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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 59792/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 59792/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell'avv. Federico Guidoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amm.re p.t,
CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
citava innanzi al Giudice di Pace di Roma il Supercondominio di Parte_1 [...]
in Roma chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria CP_1 esecutorietà del d.i. n. 22732/2019 (con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €
1.093,24 per mancato versamento di quote condominiali, oltre interessi legali, € 326,00 per compenso e spese di procedura, oltre accessori di legge) e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
esponeva: che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il Parte_1 termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- l'inesistenza del Supercondominio;
- che era stato violato l'art. 16 del regolamento, il quale prevedeva l'obbligo di messa in mora prima di effettuare il ricorso monitorio;
- la nullità della delibera del 3.7.2019 poiché i singoli condominii non avevano nominato i propri mandatari;
- che la somma riportata a pag. 1, lett. a) e c), del ricorso monitorio non era stata approvata;
- che i documenti di bilancio erano incomprensibili e privi dei registri di cassa e di contabilità.
Si costituiva il Supercondominio in Roma chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_1 istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Il Supercondominio eccepiva: che il giudice aveva il potere-dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria, e non solo di vagliare la consistenza dell'eccezione di inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di 60 giorni;
-che il supercondominio nasceva ipso iure et de facto non essendo necessaria la manifestazione di volontà dell'originario costruttore o dei proprietari delle unità immobiliari;
- che erano state inviate ben due raccomandate con le quali si era richiesto il pagamento delle somme dovute;
- che i motivi di doglianza sulla delibera integravano al più motivi di annullamento;
- che le somme di cui alla lett. a) e c) erano state approvate, rispettivamente, al punto 3 e 2 dell'o.d.g.
Con sentenza n. 7570/2022, il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione di
[...]
, condannandolo al pagamento, in favore del Supercondominio, delle spese Parte_1 della fase monitoria e del presente giudizio, liquidate in euro 265,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello chiedendo la revoca Parte_1 del d.i. opposto.
L'appellante esponeva: che il Giudice di primo grado aveva omesso qualsivoglia pronunciamento sull'eccezione ritualmente sollevata circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in data 14.11.2019 ma era stato notificato, unitamente alla copia autentica del ricorso avversario e all'atto di precetto, in data 27.2.2020
(ossia ben oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c.); - che il Giudice di primo grado aveva omesso qualsivoglia pronunciamento sulla previa messa in mora del moroso come presupposto indefettibile richiesto dall'art. 16 del Parte_2 regolamento condominiale per il deposito del ricorso monitorio.
All'udienza del 26.5.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del . Controparte_1
All'udienza del 14.3.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello merita accoglimento nei limiti indicati.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la mancata rilevazione dell'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Ebbene, l'art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010 stabilisce che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1 (relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Nella specie, il non ha sollevato l'eccezione alla prima udienza del 23.10.2020 né a Pt_1 quella del 26.3.2021, bensì in sede di memoria ex articolo 320 c.p.c., quindi ben oltre i termini stabiliti.
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata in quanto tardiva.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata revoca del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. n.
14910/2013). Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, occorre decidere il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass.
n. 287/1992; 3908/2016).
Nella specie, quindi, stante il rigetto dell'opposizione nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto condannare l'appellante alle spese della fase monitoria.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 16 del Regolamento, secondo cui l'amministratore, prima di poter richiedere per le vie giudiziarie il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto sollecitare detto pagamento in via bonaria e stragiudiziale.
Sul punto, deve evidenziarsi che il suddetto profilo potrebbe, in ipotesi, integrare cause di annullamento delle decisioni assembleari fondanti il decreto opposto, posto che la nullità può afferire solamente a deliberati con oggetto che non rientra, in assoluto, nella competenza dell'assemblea o che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nel mentre, in relazione alle delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'organo assembleare o che siano adottate con maggioranze differenti da quelle prescritte dalla legge o dal regolamento condominiale o che siano affette da vizi formali o da violazioni di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea o che violino norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto potrà ricorrere la differente forma patologica dell'annullabilità (Cass. SS.UU. n. 4806/2005). Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta dal singolo condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il pagamento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea può avere ad oggetto la sussistenza del debito e/o la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ovvero il verbale della delibera assembleare ma non anche la validità della stessa, che può essere contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1337 c.c. poiché l'attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia. Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare, nell'ambito del procedimento ex art. 645 c.p.c., la validità e la legittimità della deliberazione alla cui stregua è stata emessa l'opposta ingiunzione giudiziale verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall'art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ad esigenze di certezza nell'assetto delle relazioni condominiali.
