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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2933/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Matteo Casati, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cantù, Via Mazzini, 13
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enkeled Controparte_1 P.IVA_2
Koxhaj, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via XX Settembre, 21
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente Piaccia alla giustizia dell'adito On.le Tribunale di Como, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: previa declaratoria di risoluzione del contratto di subappalto inter partes o, in subordine, previa riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c., e/o comunque ai sensi dell'art. 1460 c.c., accertare e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta opposta infondata in fatto e in diritto. Per l'effetto: previa declaratoria di nullità, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 1157/2023 - R.G. n. 2395/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 11/07/2023 e notificato in data
17/07/2023, e/o comunque rigettare ogni pretesa creditoria azionata dall'opposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Il tutto con sentenza anche in punto spese di lite.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da nei confronti di per la complessiva somma di euro Parte_1 Controparte_1 52.360,00, ovvero per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Per l'effetto: condannare la predetta convenuta opposta al pagamento della predetta somma di euro
52.360,00, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, comprensive di rimborso forfettario 15% e di oneri di legge, nonché di spese di CTU e CTP.
In via istruttoria:
pagina 1 di 11 Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di
[...]
e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: CP_1
1) Vero che, con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile di proprietà della signora sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, Parte_2 il Direttore dei Lavori geom. ha personalmente verificato la Controparte_2 presenza dei vizi, difetti e manchevolezze alle opere realizzate, come documentati nella relazione che mi si rammostra (doc. 14), redatta dal medesimo D.L., il cui contenuto viene dal predetto D.L. integralmente confermato?
2) Vero che in data 27/01/2022, in nome e per conto dei committenti, il D.L. geom. ha inviato la relazione che mi si rammostra (doc. 14), a mezzo Controparte_2 mail, sia a sia alla subappaltatrice richiedendo ad entrambe Parte_1 Controparte_1 le società il risarcimento dei danni per i lavori che si renderanno necessari per il ripristino dei vizi, difetti e manchevolezze documentati nella relazione stessa?
3) Vero che, quanto ai lavori edili eseguiti da presso l'immobile sito in Controparte_1
Grandate (CO), via Prealpi n. 4, la vasca da bagno posata nel locale bagno presenta problemi di infiltrazioni d'acqua, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
4) Vero che, in particolare, a seguito della verifica dell'impossibilità di posa della vasca da bagno pannellabile di dimensioni di 170 cm, i committenti avevano scelto la soluzione di montare una vasca da murare di pari dimensioni, ma che dopo rassicurazioni da parte del personale della società sull'effettiva fattibilità di posa di tipologia Controparte_1 pannellabile, e quindi dopo l'ordine ormai eseguito, si è dovuto procedere alla sostituzione della stessa con una da 160 cm sempre pannellabile, perché le dimensioni di quella ordinata erano eccessive e l'installazione risultava quindi impossibile?
5) Vero che, sempre con riferimento alla vasca pannellabile di cui ai precedenti capitoli di prova, in fase di posa il personale di ha omesso di eseguire la rasatura Controparte_1 della muratura sotto la finestra, il che ha comportato la formazione di uno spazio vuoto tra parete e vasca che è stato chiuso solo dopo la posa della vasca e del rivestimento, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
6) Vero che, malgrado la chiusura dello spazio vuoto tra parete e vasca di cui al precedente capitolo di prova, le infiltrazioni di acqua sono perdurate e perdurano tutt'ora?
7) Vero che alcune piastrelle a rivestimento della parete sul lato sinistro della vasca da bagno di cui ai precedenti capitoli di prova, posate in periodo successivo alla posa della vasca, presentano dei difetti di posatura in quanto disallineate, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
8) Vero che, sempre con riferimento al locale bagno di cui ai precedenti capitoli di prova ed ai lavori edili eseguiti da in alcune porzioni di parete sopra il Controparte_1 rivestimento, e in particolare sopra la porta di accesso al locale, si sono formate delle crepe, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
9) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, in fase di posa della scala interna in legno ad opera del personale di sono stati causati dei danni a due Controparte_1 gradini, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc.
14)?
10) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, il piano superiore è rimasto al rustico, risultando mancante della finitura in piastrella/laminato e che la controparete in cartongesso è instabile e spanciata, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
pagina 2 di 11 11) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, la porta di accesso ai locali di sgombero nel sottotetto non si chiude correttamente, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
12) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, nel locale sgombero al piano seminterrato, in fase di esecuzione delle demolizioni per il rifacimento del sovrastante bagno da parte del personale di è stato danneggiato il plafone? Controparte_1
13) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, sul nuovo marciapiede realizzato esternamente, zona sud, in caso di pioggia si formano dei ristagni di acqua, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
14) Vero che, per tentare di ovviare al problema della formazione dei ristagni di acqua indicati nel precedente capitolo di prova, il personale di ha posato una Controparte_1 griglia di scarico, ma l'acqua non defluisce da tale griglia, scorrendo invece dalla parte opposta, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra
(doc. 14)? 15) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, analogo problema di ristagno di acque meteoriche indicato nei precedenti capitoli si verifica anche nel tratto esterno che va dalla porta di ingresso al retro dell'edificio, in quanto la pendenza della pavimentazione converge verso il centro del marciapiede anziché verso l'esterno, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
16) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1
l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, i gradini esterni realizzati dal personale di hanno tra loro altezze differenti, in particolare l'alzata dell'ultimo Controparte_1 gradino riporta una misura inferiore rispetto agli altri, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
17) Vero che i medesimi gradini esterni realizzati da presso Controparte_1
l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, risultano già macchiati, sia per quanto riguarda le pedate in piastrelle sia per le alzate, con presenza di efflorescenze, mentre sul lato esterno i gradini risultano carenti delle rasature? 18) Vero che parte dei gradini esterni realizzati da presso l'immobile Controparte_1 sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, risultano mancanti delle piastrelle a copertura, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
19) Vero che sotto la parte terminale del muretto di contenimento del nuovo marciapiede realizzato da presso l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, Controparte_1 risulta presente del pietrame che non è stato asportato prima di procedere ai lavori di realizzazione, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra
(doc. 14)?
