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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6408/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Giusy BELLOFATTO Parte_1
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Leonardo Coluccio Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale sita in Alpignano
(TO), Via Antica di Rivoli n. 8 alla GN 3) disporre l'affidamento condiviso dei figli Parte_1 minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, presso la casa PE ER familiare sita in Alpignano (TO), Via Antica di Rivoli n. 8, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei minori all'altro genitore. 4) disporre che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente alla salute (compresa la scelta del PE ER pediatra e del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture cui affidarli con relativi costi a carico), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extra-scolastiche, scelte che dovranno essere effettuate tenendo conto delle
pagina 1 di 4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei i figli. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. 5) disporre che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e nell'esclusivo interesse dei figli, considerati i loro desideri ed impegni scolastici ed extra-scolastici, la regolamentazione dei tempi di permanenza avverrà come segue: - i figli e trascorreranno con il padre un fine PE ER settimana ogni quindici giorni dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 19 della domenica sera;
- i figli
e trascorreranno, tutte le settimane, con il padre il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30 PE ER con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 21.30; - in via alternata, le festività infra-scolastiche oltre agli eventuali giorni di vacanza secondo il calendario scolastico, compresi eventuali c.d. “ponti”;- ad anni alterni le feste di compleanno qualora non possano essere trascorse insieme ad entrambi i genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno 2025 i figli resteranno per il primo periodo con la madre e il secondo con il padre); - ad anni alterni, durante le vacanze Pasquali (Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta 2025 con la madre); - durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre e con la madre – da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno -; in difetto di accordo, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le prime due settimane di agosto con il padre e le successive due settimane con la madre, ipotizzando con il padre per il 2025 il primo di detti periodi;
- I genitori si comunicheranno reciprocamente le informazioni sulla località di vacanza, assicurando la reperibilità telefonica reciproca e quella dei figli. 6) disporre che il signor debba corrispondere alla GN a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
e , la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), PE ER rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche non assistite dal S.S.N. e di tutte le altre spese (per attività parascolastiche, sportive, ludiche, ecc.) come da Protocollo tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
7) disporre che l'assegno unico per i figli sia richiesto e percepito interamente dalla GN Pt_1
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COAZZE in data Parte_1 Controparte_1
09/09/2017.
Dall'unione sono nati: , in data 24/07/2013 e , in data 08/04/2015. PE ER
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Domandava altresì disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori a sé, un calendario di visita padre-figli, un contributo al mantenimento dei minori in capo al padre per euro 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico percepito integralmente dalla madre.
Con memoria del 19/12/2024 si costituiva il sig. instando anch'egli per la pronuncia di CP_1 separazione. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, un calendario di visita padre-figli, un contributo al pagina 2 di 4 mantenimento dei minori per euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico come per legge.
Acquisite le relazioni psicosociali, le parti comparivano avanti al Giudice Delegato all'udienza del
23/01/2025 e chiedevano un rinvio pendenti trattative.
Il Giudice, dato atto, assegnava termine ex art 127 ter cpc per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e venivano depositate relazioni di aggiornamento dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Quanto all'accordo raggiunto dalle parti, il Tribunale ritiene di aderirvi posto che le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa. Dalle relazioni dei servizi incaricati, depositate in atti, non emergono elementi di pregiudizio per i minori.
Spese di lite compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ASSEGNA la casa coniugale sita in Alpignano (TO), Via Antica di Rivoli n. 8 alla GN Pt_1
[...]
AFFIDA in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione PE ER prevalente con la madre, presso la casa familiare sita in Alpignano (TO), Via Antica di Rivoli n. 8, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei minori all'altro genitore.
DISPONE che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente alla salute (compresa la scelta del pediatra e del medico, PE ER degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture cui affidarli con relativi costi a carico), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extra- scolastiche, scelte che dovranno essere effettuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei i figli. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e nell'esclusivo interesse dei figli, considerati i loro desideri ed impegni scolastici ed extra-scolastici, la regolamentazione dei tempi di permanenza avverrà come segue: - i figli e trascorreranno con il padre un fine settimana PE ER ogni quindici giorni dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 19 della domenica sera;
- i figli e PE
trascorreranno, tutte le settimane, con il padre il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30 con ER riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 21.30; - in via alternata, le festività infra- scolastiche oltre agli eventuali giorni di vacanza secondo il calendario scolastico, compresi eventuali pagina 3 di 4 c.d. “ponti”;- ad anni alterni le feste di compleanno qualora non possano essere trascorse insieme ad entrambi i genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno 2025 i figli resteranno per il primo periodo con la madre e il secondo con il padre); - ad anni alterni, durante le vacanze Pasquali (Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta 2025 con la madre); - durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre e con la madre – da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno
-; in difetto di accordo, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le prime due settimane di agosto con il padre e le successive due settimane con la madre, ipotizzando con il padre per il 2025 il primo di detti periodi;
- I genitori si comunicheranno reciprocamente le informazioni sulla località di vacanza, assicurando la reperibilità telefonica reciproca e quella dei figli.
