Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 223/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 20/06/2025
È presente, per il convenuto, l'avv. Gianluca Maio, in sostituzione dell'avv. GIACOMO MIDDEA. È inoltre presente, per il terzo intervenuto, l'avv. ANNAMARIA MAZZA. Fino alle ore 11.55 nessuno è comparso per l'attore. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi dei quali chieDOo integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 223/2019 vertente
TRA
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Spataro (C.F. ; C.F._1
Attore
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo P_ C.F._2
Middea (C.F. C.F._3
Convenuto
NONCHÈ
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Mazza Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. e dall'avv. Alessandra Rita Lanzillotta (C.F. C.F._4
); C.F._5
Intervenuto
Oggetto: Proprietà Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. La a socio unico ha proposto domanda di rivendicazione di un suolo sito Parte_1 in agro di Fuscaldo alla loc. Messinette, distinto in catasto al foglio 32, particella 461 di are 64,56, nei confronti di . P_
1.1. Parte attrice deduce che il bene oggetto di revindica è stato acquistato con atto di compravendita per NO del 09/05/2018 (rep. n. 324049 e n. 57418 di Persona_1
pagina 2 di 8 Raccolta, registrato a Cosenza il 11/05/2018 n. 4682 Serie 1T) concluso con
[...]
, la quale, a sua volta, lo acquistò, con atto di compravendita per NO Per_2 del 01/02/1974 (Repertorio N. 108414, trascritto il 27/02/1974 ai nn 5223 Persona_3
R.G. e 69832 R.P.), da al quale pervenne in proprietà esclusiva in virtù di Persona_4 atto di divisione del 18/05/1958 per NO , (rep. n. 6328 e Persona_5 registrato a Paola il 06/06/1958 al n. 348 Mod. I Vol. 93, trascritto il 04.07.1958 col n. 7720 Reg. Generale d'Ordine, e n. 94838 Reg. Particolare). Peraltro, avendo Persona_2 posseduto il suddetto terreno per oltre vent'anni, è da intendersi maturato, in favore della stessa, anche l'acquisto a titolo originario della proprietà. La società attrice precisa, inoltre, che il terreno de quo è da svariati decenni a servizio del complesso alberghiero denominato “SA” o anche “ ” (di proprietà della CP_2 famiglia di – legale rappresentante della società attrice – e precisamente Persona_6 della ), risultandovi Controparte_3 allocati alcuni impianti sportivi (campi da tennis), nonché il parcheggio per gli ospiti dell'albergo. Deduce, inoltre, parte attrice che l'appezzamento in questione risulta da qualche tempo occupato e utilizzato dal convenuto, il quale, pur in assenza di alcun titolo che lo legittimi, vi pratica l'allevamento di svariate specie di animali da cortile e non. Conclude affinché l'attore sia dichiarato proprietario del bene innanzi descritto con condanna del convenuto al suo rilascio.
1.2. contesta la domanda e ne chiede il rigetto, perché infondata. Egli P_ assume di possedere in maniera esclusiva, indisturbata, animo domini, il bene immobile de quo, sul quale esercita piena signoria e del quale si reputa e viene considerato il legittimo proprietario, da oltre trenta anni. su detto bene il convenuto ha abitato in una roulotte che vi teneva posteggiata all'interno. Ha precisato, inoltre, che la struttura alberghiera -”Hotel SA” - non è più aperta al pubblico e operante da diversi anni, e che, quindi, le aree in questione non possono risultare adibite agli usi dedotti dall'attore. Conclude chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di usucapione del terreno esistente in Fuscaldo (CS), iscritto al Catasto terreni del menzionato Comune al foglio n. 32, particella n. 461, di are 64,56. 1.3. La è intervenuta in giudizio avendo interesse a difendere le ragioni Controparte_2 del proprio dante causa la quale, nel corso del giudizio, le ha venduto il Parte_1 bene oggetto di causa e, pertanto, chiede di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà, previa estromissione dal giudizio della Controparte_4
[...
. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ( e Testimone_1
escussi all'udienza del 17/11/2022; all'udienza del Controparte_5 E_
14/03/2023; all'udienza del 31/01/2025; all'udienza del Testimone_3 Testimone_4
14/03/2025 e all'udienza del 18/04/2025) ed è stato deciso con Testimone_5 sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. Va preliminarmente disposta l'estromissione di dal processo. Parte_1
All'udienza del 14/11/2023 la parte convenuta ha dichiarato di acconsentire pagina 3 di 8 all'estromissione della menzionata società, la quale ha, nel corso del giudizio, alienato il diritto di proprietà relativo al bene per cui è causa in favore della società Parte_2
per come documentato dall'atto di compravendita allegato alla comparsa di
[...] intervento volontario del 08/11/2023. 3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. Secondo l'art. 948 cod. civ. «Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperare per l'attore a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno». Il proprietario è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione (c.d. probatio diabolica) del titolo originario d'acquisto del bene, in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio» [Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13186 del 10/09/2002 (Rv. 557347 - 01); nello stesso senso, ex multis¸ Sez. 2, Sentenza n. 5472 del 12/04/2001 (Rv. 545874 - 01)]. Detto rigore probatorio va, tuttavia, posto «in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto sottoposto all'esame del giudice del merito, dacché in ragione di tali peculiarità può assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio secondo cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva. Pertanto, è indiscutibile che il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione non possa non attenuarsi quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, in quanto, sussistendo tra le parti conflitto non in ordine all'appartenenza anteatta ma solo a quella attuale, rimane sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri come il bene medesimo abbia formato oggetto d'un proprio valido titolo d'acquisto» (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 13186/2002 cit.).
2.2. Nel caso che ci occupa, questo Tribunale ritiene raggiunta la prova da parte della società attrice della proprietà del bene oggetto di rivendica. In data 16/06/2023 la società ha venduto il terreno per cui è causa alla società Parte_1 Controparte_2 giusta atto a rogito Notaio Racc. n. 5242 e Rep. n. 7455, registrato a Cosenza il Per_7
19/6/2023 al nr. 11181 s. 1T e trascritto presso la Conservatoria dei RR II di Cosenza il 19/6/2023 RG/RP 20019/15402 (cfr. doc. 1 produzione parte intervenuta). A sua volta, la società ha acquistato il diritto di proprietà in forza di atto di Parte_1 compravendita per NO del 9 maggio 2018 (rep. n. 324049 e n. 57418 di Persona_1
Raccolta, registrato a Cosenza il 11/05/2018 n. 4682 Serie 1T) da Controparte_3
(cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione), alla quale il terreno è a sua volta, pervenuto in virtù di atto di compravendita per NO del 01/02/1974 (Repertorio N. Persona_3
108414), trascritto il 27/02/1974 ai nn. 5223 R.G. e 69832 R.P. da cfr. doc. Persona_4
9 allegato alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice). Quest'ultimo ha conseguito l'esclusiva proprietà del terreno giusta atto di divisione del 18 maggio 1958 per pagina 4 di 8 NO , assunto al repertorio n. 6328 e registrato a Paola il Persona_5
06/06/1958 al n. 348 Mod. I Vol. 93 (trascritto il 04/07/1958 col n. 7720 Reg. Generale d'Ordine, e n. 94838 Reg. Particolare) a seguito del quale è stata sciolta la comunione ereditaria costituitasi dall'anno 1952 (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione). I titoli esibiti posseggono i requisiti di forma e di sostanza per il valido trasferimento del diritto di proprietà, onde in ordine a questi alcuna invalidità è stata rilevata. Vi è, in ogni caso, evidenza dell'acquisto originario della proprietà in capo a Persona_2
(coniugata Mazza), la quale ha, comunque sia, posseduto e disposto del bene con i poteri propri del proprietario quantomeno a far data dal 1987, anno in cui il terreno fu concesso in godimento, unitamente alla restante parte del complesso aziendale denominato SA (quest'ultima formalmente in capo alla società di Controparte_3 Controparte_3
, alla società in persona del legale rappresentante , e fino al
[...] CP_6 CP_7
