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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
270/2024 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
RI (PU) il 31/12/1963 residente a [...]di Romagna (RN), Via
5 quattrini n.22
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
03.11.1997 residente a [...] quattrini n.22 in proprio ed in qualità di erede al 50% della defunta Per_1
(C.F. nata a [...] il
[...] C.F._3
22/11/1937 e deceduta in data 06/08/2023
(C.F. ), nato a [...] Persona_2 C.F._4 il 08/03/1961 residente a [...] Via Martiri di Marzabotto
n.10 in proprio ed in qualità di erede al 50% della defunta Per_1 (C.F. nata a [...] il
[...] C.F._3
22/11/1937 e deceduta in data 06/08/2023
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. LI RA
appellanti contro
in persona dei Legali Rappresentanti Controparte_2 titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal 1/7/2023 quale successore della già a seguito Controparte_3 dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_4 nonché , nata a [...] il [...], CP_5 residente a [...] (C.F. ) e C.F._5
, nato a [...] il [...], Controparte_6 residente a [...] (C.F. , C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Brualdi
Appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 98/2024 pubblicata il 25 gennaio 2024 dal Tribunale di Pesaro
Conclusioni:
per gli appellanti:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare 'impugnata sentenza e per l'effetto a) -accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di Controparte_6
b) -condannare, per l'effetto, in solido tra loro, tutti i convenuti a risarcire agli attori tutti i danni conseguenti a tale evento e precisamente - quanto a la somma di euro 343.230,00 CP_1
- quanto a la somma di euro 323.040,00 Parte_1
- quanto a la somma di euro 228.820,00 Persona_1
- quanto a la somma di euro 93.516, 80 Persona_2
o quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia detratti gli acconti versati. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Per gli appellati – appellanti incidentali:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia,
-preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e ad agire quali eredi di Persona_2 CP_1 Per_3
;
[...]
-rigettare l'impugnazione proposta da , e Parte_1 CP_1
in quanto infondata in fatto e indiritto, Persona_2
-in accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per responsabilità di in percentuale non inferiore al 40% e rideterminare Controparte_7 il danno da perdita del rapporto parentale liquidato in favore degli odierni appellanti in ragione della carenza di prova dell'intensità del rapporto che li legava alla vittima;
per l'effetto condannare gli odierni appellanti a restituire a gli importi percepiti in Controparte_2 adempimento della sentenza di primo grado.
Vinte le spese di lite.”
FATTI DI CAUSA Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pesaro, accoglieva la domanda proposta da , , , Parte_1 CP_1 Persona_2
nei confronti di , Persona_1 Controparte_6 CP_8
– ora (rispettivamente Controparte_9 Controparte_2 conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell'autovettura) finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi in data 18.12.2018, alle ore 17.15 circa, a Gradara in Strada della Romagna all'altezza del civico 27 in seguito al quale era deceduta (rispettivamente moglie, madre, sorella e Controparte_7 figlia degli attori) e, previo riconoscimento di un concorso di colpa della in misura del 20%, condannava i convenuti, in solido tra loro, Per_2 previa detrazione degli acconti già ricevuti, al pagamento, in favore di della somma di euro 12.957,23, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.375,64 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) e di euro 632,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di della somma di euro Persona_2
1.581,37, oltre interessi e rivalutazione con compensazione delle spese di lite.
, , , questi ultimi due anche Parte_1 CP_1 Persona_2 quali eredi di nelle more deceduta proponevano Persona_1 appello avverso detta sentenza, affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
Si costituivano gli appellati che, preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione attiva di e che, nel CP_1 Persona_2 presente giudizio, si sono qualificati quali eredi al 50% di Per_3
in assenza di prova di tale qualitas, e, nel merito, chiedevano
[...] il rigetto dell'appello.
Proponevano, altresì, appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellati, preliminarmente, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di e che, nel CP_1 Persona_2 presente giudizio, si sono qualificati quali eredi al 50% di Per_3
, nelle more deceduta, senza depositare alcun documento atto
[...]
a dimostrare tale loro qualità.
Deducono, al riguardo, gli appellanti che la prova della legittimazione attiva sarebbe desumibile dal certificato storico dello stato di famiglia allegato alla citazione in primo grado, documento che, però, non risulta acquisito al fascicolo di primo grado (si veda, al riguardo, lo stesso indice dei documenti allegati alla citazione da cui non risulta il predetto certificato storico dello stato di famiglia).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che, in tema di legittimazione attiva, sulla parte che propone impugnazione, nell'asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito, incombe l'onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza,
l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione rilevabile d'ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione (cfr. Cass. n.
1943/2011; n. 24050/2019; n. 34373/2023; n. 3793/2024; n.
25860/2024; n. 13522/2025; 14161/2025). Ne discende che le allegazioni degli appellanti in merito alla asserita prova fornita per il mezzo del certificato storico di famiglia, come detto, non presente agli atti, sarebbero, in ogni caso, inidonee a provare la legittimazione attiva di e quali eredi al CP_1 Persona_2
50% di , dal momento che dal predetto certificato, si Persona_3 sarebbe potuta evincere - semmai - la sola qualità di chiamati all'eredità in forza di successione legittima, ma non anche la prova della qualità di eredi, in difetto di allegazione e, soprattutto, di documentazione circa il modo di devoluzione dell'eredità della de cuius e circa l'avvenuta accettazione della stessa.( Cassazione civile sez. III, 27/05/2025, n.14161)
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di CP_1
e quali eredi al 50% di .
