Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
19 marzo 2004
19 marzo 2004
Art. 388.
(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Commentari • 53
- 1. InabilitazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2020 · 16.118357
Giurisprudenza • 153
- 1. Trib. Torino, sentenza 20/12/2021, n. 5513Provvedimento: […]Leggi di più...
- affidamento esclusivo·
- comunione dei beni·
- divorzio·
- art. 156 c.c.·
- risarcimento danno·
- simultaneus processus·
- art. 3 legge 898/1970·
- mantenimento minore·
- art. 40 c.p.c.·
- giurisdizione UE