TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 729/2025
Tribunale Ordinario di Cremona
Sezione Civile
Provvedimento a seguito di udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Oggi 18/09/2025 , la Giudice dott.ssa Federica Meloni, lette le note depositate nella causa di cui in epigrafe, nelle quali la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. dandone lettura.
La giudice dott.ssa Federica Meloni R.G. 729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 729/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. , domiciliato presso il Parte_1 Parte_1 difensore con indirizzo telematico
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza respinta, per tutte le ragioni in fatto e in diritto, condannare CP_1
(CF: ), nato a [...] l'[...] e residente a [...] al
[...] C.F._2 pagamento della somma di € 625,11 o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'avv. ha chiesto all'intestato Tribunale di condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento di euro 521,00 oltre C.F. ed IVA, dovuti a titolo di compenso per l'attività prestata dall'avvocato nel procedimento n. 3140/20 rgnr avanti al Tribunale di Cremona per i reati di cui agli art. 624, comma 1, 625 c.p. è rimasto contumace. Controparte_1
Come costantemente precisato dalla Corte di Cassazione, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie il ricorrente ha provato, tramite la documentazione prodotta, di aver svolto l'attività difensiva nei confronti di nel procedimento penale sopracitato - in qualità di Controparte_1 difensore d'ufficio.
Il resistente, essendo rimasto contumace, non ha invece offerto alcuna prova relativa al suo adempimento.
I compensi devono essere liquidati ex DM 55/2014: dispone infatti l'art. 28 di tale decreto che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
L'avvocato ha richiesto la liquidazione secondo i parametri minimi, giacché il procedimento in questione non risulta annoverabile tra quelli di “particolare importanza”.
L'attività prestata è liquidabile, come richiesto dal ricorrente, in euro 521,00 oltre C.F. ed IVA.
Sono dovuti gli interessi legali, dalla data del dovuto al saldo.
Le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa, l'assenza della fase istruttoria la sommarietà del rito.
Per questi motivi
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di di euro 521,00 Controparte_1 Parte_1 oltre C.F. ed IVA, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e oltre 12,50% per spese generali, C.P.A. ed IVA nella percentuale di legge.
Si comunichi.
Cremona 18/09/2025
la giudice dott.ssa Federica Meloni
Tribunale Ordinario di Cremona
Sezione Civile
Provvedimento a seguito di udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Oggi 18/09/2025 , la Giudice dott.ssa Federica Meloni, lette le note depositate nella causa di cui in epigrafe, nelle quali la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. dandone lettura.
La giudice dott.ssa Federica Meloni R.G. 729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 729/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. , domiciliato presso il Parte_1 Parte_1 difensore con indirizzo telematico
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza respinta, per tutte le ragioni in fatto e in diritto, condannare CP_1
(CF: ), nato a [...] l'[...] e residente a [...] al
[...] C.F._2 pagamento della somma di € 625,11 o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'avv. ha chiesto all'intestato Tribunale di condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento di euro 521,00 oltre C.F. ed IVA, dovuti a titolo di compenso per l'attività prestata dall'avvocato nel procedimento n. 3140/20 rgnr avanti al Tribunale di Cremona per i reati di cui agli art. 624, comma 1, 625 c.p. è rimasto contumace. Controparte_1
Come costantemente precisato dalla Corte di Cassazione, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie il ricorrente ha provato, tramite la documentazione prodotta, di aver svolto l'attività difensiva nei confronti di nel procedimento penale sopracitato - in qualità di Controparte_1 difensore d'ufficio.
Il resistente, essendo rimasto contumace, non ha invece offerto alcuna prova relativa al suo adempimento.
I compensi devono essere liquidati ex DM 55/2014: dispone infatti l'art. 28 di tale decreto che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
L'avvocato ha richiesto la liquidazione secondo i parametri minimi, giacché il procedimento in questione non risulta annoverabile tra quelli di “particolare importanza”.
L'attività prestata è liquidabile, come richiesto dal ricorrente, in euro 521,00 oltre C.F. ed IVA.
Sono dovuti gli interessi legali, dalla data del dovuto al saldo.
Le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa, l'assenza della fase istruttoria la sommarietà del rito.
Per questi motivi
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di di euro 521,00 Controparte_1 Parte_1 oltre C.F. ed IVA, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e oltre 12,50% per spese generali, C.P.A. ed IVA nella percentuale di legge.
Si comunichi.
Cremona 18/09/2025
la giudice dott.ssa Federica Meloni