[...] Persona_2 Persona_3
Passando all'esame del merito, con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto una corresponsabilità in misura del 20% di nella Controparte_7 causazione del sinistro, responsabilità consistita nell'aver fermato il veicolo senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e per aver aperto le porte dell'auto, costituendo pericolo ed intralcio alla circolazione.
In merito alla graduazione delle responsabilità anche gli appellati hanno proposto appello incidentale, da esaminarsi congiuntamente in ragione dell'evidente connessione, ritenendo che l'apporto causale delle violazioni compiute dalla sia stato decisamente sottostimato Per_2 dal giudice di primo grado.
E' documentato che, il giorno 18 dicembre 2018, alle 17:00 circa, in
Gradara, presso la strada della Romagna, all'altezza del civico 27, si verificava un incidente stradale nel quale rimanevano coinvolti e , sinistro all'esito del quale Controparte_7 Controparte_6 la prima riportava lesioni che apparivano sin da subito gravissime, poi sfociate nel decesso dopo pochi giorni.
Orbene, dal rapporto redatto dai carabinieri di Gabicce Mare intervenuti nell'immediatezza del sinistro, dalle dichiarazioni delle persone che hanno assistito ai fatti ed hanno prestato i primi soccorsi alla signora emerge che la stessa, alla guida dell'autovettura Controparte_7
NG, percorreva la strada della Romagna con direzione di marcia
GA e, giunta in corrispondenza del civico 27, laddove vi
è un negozio di macelleria, parcheggiava sulla destra della carreggiata e si recava nel negozio per acquistare dei prodotti alimentari.
Dopo aver fatto la spesa, usciva dal negozio e si avvicinava all'autovettura per riporre quanto acquistato sul sedile posteriore aprendo, a tal fine, lo sportello posteriore sinistro e, mentre faceva ciò, veniva urtata dall'autovettura Fiat Panda di proprietà di CP_5
e condotta da , che percorreva la stessa strada Controparte_6 con la medesima direzione di marcia.
L'urto interessava la parte anteriore destra dell'autovettura Panda e la portiera posteriore sinistra dell'autovettura NG nonché la conducente di detta ultima autovettura che, a seguito della collisione, veniva ad urtare contro il parabrezza della Panda e veniva poi spinta al di sotto di un altro veicolo, Opel BO, che si trovava parcheggiato sulla medesima strada davanti alla Renault NG della Per_2
Ciò premesso in merito alla dinamica del sinistro, prima di verificare la concreta condotta serbata dai soggetti coinvolti, deve ribadirsi che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass civ 4201/2022; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).
Orbene, come accertato dai carabinieri intervenuti e come peraltro agevolmente constatabile esaminando sia lo schizzo planimetrico relativo al luogo del sinistro sia le fotografie allegate alla consulenza di parte prodotta dagli appellanti nel primo grado del giudizio, appare evidente che la signora non si sia attenuta a quanto disposto Per_2 dal codice della strada e, segnatamente, all'art 157 comma 3 Cds, avendo posteggiato la propria auto, al pari del conducente del veicolo
Opel BO, sulla carreggiata e, poi, aprendo lo sportello posteriore sinistro della vettura, occupava ancora di più la corsia di marcia, creando pericolo ed intralcio per gli utenti della strada.
Invero, il luogo in cui si verificava il sinistro è costituito da una strada con un'unica carreggiata suddivisa in due corsie separate da linea continua delimitata sulla destra, per quanto d'interesse, da riga bianca continua e, in successione, da piccola banchina in asfalto e da abitazioni private ed esercizi commerciali: è evidente, quindi, che la al Per_2 pari del conducente del veicolo Opel BO, posteggiando la propria vettura in corrispondenza della macelleria ed in assenza di zone in cui
è consentito il regolare posteggio della macchina, ha creato, occupando la carreggiata e poi aprendo la portiera posteriore sinistra, un intralcio alla circolazione, peraltro neppure adeguatamente segnalato, dal momento che tutte le persone presenti ai fatti hanno concordemente riferito che la stessa non aveva neppure azionato i dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo (cfr dichiarazioni rese ai CC intervenuti da e ). Parte_2 Parte_3
Dall'altro canto, evidenti appaiono le violazioni alle disposizioni del
Codice della Strada dal parte del che, alla guida del proprio CP_6 veicolo, in spregio a quanto previsto dall'art 141 Cds, non riusciva a conservare il controllo del mezzo da lui condotto e, non avvedendosi, come dallo stesso dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai carabinieri, della presenza della donna e dell'apertura da parte della stessa dello sportello, non metteva in atto alcuna manovra per evitare la collisione, arrestando il veicolo solo a seguito della percezione del forte rumore derivante dall'impatto.
Dall'altro canto, se lo stesso avesse avuto una condotta di guida più accorta, anche in considerazione della luminosità del tratto di strada impegnato (derivante dalla presenza di insegne luminose e di un lampione), avrebbe potuto effettuare il sorpasso della NG della impegnando la parte sinistra della corsia da lui percorsa, Per_2 essendo evidente dal materiale fotografico in atti che vi era ancora spazio per raggiungere la linea di mezzeria e, con detta condotta più accorta, avrebbe, con alto grado di probabilità, potuto evitare l'impatto o, comunque, renderne meno gravose le conseguenze.
