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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4309/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Negroni n. 13, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Gaspare Aiello che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno mensile invalidità civile,
pensione inabilità civile, indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario dell'invalidità del 100% o comunque del 76% e per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario dell'85%.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in ordine alle prestazioni di riferimento,
occorrendo evidenziare che, dopo una prima fase in cui si chiedeva il riconoscimento anche del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, la parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento del 100% di invalidità, con condanna
CP_ dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi non riscossi, dopo aver chiesto in ricorso “… l'assegnazione del relativo assegno di accompagnamento …”.
In ragione di tale incertezza, relativa all'eventuale domanda di riconoscimento anche del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, è stato disposto rinvio, rimasto inizialmente senza esiti, per chiarimenti da parte della ricorrente.
Con le note scritte depositate il 18.12.2024, la parte ricorrente ha infine affermato che era stato chiesto il riconoscimento del 100% per l'erogazione della pensione di invalidità,
sicché deve dirsi che l'oggetto del giudizio non è relativo all'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente ha formulato, nel ricorso in opposizione, anche domanda di pagamento della prestazione in maniera non ammissibile, con valutazione che riguarda anche
2 CP_ l'assegno mensile di invalidità civile, per il quale l' nella prima fase ha affermato l'insussistenza del requisito reddituale.
CP_ Va difatti dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni proposte dall' in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario e della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto ed alla condanna al pagamento della prestazione.
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità deflattiva, ha previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da
CP_ parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata
attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del
provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito
medico-sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria,
ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica CP_1
anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per
3 l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il
requisito contributivo e così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di
omologa sia notificato agli enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla
verifica di tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle
relative prestazioni entro centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna
irragionevolezza, che sarebbe stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia
esecutiva ad un atto dichiarativo, per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla
legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è CP_1
incaricato, non procede al pagamento, si apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui
CP_ dovranno essere esaminate tutte le questioni che l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”). 4 Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n. 6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se
non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di
sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui
passare "necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell CP_2
presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento
medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o
assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che
esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto
richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità
allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile
del contenzioso sanitario … Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o.
richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti
processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le
quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la
presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso
amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse
5 ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento
medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di
cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione
previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. … Solo
qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione
effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice
potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti
dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di
giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva la verifica - prima da
CP_ parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone -
attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
6 Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n.
8533/2015, fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui
“… manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito, rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass.
6085/2014: “… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle
controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali
connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva
verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei
requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione
richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento
sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in
cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
Precisato che l'odierno procedimento è limitato all'accertamento del requisito sanitario,
CP_ con successive valutazioni dell' in ordine agli altri requisiti, si rileva che la c.t.u.
espletata dal dott. ha concluso affermando la sussistenza di una percentuale di 85% Per_1
con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e
7 ben argomentata, dovendosi anche considerare che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda deve accogliersi con riferimento al requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile e rigettata nel resto.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte ricorrente;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 20.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
8
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4309/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Negroni n. 13, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Gaspare Aiello che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno mensile invalidità civile,
pensione inabilità civile, indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario dell'invalidità del 100% o comunque del 76% e per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario dell'85%.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in ordine alle prestazioni di riferimento,
occorrendo evidenziare che, dopo una prima fase in cui si chiedeva il riconoscimento anche del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, la parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento del 100% di invalidità, con condanna
CP_ dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi non riscossi, dopo aver chiesto in ricorso “… l'assegnazione del relativo assegno di accompagnamento …”.
In ragione di tale incertezza, relativa all'eventuale domanda di riconoscimento anche del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, è stato disposto rinvio, rimasto inizialmente senza esiti, per chiarimenti da parte della ricorrente.
Con le note scritte depositate il 18.12.2024, la parte ricorrente ha infine affermato che era stato chiesto il riconoscimento del 100% per l'erogazione della pensione di invalidità,
sicché deve dirsi che l'oggetto del giudizio non è relativo all'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente ha formulato, nel ricorso in opposizione, anche domanda di pagamento della prestazione in maniera non ammissibile, con valutazione che riguarda anche
2 CP_ l'assegno mensile di invalidità civile, per il quale l' nella prima fase ha affermato l'insussistenza del requisito reddituale.
CP_ Va difatti dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni proposte dall' in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario e della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto ed alla condanna al pagamento della prestazione.
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità deflattiva, ha previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da
CP_ parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata
attribuzione a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del
provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito
medico-sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria,
ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica CP_1
anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per
3 l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il
requisito contributivo e così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di
omologa sia notificato agli enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla
verifica di tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle
relative prestazioni entro centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna
irragionevolezza, che sarebbe stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia
esecutiva ad un atto dichiarativo, per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla
legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è CP_1
incaricato, non procede al pagamento, si apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui
CP_ dovranno essere esaminate tutte le questioni che l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”). 4 Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n. 6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se
non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di
sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui
passare "necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell CP_2
presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento
medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o
assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che
esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto
richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità
allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile
del contenzioso sanitario … Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o.
richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti
processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le
quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la
presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso
amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse
5 ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento
medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di
cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione
previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. … Solo
qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione
effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice
potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti
dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di
giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva la verifica - prima da
CP_ parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone -
attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
6 Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n.
8533/2015, fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui
“… manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito, rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass.
6085/2014: “… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle
controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali
connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva
verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei
requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione
richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento
sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in
cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
Precisato che l'odierno procedimento è limitato all'accertamento del requisito sanitario,
CP_ con successive valutazioni dell' in ordine agli altri requisiti, si rileva che la c.t.u.
espletata dal dott. ha concluso affermando la sussistenza di una percentuale di 85% Per_1
con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e
7 ben argomentata, dovendosi anche considerare che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda deve accogliersi con riferimento al requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile e rigettata nel resto.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte ricorrente;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 20.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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