2008, anno di introduzione del giudizio R.A.C. 485/2008 per ottenerne il rilascio. CP_8
Il pubblico riconoscimento del possesso in capo alla e dell'inserimento del bene Per_2 nell'ambito del complesso aziendale facente capo all' trova Controparte_9 conferma anche nelle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Tutti i testimoni escussi, inclusi quelli indicati da parte convenuta, hanno concordemente dichiarato che il terreno in questione era posto a servizio dell'Hotel SA, i cui ospiti vi parcheggiavano le auto e utilizzavano le attrezzature sportive ivi realizzate. Il teste di parte convenuta , escusso all'udienza del 14/03/2025, in risposta alla domanda Testimone_4 sul capitolo 7, ha dichiarato: “penso fosse di proprietà del SA, ma non so dire con esattezza”. Anche l'altro teste di parte convenuta escusso all'udienza del Testimone_6
31/01/2025, in risposta a domanda del Giudice, ha dichiarato “noi conoscevamo i campetti in questione, come i campetti del SA”. Da ultimo, anche l'altro teste di parte convenuta, escusso all'udienza del 14/03/2023, ha dichiarato “Arete mi E_ diceva che DO , proprietario del SA, gli aveva dato l'autorizzazione a CP_3 stare sul parcheggio”. Pertanto, appare evidente che la proprietà del terreno, o comunque sia l'appartenenza e l'esercizio delle tipiche facoltà dominicali su questa, era comunemente riconosciuta in capo all'Hotel SA e, per essa, alla famiglia Mazza. Non vi è dubbio alcuno, dunque, circa il riconoscimento e l'esistenza del diritto di proprietà in capo a al momento della sua alienazione, avvenuta nel 2018, in favore Persona_2 della società dante causa della Parte_1 Parte_2
Pertanto, l'odierna attrice è indubbiamente legittimata ad esperire l'azione di rivendica.
3.3. Vi è anche prova – perché trattasi di circostanza non in contestazione tra le parti – dell'attuale detenzione del bene da parte di , onde sussistono le condizioni P_ per ordinare la restituzione del bene, secondo quanto dispone l'art. 948 cod. civ.
4. La domanda riconvenzionale proposta da è, invece, infondata. P_
4.1. L'acquisto della proprietà per usucapione si verifica per effetto «del possesso continuato per venti anni» (art 1158 cod. civ.). Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, dunque non meramente occasionale, pacifico e pubblico, tale da provare l'intenzione di esercitare sulla res il potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (c.d. possesso animo domini) per il tempo necessario richiesto dalla pagina 5 di 8 legge. Il possesso consiste nell'esercizio di un potere materiale sul bene (c.d. corpus possessionis) accompagnato dalla volontà di possedere il bene come proprietario. Spetta a colui che chiede accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione provare l'esistenza di entrambi questi elementi [Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 975 del 28/01/2000 (Rv. 533255 - 01)]. Il decorso del termine ventennale prende avvio con l'acquisto del possesso, non violento o clandestino, e tale situazione di possesso consente a sua volta di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus. Sul piano probatorio, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" [in tal senso Cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26984 (Rv. 629487 – 01)].
4.2. Nel caso di specie l'attore in riconvenzione non ha provato di aver posseduto il bene per il tempo necessario a conseguire l'acquisto originario della proprietà su di esso. P_
assume di avere cominciato a possedere in via esclusiva il fondo per cui è causa sin
[...] dal 1984. Tale circostanza non trova conferma né cronologica (il teste E_ indicato dallo stesso convenuto, all'udienza del 14/03/2023 ha dichiarato di ben conoscere l' , in quanto amico di suo padre, e ha precisato che “ dal 2004 è venuto P_ P_
a lavorare nel parcheggio del SA a Fuscaldo”) né fattuale, in quanto la presenza dell' sul terreno è stata pressoché da tutti ricollegata, in primis, a rapporti di lavoro P_
e/o collaborazione esistenti con l'allora direttore dell'Hotel SA, tale , e, in CP_7 ogni caso, all'espletamento dell'incarico di custode e/o di parcheggiatore. Si è già detto che il teste ha dichiarato che l' gli disse che fu DO E_ P_
, proprietario del SA, a dargli “l'autorizzazione a stare sul parcheggio”. Il CP_3 teste ha, concordemente, dichiarato che l' era riconosciuto come il Testimone_6 P_ custode dell'hotel (“noi sapevamo che era il custode dell'hotel”). Anche il teste ES
, escusso all'udienza del 14/03/2025, ha reso di dichiarazioni dello stesso tenore
[...]