Ricostruite in tal modo le condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro di cui trattasi, ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente riconosciuto la responsabilità preponderante, seppur non esclusiva, del nella causazione del sinistro ed il CP_6 concorso di colpa della e che, altrettanto adeguatamente e Per_2 correttamente, abbia individuato tra le parti una corresponsabilità di grado diverso da ascrivere in misura dell'80% al Controparte_6
e per quanto attiene il residuo 20% a . Controparte_7 Ne discende che sia il primo motivo di appello che l'appello incidentale devono essere respinti, con conferma in parte qua della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto in favore di favore di CP_1
e il risarcimento del danno patrimoniale, sul
[...] Parte_1 presupposto che la somma di euro 790,00 mensili percepiti dalla vittima per il proprio lavoro era sufficiente, al massimo, a soddisfare le esigenze minime di vita della stessa e, nel contempo, non ha preso in considerazione il contemporaneo lavoro di casalinga svolto dalla in favore della famiglia. Per_2
Nel primo grado di giudizio, gli appellanti hanno dedotto che la sig.ra lavorava alle dipendenze della Per_2 Controparte_10 percependo un reddito di circa € 9.500,00 annui, era socia amministratrice della immobiliare OMA snc di NC NI e C. e svolgeva attività di casalinga nell'interesse della famiglia, chiedendo il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del triplo della pensione sociale.
Con riferimento ai danni patrimoniali futuri subiti dagli appellanti, consistenti nella dedotta perdita del contributo al mantenimento ed al sostentamento familiare, va osservato, in termini generali, che i danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore di un prossimo congiunto in caso di perdita di un componente il nucleo familiare vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
In altri termini, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ex art. 2043 c.c. spetta iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi risultino conseguentemente privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III,
06/02/2007, n. 2546).
Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966).
Va precisato, peraltro, che il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi (cfr. Cass. 30/04/2018 n. 10321).
Il danno successivo alla decisione configura, invece, un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (cfr. Cass. 20/11/2018 n. 29830).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale va adottato un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta "quota sibi" (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni (cfr. ex multis Cass. 28/06/2012 n. 10853; Cass. 02/03/2004 n. 4186;
Cass. 16/05/2000 n. 6321).
Nel caso in esame, gli appellanti, attori nel primo grado di giudizio, hanno provato che, al momento del sinistro, la lavorava alle Per_2 dipendenze della percependo un reddito di circa Controparte_10
€ 9.500,00 annui (mentre nulla hanno provato in merito ad eventuali compensi percepiti quali amministratrice della Immobiliare Oma s.n.c di NC NI & C., società che, peraltro, risultava essere in perdita).
Ne discende che il pregiudizio da lucro cessante non può liquidarsi facendo riferimento al triplo della pensione sociale, come sostenuto dagli appellanti, criterio questo che si applica non se la vittima ha un reddito esiguo, bensì se ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa e sia, quindi, impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima (cfr Cass civ sentenza 4 febbraio 2020, n.
2463)
Pertanto, la base di calcolo per determinare il danno emergente patito da e (e costituito dal danno patrimoniale già Parte_1 CP_1 prodottosi nel periodo che va dalla data del decesso della fino Per_2 ad oggi - cfr. la sentenza n. 10321/18 citata) non può che basarsi sull'ultima dichiarazione dei redditi depositata dalla vittima.
Ciò premesso il danno emergente è costituito dai ratei stipendiali maturati dal dicembre del 2018 fino ad ottobre 2025 compreso.
Considerato che, nell'importo annuo netto di € 9500.00 percepito dalla
è ricompresa anche la 13^ mensilità, i ratei maturati sono Per_2 attualmente pari ad € 64.307,70,(per 6 anni e dieci mesi) da cui va detratta la quota sibi, che, tenuto conto dell'entità del reddito mensile percepito (circa 730,00 euro) si stima in misura del 50% del reddito complessivo lordo (€ 4750.00 annui), per un totale di € 32.153.85.
Di conseguenza il danno emergente complessivamente patito dagli appellanti è pari ad € 32.153.85, oltre a rivalutazione dalla data del decesso.
Sul punto va rilevato, innanzitutto, che qualsiasi reddito di lavoro è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere nel tempo, tuttavia, il S.C. afferma che tale circostanza deve essere debitamente allegata e provata anche per presunzioni tempo (cfr. Cass. 6619/18 citata, parte motiva).
Nella specie, parte attrice/appellante, su cui gravava l'onere della prova non ha fornito alcun elemento idoneo dimostrare e a parametrare tali eventuali incrementi.
Dagli atti di causa emerge, infatti, esclusivamente, che la - Per_2 che aveva 51 anni al momento della morte, lavorava alle dipendenze della ma non risulta in alcun modo che avesse Controparte_10 avuto scatti di carriera ovvero che avrebbe avuto possibilità di carriera. Non solo la svolgeva attività di lavoratrice dipendente nel Per_2 settore privato nell'ambito del quale né la conservazione del posto di lavoro né la progressione economica sono scontati.
D'altra parte, considerato che sono state prodotte solo due dichiarazioni dei redditi non è nemmeno possibile procedere, su base prognostica (come indicato dalla sentenza n. 6618/19 più volte citata), ad incrementare percentualmente i redditi dichiarati per effetto del maturare dell'anzianità della lavoratrice, anche tenuto conto che, nel contempo, si dovrebbero calcolare anche i maggiori oneri gravanti sulla quota sibi.
Va, quindi, calcolato il danno futuro da lucro cessante da riconoscere al solo , dovendosi ritenere che ad oggi , Parte_1 CP_1 avendo compiuto 28 anni, sia, in assenza di diversa prova, in una condizione di indipendenza economica (risulta dalla ctu che la stessa convive con un compagno ed esercita attività lavorativa), per cui non avrebbe beneficiato del contributo della defunta madre.
Per le svolte considerazioni va ritenuto, poi, che, nel caso di specie, il danno da lucro cessante non possa che essere determinato sulla base dell'ultimo reddito effettivamente goduto dalla prima della Per_2 morte.