20) Vero che il legale rappresentante pro tempore di dott. dopo Parte_1 Tes_1 aver ricevuto la contestazione mail dei committenti del 23/04/2022 con i relativi n. 3 allegati, che mi si rammostra in copia (doc. 9), il successivo 27/04/2023 inoltrò a
[...] la medesima contestazione mail, sempre con i relativi n. 3 allegati, con mail Controparte_1 di accompagnamento che mi si rammostra in copia (doc. 10)?
21) Vero che anche la mail che mi si rammostra in copia (doc. 11) è stata inviata dal legale rappresentante pro tempore di dott. all'indirizzo mail di Parte_1 Tes_1 [...] in data 09/06/2022? Controparte_1
Si indicano quali testi su tutti i predetti capitoli di prova:
pagina 3 di 11 geom. con studio in 22070 Veniano (CO), piazza San Lorenzo n. Controparte_2
2;
residente in [...]; Controparte_3
, residente in [...]; Parte_2
c/o la sede legale di in 22070 Appiano Gentile (CO), via Controparte_4 Parte_1
Fontanile n. 2/A. Si chiede inoltre, previo ordine ex art. 118 c.p.c. ai terzi proprietari dell'immobile signori e residenti in [...], Controparte_3 Parte_2 ammettersi CTU finalizzata ad accertare la presenza dei vizi, difetti e manchevolezze indicati nella relazione relazione del D.L. prodotta quale doc. 14 alle opere realizzate presso l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4 e in generale ad accertare se le opere realizzate da presso l'immobile di cui trattasi siano state eseguite a Controparte_1 regola d'arte, determinando, in caso di accertata presenza dei vizi, difetti e manchevolezze lamentate dai committenti, gli interventi che si renderanno necessari per provvedere al relativo ripristino e quantificando i costi degli stessi.
In caso di ammissione degli avversi capitoli di prova, la scrivente difesa chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati. Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare e/o pregiudiziale
- Accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad agire della società per vizi e Parte_1 difetti quantificati in importi superiori a quelli denunziati dai committenti Parte_3 con comunicazione del 27/04/2023;
[...]
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1670 c.c. della società dal Parte_1 diritto/potere di contestare alla società ulteriori vizi e difetti rispetto a Controparte_1 quelli già denunziati dal committente con la missiva del 27 aprile 2022;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art.648 c.p.c., voglia concedere l'esecuzione provvisoria parziale per la minor somma di €. 10.790,00, risultando la stessa non contestata;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art.648 c.p.c., voglia concedere l'esecuzione provvisoria parziale per la minor somma di €. 7.240,00, risultando la stessa non contestata, avendo la controparte stessa quantificato i costi per l'eliminazione degli asseriti vizi e difetti in €. 5.100,00. NEL MERITO In via principale
- Contrariis reiectis, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1157/2023 – RG n. 2395/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 11/07/2023 per la somma di €. 12.340,00, oltre alle spese liquidate nella procedura monitoria, oltre oneri di legge, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e spese accessorie e rivalutazione monetaria, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte;
- in ogni caso, condannare la società in ragione di quanto dedotto in narrativa, al Parte_1 pagamento a favore della società della complessiva somma di €. Controparte_1
12.340,00, oltre interessi maturati, maturandi, spese, diritti e compensi del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA, o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia ad esperita istruttoria;
pagina 4 di 11 - accertare e dichiarare l'inoperatività della clausola penale per il ritardo avendo contestato la l'inadempimento, e, conseguentemente, respingere la domanda Parte_1 riconvenzionale di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- in ogni caso, respingere integralmente le domande tutte formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano espressamente in questa le eccezioni, domande e istanze istruttorie formulate con le memorie istruttorie nn. 2 e 3 ex art. 171-ter c.p.c. ritualmente depositate, cui contenuto è da intendersi per ivi integralmente riportato e trascritto.
In ogni caso, condannare la società al pagamento a favore del sottoscritto Parte_1 procuratore delle spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1157/2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 12.340,00, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate dall'opposta in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato tra le parti e che l'ingiunta si era impegnata a pagare, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, con scrittura privata del 02.02.2022.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- in data 14.10.2021, aveva subappaltato a Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione di opere edili in un fabbricato sito in Grandate, commissionati all'opponente da;
Controparte_3
- l'opposta, tuttavia, aveva eseguito i lavori con grave ritardo rispetto alla scadenza pattuita e con gravi vizi e difetti, tanto che il committente aveva ripetutamente contestato, sia all'appaltatrice che alla subappaltatrice, gli errori, i ritardi, le difformità e i vizi delle opere;
- pertanto, in data 02.02.2022, l'attrice e la convenuta avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano previsto che: a) si Controparte_1
impegnava, entro il 28.02.2022, alla fornitura e posa della scala interna di collegamento dal primo piano al sottotetto e alla conclusione di tutti i lavori edili e di finitura interni e, entro il 15.03.2022, al completamento dei lavori esterni ivi meglio descritti e allo sgombero e pulizia dell'area di cantiere;
b) si Parte_1
impegnava ad eseguire il pagamento della somma di € 15.080,00 entro il
28.02.2022 e di € 12.340,00 a sessanta giorni dalla fine dei lavori;
c) in caso di ritardo nell'ultimazione die lavori, l'opposta sarebbe stata obbligata al pagamento di una penale giornaliera di € 100,00; pagina 5 di 11 - aveva eseguito, in favore di il pagamento Parte_1 Controparte_1 pattuito della somma di € 15.080,00, mentre l'opposta non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte, essendo le opere eseguite risultate affette da vizi, difetti e manchevolezze;
difatti, con messaggio email in data 23.04.2022, trasmesso dall'opponente all'opposta in data 27.04.2022, il committente Controparte_3 aveva denunciato a la mancata esecuzione, o l'esecuzione non a regola Parte_1
d'arte, di una serie di opere, chiedendo che i lavori venissero ultimati e sistemati da altra impresa, nonché richiesto il risarcimento dei danni alle cose causati del corso dei lavori;
- nonostante la convenuta si fosse resa disponibile ad eseguire i lavori di ripristino, le trattative tra le parti si erano rivelate infruttuose;
- in data 27.01.2023, il direttore dei lavori aveva inviato sia a che a Parte_1 [...]
