Articolo 417 del Codice civile
Articolo 432Articolo 436
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
19 marzo 2004
>
Versione
7 febbraio 2014
Art. 417.

(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. ((223)) ------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente