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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9434 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato , in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29/9/ 2025 tenutasi in trattazione scritta, nella causa iscritta al n.r.g. 26783/2024, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
( avv.ti Pier Luigi Panici e Chiara Panici ) Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
( avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva : con precedente ricorso aveva richiesto a questo Tribunale di accertare , previa declaratoria di sussistenza di interposizione vietata di manodopera e / o di illecito appalto la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta con espressa riserva di far valere in separato giudizio le differenze retributive e, precisando la valenza di formale messa in mora interruttiva della prescrizione della domanda così formulata;
con sentenza Tribunale Roma sez lav n. 10559/23, era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di esso ricorrente alle dipendenze della Controparte_2 dall'1 luglio 1990 , con inquadramento nella 2^ area, 1° livello retributivo CCNL credito . Ciò premesso chiedeva nel presente ricorso che il Tribunale adito volesse : accertare e dichiarare il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio,nel periodo di svolgimento del rapporto con come accertato , quindi , CP_2 Contr dall'1/2/2011 al 31/10/2018 e condannare a corrispondergli la somma complessiva di
€112.50,90 ,o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Si costituiva invocando la sospensione necessaria del giudizio ed eccependo la CP_2 prescrizione delle avverse pretese , quantomeno in relazione al quinquennio antecedente la data di notifica del presente ricorso;
nel merito contestava la fondatezza del ricorso , in specie sostenendo che nel precedente giudizio inter partes non era stata accertata l'effettività della prestazione lavorativa della controparte . Contestava gli avversi conteggi quanto a ferie e festività , lavoro straordinario, indennità di malattia , buoni pasti assumendo che tali voci non rientravano nella struttura della retribuzione declinata dal CCNL credito e presupponevano una prestazione lavorativa effettiva non accertata e della quale non era stata fornita alcuna allegazione o prova;
contestava , altresì , l'automatica spettanza del premio aziendale (VAP) erogato una tantum in difetto di specifiche allegazioni su requisiti oggettivi e soggettivi per l'eventuale erogazione. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza. Non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio anche tenendo conto che per consolidata giurisprudenza “ L'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni..”( Cass. n° 11729/2004 ; n° 8829/2007). Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati, alla stregua di numerosi condivisibili precedenti di questo Tribunale (sent. Trib. Roma n. 4663/2023, dott. De Ioris;
sent. Trib. Roma n. 9421/2023, dott.ssa Baroncini;
sent. Trib. Roma n. 9331/2023, dott.Conte; sent. Corte Appello Roma n. 2458/2022, Pres. rel. dott. ; sent. Trib Roma n.. 10834/2023 Per_1 dott. Giovene di Girasole;
sent Trib. Roma n. 10801 /2024 dott. Cruciani;
Sent. Trib. Roma n.11452/2024 dott. Pangia ), cui questo giudice si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata . In primo luogo si rileva che la S.C. ha convincentemente stabilito che, a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n. 300/1970, quale operata dalla legge n. 92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la c.d. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno Contr relativo requisito dimensionale (quale notoriamente la , il termine prescrizionale anche in tali casi non decorre in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di cinque anni prima del 18 luglio 2012, ossia prima del 18 luglio 2007 (Cass.26246/2022). Inoltre in linea generale, la prescrizione non può farsi decorrere in costanza di un rapporto che, nel momento in cui si svolgeva e prima della sua (nel caso di specie non ancora avvenuta) cessazione, non era caratterizzato da stabilita reale, presupposto che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione dell'esclusione del "metus". Deve infatti aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto in costanza dello stesso e non al regime normativo di maggiore garanzia di cui il lavoratore avrebbe fruito laddove fosse stato formalizzato, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934). La Suprema Corte ha esaminato la questione specificamente in materia di appalto illecito ed intermediazione illecita di manodopera con l'ordinanza n. 22487/2019, statuendo che non si tratta di accertare l'esistenza o meno di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma, piuttosto, di tenere conto della inesistenza, fino all'accertamento giudiziale del rapporto, di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione. Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto "ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cfr Cass. 04/06/2014 n. 12553).) Nella fattispecie non risulta intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro.