una mail con allegata una relazione peritale contenente Controparte_1
contestazioni specifiche di tutti i vizi, difetti e mancanze delle opere realizzate dall'opposta, quantificando i costi per l'emenda in € 15.860,80, oltre IVA;
- pertanto, non avendo la convenuta eliminato le difformità e i vizi riconosciuti,
l'attrice avrebbe diritto di non adempiere alla propria obbligazione e di ottenere la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno pari ai costi per i lavori di ripristino richiesti dal committente, nonché, in ogni caso, il pagamento della penale pattuita nella scrittura del 02.02.2022.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 649 c.p.c.; in via principale, previa risoluzione del contratto di subappalto stipulato con l'opposta o, in subordine, previa riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, c, 1, c.c., o, comunque, in applicazione dell'art. 1460 c.c., la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 52.360,00, oltre interessi, pari alla penale pattuita dalle parti per il ritardo e ai costi da sostenersi per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla subappaltatrice.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- aveva affidato a i lavori da eseguire presso Parte_1 Controparte_1
l'immobile per cui è causa e i predetti lavori erano stati eseguiti sotto la stretta supervisione e direzione del direttore dei lavori e dell'appaltatrice;
pagina 6 di 11 - a seguito dei lavori extra e delle varianti eseguite in corso d'opera, il prezzo dei lavori commissionati all'opposta era stato revisionato in aumento da € 39.187,00 ad
€ 44.137,00 ed era stato altresì posticipato il cronoprogramma dei lavori;
- l'opposta aveva terminato e consegnati i lavori per cui è causa in data 07.03.2022, nel rispetto dei termini concordati tra le parti con la scrittura del 02.02.2022;
- in data 23.04.2022 il committente principale aveva contestato alcuni vizi e difetti delle opere eseguite dall'opposta, quantificando, tuttavia, i danni subiti nella misura di soli € 1.550,00, somma successivamente arbitrariamente aumentata dall'opponente;
- l'opponente sarebbe decaduta, ex art. 1670 c.c., dal diritto a denunciare difetti diversi da quelli contestati dal committente con la comunicazione de 23.04.2022 e, comunque, non avrebbe interesse a contestare vizi delle opere diversi da quelli contestati dal committente principale;
- in ogni caso, i vizi denunciati non sussisterebbero e, comunque, non sarebbero tali da giustificare la risoluzione del contratto, né da escludere il diritto dell'opposta al compenso;
- non potrebbe operare la penale per il ritardo, essendosi l'opponente limitata a contestare l'inadempimento dell'opposta.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le istanze e domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
07.03.2025.
*** ha agito in via monitoria per sentir condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione di opere edili nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Prima di entrare nel merito dei fatti oggetto del giudizio, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame e, in particolare, ricordare che:
- in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può sempre opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di pagina 7 di 11 cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (cfr., ex multis,
Cass. n. 19979/24);
- in tema di contratto di subappalto, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento (cfr., Cass. n. 23071/2020);
- in tema di riparto di onere della prova dei vizi delle opere appaltate, finché l'opera non sia stata accettata è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr., ex multis, Cass. n. 19146/2013; Cass. n.
26566/21).
In sintesi, pertanto, è possibile concludere che, nel contratto di subappalto, allorquando il subappaltatore, come nel caso di specie, agisca nei confronti dell'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, l'appaltatore può opporgli l'esistenza di vizi delle opere – purché tempestivamente denunciati a norma dell'art. 1670 c.c. – al fine di rifiutare il pagamento del corrispettivo e, a fronte dell'eccezione così formulata, è onere del subappaltatore, ove l'opera non sia stata ancora accettata, dimostrare di averla eseguita a regola d'arte.
Venendo al caso in esame, ha dedotto di aver consegnato le opere in Controparte_1
data 07.03.2022, ma non ha allegato, né provato, che le stesse fossero state accettate, nemmeno per “facta concludentia”, né dall'appaltatrice, né dal committente.
Al contrario, è provato documentalmente (cfr., doc. n. 9 opponente) che, in data
23.04.2022, il committente contestò all'appaltatrice la mancata esecuzione e Parte_1
l'esecuzione non a regola d'arte di alcune delle opere affidate alla subappaltatrice
[...]
dettagliatamente descritte nell'allegato al messaggio email denominato Controparte_1
“lavori contestati”, richiedendo l'eliminazione dei difetti e delle mancanze predette, oltre al risarcimento dei danni alle cose causati nell'esecuzione dei lavori, parimenti meglio descritti nell'allegato denominato “richiesta risarcimento” e ivi quantificati in € 1.550,00.
Al predetto messaggio email è inoltre allegato il preventivo di altra ditta per il completamento e l'emenda delle opere viziate, nel quale il prezzo per le sistemazioni è quantificato in complessivi € 8.300,00, oltre IVA.
pagina 8 di 11 E', inoltre, provato documentalmente che, in data 27.04.2022 (cfr., doc. n. 10 opponente) –
e, quindi, tempestivamente, avuto riguardo al termine ex art. 1670 c.c. - Parte_1
comunicò a la denuncia ricevuta dal committente, inoltrandole il Controparte_1
messaggio email ricevuto.
