Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2032/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio / lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a LUNGRO (CS) in [...]_1 C.F._1 30.12.1982, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CAPPARELLI EMANUELA
E
, C.F. , parte nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Santo Ricetta,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la decisione alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 9.1.2025, ed il P.M., ritualmente avvisato, non ha espresso conclusioni difformi
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 19.11.2024, i ricorrenti, come sopra generalizzati, premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio, e che dalla loro unione è nata , il [...] a [...], hanno chiesto di disciplinare i Persona_1 rapporti tra gli stessi e la figlia nelle modalità di seguito indicate:
“2. la minore , nata Castrovillari il 25-08-2019 è affidata in forma condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori e la stessa continuerà ad abitare e vivere nell'appartamento sito in
Firmo in C.da Fattizze n. 1 sopra indicato, unitamente alla mamma ed al figlio della sig.ra di anni 13; ciò consentirà anche alla piccola di potere Parte_1 Persona_2 continuare a ricevere il profondo affetto dei nonni paterni, che abitano al piano inferiore, ed il prezioso contributo che essi danno per la sua crescita;
3.le Parti, di comune accordo, evidenziano che il sig. ha lasciato la casa familiare il CP_1 giorno Venerdì 26 Gennaio 2024, che ha provveduto a trovare altra soluzione abitativa ed ha autorizzato la sig.ra alla sostituzione delle chiavi e della serratura che è Parte_1 stata effettuata contestualmente;
4.nella predetta casa potranno abitare esclusivamente la piccola , il fratello Persona_1
e la sig.ra oltreché il figlio maggiore della sig.ra Persona_2 Parte_1 Pt_1
; nel caso in cui la sig.ra dovesse consentire che altre persone Persona_3 Pt_1 occupino o abitino il ricordato appartamento la stessa perderà ipso iure il diritto di abitare;
tutte le utenze saranno a totale carico della sig.ra ; la sig.ra Parte_1 Parte_1
non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla casa ed alla sua destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del sig.
; qualsivoglia intervento sulla casa sia di carattere straordinario, che sarà a CP_1 carico del sig. , che di piccola manutenzione, che sarà a carico della sig.ra CP_1
non potrà essere eseguito senza il preventivo consenso del sig. , Pt_1 CP_1 che potrà avvenire anche per le vie brevi (sms, WhatsApp o e-mail). Il sig. CP_1 solleva la sig.ra da ogni responsabilità che dovesse derivare dal mancato Pt_1 preavviso o richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui sopra ai proprietari dell'immobile. Resta inteso che al raggiungimento del 18° anno della propria figlia Per_1
e della sua autosufficienza, la sig.ra dovrà lasciare la predetta casa e
[...] Parte_1 si impegna a riconsegnare l'appartamento in questione nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, pena il risarcimento del danno, consegnando le relative chiavi al sig.
[...]
; CP_1
5.il padre ha diritto di vedere e tenere la figlia, compatibilmente con le esigenze della bambina e con i propri impegni di lavoro, secondo il seguente calendario: Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:00 e, a settimane alterne, il Sabato o la Domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
6.il padre trascorrerà le vacanze insieme alla figlia per 10 giorni nel mese di Luglio e per
10 giorni nel mese di Agosto, con preavviso anche a mezzo app di messaggistica, da inoltrare entro il 30 di Giugno;
inoltre potrà trascorrere con la figlia il periodo dal 24
Dicembre sino al 30 Dicembre, ovvero il periodo dal 31 Dicembre sino al 6 gennaio, ad anni alterni;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, compatibilmente con le esigenze della piccola e quelle lavorative del padre;
7.l'assetto di cui ai punti 5 e 6 potrà essere derogato liberamente previo accordo tra le parti;
8.le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
9.ciascun genitore potrà acquisire informazioni dirette sull'andamento scolastico della figlia e sulla sua condizione di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante la figlia;
10.entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento della figlia, la madre garantendo il vitto e l'alloggio in quanto la piccola è collocata insieme ad essa, ed il padre versando direttamente alla madre, entro il 27 del mese, la somma di euro 200,00, rivalutato secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia e della sua autosufficienza economica;
11.per quanto riguarda l'assegno unico, il sig. rinuncia alla quota ad esso spettante CP_1 pari al 50% ed autorizza la sig.ra ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 230/2021, Pt_1 affinché sia essa a richiedere la quota per intero pari al 100%; le parti concordano che le somme corrisposte al sig. per l'assegno unico per la figlia e non versate alla sig.ra CP_1 pari ad € 1.000,00, si intendono compensate con le utenze per gli anni di Pt_1 convivenza anni 2022-2023-2024 per l'ammontare equivalente;
12.le Parti, con riferimento all'individuazione delle spese per la figlia e al relativo regime, distinguendo le due categorie in “ordinarie” e “straordinarie” o c.d. extra assegno (che sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno), dichiarano di aderire alle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14- 07-2017:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari Pag. 3 di 5
alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2a. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3a. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4a. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5a. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITÀ FISCALE Pag. 4 di 5
La detrazione delle spese straordinarie ai fini lrpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
13. i signori e dichiarano esplicitamente di aver ricevuto la necessaria CP_1 Pt_1 informazione sulla portata del presente atto che si accingono a porre in essere e sull'efficacia dello stesso, riconoscendo ampiamente i contenuti e i termini;
14. le spese e compensi di giudizio saranno interamente compensate tra la parti. La sig.ra dichiara di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Pt_1 COA di Castrovillari del 01-07-2024.” All'udienza del 9.1.2025, le parti ed i difensori, a precisazione di quanto indicato in ricorso hanno congiuntamente dedotto:
“In relazione agli accordi di cui all'art. 4 le parti ed i difensori, a modifica di quanto indicato in ricorso, CONCORDANO CHE, in conseguenza di quanto concordato in tema di affidamento e collocamento della minore, LA CASA FAMILIARE SITA IN FIRMO alla
Contrada Fattizze n. 1, viene , la quale potrà abitarvi con la Parte_2 minore , oltre che con gli altri figli della e Persona_1 Pt_1 Persona_2 [...]
, restando inteso che al verificarsi dei presupposti per il venir meno Per_3 dell'assegnazione della casa familiare in relazione alla minore , la Persona_1 Pt_1 perderà il diritto di abitare nella stessa. Le parti altresì precisano che in relazione all'art. 5 dell'accordo, a modifica di quanto indicato in ricorso, concordano che il padre potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze della bambina e con i propri impegni di lavoro, secondo il seguente calendario: a settimane alterne, dal Sabato alle ore 10:00 alla Domenica alle ore 19:00, con pernotto nonché il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:00; nelle settimane in cui non è previsto il pernotto dal sabato, il padre potrà tenere con sé la figlia il
Lunedì e Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:00, nonché il Mercoledì dalle ore 16:30 al giovedì quando riaccompagnerà a scuola, ovvero, quando non c'è scuola, dalla Per_1 madre alle ore 10:00.” All'udienza del 9.1.2025, quini, il G.D. ha riservato la decisione al Collegio. Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta pattuizione sia conforme agli interessi del minore, e che, pertanto, il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DISPONE l'affidamento condiviso della minore , nata il [...] a [...]
Castrovillari, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
B. ASSEGNA la casa familiare ad;
Parte_1
C. Dispone che corrisponda ad la somma di CP_1 Parte_1
€.200,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore, con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, che qui si intendono integralmente trascritte;
D. DISPONE in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in parte motiva;
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E. NULLA sulle spese;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 marzo 2025.
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott. Beatrice Magarò