Alla stregua ed in applicazione degli esposti principi esegetici deve, pertanto, escludersi che i rilievi addotti da parte opponente quali ragioni di gravame fondanti l'opposizione di primo grado, ed incentrati proprio sullo scrutinio di legittimità del deliberato posto a fondamento dimostrativo della pretesa creditoria azionata in via monitoria, potessero essere oggetto di delibazione nel procedimento di primo grado ed essere censurati ai fini della revoca dell'opposto titolo ingiuntivo.
Inoltre, occorre evidenziare circa la doglianza di mancata preventiva messa in mora come l'art
16 del regolamento richiamato non richiedesse affatto tale formalità, se non la mera comunicazione delle debenze all'interessato. La natura di tale disposizione poi non può ritenersi inoltre cogente rispetto al tentativo di recupero delle morosità, se non con riferimento ad eventuali interessi di mora che nel caso di specie non risultano applicati.
Inoltre dal fascicolo monitorio prodotto dal nel processo di primo grado Controparte_1 emerge in ogni caso la spedizione di due raccomandate, rispettivamente del 9.8.2019 e del
3.9.2019, contenenti la richiesta di pagamento.
Pertanto, anche tale motivo deve essere disatteso.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata espungendo dal dispositivo il riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese del monitorio.
Nulla sulle spese stante del presente grado di giudizio stante la contumacia del appellato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 7570/2022 del
Giudice di Pace di Roma, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata in 1° avverso il d.i. n. 22732/2019, emesso dal Giudice di Pace in data 11-14.11.2019 per l'importo di Euro 1.093,34, senza tuttavia il pagamento delle spese della fase monitoria;
- compensa le spese del presente grado.
Roma, 3 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con l'ausilio del dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 59792/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell'avv. Federico Guidoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amm.re p.t,
CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
citava innanzi al Giudice di Pace di Roma il Supercondominio di Parte_1 [...]
in Roma chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria CP_1 esecutorietà del d.i. n. 22732/2019 (con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €
1.093,24 per mancato versamento di quote condominiali, oltre interessi legali, € 326,00 per compenso e spese di procedura, oltre accessori di legge) e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
esponeva: che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il Parte_1 termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- l'inesistenza del Supercondominio;
- che era stato violato l'art. 16 del regolamento, il quale prevedeva l'obbligo di messa in mora prima di effettuare il ricorso monitorio;
- la nullità della delibera del 3.7.2019 poiché i singoli condominii non avevano nominato i propri mandatari;
- che la somma riportata a pag. 1, lett. a) e c), del ricorso monitorio non era stata approvata;
- che i documenti di bilancio erano incomprensibili e privi dei registri di cassa e di contabilità.
Si costituiva il Supercondominio in Roma chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_1 istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Il Supercondominio eccepiva: che il giudice aveva il potere-dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria, e non solo di vagliare la consistenza dell'eccezione di inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di 60 giorni;
-che il supercondominio nasceva ipso iure et de facto non essendo necessaria la manifestazione di volontà dell'originario costruttore o dei proprietari delle unità immobiliari;
- che erano state inviate ben due raccomandate con le quali si era richiesto il pagamento delle somme dovute;
- che i motivi di doglianza sulla delibera integravano al più motivi di annullamento;
- che le somme di cui alla lett. a) e c) erano state approvate, rispettivamente, al punto 3 e 2 dell'o.d.g.
Con sentenza n. 7570/2022, il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione di
[...]
, condannandolo al pagamento, in favore del Supercondominio, delle spese Parte_1 della fase monitoria e del presente giudizio, liquidate in euro 265,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello chiedendo la revoca Parte_1 del d.i. opposto.