A fronte di quanto sopra, tuttavia, non ha dimostrato, come sarebbe Controparte_1
stato suo onere, in considerazione del già evidenziato riparto degli oneri probatori in materia di appalto, ove le contestazioni precedano l'accettazione dell'opera, che i vizi e le difformità denunciate dal committente all'appaltatore, e da quest'ultimo tempestivamente comunicategli, non sussistessero o non fossero a lui imputabili, limitandosi ad affermare, erroneamente, che l'onere della prova dell'esistenza dei vizi gravasse su Parte_1
Pertanto, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, la quale si è rifiutata di provvedere al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito con il subappaltatore (da ultimo, con la scrittura del 02.02.2022, doc. n. 1 fascicolo monitorio) alla luce della denuncia dei vizi delle opere e delle richieste risarcitorie ricevute dal committente, appare fondata ed esercitata secondo buona fede, avendo l'attrice rifiutato il pagamento del saldo di € 12.340,00, a fronte di difetti e danni provvisoriamente quantificati dal committente in complessivi € 11.676,00 (1.550,00 per danni, oltre € 8.300,00, più IVA al 22% per emenda dei vizi). Difatti, è pacifico in giurisprudenza che il principio che sorregge l'eccezione ex art. 1460 c.c. trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è esteso - secondo il principio interpretativo-integrativo correlato all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) - alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione, ecc.. Ne consegue che: “in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto (art. 1655 e segg. c.c.), il giudice non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e, cioè, al pagamento del corrispettivo, per il committente, e al compimento dell'opera, per
l'appaltatore), ma anche a quelle cosiddette collaterali di collaborazione, privilegiandone
l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato abbia dato causa a quello del creditore (Cass. n. 387/1997, n. 7701/1994)”, sicché è legittimo il rifiuto dell'appaltatore di pagare il corrispettivo al subappaltatore ove i lavori da quest'ultimo eseguiti non siano stati eseguiti a regola d'arte, ma abbiano cagionato danni di cui sarà chiamata a rispondere, in definitiva, la stessa appaltatrice (cfr., Cass. n. 2800/2008).
pagina 9 di 11 La fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice e, quindi, del rifiuto ad adempiere agli impegni assunti con il contratto di subappalto e con la scrittura del
02.02.2022, comporta che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, avendo la domanda monitoria ad oggetto un credito inesigibile.
Venendo all'esame delle domande riconvenzionali svolte dall'opponente in citazione, deve innanzitutto osservarsi - all'esito dell'interpretazione della domanda giudiziale, operata dal giudice - che non ha formulato alcuna domanda principale di risoluzione del Parte_1
contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c., bensì ha richiesto un mero accertamento incidentale dell'intervenuta risoluzione del contratto, o della riduzione del prezzo, o della fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., al fine di ottenere, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo. Pertanto, accolta la domanda principale attorea in accoglimento dell'eccezione ex art. 1460 c.c., viene meno l'interesse agli ulteriori accertamenti incidentali richiesti dall'attore. ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al Parte_1
pagamento della somma di € 52.360,00, oltre interessi, in parte (€ 36.500,00), quale penale per il ritardo, pattuita nella scrittura del 02.02.2022, in parte (€ 15.860,00), pari ai costi da sostenersi per il ripristino delle difformità e dei vizi alle opere realizzate da
[...]
come quantificati dal committente, per mezzo del direttore dei lavori, in una CP_1 relazione tecnica trasmessa all'appaltatrice e alla subappaltatrice il 27.01.2023 (docc. nn.
14 e 15).
Quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento della penale per il ritardo, deve ricordarsi che: “la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (cfr., Cass. n. 23706/2009; Trib. Milano n. 7434 de 24.07.2024) e che “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con
l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo.
[…]” (cfr., Cass. n. 22050/2019). Nel caso in esame, poiché l'opponente ha contestato all'opposta l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di subappalto e con la scrittura del 02.02.2022 non è quindi applicabile la penale pattuita per il mero ritardo che presuppone l'avvenuto esatto adempimento, seppur in ritardo, dell'obbligazione.
pagina 10 di 11 Quanto, invece, all'ulteriore domanda di condanna, deve osservarsi che l'art. 1670 c.c. consente all'appaltatore esclusivamente di agire “in regresso” nei confronti dei subappaltatori e, quindi, di ripetere quanto pagato al committente all'esito del fruttuoso esercizio, da parte di quest'ultimo, delle azioni contrattuali. L'espressa qualificazione come di “regresso” dell'azione accordata all'appaltatore nei confronti del subappaltatore implica, in applicazione della giurisprudenza in materia di azione di regresso (cfr., per esempio,
Cass. n. 1253/1980; Cass. n. 13180/2007), che il pagamento del debito costituisce una condizione per l'accoglimento della domanda, sicché il pagamento deve essere, quantomeno, intervenuto nel corso del procedimento, prima che venga emessa la relativa pronuncia.
Nel caso in esame, tuttavia, parte opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di alcunché al committente, sicché, seppur la tempestiva denuncia dei vizi ricevuta legittimi, come visto, la sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore ex art. 1460 c.c., non può essere accolta l'ulteriore domanda attorea di condanna della convenuta in via di regresso (diversamente, peraltro, si verserebbe nell'iniqua situazione per cui l'opponente avrebbe trattenuto il saldo del corrispettivo dovuto all'opposta e otterrebbe altresì un'ulteriore somme per provvedere al futuro, eventuale pagamento nei confronti della committente).