DISPONE che il signor corrisponda alla GN , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) (pari ad € PE ER
150,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del
50% delle spese scolastiche, mediche non assistite dal e di tutte le altre spese (per attività CP_2 parascolastiche, sportive, ludiche, ecc.) come da Protocollo tra magistrati ed avvocati del Tribunale di
Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia richiesto e percepito interamente dalla GN . Pt_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torino, il 8.05.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6408/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Giusy BELLOFATTO Parte_1
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Leonardo Coluccio Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale sita in Alpignano
(TO), Via Antica di Rivoli n. 8 alla GN 3) disporre l'affidamento condiviso dei figli Parte_1 minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, presso la casa PE ER familiare sita in Alpignano (TO), Via Antica di Rivoli n. 8, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei minori all'altro genitore. 4) disporre che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente alla salute (compresa la scelta del PE ER pediatra e del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture cui affidarli con relativi costi a carico), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extra-scolastiche, scelte che dovranno essere effettuate tenendo conto delle
pagina 1 di 4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei i figli. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. 5) disporre che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e nell'esclusivo interesse dei figli, considerati i loro desideri ed impegni scolastici ed extra-scolastici, la regolamentazione dei tempi di permanenza avverrà come segue: - i figli e trascorreranno con il padre un fine PE ER settimana ogni quindici giorni dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 19 della domenica sera;
- i figli
e trascorreranno, tutte le settimane, con il padre il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30 PE ER con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 21.30; - in via alternata, le festività infra-scolastiche oltre agli eventuali giorni di vacanza secondo il calendario scolastico, compresi eventuali c.d. “ponti”;- ad anni alterni le feste di compleanno qualora non possano essere trascorse insieme ad entrambi i genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno 2025 i figli resteranno per il primo periodo con la madre e il secondo con il padre); - ad anni alterni, durante le vacanze Pasquali (Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta 2025 con la madre); - durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre e con la madre – da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno -; in difetto di accordo, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le prime due settimane di agosto con il padre e le successive due settimane con la madre, ipotizzando con il padre per il 2025 il primo di detti periodi;
- I genitori si comunicheranno reciprocamente le informazioni sulla località di vacanza, assicurando la reperibilità telefonica reciproca e quella dei figli. 6) disporre che il signor debba corrispondere alla GN a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
e , la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), PE ER rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche non assistite dal S.S.N. e di tutte le altre spese (per attività parascolastiche, sportive, ludiche, ecc.) come da Protocollo tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
7) disporre che l'assegno unico per i figli sia richiesto e percepito interamente dalla GN Pt_1
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COAZZE in data Parte_1 Controparte_1
09/09/2017.
Dall'unione sono nati: , in data 24/07/2013 e , in data 08/04/2015. PE ER
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Domandava altresì disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori a sé, un calendario di visita padre-figli, un contributo al mantenimento dei minori in capo al padre per euro 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico percepito integralmente dalla madre.
Con memoria del 19/12/2024 si costituiva il sig. instando anch'egli per la pronuncia di CP_1 separazione. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, un calendario di visita padre-figli, un contributo al pagina 2 di 4 mantenimento dei minori per euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico come per legge.
Acquisite le relazioni psicosociali, le parti comparivano avanti al Giudice Delegato all'udienza del
23/01/2025 e chiedevano un rinvio pendenti trattative.
Il Giudice, dato atto, assegnava termine ex art 127 ter cpc per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e venivano depositate relazioni di aggiornamento dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Quanto all'accordo raggiunto dalle parti, il Tribunale ritiene di aderirvi posto che le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa. Dalle relazioni dei servizi incaricati, depositate in atti, non emergono elementi di pregiudizio per i minori.
Spese di lite compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ASSEGNA la casa coniugale sita in Alpignano (TO), Via Antica di Rivoli n. 8 alla GN Pt_1
[...]
AFFIDA in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione PE ER prevalente con la madre, presso la casa familiare sita in Alpignano (TO), Via Antica di Rivoli n. 8, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei minori all'altro genitore.
DISPONE che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente alla salute (compresa la scelta del pediatra e del medico, PE ER degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture cui affidarli con relativi costi a carico), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extra- scolastiche, scelte che dovranno essere effettuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei i figli. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e nell'esclusivo interesse dei figli, considerati i loro desideri ed impegni scolastici ed extra-scolastici, la regolamentazione dei tempi di permanenza avverrà come segue: - i figli e trascorreranno con il padre un fine settimana PE ER ogni quindici giorni dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 19 della domenica sera;
- i figli e PE
trascorreranno, tutte le settimane, con il padre il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30 con ER riaccompagnamento presso la casa della madre entro le ore 21.30; - in via alternata, le festività infra- scolastiche oltre agli eventuali giorni di vacanza secondo il calendario scolastico, compresi eventuali pagina 3 di 4 c.d. “ponti”;- ad anni alterni le feste di compleanno qualora non possano essere trascorse insieme ad entrambi i genitori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno 2025 i figli resteranno per il primo periodo con la madre e il secondo con il padre); - ad anni alterni, durante le vacanze Pasquali (Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta 2025 con la madre); - durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre e con la madre – da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno
-; in difetto di accordo, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le prime due settimane di agosto con il padre e le successive due settimane con la madre, ipotizzando con il padre per il 2025 il primo di detti periodi;
- I genitori si comunicheranno reciprocamente le informazioni sulla località di vacanza, assicurando la reperibilità telefonica reciproca e quella dei figli.
DISPONE che il signor corrisponda alla GN , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e , la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) (pari ad € PE ER
150,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del
50% delle spese scolastiche, mediche non assistite dal e di tutte le altre spese (per attività CP_2 parascolastiche, sportive, ludiche, ecc.) come da Protocollo tra magistrati ed avvocati del Tribunale di
Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia richiesto e percepito interamente dalla GN . Pt_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torino, il 8.05.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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