Va peraltro considerato, quanto al coniuge, che fino al 2025 (anno del compimento del ventottesimo anno della figlia, ovvero momento in cui deve ritenersi che la stessa abbia raggiunto l'indipendenza economica), egli avrebbe beneficiato solo della metà dell'apporto economico conferito alla famiglia dalla moglie (determinato come si è detto in 1/2 del reddito annuo), essendo il residuo mezzo destinato alla figlia.
Viceversa, dopo tale data, si deve presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che la de cuius avrebbe trattenuto per sé il 75% dei propri redditi destinando l'altro 25% ai bisogni della famiglia, non emergendo dagli atti un divario reddituale tale da giustificare una diversa ripartizione.
Pertanto, ai fini del conteggio va preso in considerazione, in via equitativa, un periodo medio di 9 anni (dal 2025 al 2043 anno in cui il aggiungerà l'ottantesimo anno di età e ciò in base alle statistiche CP_1
ISTAT sulla mortalità), nell'ambito del quale, il avrebbe CP_1 beneficiato solo di un quarto del reddito percepito dalla moglie vale a dire € 2375.00 annui.
Ciò premesso, applicando il coefficiente di capitalizzazione di rendita previsto dalle tabelle di Milano corrispondente all'età del lla data CP_1 della presente sentenza (61 anni: k=8.90), il danno futuro subito dal a liquidato in complessivi € 21.137.50 in moneta attuale CP_1
Dunque, il danno complessivamente subito dal per non aver CP_1 beneficiato dei redditi della moglie ammonta attualmente a complessivi
€ 37.214,42 (16076,92 – danno emergente+ 21137,50 lucro cessante), oltre a rivalutazione sulla sola somma di euro 16076,92 dalla data del decesso alla data odierna.
A andrà, invece, per le ragioni sopra indicate, riconosciuta CP_1 la sola somma a titolo di danno emergente pari ad euro 16076,92, oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna.
Va poi osservato che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto CP_1 il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo ( Cass. civ.SU n. 12564/2018), dunque alcuna ulteriore somma deve essere detratta da quanto sopra liquidato.
Il risarcimento del danno patito dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito e, quindi, nel caso in esame, in misura del 20 %, con la conseguenza che il CP_1 avrà diritto a vedersi riconoscere la somma di euro 12.861,54 per danno emergente oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna ed euro 16.910,00 a titolo di lucro cessante, mentre CP_1
, la somma di euro 12.861,54 per danno emergente oltre
[...] rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna.
Null'altro può liquidarsi, come gli appellanti pretenderebbero, a titolo di lucro cessante sul presupposto che la svolgeva in casa Per_2 anche attività domestica, trattandosi di normale collaborazione in casa normalmente svolta da tutti i membri della famiglia.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui nel riconoscere, a loro dire, il danno biologico terminale in favore della signora lo ha liquidato Per_2 moltiplicando la somma massima dell'invalidità temporanea per i sei giorni di sopravvivenza e non ha, invece, applicato le tabelle di Milano.
Detto motivo di doglianza è infondato e si fonda su una non corretta interpretazione delle voci di danno liquidate in sentenza.
Invero, il primo giudice non ha affatto riconosciuto in capo alla il danno biologico morale terminale, avendo correttamente Per_2 ritenuto che la stessa ha perso conoscenza al momento dell'impatto e non l'ha mai riacquistata fino al decesso ed ha, quindi, riconosciuto soltanto il danno biologico temporaneo, liquidandolo nel valore massimo previsto dalla Tabelle di Milano ovvero € 149 giornalieri. Deve, infatti, osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.7923; Sez. 3,
Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01).
Correttamente, quindi, il primo giudice, essendo emerso pacificamente l'assenza di lucidità della vittima dal momento del sinistro a quello del decesso, non ha riconosciuto il cd danno biologico catastrofale, ma solo il danno biologico terminale, liquidandolo, correttamente, con riferimento alle tabelle di Milano relative all' inabilità temporanea totale, utilizzando il valore massimo dalle stesse previsto.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato il danno parentale, ritenendo che, quanto al e , come detto, rispettivamente marito e Parte_1 CP_1 figlia della de cuius, il Tribunale, nel fare applicazione delle tabelle di
Milano, abbia errato nell'attribuzione dei punti, riconoscendo 12 punti per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare, laddove andavano, invece, attribuiti 14 punti per la presenza, per ciascuno, di un solo altro convivente del nucleo familiare primario e contestando il fatto che per entrambi sia stato sottostimato il legame affettivo con la vittima mediante attribuzione di un numero di punti non adeguato.
Censurano, altresì, la liquidazione del danno da perdita di congiunto nei confronti di (fratello) e Persona_2 Persona_1
(madre), ritenendo che ad entrambi non sono stati inspiegabilmente assegnati i 14 punti relativi alla sopravvivenza di un congiunto del nucleo familiare primario per e Persona_4 Persona_1 viceversa) e che per entrambi sia stato sottostimato il legame affettivo con la vittima mediante attribuzione di un numero di punti non adeguato.
Sul punto anche le appellate hanno proposto appello incidentale, da esaminarsi congiuntamente, contestando l'attribuzione dei punti operata dal Giudice con riferimento al parametro E delle Tabelle del
Tribunale di Milano
Al riguardo, va ribadito che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già,
Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n.
901) -può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare".( Cass. n. 5769 del
04/03/2024 e, nello stesso senso, Cassazione civile sez. III,
24/06/2025, (ud. 15/04/2025, dep. 24/06/2025), n.16895).