In definitiva, pertanto, tutte le domande riconvenzionali dell'opponente devono essere rigettate, siccome infondate.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1157/2023;
2) rigetta tutte le domande riconvenzionali svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
13 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2933/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Matteo Casati, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cantù, Via Mazzini, 13
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enkeled Controparte_1 P.IVA_2
Koxhaj, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via XX Settembre, 21
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente Piaccia alla giustizia dell'adito On.le Tribunale di Como, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: previa declaratoria di risoluzione del contratto di subappalto inter partes o, in subordine, previa riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c., e/o comunque ai sensi dell'art. 1460 c.c., accertare e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta opposta infondata in fatto e in diritto. Per l'effetto: previa declaratoria di nullità, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 1157/2023 - R.G. n. 2395/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 11/07/2023 e notificato in data
17/07/2023, e/o comunque rigettare ogni pretesa creditoria azionata dall'opposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Il tutto con sentenza anche in punto spese di lite.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da nei confronti di per la complessiva somma di euro Parte_1 Controparte_1 52.360,00, ovvero per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Per l'effetto: condannare la predetta convenuta opposta al pagamento della predetta somma di euro
52.360,00, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, comprensive di rimborso forfettario 15% e di oneri di legge, nonché di spese di CTU e CTP.
In via istruttoria:
pagina 1 di 11 Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di
[...]
e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: CP_1
1) Vero che, con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile di proprietà della signora sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, Parte_2 il Direttore dei Lavori geom. ha personalmente verificato la Controparte_2 presenza dei vizi, difetti e manchevolezze alle opere realizzate, come documentati nella relazione che mi si rammostra (doc. 14), redatta dal medesimo D.L., il cui contenuto viene dal predetto D.L. integralmente confermato?
2) Vero che in data 27/01/2022, in nome e per conto dei committenti, il D.L. geom. ha inviato la relazione che mi si rammostra (doc. 14), a mezzo Controparte_2 mail, sia a sia alla subappaltatrice richiedendo ad entrambe Parte_1 Controparte_1 le società il risarcimento dei danni per i lavori che si renderanno necessari per il ripristino dei vizi, difetti e manchevolezze documentati nella relazione stessa?
3) Vero che, quanto ai lavori edili eseguiti da presso l'immobile sito in Controparte_1
Grandate (CO), via Prealpi n. 4, la vasca da bagno posata nel locale bagno presenta problemi di infiltrazioni d'acqua, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
4) Vero che, in particolare, a seguito della verifica dell'impossibilità di posa della vasca da bagno pannellabile di dimensioni di 170 cm, i committenti avevano scelto la soluzione di montare una vasca da murare di pari dimensioni, ma che dopo rassicurazioni da parte del personale della società sull'effettiva fattibilità di posa di tipologia Controparte_1 pannellabile, e quindi dopo l'ordine ormai eseguito, si è dovuto procedere alla sostituzione della stessa con una da 160 cm sempre pannellabile, perché le dimensioni di quella ordinata erano eccessive e l'installazione risultava quindi impossibile?
5) Vero che, sempre con riferimento alla vasca pannellabile di cui ai precedenti capitoli di prova, in fase di posa il personale di ha omesso di eseguire la rasatura Controparte_1 della muratura sotto la finestra, il che ha comportato la formazione di uno spazio vuoto tra parete e vasca che è stato chiuso solo dopo la posa della vasca e del rivestimento, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
6) Vero che, malgrado la chiusura dello spazio vuoto tra parete e vasca di cui al precedente capitolo di prova, le infiltrazioni di acqua sono perdurate e perdurano tutt'ora?
7) Vero che alcune piastrelle a rivestimento della parete sul lato sinistro della vasca da bagno di cui ai precedenti capitoli di prova, posate in periodo successivo alla posa della vasca, presentano dei difetti di posatura in quanto disallineate, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
8) Vero che, sempre con riferimento al locale bagno di cui ai precedenti capitoli di prova ed ai lavori edili eseguiti da in alcune porzioni di parete sopra il Controparte_1 rivestimento, e in particolare sopra la porta di accesso al locale, si sono formate delle crepe, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
9) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, in fase di posa della scala interna in legno ad opera del personale di sono stati causati dei danni a due Controparte_1 gradini, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc.
14)?
10) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, il piano superiore è rimasto al rustico, risultando mancante della finitura in piastrella/laminato e che la controparete in cartongesso è instabile e spanciata, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
pagina 2 di 11 11) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, la porta di accesso ai locali di sgombero nel sottotetto non si chiude correttamente, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
12) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, nel locale sgombero al piano seminterrato, in fase di esecuzione delle demolizioni per il rifacimento del sovrastante bagno da parte del personale di è stato danneggiato il plafone? Controparte_1
13) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, sul nuovo marciapiede realizzato esternamente, zona sud, in caso di pioggia si formano dei ristagni di acqua, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
14) Vero che, per tentare di ovviare al problema della formazione dei ristagni di acqua indicati nel precedente capitolo di prova, il personale di ha posato una Controparte_1 griglia di scarico, ma l'acqua non defluisce da tale griglia, scorrendo invece dalla parte opposta, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra
(doc. 14)? 15) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1 l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, analogo problema di ristagno di acque meteoriche indicato nei precedenti capitoli si verifica anche nel tratto esterno che va dalla porta di ingresso al retro dell'edificio, in quanto la pendenza della pavimentazione converge verso il centro del marciapiede anziché verso l'esterno, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
16) Vero che, sempre con riferimento ai lavori edili eseguiti da presso Controparte_1
l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, i gradini esterni realizzati dal personale di hanno tra loro altezze differenti, in particolare l'alzata dell'ultimo Controparte_1 gradino riporta una misura inferiore rispetto agli altri, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
17) Vero che i medesimi gradini esterni realizzati da presso Controparte_1
l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, risultano già macchiati, sia per quanto riguarda le pedate in piastrelle sia per le alzate, con presenza di efflorescenze, mentre sul lato esterno i gradini risultano carenti delle rasature? 18) Vero che parte dei gradini esterni realizzati da presso l'immobile Controparte_1 sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, risultano mancanti delle piastrelle a copertura, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra (doc. 14)?
