Articolo 388 del Codice civile
Articolo 371Articolo 398
Versione
19 aprile 1942
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19 marzo 2004
Art. 388.

(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto).

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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