(“conosco il sig. , perché si trovava sempre nel parcheggio e faceva l'autista del sig. P_
”). Infine, l'altro testo indicato da parte convenuta, , sentito CP_7 Testimone_5 all'udienza del 18/04/2025, si è limitato a riferire che “gestiva” il terreno adibito a P_ parcheggio, senza tuttavia specificare a che titolo ciò avvenisse, sicché tale affermazione ben può essere conciliata anche con l'attività di custodia effettuata alle dipendenze o, comunque sia, su incarico di terzi. Quanto riferito dall' a circa l'autorizzazione a lui concessa dal P_ E_ proprietario del SA, assume il valore di vera e propria confessione stragiudiziale (cfr. art. 2735, co. 1, cod. civ.), facente prova contro l'odierno attore, in quanto del tutto coerente e concordante con il restante quadro probatorio acquisito, sicché deve escludersi in radice che l'attore in riconvenzione abbia conseguito il possesso della cosa con l'originario intento di averla per sé (c.d. animus rem sibi abendi) quale proprietario di questa, avenDOe avuto la disponibilità per ragioni di servizio o, comunque sia, per effetto di atto di autorizzazione da parte del dominus.
pagina 6 di 8 L'esistenza di una iniziale situazione soggettiva di detenzione del terreno, che costituisce una forma di possesso per conto altrui (cfr. art. 1140, co 2, cod. civ.) del tutto iniDOea a determinare l'effetto acquisitivo della proprietà, esclude che l' abbia potuto iniziare a P_ possedere il bene de quo nel momento in cui questi ha conseguito – in virtù dei menzionati rapporti collaborativi e/o autorizzativi – la sua materiale disponibilità. Peraltro, a tale situazione soggettiva non ha fatto seguito alcuna interversione della detenzione in possesso (cfr. art. 1141, co. 2, cod. civ.), quantomeno fino al momento in cui l'attore in riconvenzione non ha (tacitamente) opposto il rifiuto di restituire il bene al legittimo proprietario, a seguito di espressa diffida del 31/05/2018. Poiché da tale ultima data e fino al momento dell'introduzione del presente giudizio è decorso meno di un anno, deve escludersi che sia potuta maturare l'invocata usucapione. Per ragioni di completezza, deve evidenziarsi che, poiché vi è prova che il conseguimento iniziale della disponibilità del terreno sia ascrivibile ai più volte menzionati rapporti di collaborazione e sia, dunque, frutto di autorizzazione resa da parte degli stessi proprietari, a nulla vale il richiamo a quelle operazioni materiali e situazioni che l'attore assume essere manifestazione del suo possesso animo domini. La coltivazione ad orto del fondo, come anche l'allevamento di tipo domestico di animali, che già di per sé non costituiscono indicatori univoci dell'esercizio di un potere tipicamente dominicale [cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 25498 del 02/12/2014 (Rv. 633678 – 01)], non accompagnate da inequivoci indicatori del loro esercizio in forza di un autonomo intento e potere dominicale sul bene, non possono assumere il valore dimostrativo loro attribuito dall'odierno istante. Così come non assume rilievo decisivo il possesso (anche esclusivo) delle chiavi del cancello di accesso al fondo, perché tutte queste situazioni trovano ampia giustificazione alla luce dei più volte menzionati rapporti che hanno consentito all' di conseguire e mantenere la materiale P_ disponibilità della cosa. Pertanto, la domanda di usucapione va respinta, perché non si è raggiunta la prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativa evocata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014 avuto riguardo all'effettiva entità dell'interesse economico dedotto in lite, del non elevato numero delle questioni di fatto e di diritto esaminate e del basso livello di complessità della causa.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Dispone l'estromissione dal giudizio della società Parte_1
Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che la è Parte_2 proprietaria esclusiva del terreno situato in agro di Fuscaldo alla loc. Messinette, distinto in catasto terreni del suddetto Comune al foglio 32, particella 461 di are 64,56. Ordina ad l'immediato rilascio del bene in favore del legittimo proprietario. P_
pagina 7 di 8 Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . P_
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per P_ esborsi ed € 7052,00, oltre rimorso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi per la metà in favore dell'avv. Anna Maria Mazza e per l'altra metà in favore dell'avv. Alessandra Rita Lanzillotta, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Paola, 20/06/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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