19) Vero che sotto la parte terminale del muretto di contenimento del nuovo marciapiede realizzato da presso l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4, Controparte_1 risulta presente del pietrame che non è stato asportato prima di procedere ai lavori di realizzazione, come da riproduzioni fotografiche allegate alla relazione che mi si rammostra
(doc. 14)?
20) Vero che il legale rappresentante pro tempore di dott. dopo Parte_1 Tes_1 aver ricevuto la contestazione mail dei committenti del 23/04/2022 con i relativi n. 3 allegati, che mi si rammostra in copia (doc. 9), il successivo 27/04/2023 inoltrò a
[...] la medesima contestazione mail, sempre con i relativi n. 3 allegati, con mail Controparte_1 di accompagnamento che mi si rammostra in copia (doc. 10)?
21) Vero che anche la mail che mi si rammostra in copia (doc. 11) è stata inviata dal legale rappresentante pro tempore di dott. all'indirizzo mail di Parte_1 Tes_1 [...] in data 09/06/2022? Controparte_1
Si indicano quali testi su tutti i predetti capitoli di prova:
pagina 3 di 11 geom. con studio in 22070 Veniano (CO), piazza San Lorenzo n. Controparte_2
2;
residente in [...]; Controparte_3
, residente in [...]; Parte_2
c/o la sede legale di in 22070 Appiano Gentile (CO), via Controparte_4 Parte_1
Fontanile n. 2/A. Si chiede inoltre, previo ordine ex art. 118 c.p.c. ai terzi proprietari dell'immobile signori e residenti in [...], Controparte_3 Parte_2 ammettersi CTU finalizzata ad accertare la presenza dei vizi, difetti e manchevolezze indicati nella relazione relazione del D.L. prodotta quale doc. 14 alle opere realizzate presso l'immobile sito in Grandate (CO), via Prealpi n. 4 e in generale ad accertare se le opere realizzate da presso l'immobile di cui trattasi siano state eseguite a Controparte_1 regola d'arte, determinando, in caso di accertata presenza dei vizi, difetti e manchevolezze lamentate dai committenti, gli interventi che si renderanno necessari per provvedere al relativo ripristino e quantificando i costi degli stessi.
In caso di ammissione degli avversi capitoli di prova, la scrivente difesa chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati. Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare e/o pregiudiziale
- Accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad agire della società per vizi e Parte_1 difetti quantificati in importi superiori a quelli denunziati dai committenti Parte_3 con comunicazione del 27/04/2023;
[...]
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1670 c.c. della società dal Parte_1 diritto/potere di contestare alla società ulteriori vizi e difetti rispetto a Controparte_1 quelli già denunziati dal committente con la missiva del 27 aprile 2022;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art.648 c.p.c., voglia concedere l'esecuzione provvisoria parziale per la minor somma di €. 10.790,00, risultando la stessa non contestata;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art.648 c.p.c., voglia concedere l'esecuzione provvisoria parziale per la minor somma di €. 7.240,00, risultando la stessa non contestata, avendo la controparte stessa quantificato i costi per l'eliminazione degli asseriti vizi e difetti in €. 5.100,00. NEL MERITO In via principale
- Contrariis reiectis, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1157/2023 – RG n. 2395/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 11/07/2023 per la somma di €. 12.340,00, oltre alle spese liquidate nella procedura monitoria, oltre oneri di legge, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e spese accessorie e rivalutazione monetaria, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte;
- in ogni caso, condannare la società in ragione di quanto dedotto in narrativa, al Parte_1 pagamento a favore della società della complessiva somma di €. Controparte_1
12.340,00, oltre interessi maturati, maturandi, spese, diritti e compensi del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA, o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia ad esperita istruttoria;
pagina 4 di 11 - accertare e dichiarare l'inoperatività della clausola penale per il ritardo avendo contestato la l'inadempimento, e, conseguentemente, respingere la domanda Parte_1 riconvenzionale di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- in ogni caso, respingere integralmente le domande tutte formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano espressamente in questa le eccezioni, domande e istanze istruttorie formulate con le memorie istruttorie nn. 2 e 3 ex art. 171-ter c.p.c. ritualmente depositate, cui contenuto è da intendersi per ivi integralmente riportato e trascritto.
In ogni caso, condannare la società al pagamento a favore del sottoscritto Parte_1 procuratore delle spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1157/2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 12.340,00, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate dall'opposta in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato tra le parti e che l'ingiunta si era impegnata a pagare, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, con scrittura privata del 02.02.2022.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- in data 14.10.2021, aveva subappaltato a Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione di opere edili in un fabbricato sito in Grandate, commissionati all'opponente da;
Controparte_3
- l'opposta, tuttavia, aveva eseguito i lavori con grave ritardo rispetto alla scadenza pattuita e con gravi vizi e difetti, tanto che il committente aveva ripetutamente contestato, sia all'appaltatrice che alla subappaltatrice, gli errori, i ritardi, le difformità e i vizi delle opere;
- pertanto, in data 02.02.2022, l'attrice e la convenuta avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano previsto che: a) si Controparte_1
impegnava, entro il 28.02.2022, alla fornitura e posa della scala interna di collegamento dal primo piano al sottotetto e alla conclusione di tutti i lavori edili e di finitura interni e, entro il 15.03.2022, al completamento dei lavori esterni ivi meglio descritti e allo sgombero e pulizia dell'area di cantiere;
b) si Parte_1
impegnava ad eseguire il pagamento della somma di € 15.080,00 entro il
28.02.2022 e di € 12.340,00 a sessanta giorni dalla fine dei lavori;
c) in caso di ritardo nell'ultimazione die lavori, l'opposta sarebbe stata obbligata al pagamento di una penale giornaliera di € 100,00; pagina 5 di 11 - aveva eseguito, in favore di il pagamento Parte_1 Controparte_1 pattuito della somma di € 15.080,00, mentre l'opposta non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte, essendo le opere eseguite risultate affette da vizi, difetti e manchevolezze;
difatti, con messaggio email in data 23.04.2022, trasmesso dall'opponente all'opposta in data 27.04.2022, il committente Controparte_3 aveva denunciato a la mancata esecuzione, o l'esecuzione non a regola Parte_1
d'arte, di una serie di opere, chiedendo che i lavori venissero ultimati e sistemati da altra impresa, nonché richiesto il risarcimento dei danni alle cose causati del corso dei lavori;
- nonostante la convenuta si fosse resa disponibile ad eseguire i lavori di ripristino, le trattative tra le parti si erano rivelate infruttuose;
- in data 27.01.2023, il direttore dei lavori aveva inviato sia a che a Parte_1 [...]