Ciò premesso, la doglianza è fondata quanto all'attribuzione del punteggio al marito ed alla figlia per la presenza di superstiti, atteso che la morte della ha fatto si che per il Per_2 Parte_1 residuasse un solo superstite (la figlia) e per un solo CP_1 superstite (il padre), con la conseguenza che ad entrambi dovevano essere attribuiti 14 punti ciascuno, non dovendosi conteggiare il congiunto superstite che avanza la domanda risarcitoria(come dimostra il fatto che la tabella prevede anche il caso di nessun superstite).
Quanto, invece, all'intensità del rapporto, il tribunale ha valorizzato adeguatamente la circostanza per cui tra il coniuge e la figlia e la de cuius vi fosse un rapporto affettivo e relazionale intenso, avendo attribuito un punteggio vicino a quello massimo.
A tal riguardo, deve, infatti, osservarsi che dalle ctu espletate nel primo grado di giudizio sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza di un intenso legame affettivo tra i due appellanti e la congiunta, nondimeno, non vi sono circostanze idonee a comprovare un radicale stravolgimento delle abitudini di vita della vittima secondaria in ragione del rapporto parentale perduto ed attribuire, dunque, punteggio massimo avendo riguardo al parametro tabellare sub E) nella duplice componente, morale e dinamico-esistenziale.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n.
169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.
A tal proposito tutte le allegazioni operate dagli attori nel primo grado di giudizio sono focalizzate sulla perdita della relazione affettiva con la de cuius e, segnatamente, dell'attività di assistenza materiale e domestica dalla medesima offerta: se, dunque, dal comprovato rapporto di convivenza può desumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, la perdita del supporto materiale ordinariamente offerto dal convivente e, pertanto, la perdita di ordinarie abitudini di vita quotidiane, il parametro E) “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” di cui alle
Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale deve essere vagliato avendo riguardo alle seguenti, molteplici, circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Ebbene, benché taluni di questi parametri possano ritenersi presuntivamente soddisfatti avendo riguardo all'id quod plerumque accidit, in relazione a quanto ordinariamente prospettabile nei rapporti di convivenza (segnatamente, la sussistenza di frequentazioni quotidiane, la verosimile condivisione delle festività, l'attività di assistenza domestica resa dalla madre in favore del figlio, la sofferenza del figlio dinanzi alla degenza ospedaliera della madre), parte appellante ha, nondimeno, omesso di specificatamente allegare e provare la sussistenza di puntuali e circostanziate abitudini di vita condivise con la congiunta (al di là del mero rapporto di convivenza e dell'assistenza materiale ad esso ordinariamente correlato) perdute in conseguenza del decesso della stessa, con ciò comprovando di aver sofferto fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte ovvero ipotetiche
(cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Né tale stravolgimento può desumersi dal solo rapporto di parentela e dalla convivenza (come diversamente potrebbe argomentarsi nel caso in cui la vittima secondaria fosse un infante, integralmente dipendente dalla madre nella soddisfazione delle proprie fondamentali e basilari esigenze di vita), determinandosi, altrimenti, nel singolo caso di specie, una duplicazione risarcitoria in considerazione della ripetuta valutazione del medesimo pregiudizio.
Quanto al fratello (non potendosi scrutinare la Persona_2 posizione di , nelle more deceduta, per difetto di Persona_5 legittimazione di chi agisce come erede), parimenti si condivide il punteggio attribuito dal Tribunale per la perdita di relazione affettiva, non essendo stata provata né chiesto di provare la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria.
Fondata, invece, è la censura afferente alla mancata considerazione della sopravvivenza di altri congiunti, dal momento che il tribunale ha errato nel non riconoscere 14 punti per la presenza di un superstite
(mamma) nel nucleo familiare originario (le stesse tabelle espressamente prevedono che se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato) In accoglimento del presente motivo di gravame, pertanto, la Corte deve procedere alla rideterminazione del pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, facendo applicazione delle Tabelle a punti al momento vigenti e dunque quelle pubblicate il 5 giugno 2024.
Il danno da perdita del rapporto parentale è, infatti, unitario, cosicché la Corte dovrà procedere ad una liquidazione ex novo del danno utilizzando le Tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. civ. sez. III, n. 29320/2022).
Al riguardo, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno
2024 ha aggiornato le Tabelle del 2022 utilizzate dal giudice di prime cure con quelle attuali (Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita (con allegati) - Rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT costo-vita alla data dell'1 gennaio 2024).
Come noto, entrambe le Tabelle 2022 e 2024 sono fondate sul criterio del punto variabile e hanno sostituito le Tabelle del 2021 impostate, invece, sulla base di una forbice edittale risarcitoria così recependo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10579/2021). Il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente,
l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Le nuove tabelle predisposte dall'Osservatorio milanese prevedono
(come già anche le precedenti del 2022) un punteggio per alcuni parametri corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. La somma totale dei punti determinata in base alle circostanze accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicata per il menzionato “valore punto” che, avuto riguardo alle tabelle al momento vigenti e cioè quelle 2024, è pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita del coniuge o del genitore o di euro 1.698,00 per la perdita del fratello e del nipote.
Tutto quanto premesso si ritiene, dunque, di dover rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale come segue:
Per : CP_1
Il congiunto ha 21 anni, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 51 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 25
Punti totali riconosciuti: 97
IMPORTO del RISARCIMENTO € 379.367,00
Per il marito Parte_1 Il congiunto ha 54 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 51 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 25
Punti totali riconosciuti: 91
IMPORTO del RISARCIMENTO € 355.901,00
Per : Parte_4
Il congiunto ha 57 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 51 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 12 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 89.994,00
Il danno come sopra quantificato deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito e, quindi, nel caso in esame, in misura del 20 %, con la conseguenza che avrà diritto a vedersi riconosciuta la CP_1 somma di euro 303.493, 60, l'importo di 284.720,80 e Parte_1
la somma di euro 71.995,20. Persona_2
Si osserva, infine, che il danno è liquidato in moneta attuale, in quanto i valori monetari indicati dalle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale e da capitalizzazione di una rendita futura sono aggiornati periodicamente e calcolati tenendo già in considerazione gli effetti della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Sulla somma sopra indicata dovranno, quindi, essere applicati i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Orbene, risulta dagli atti che la compagnia assicuratrice (ora CP_3
) prima dell'introduzione del giudizio di primo grado ha Controparte_2 provveduto al pagamento in favore degli attori dell'importo di €
50.000,00 (bonificato sul conto corrente intestato a ), poi CP_1 integrato con € 212.640,00 in favore di , € 209.000,00 a Parte_1
, € 150.000 a ed € 38.000,00 a CP_1 Persona_1 Persona_2
.
[...]
Gli acconti dovranno essere detratti dall'importo del danno sopra indicato considerando che risultano chieste fin dal primo grado tanto la rivalutazione quanto i maggiori danni da ritardato pagamento (interessi compensativi) e considerando che dalla documentazione dimessa da risultano le valute dei versamenti in acconto, da considerare CP_2 con il seguente calcolo (Cass. sez. 3^ ordinanza n. 32927 del 7 agosto
2023): a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e gli acconti
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi secondo l'art. 1284 primo comma Cod.
Civ.: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti, rivalutata annualmente.
La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite, rendendo superflua la disamina dell'ultimo motivo di appello spiegato sul punto.
Le stesse, considerato l'esito complessivo e la maggiore soccombenza degli appellati, vanno poste a carico di questi ultimi in solido tra loro in ragione di 1\2, con compensazione del residuo.
Per la liquidazione delle stesse si fa riferimento al decisum con applicazione dei valori medi (in ipotesi di domande di condanna separata, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome -
Cassazione civile sez. I, 22/05/2025, n.13750), con aumento dell'art. 4 punto 4 del D.M. 55/2014 posto che il medesimo difensore ha difeso più parti, senza che questo abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, essendo rimasti sostanzialmente identici il fatto causativo e le pretese risarcitorie (ut supra) senza allegazione per ciascuna delle parti sostanziali di profili diversi tra loro.
PQM
La Corte di Appello di ON definitivamente pronunciando nel giudizio n. 270/2024, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come di seguito:
in favore di al pagamento della somma di euro Parte_1
12.861,54 per danno emergente oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna ed euro 16.910,00 a titolo di lucro cessante, nonché la somma di euro di 284.720,80 per danno da perdita del rapporto parentale in favore di al pagamento della somma di euro 303.493, 60 CP_1
per danno da perdita del rapporto parentale la somma di euro
12.861,54 per danno emergente oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna.
In favore di al pagamento della somma di euro Persona_2
71.995,20 per danno da perdita del rapporto parentale
Oltre interessi legali sulle predette somme dalla data odierna al saldo
Dalle somme come sopra determinate, dovranno detrarsi gli acconti già corrisposti, da rendersi omogenei secondo le modalità indicate nella parte motiva.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da e CP_1
quali eredi di Persona_2 Persona_6
Rigetta l'appello incidentale
Conferma per il resto la sentenza impugnata condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'Avv
LI RA dichiaratosi anticipatario, di 1/2 delle spese di lite di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, e si liquidano, per l'intero, in 17508.00 €, di cui 1713,00 € per esborsi, per il giudizio di primo grado, ed in 16839,00 €, di cui 804,00 € per esborsi per il presente grado;
il tutto, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Così deciso, ON nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
270/2024 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
RI (PU) il 31/12/1963 residente a [...]di Romagna (RN), Via
5 quattrini n.22
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
03.11.1997 residente a [...] quattrini n.22 in proprio ed in qualità di erede al 50% della defunta Per_1
(C.F. nata a [...] il
[...] C.F._3
22/11/1937 e deceduta in data 06/08/2023
(C.F. ), nato a [...] Persona_2 C.F._4 il 08/03/1961 residente a [...] Via Martiri di Marzabotto
n.10 in proprio ed in qualità di erede al 50% della defunta Per_1 (C.F. nata a [...] il
[...] C.F._3
22/11/1937 e deceduta in data 06/08/2023
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. LI RA
appellanti contro
in persona dei Legali Rappresentanti Controparte_2 titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal 1/7/2023 quale successore della già a seguito Controparte_3 dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_4 nonché , nata a [...] il [...], CP_5 residente a [...] (C.F. ) e C.F._5
, nato a [...] il [...], Controparte_6 residente a [...] (C.F. , C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Brualdi
Appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 98/2024 pubblicata il 25 gennaio 2024 dal Tribunale di Pesaro
Conclusioni:
per gli appellanti:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare 'impugnata sentenza e per l'effetto a) -accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di Controparte_6
b) -condannare, per l'effetto, in solido tra loro, tutti i convenuti a risarcire agli attori tutti i danni conseguenti a tale evento e precisamente - quanto a la somma di euro 343.230,00 CP_1
- quanto a la somma di euro 323.040,00 Parte_1
- quanto a la somma di euro 228.820,00 Persona_1
- quanto a la somma di euro 93.516, 80 Persona_2
o quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia detratti gli acconti versati. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Per gli appellati – appellanti incidentali:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia,
-preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e ad agire quali eredi di Persona_2 CP_1 Per_3
;
[...]