Parte convenuta ha contestato che nel precedente giudizio intercorso tra le parti sia stata accertata l'effettività dello svolgimento della prestazione lavorativa .Tale argomentazione non appare fondata in quanto con sentenza n. . 10559/23 in atti il Tribunale, in assenza di Contr specifiche contestazioni di in ordine a mansioni , orari di lavoro e inquadramento , ha accertato l'effettivo svolgimento del rapporto con riferimento alle prestazioni lavorative illecitamente rese in favore dell'intermediario e risultanti da buste paga dell'apparente datore di lavoro;
ogni ulteriore aspetto diretto a contestare la detta sentenza non può trovare esame nel presente giudizio ma solo in sede di appello . Relativamente alle contestazioni sui conteggi , deve , in primis rilevarsi che le stesse si appalesano generiche proprio perché essenzialmente fondate sull'assunto del mancato accertamento dell'effettività della prestazione lavorativa, assunto infondato per le motivazioni sopra espresse . Quanto al premio aziendale ed ai buoni pasto, entrambe le suddette voci retributive devono ritenersi spettanti alla parte ricorrente , relativamente al premio aziendale (VAP), deve osservarsi non è stato specificamente dedotto dalla resistente né risulta provato che per gli anni per i quali è stata avanzata la richiesta i risultati aziendali conseguiti siano stati negativi, o che il ricorrente abbia tenuto comportamenti tali da impedirne il riconoscimento ai sensi degli accordi aziendali regolanti la materia prodotti in giudizio. Relativamente al diritto della parte ricorrente a ricevere somme equivalenti ai buoni pasto forniti dalla resistente ai propri dipendenti, è sufficiente rilevare che in base alle Contr circolari della regolanti la specifica materia allegate al ricorso, il buono pasto intero viene pacificamente riconosciuto ai lavoratori turnisti con orario full time distribuito in turni settimanali e prestazione lavorative di sabato, festive e di domenica. Alla luce delle risultanze delle buste paga, non contestate da parte resistente e poste a base dei conteggi , risulta pacificamente che il ricorrente ha svolto lavoro full time rilevante ai fini di causa. Gli straordinari risultano rivendicati , sempre sulla base delle buste paga in atti , emesse dal datore apparente , ed i cui dati debbono imputarsi al datore effettivo ( peraltro si tratta di buste paga non specificamente contestate ) L'obiezione secondo la quale il trattamento di malattia non figura in busta perché nel settore del credito la malattia è pagata direttamente dal datore sicchè non incide sul mensile è apertamente priva di senso: l'attore chiede, per i giorni di malattia riconosciuti e liquidati in busta paga dai datori apparenti, il differenziale Contr rispetto al trattamento di malattia che era dovuto dalla secondo il suo regime. Quanto , infine , alla contestazione in ordine alla liquidazione al lordo si richiama quanto statuito dalla S.C. secondo la quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…” (così, Cass. n. 16489 del 18 luglio 2014; v. anche Cass. n. 18584/2008, n. 3375/2011 e n.16668/2020).
Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso e condannarsi la al pagamento in favore del ricorrente in relazione al periodo dall'1/2/2011 al CP_2 Contr 31/10/2018 e condannare a corrispondergli la somma complessiva di €112.50,90 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della presente controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della somma di
€ 112.50,90 in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, oltre ulteriori interessi e rivalutazione ed oltre al rimborso del contributo unificato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 5000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi. Roma, 29/9/2025 Il giudice
Dott.ssa E. Capaccioli
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato , in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29/9/ 2025 tenutasi in trattazione scritta, nella causa iscritta al n.r.g. 26783/2024, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
( avv.ti Pier Luigi Panici e Chiara Panici ) Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
( avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva : con precedente ricorso aveva richiesto a questo Tribunale di accertare , previa declaratoria di sussistenza di interposizione vietata di manodopera e / o di illecito appalto la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta con espressa riserva di far valere in separato giudizio le differenze retributive e, precisando la valenza di formale messa in mora interruttiva della prescrizione della domanda così formulata;
con sentenza Tribunale Roma sez lav n. 10559/23, era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di esso ricorrente alle dipendenze della Controparte_2 dall'1 luglio 1990 , con inquadramento nella 2^ area, 1° livello retributivo CCNL credito . Ciò premesso chiedeva nel presente ricorso che il Tribunale adito volesse : accertare e dichiarare il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio,nel periodo di svolgimento del rapporto con come accertato , quindi , CP_2 Contr dall'1/2/2011 al 31/10/2018 e condannare a corrispondergli la somma complessiva di
€112.50,90 ,o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Si costituiva invocando la sospensione necessaria del giudizio ed eccependo la CP_2 prescrizione delle avverse pretese , quantomeno in relazione al quinquennio antecedente la data di notifica del presente ricorso;
nel merito contestava la fondatezza del ricorso , in specie sostenendo che nel precedente giudizio inter partes non era stata accertata l'effettività della prestazione lavorativa della controparte . Contestava gli avversi conteggi quanto a ferie e festività , lavoro straordinario, indennità di malattia , buoni pasti assumendo che tali voci non rientravano nella struttura della retribuzione declinata dal CCNL credito e presupponevano una prestazione lavorativa effettiva non accertata e della quale non era stata fornita alcuna allegazione o prova;
contestava , altresì , l'automatica spettanza del premio aziendale (VAP) erogato una tantum in difetto di specifiche allegazioni su requisiti oggettivi e soggettivi per l'eventuale erogazione. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza. Non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio anche tenendo conto che per consolidata giurisprudenza “ L'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni..”( Cass. n° 11729/2004 ; n° 8829/2007). Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati, alla stregua di numerosi condivisibili precedenti di questo Tribunale (sent. Trib. Roma n. 4663/2023, dott. De Ioris;
sent. Trib. Roma n. 9421/2023, dott.ssa Baroncini;
sent. Trib. Roma n. 9331/2023, dott.Conte; sent. Corte Appello Roma n. 2458/2022, Pres. rel. dott. ; sent. Trib Roma n.. 10834/2023 Per_1 dott. Giovene di Girasole;
sent Trib. Roma n. 10801 /2024 dott. Cruciani;
Sent. Trib. Roma n.11452/2024 dott. Pangia ), cui questo giudice si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata . In primo luogo si rileva che la S.C. ha convincentemente stabilito che, a seguito della riforma dell'art. 18, della legge n. 300/1970, quale operata dalla legge n. 92/2012, con effetto dal 18/7/2012, non essendo più assicurata la c.d. stabilità reale neanche ai dipendenti delle imprese che hanno Contr relativo requisito dimensionale (quale notoriamente la , il termine prescrizionale anche in tali casi non decorre in corso di rapporto;
con la conseguenza che, in corso di rapporto, possono prescriversi solo i diritti maturati prima di cinque anni prima del 18 luglio 2012, ossia prima del 18 luglio 2007 (Cass.26246/2022). Inoltre in linea generale, la prescrizione non può farsi decorrere in costanza di un rapporto che, nel momento in cui si svolgeva e prima della sua (nel caso di specie non ancora avvenuta) cessazione, non era caratterizzato da stabilita reale, presupposto che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione dell'esclusione del "metus". Deve infatti aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto in costanza dello stesso e non al regime normativo di maggiore garanzia di cui il lavoratore avrebbe fruito laddove fosse stato formalizzato, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934). La Suprema Corte ha esaminato la questione specificamente in materia di appalto illecito ed intermediazione illecita di manodopera con l'ordinanza n. 22487/2019, statuendo che non si tratta di accertare l'esistenza o meno di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma, piuttosto, di tenere conto della inesistenza, fino all'accertamento giudiziale del rapporto, di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione. Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto "ab initio" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cfr Cass. 04/06/2014 n. 12553).) Nella fattispecie non risulta intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro.