una mail con allegata una relazione peritale contenente Controparte_1
contestazioni specifiche di tutti i vizi, difetti e mancanze delle opere realizzate dall'opposta, quantificando i costi per l'emenda in € 15.860,80, oltre IVA;
- pertanto, non avendo la convenuta eliminato le difformità e i vizi riconosciuti,
l'attrice avrebbe diritto di non adempiere alla propria obbligazione e di ottenere la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno pari ai costi per i lavori di ripristino richiesti dal committente, nonché, in ogni caso, il pagamento della penale pattuita nella scrittura del 02.02.2022.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 649 c.p.c.; in via principale, previa risoluzione del contratto di subappalto stipulato con l'opposta o, in subordine, previa riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, c, 1, c.c., o, comunque, in applicazione dell'art. 1460 c.c., la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 52.360,00, oltre interessi, pari alla penale pattuita dalle parti per il ritardo e ai costi da sostenersi per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla subappaltatrice.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- aveva affidato a i lavori da eseguire presso Parte_1 Controparte_1
l'immobile per cui è causa e i predetti lavori erano stati eseguiti sotto la stretta supervisione e direzione del direttore dei lavori e dell'appaltatrice;
pagina 6 di 11 - a seguito dei lavori extra e delle varianti eseguite in corso d'opera, il prezzo dei lavori commissionati all'opposta era stato revisionato in aumento da € 39.187,00 ad
€ 44.137,00 ed era stato altresì posticipato il cronoprogramma dei lavori;
- l'opposta aveva terminato e consegnati i lavori per cui è causa in data 07.03.2022, nel rispetto dei termini concordati tra le parti con la scrittura del 02.02.2022;
- in data 23.04.2022 il committente principale aveva contestato alcuni vizi e difetti delle opere eseguite dall'opposta, quantificando, tuttavia, i danni subiti nella misura di soli € 1.550,00, somma successivamente arbitrariamente aumentata dall'opponente;
- l'opponente sarebbe decaduta, ex art. 1670 c.c., dal diritto a denunciare difetti diversi da quelli contestati dal committente con la comunicazione de 23.04.2022 e, comunque, non avrebbe interesse a contestare vizi delle opere diversi da quelli contestati dal committente principale;
- in ogni caso, i vizi denunciati non sussisterebbero e, comunque, non sarebbero tali da giustificare la risoluzione del contratto, né da escludere il diritto dell'opposta al compenso;
- non potrebbe operare la penale per il ritardo, essendosi l'opponente limitata a contestare l'inadempimento dell'opposta.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le istanze e domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
07.03.2025.
*** ha agito in via monitoria per sentir condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione di opere edili nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Prima di entrare nel merito dei fatti oggetto del giudizio, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame e, in particolare, ricordare che:
- in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può sempre opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di pagina 7 di 11 cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (cfr., ex multis,
Cass. n. 19979/24);
- in tema di contratto di subappalto, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento (cfr., Cass. n. 23071/2020);
- in tema di riparto di onere della prova dei vizi delle opere appaltate, finché l'opera non sia stata accettata è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr., ex multis, Cass. n. 19146/2013; Cass. n.
26566/21).
In sintesi, pertanto, è possibile concludere che, nel contratto di subappalto, allorquando il subappaltatore, come nel caso di specie, agisca nei confronti dell'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, l'appaltatore può opporgli l'esistenza di vizi delle opere – purché tempestivamente denunciati a norma dell'art. 1670 c.c. – al fine di rifiutare il pagamento del corrispettivo e, a fronte dell'eccezione così formulata, è onere del subappaltatore, ove l'opera non sia stata ancora accettata, dimostrare di averla eseguita a regola d'arte.
Venendo al caso in esame, ha dedotto di aver consegnato le opere in Controparte_1
data 07.03.2022, ma non ha allegato, né provato, che le stesse fossero state accettate, nemmeno per “facta concludentia”, né dall'appaltatrice, né dal committente.
Al contrario, è provato documentalmente (cfr., doc. n. 9 opponente) che, in data
23.04.2022, il committente contestò all'appaltatrice la mancata esecuzione e Parte_1
l'esecuzione non a regola d'arte di alcune delle opere affidate alla subappaltatrice
[...]
dettagliatamente descritte nell'allegato al messaggio email denominato Controparte_1
“lavori contestati”, richiedendo l'eliminazione dei difetti e delle mancanze predette, oltre al risarcimento dei danni alle cose causati nell'esecuzione dei lavori, parimenti meglio descritti nell'allegato denominato “richiesta risarcimento” e ivi quantificati in € 1.550,00.
Al predetto messaggio email è inoltre allegato il preventivo di altra ditta per il completamento e l'emenda delle opere viziate, nel quale il prezzo per le sistemazioni è quantificato in complessivi € 8.300,00, oltre IVA.
pagina 8 di 11 E', inoltre, provato documentalmente che, in data 27.04.2022 (cfr., doc. n. 10 opponente) –
e, quindi, tempestivamente, avuto riguardo al termine ex art. 1670 c.c. - Parte_1
comunicò a la denuncia ricevuta dal committente, inoltrandole il Controparte_1
messaggio email ricevuto.