-rigettare l'impugnazione proposta da , e Parte_1 CP_1
in quanto infondata in fatto e indiritto, Persona_2
-in accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per responsabilità di in percentuale non inferiore al 40% e rideterminare Controparte_7 il danno da perdita del rapporto parentale liquidato in favore degli odierni appellanti in ragione della carenza di prova dell'intensità del rapporto che li legava alla vittima;
per l'effetto condannare gli odierni appellanti a restituire a gli importi percepiti in Controparte_2 adempimento della sentenza di primo grado.
Vinte le spese di lite.”
FATTI DI CAUSA Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pesaro, accoglieva la domanda proposta da , , , Parte_1 CP_1 Persona_2
nei confronti di , Persona_1 Controparte_6 CP_8
– ora (rispettivamente Controparte_9 Controparte_2 conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell'autovettura) finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi in data 18.12.2018, alle ore 17.15 circa, a Gradara in Strada della Romagna all'altezza del civico 27 in seguito al quale era deceduta (rispettivamente moglie, madre, sorella e Controparte_7 figlia degli attori) e, previo riconoscimento di un concorso di colpa della in misura del 20%, condannava i convenuti, in solido tra loro, Per_2 previa detrazione degli acconti già ricevuti, al pagamento, in favore di della somma di euro 12.957,23, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.375,64 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) e di euro 632,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di della somma di euro Persona_2
1.581,37, oltre interessi e rivalutazione con compensazione delle spese di lite.
, , , questi ultimi due anche Parte_1 CP_1 Persona_2 quali eredi di nelle more deceduta proponevano Persona_1 appello avverso detta sentenza, affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
Si costituivano gli appellati che, preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione attiva di e che, nel CP_1 Persona_2 presente giudizio, si sono qualificati quali eredi al 50% di Per_3
in assenza di prova di tale qualitas, e, nel merito, chiedevano
[...] il rigetto dell'appello.
Proponevano, altresì, appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellati, preliminarmente, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di e che, nel CP_1 Persona_2 presente giudizio, si sono qualificati quali eredi al 50% di Per_3
, nelle more deceduta, senza depositare alcun documento atto
[...]
a dimostrare tale loro qualità.
Deducono, al riguardo, gli appellanti che la prova della legittimazione attiva sarebbe desumibile dal certificato storico dello stato di famiglia allegato alla citazione in primo grado, documento che, però, non risulta acquisito al fascicolo di primo grado (si veda, al riguardo, lo stesso indice dei documenti allegati alla citazione da cui non risulta il predetto certificato storico dello stato di famiglia).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che, in tema di legittimazione attiva, sulla parte che propone impugnazione, nell'asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito, incombe l'onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza,
l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione rilevabile d'ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione (cfr. Cass. n.
1943/2011; n. 24050/2019; n. 34373/2023; n. 3793/2024; n.
25860/2024; n. 13522/2025; 14161/2025). Ne discende che le allegazioni degli appellanti in merito alla asserita prova fornita per il mezzo del certificato storico di famiglia, come detto, non presente agli atti, sarebbero, in ogni caso, inidonee a provare la legittimazione attiva di e quali eredi al CP_1 Persona_2
50% di , dal momento che dal predetto certificato, si Persona_3 sarebbe potuta evincere - semmai - la sola qualità di chiamati all'eredità in forza di successione legittima, ma non anche la prova della qualità di eredi, in difetto di allegazione e, soprattutto, di documentazione circa il modo di devoluzione dell'eredità della de cuius e circa l'avvenuta accettazione della stessa.( Cassazione civile sez. III, 27/05/2025, n.14161)
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di CP_1
e quali eredi al 50% di .
[...] Persona_2 Persona_3
Passando all'esame del merito, con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto una corresponsabilità in misura del 20% di nella Controparte_7 causazione del sinistro, responsabilità consistita nell'aver fermato il veicolo senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e per aver aperto le porte dell'auto, costituendo pericolo ed intralcio alla circolazione.
In merito alla graduazione delle responsabilità anche gli appellati hanno proposto appello incidentale, da esaminarsi congiuntamente in ragione dell'evidente connessione, ritenendo che l'apporto causale delle violazioni compiute dalla sia stato decisamente sottostimato Per_2 dal giudice di primo grado.
E' documentato che, il giorno 18 dicembre 2018, alle 17:00 circa, in
Gradara, presso la strada della Romagna, all'altezza del civico 27, si verificava un incidente stradale nel quale rimanevano coinvolti e , sinistro all'esito del quale Controparte_7 Controparte_6 la prima riportava lesioni che apparivano sin da subito gravissime, poi sfociate nel decesso dopo pochi giorni.
Orbene, dal rapporto redatto dai carabinieri di Gabicce Mare intervenuti nell'immediatezza del sinistro, dalle dichiarazioni delle persone che hanno assistito ai fatti ed hanno prestato i primi soccorsi alla signora emerge che la stessa, alla guida dell'autovettura Controparte_7
NG, percorreva la strada della Romagna con direzione di marcia
GA e, giunta in corrispondenza del civico 27, laddove vi
è un negozio di macelleria, parcheggiava sulla destra della carreggiata e si recava nel negozio per acquistare dei prodotti alimentari.
Dopo aver fatto la spesa, usciva dal negozio e si avvicinava all'autovettura per riporre quanto acquistato sul sedile posteriore aprendo, a tal fine, lo sportello posteriore sinistro e, mentre faceva ciò, veniva urtata dall'autovettura Fiat Panda di proprietà di CP_5
e condotta da , che percorreva la stessa strada Controparte_6 con la medesima direzione di marcia.
