugno 2022;
17 4. condanna l'appellante Parte_1
[... a pagare in favore dell'appellata Controparte_1
le spese del presente grado di appello che si liquidano in euro 10.313,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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