L'appellante esponeva: che il Giudice di primo grado aveva omesso qualsivoglia pronunciamento sull'eccezione ritualmente sollevata circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in data 14.11.2019 ma era stato notificato, unitamente alla copia autentica del ricorso avversario e all'atto di precetto, in data 27.2.2020
(ossia ben oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c.); - che il Giudice di primo grado aveva omesso qualsivoglia pronunciamento sulla previa messa in mora del moroso come presupposto indefettibile richiesto dall'art. 16 del Parte_2 regolamento condominiale per il deposito del ricorso monitorio.
All'udienza del 26.5.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del . Controparte_1
All'udienza del 14.3.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello merita accoglimento nei limiti indicati.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la mancata rilevazione dell'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Ebbene, l'art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010 stabilisce che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1 (relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Nella specie, il non ha sollevato l'eccezione alla prima udienza del 23.10.2020 né a Pt_1 quella del 26.3.2021, bensì in sede di memoria ex articolo 320 c.p.c., quindi ben oltre i termini stabiliti.
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata in quanto tardiva.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata revoca del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. n.
14910/2013). Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, occorre decidere il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass.
n. 287/1992; 3908/2016).
Nella specie, quindi, stante il rigetto dell'opposizione nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto condannare l'appellante alle spese della fase monitoria.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 16 del Regolamento, secondo cui l'amministratore, prima di poter richiedere per le vie giudiziarie il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto sollecitare detto pagamento in via bonaria e stragiudiziale.
Sul punto, deve evidenziarsi che il suddetto profilo potrebbe, in ipotesi, integrare cause di annullamento delle decisioni assembleari fondanti il decreto opposto, posto che la nullità può afferire solamente a deliberati con oggetto che non rientra, in assoluto, nella competenza dell'assemblea o che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nel mentre, in relazione alle delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'organo assembleare o che siano adottate con maggioranze differenti da quelle prescritte dalla legge o dal regolamento condominiale o che siano affette da vizi formali o da violazioni di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea o che violino norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto potrà ricorrere la differente forma patologica dell'annullabilità (Cass. SS.UU. n. 4806/2005). Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta dal singolo condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il pagamento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea può avere ad oggetto la sussistenza del debito e/o la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ovvero il verbale della delibera assembleare ma non anche la validità della stessa, che può essere contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1337 c.c. poiché l'attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia. Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare, nell'ambito del procedimento ex art. 645 c.p.c., la validità e la legittimità della deliberazione alla cui stregua è stata emessa l'opposta ingiunzione giudiziale verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall'art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ad esigenze di certezza nell'assetto delle relazioni condominiali.
Alla stregua ed in applicazione degli esposti principi esegetici deve, pertanto, escludersi che i rilievi addotti da parte opponente quali ragioni di gravame fondanti l'opposizione di primo grado, ed incentrati proprio sullo scrutinio di legittimità del deliberato posto a fondamento dimostrativo della pretesa creditoria azionata in via monitoria, potessero essere oggetto di delibazione nel procedimento di primo grado ed essere censurati ai fini della revoca dell'opposto titolo ingiuntivo.
Inoltre, occorre evidenziare circa la doglianza di mancata preventiva messa in mora come l'art
16 del regolamento richiamato non richiedesse affatto tale formalità, se non la mera comunicazione delle debenze all'interessato. La natura di tale disposizione poi non può ritenersi inoltre cogente rispetto al tentativo di recupero delle morosità, se non con riferimento ad eventuali interessi di mora che nel caso di specie non risultano applicati.
Inoltre dal fascicolo monitorio prodotto dal nel processo di primo grado Controparte_1 emerge in ogni caso la spedizione di due raccomandate, rispettivamente del 9.8.2019 e del
3.9.2019, contenenti la richiesta di pagamento.
Pertanto, anche tale motivo deve essere disatteso.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata espungendo dal dispositivo il riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese del monitorio.
Nulla sulle spese stante del presente grado di giudizio stante la contumacia del appellato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 7570/2022 del
Giudice di Pace di Roma, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata in 1° avverso il d.i. n. 22732/2019, emesso dal Giudice di Pace in data 11-14.11.2019 per l'importo di Euro 1.093,34, senza tuttavia il pagamento delle spese della fase monitoria;
- compensa le spese del presente grado.
Roma, 3 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con l'ausilio del dott. Emanuele Gualtieri