Articolo 2 della Legge 14 agosto 1971, n. 736
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 settembre 1971
Art. 2.
Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 50, il secondo comma dell'articolo 53 e l'ultimo comma dello articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .
Nei concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo C il decreto ministeriale, con il quale viene approvata la graduatoria di merito, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni unitamente all'elenco delle sedi disponibili che potranno comprendere anche uffici locali di gruppo B, fermo restando che il numero complessivo delle sedi elencate deve corrispondere a quello dei posti messi a concorso.
Per la partecipazione ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A, per il loro svolgimento e definizione, si applicano le norme contenute nell'articolo 50 del richiamato testo unico, quale risulta modificato dal primo comma del presente articolo, e nell'articolo 53 dello stesso testo unico limitatamente al primo comma. Le nomine alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A sono disposte con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 26 settembre 1971