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19 aprile 1942
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19 marzo 2004
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 417.
(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. ((223)) ------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. ((223)) ------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Commentari • 120
- 1. Cassazione civile n. 2692/1974https://www.brocardi.it/ · 195.25468
(massima n. 1) Le sentenze in materia di interdizione o di inabilitazione possono essere impugnate da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio. A maggior ragione, quindi, la sentenza può essere impugnata da una delle persone legittimate a chiedere l'interdizione o l'inabilitazione, ai sensi dell'art. 417 c.c., la quale sia intervenuta nel relativo giudizio. La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell'interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all'altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall'art. 44 c.c.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torino, sentenza 11/06/2024, n. 3412Provvedimento: […] Con decreto del 24.5.24, il Giudice Relatore rilevava d'ufficio che la ricorrente, “conoscente e vicina di casa” del soggetto di cui richiede l'interdizione, appariva soggetto non legittimato attivo alla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 417 c.c., invitando il ricorrente a prendere posizione su tale profilo, e il PM ad effettuare le valutazioni di competenza.Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- carenza legittimazione·
- art. 417 c.c.·
- legittimazione attiva·
- nomina amministratore di sostegno·
- interdizione·
- pubblico ministero·
- trasmissione atti