A fronte di quanto sopra, tuttavia, non ha dimostrato, come sarebbe Controparte_1
stato suo onere, in considerazione del già evidenziato riparto degli oneri probatori in materia di appalto, ove le contestazioni precedano l'accettazione dell'opera, che i vizi e le difformità denunciate dal committente all'appaltatore, e da quest'ultimo tempestivamente comunicategli, non sussistessero o non fossero a lui imputabili, limitandosi ad affermare, erroneamente, che l'onere della prova dell'esistenza dei vizi gravasse su Parte_1
Pertanto, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, la quale si è rifiutata di provvedere al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito con il subappaltatore (da ultimo, con la scrittura del 02.02.2022, doc. n. 1 fascicolo monitorio) alla luce della denuncia dei vizi delle opere e delle richieste risarcitorie ricevute dal committente, appare fondata ed esercitata secondo buona fede, avendo l'attrice rifiutato il pagamento del saldo di € 12.340,00, a fronte di difetti e danni provvisoriamente quantificati dal committente in complessivi € 11.676,00 (1.550,00 per danni, oltre € 8.300,00, più IVA al 22% per emenda dei vizi). Difatti, è pacifico in giurisprudenza che il principio che sorregge l'eccezione ex art. 1460 c.c. trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è esteso - secondo il principio interpretativo-integrativo correlato all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) - alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione, ecc.. Ne consegue che: “in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto (art. 1655 e segg. c.c.), il giudice non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e, cioè, al pagamento del corrispettivo, per il committente, e al compimento dell'opera, per
l'appaltatore), ma anche a quelle cosiddette collaterali di collaborazione, privilegiandone
l'apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell'obbligato abbia dato causa a quello del creditore (Cass. n. 387/1997, n. 7701/1994)”, sicché è legittimo il rifiuto dell'appaltatore di pagare il corrispettivo al subappaltatore ove i lavori da quest'ultimo eseguiti non siano stati eseguiti a regola d'arte, ma abbiano cagionato danni di cui sarà chiamata a rispondere, in definitiva, la stessa appaltatrice (cfr., Cass. n. 2800/2008).
pagina 9 di 11 La fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice e, quindi, del rifiuto ad adempiere agli impegni assunti con il contratto di subappalto e con la scrittura del
02.02.2022, comporta che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, avendo la domanda monitoria ad oggetto un credito inesigibile.
Venendo all'esame delle domande riconvenzionali svolte dall'opponente in citazione, deve innanzitutto osservarsi - all'esito dell'interpretazione della domanda giudiziale, operata dal giudice - che non ha formulato alcuna domanda principale di risoluzione del Parte_1
contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c., bensì ha richiesto un mero accertamento incidentale dell'intervenuta risoluzione del contratto, o della riduzione del prezzo, o della fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., al fine di ottenere, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo. Pertanto, accolta la domanda principale attorea in accoglimento dell'eccezione ex art. 1460 c.c., viene meno l'interesse agli ulteriori accertamenti incidentali richiesti dall'attore. ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al Parte_1
pagamento della somma di € 52.360,00, oltre interessi, in parte (€ 36.500,00), quale penale per il ritardo, pattuita nella scrittura del 02.02.2022, in parte (€ 15.860,00), pari ai costi da sostenersi per il ripristino delle difformità e dei vizi alle opere realizzate da
[...]
come quantificati dal committente, per mezzo del direttore dei lavori, in una CP_1 relazione tecnica trasmessa all'appaltatrice e alla subappaltatrice il 27.01.2023 (docc. nn.
14 e 15).
Quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento della penale per il ritardo, deve ricordarsi che: “la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (cfr., Cass. n. 23706/2009; Trib. Milano n. 7434 de 24.07.2024) e che “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con
l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo.
[…]” (cfr., Cass. n. 22050/2019). Nel caso in esame, poiché l'opponente ha contestato all'opposta l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di subappalto e con la scrittura del 02.02.2022 non è quindi applicabile la penale pattuita per il mero ritardo che presuppone l'avvenuto esatto adempimento, seppur in ritardo, dell'obbligazione.
pagina 10 di 11 Quanto, invece, all'ulteriore domanda di condanna, deve osservarsi che l'art. 1670 c.c. consente all'appaltatore esclusivamente di agire “in regresso” nei confronti dei subappaltatori e, quindi, di ripetere quanto pagato al committente all'esito del fruttuoso esercizio, da parte di quest'ultimo, delle azioni contrattuali. L'espressa qualificazione come di “regresso” dell'azione accordata all'appaltatore nei confronti del subappaltatore implica, in applicazione della giurisprudenza in materia di azione di regresso (cfr., per esempio,
Cass. n. 1253/1980; Cass. n. 13180/2007), che il pagamento del debito costituisce una condizione per l'accoglimento della domanda, sicché il pagamento deve essere, quantomeno, intervenuto nel corso del procedimento, prima che venga emessa la relativa pronuncia.
Nel caso in esame, tuttavia, parte opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di alcunché al committente, sicché, seppur la tempestiva denuncia dei vizi ricevuta legittimi, come visto, la sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore ex art. 1460 c.c., non può essere accolta l'ulteriore domanda attorea di condanna della convenuta in via di regresso (diversamente, peraltro, si verserebbe nell'iniqua situazione per cui l'opponente avrebbe trattenuto il saldo del corrispettivo dovuto all'opposta e otterrebbe altresì un'ulteriore somme per provvedere al futuro, eventuale pagamento nei confronti della committente).
In definitiva, pertanto, tutte le domande riconvenzionali dell'opponente devono essere rigettate, siccome infondate.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1157/2023;
2) rigetta tutte le domande riconvenzionali svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
13 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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