Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 604/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 15.6.2024 da:
( ), elettivamente domiciliata in Gioia dei Marsi, via Sarentina Parte_1 C.F._1
34°, presso lo studio dell'avv. Emiliana Longo che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
- interdicendo –
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO avente ad oggetto: Interdizione giudiziale
CONCLUSIONI
per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.6.2024, la ricorrente, deducendo di essere moglie di , ha Controparte_1 adito l'intestato tribunale per sentir pronunciare l'interdizione del PNAETTA sostenendo l'impossibilità totale e definitiva dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi essendo affetto da “efficienza cognitiva deficitaria, quadro di declino cognitivo caratterizzato da deficit dei processi di apprendimento, di memoria a breve termine verbale e di memoria a lungo termine. Deficitari inoltre, i processi di attenzione, selettiva e sostenuta, le abilità prassiche di tipo visuo-spaziale e visuo-costruttivo e il linguaggio in denominazione” tanto
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Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'interdicendo ed agli altri soggetti indicati dalla legge quali destinatari della notificazione ed è stata celebrata regolarmente la prima udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato, alla quale sono comparsi la ricorrente e i figli dell'interdicendo e , i quali hanno dichiarato che il è affetto da Controparte_2 CP_3 Controparte_1 demenza senile ed Alzheimer da cinque anni, non è in grado di riconoscere i propri familiari e che è totalmente allettato.
Non potendo essere trasportato, si è proceduto all'esame dell'interdicendo presso la sua abitazione ed è stata riscontrata la palese incapacità di di instaurare relazioni con il mondo esterno e di Controparte_1 rispondere a stimoli.
2. La domanda di interdizione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
2.1. Ai fini dell'accoglimento di tale domanda occorre, infatti, accertare se l'individuo disponga delle capacità sufficienti a far fronte a tutti gli atti della vita civile che attengono alla propria capacità di relazionarsi con gli altri, che essi siano familiari, sociali o di natura economico-patrimoniale.
Solo ove le condizioni di salute della persona interdicenda sono di gravità tale da comportare una severa alterazione delle sue facoltà mentali sicché egli appaia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, va privilegiata la misura dell'interdizione in luogo di quella meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
L'introduzione dello strumento dell'amministrazione di sostegno ha, quindi, significativamente eroso l'ambito applicativo dell'interdizione in considerazione della finalità di tale istituto che, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3 della citata legge 6/2004, mira ad offrire, a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la modifica degli articoli 414 e 417 del codice civile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584),
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di precisare che la valutazione dei diversi istituti di tutela deve essere condotto “tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata
2 dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 2
-, Sentenza n. 6079 del 04/03/2020).
In altri termini, nei rapporti tra amministrazione di sostegno ed interdizione occorre disporre tale ultima misura solo quando la nuova misura dell'amministrazione di sostegno non possa ritenersi opportuna (ex art. 418 co. 3
c.c.), rendendo di fatto necessaria l'ablazione totale o parziale della capacità di agire.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta, consente di ritenere certamente sussistenti le condizioni per l'apertura di una procedura di ADS in luogo dell'interdizione, in quanto misura maggiormente congrua per la cura degli interessi dell'odierno interdicendo.
In particolare, dalla relazione medica allegata è emerso che già nel 2022 il sig. mostrava un quadro CP_1 cognitivo del tutto deficitario a carico dei processi di apprendimento, di memoria a breve termine verbale, di memoria a lungo termine e di linguaggio, confermato anche dal successivo certificato medico del 2024 ove si legge che l'interdicendo è affetto da grave deterioramento cognitivo e da cerebropatia vascolare cronica, necessitando di aiuto e supervisione da parte dei familiari per ogni atto della vita quotidiana quanto impossibilitato alla cura dei propri interessi e a una vita di relazione.
Sebbene la natura della patologia diagnosticata e l'irreversibilità della situazione medica (riconosciuto anche invalido con necessità di assistenza continua e portatore di handicap in situazione di gravità senza necessità di revisione), nel caso che ci occupa, la situazione personale del sig. , non richiedendo l'assunzione di CP_1 decisioni connotate da particolare complessità, anche dal punto di vista patrimoniale ed economico, non rende necessaria la pronuncia di interdizione, ben potendo, la nomina di un amministratore di sostegno, egualmente soddisfare le esigenze di tutela e perseguimento degli interessi del beneficiario, con la minore compressione possibile della capacità di agire dello stesso (cfr. Tribunale Monza sez. IV, 03/03/2020, n.497).
Dal punto di vista patrimoniale, la cura degli interessi patrimoniali dell'amministratore di sostegno dovrebbe limitarsi unicamente alla gestione della pensione, da egli percepita, dell'ammontare di circa 25.000,00 euro annui lordi nonché alla gestione del patrimonio immobiliare, costituito essenzialmente dalla comproprietà dell'immobile in cui egli attualmente risiede e da un terreno seminativo (anch'essi in misura di ½).
Dunque, sia la cura degli interessi patrimoniali che degli interessi non patrimoniali del sig. Controparte_1 possono essere tutelati ricorrendo allo strumento dell'ADS.
3. La particolare natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della mancata opposizione dell'interdicenda e delle altre parti notiziate del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a)RIGETTA il ricorso per interdizione proposto da;
Parte_1
3 b) TRASMETTE gli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di Avezzano per ogni opportuna valutazione in ordine all'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno in favore di;
Controparte_1
c) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso il 22.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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