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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 446/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RAIMONDA PESCI FERRARI e MIRCO SASSI, elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnai n. 7, presso i difensori avv.ti RAIMONDA PESCI FERRARI e MIRCO SASSI
e
C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
FAUSTO DEL FANTE, elettivamente domiciliato in Parma via Mazzini n.
6, presso il difensore DEL FANTE FAUSTO
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025 le parti hanno adito il Tribunale di Parma premettendo: di aver contratto matrimonio in data 23/01/1993, atto trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Parma dell'anno 1993, pt.2, Serie A, n.4; dall'unione erano nati Per_1
(21/07/1993), (29/10/1997) e (24/02/2003); in data Per_2 Per_3
4/10/2023 era stata pubblicata la sentenza non definitiva di separazione n.
1296/2023 emessa dal Tribunale di Parma, passata in giudicato per mancata impugnazione. Tanto premesso, le parti hanno chiesto al Tribunale di
Parma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, e Per_3 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Pag. 2 di 3
Ritenuto che
sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), contratto in data 23/01/1993, atto
[...] C.F._2
trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del comune di Parma dell'anno 1993, pt.2, Serie A, n.4, in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 446/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RAIMONDA PESCI FERRARI e MIRCO SASSI, elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnai n. 7, presso i difensori avv.ti RAIMONDA PESCI FERRARI e MIRCO SASSI
e
C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
FAUSTO DEL FANTE, elettivamente domiciliato in Parma via Mazzini n.
6, presso il difensore DEL FANTE FAUSTO
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025 le parti hanno adito il Tribunale di Parma premettendo: di aver contratto matrimonio in data 23/01/1993, atto trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Parma dell'anno 1993, pt.2, Serie A, n.4; dall'unione erano nati Per_1
(21/07/1993), (29/10/1997) e (24/02/2003); in data Per_2 Per_3
4/10/2023 era stata pubblicata la sentenza non definitiva di separazione n.
1296/2023 emessa dal Tribunale di Parma, passata in giudicato per mancata impugnazione. Tanto premesso, le parti hanno chiesto al Tribunale di
Parma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, e Per_3 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
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Ritenuto che
sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), contratto in data 23/01/1993, atto
[...] C.F._2
trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del comune di Parma dell'anno 1993, pt.2, Serie A, n.4, in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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