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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 264/2025 V.G. promosso da:
- Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GUARALDI e LIVIO VERONESI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 31.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è costituito dal fallimento della società Controparte_2
e del socio illimitatamente responsabile dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza del
[...]
22.09.2011;
- l'istante è stata ammessa allo stato passivo della società e del socio per € 60.448.51 in via chirografaria in data 20.12.2011;
- il fallimento è stato chiuso con decreto del 17.09.2024;
- il processo presupposto ha avuto per l'istante, a far data dall'ammissione al passivo sino alla data del deposito del ricorso, la durata di 12 anni e oltre 6 mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi 6 anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole per complessivi anni 7 (detratti sei anni di durata ragionevole);
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001,
n. 89, art. 2, allorchè i giudizi presupposti hanno avuto come parti una società in accomandita semplice pagina 1 di 2 e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e di conseguenza con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti (Sez. 6-1, Sent. n. 15254 del 2013);
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo all'istante la somma di € 400,00 per ciascun anno di ritardo e per ciascuna massa fallimentare, e così di € 5.600,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, oltre all'aumento per la predisposizione pct;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
- Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GUARALDI e LIVIO VERONESI la somma di € 5.600,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 32,19 per esborsi e in € 370,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna il 15/04/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 264/2025 V.G. promosso da:
- Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GUARALDI e LIVIO VERONESI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 31.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è costituito dal fallimento della società Controparte_2
e del socio illimitatamente responsabile dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza del
[...]
22.09.2011;
- l'istante è stata ammessa allo stato passivo della società e del socio per € 60.448.51 in via chirografaria in data 20.12.2011;
- il fallimento è stato chiuso con decreto del 17.09.2024;
- il processo presupposto ha avuto per l'istante, a far data dall'ammissione al passivo sino alla data del deposito del ricorso, la durata di 12 anni e oltre 6 mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi 6 anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole per complessivi anni 7 (detratti sei anni di durata ragionevole);
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001,
n. 89, art. 2, allorchè i giudizi presupposti hanno avuto come parti una società in accomandita semplice pagina 1 di 2 e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e di conseguenza con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti (Sez. 6-1, Sent. n. 15254 del 2013);
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo all'istante la somma di € 400,00 per ciascun anno di ritardo e per ciascuna massa fallimentare, e così di € 5.600,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, oltre all'aumento per la predisposizione pct;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
- Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GUARALDI e LIVIO VERONESI la somma di € 5.600,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 32,19 per esborsi e in € 370,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna il 15/04/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
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