Parte convenuta ha contestato che nel precedente giudizio intercorso tra le parti sia stata accertata l'effettività dello svolgimento della prestazione lavorativa .Tale argomentazione non appare fondata in quanto con sentenza n. . 10559/23 in atti il Tribunale, in assenza di Contr specifiche contestazioni di in ordine a mansioni , orari di lavoro e inquadramento , ha accertato l'effettivo svolgimento del rapporto con riferimento alle prestazioni lavorative illecitamente rese in favore dell'intermediario e risultanti da buste paga dell'apparente datore di lavoro;
ogni ulteriore aspetto diretto a contestare la detta sentenza non può trovare esame nel presente giudizio ma solo in sede di appello . Relativamente alle contestazioni sui conteggi , deve , in primis rilevarsi che le stesse si appalesano generiche proprio perché essenzialmente fondate sull'assunto del mancato accertamento dell'effettività della prestazione lavorativa, assunto infondato per le motivazioni sopra espresse . Quanto al premio aziendale ed ai buoni pasto, entrambe le suddette voci retributive devono ritenersi spettanti alla parte ricorrente , relativamente al premio aziendale (VAP), deve osservarsi non è stato specificamente dedotto dalla resistente né risulta provato che per gli anni per i quali è stata avanzata la richiesta i risultati aziendali conseguiti siano stati negativi, o che il ricorrente abbia tenuto comportamenti tali da impedirne il riconoscimento ai sensi degli accordi aziendali regolanti la materia prodotti in giudizio. Relativamente al diritto della parte ricorrente a ricevere somme equivalenti ai buoni pasto forniti dalla resistente ai propri dipendenti, è sufficiente rilevare che in base alle Contr circolari della regolanti la specifica materia allegate al ricorso, il buono pasto intero viene pacificamente riconosciuto ai lavoratori turnisti con orario full time distribuito in turni settimanali e prestazione lavorative di sabato, festive e di domenica. Alla luce delle risultanze delle buste paga, non contestate da parte resistente e poste a base dei conteggi , risulta pacificamente che il ricorrente ha svolto lavoro full time rilevante ai fini di causa. Gli straordinari risultano rivendicati , sempre sulla base delle buste paga in atti , emesse dal datore apparente , ed i cui dati debbono imputarsi al datore effettivo ( peraltro si tratta di buste paga non specificamente contestate ) L'obiezione secondo la quale il trattamento di malattia non figura in busta perché nel settore del credito la malattia è pagata direttamente dal datore sicchè non incide sul mensile è apertamente priva di senso: l'attore chiede, per i giorni di malattia riconosciuti e liquidati in busta paga dai datori apparenti, il differenziale Contr rispetto al trattamento di malattia che era dovuto dalla secondo il suo regime. Quanto , infine , alla contestazione in ordine alla liquidazione al lordo si richiama quanto statuito dalla S.C. secondo la quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…” (così, Cass. n. 16489 del 18 luglio 2014; v. anche Cass. n. 18584/2008, n. 3375/2011 e n.16668/2020).
Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso e condannarsi la al pagamento in favore del ricorrente in relazione al periodo dall'1/2/2011 al CP_2 Contr 31/10/2018 e condannare a corrispondergli la somma complessiva di €112.50,90 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della presente controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della somma di
€ 112.50,90 in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, oltre ulteriori interessi e rivalutazione ed oltre al rimborso del contributo unificato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 5000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi. Roma, 29/9/2025 Il giudice
Dott.ssa E. Capaccioli