L'urto interessava la parte anteriore destra dell'autovettura Panda e la portiera posteriore sinistra dell'autovettura NG nonché la conducente di detta ultima autovettura che, a seguito della collisione, veniva ad urtare contro il parabrezza della Panda e veniva poi spinta al di sotto di un altro veicolo, Opel BO, che si trovava parcheggiato sulla medesima strada davanti alla Renault NG della Per_2
Ciò premesso in merito alla dinamica del sinistro, prima di verificare la concreta condotta serbata dai soggetti coinvolti, deve ribadirsi che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass civ 4201/2022; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).
Orbene, come accertato dai carabinieri intervenuti e come peraltro agevolmente constatabile esaminando sia lo schizzo planimetrico relativo al luogo del sinistro sia le fotografie allegate alla consulenza di parte prodotta dagli appellanti nel primo grado del giudizio, appare evidente che la signora non si sia attenuta a quanto disposto Per_2 dal codice della strada e, segnatamente, all'art 157 comma 3 Cds, avendo posteggiato la propria auto, al pari del conducente del veicolo
Opel BO, sulla carreggiata e, poi, aprendo lo sportello posteriore sinistro della vettura, occupava ancora di più la corsia di marcia, creando pericolo ed intralcio per gli utenti della strada.
Invero, il luogo in cui si verificava il sinistro è costituito da una strada con un'unica carreggiata suddivisa in due corsie separate da linea continua delimitata sulla destra, per quanto d'interesse, da riga bianca continua e, in successione, da piccola banchina in asfalto e da abitazioni private ed esercizi commerciali: è evidente, quindi, che la al Per_2 pari del conducente del veicolo Opel BO, posteggiando la propria vettura in corrispondenza della macelleria ed in assenza di zone in cui
è consentito il regolare posteggio della macchina, ha creato, occupando la carreggiata e poi aprendo la portiera posteriore sinistra, un intralcio alla circolazione, peraltro neppure adeguatamente segnalato, dal momento che tutte le persone presenti ai fatti hanno concordemente riferito che la stessa non aveva neppure azionato i dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo (cfr dichiarazioni rese ai CC intervenuti da e ). Parte_2 Parte_3
Dall'altro canto, evidenti appaiono le violazioni alle disposizioni del
Codice della Strada dal parte del che, alla guida del proprio CP_6 veicolo, in spregio a quanto previsto dall'art 141 Cds, non riusciva a conservare il controllo del mezzo da lui condotto e, non avvedendosi, come dallo stesso dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai carabinieri, della presenza della donna e dell'apertura da parte della stessa dello sportello, non metteva in atto alcuna manovra per evitare la collisione, arrestando il veicolo solo a seguito della percezione del forte rumore derivante dall'impatto.
Dall'altro canto, se lo stesso avesse avuto una condotta di guida più accorta, anche in considerazione della luminosità del tratto di strada impegnato (derivante dalla presenza di insegne luminose e di un lampione), avrebbe potuto effettuare il sorpasso della NG della impegnando la parte sinistra della corsia da lui percorsa, Per_2 essendo evidente dal materiale fotografico in atti che vi era ancora spazio per raggiungere la linea di mezzeria e, con detta condotta più accorta, avrebbe, con alto grado di probabilità, potuto evitare l'impatto o, comunque, renderne meno gravose le conseguenze.
Ricostruite in tal modo le condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro di cui trattasi, ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente riconosciuto la responsabilità preponderante, seppur non esclusiva, del nella causazione del sinistro ed il CP_6 concorso di colpa della e che, altrettanto adeguatamente e Per_2 correttamente, abbia individuato tra le parti una corresponsabilità di grado diverso da ascrivere in misura dell'80% al Controparte_6
e per quanto attiene il residuo 20% a . Controparte_7 Ne discende che sia il primo motivo di appello che l'appello incidentale devono essere respinti, con conferma in parte qua della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto in favore di favore di CP_1
e il risarcimento del danno patrimoniale, sul
[...] Parte_1 presupposto che la somma di euro 790,00 mensili percepiti dalla vittima per il proprio lavoro era sufficiente, al massimo, a soddisfare le esigenze minime di vita della stessa e, nel contempo, non ha preso in considerazione il contemporaneo lavoro di casalinga svolto dalla in favore della famiglia. Per_2
Nel primo grado di giudizio, gli appellanti hanno dedotto che la sig.ra lavorava alle dipendenze della Per_2 Controparte_10 percependo un reddito di circa € 9.500,00 annui, era socia amministratrice della immobiliare OMA snc di NC NI e C. e svolgeva attività di casalinga nell'interesse della famiglia, chiedendo il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del triplo della pensione sociale.
Con riferimento ai danni patrimoniali futuri subiti dagli appellanti, consistenti nella dedotta perdita del contributo al mantenimento ed al sostentamento familiare, va osservato, in termini generali, che i danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore di un prossimo congiunto in caso di perdita di un componente il nucleo familiare vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
In altri termini, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ex art. 2043 c.c. spetta iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi risultino conseguentemente privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III,
06/02/2007, n. 2546).
Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966).
Va precisato, peraltro, che il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima;
ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi (cfr. Cass. 30/04/2018 n. 10321).
Il danno successivo alla decisione configura, invece, un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (cfr. Cass. 20/11/2018 n. 29830).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale va adottato un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta "quota sibi" (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni (cfr. ex multis Cass. 28/06/2012 n. 10853; Cass. 02/03/2004 n. 4186;
Cass. 16/05/2000 n. 6321).
Nel caso in esame, gli appellanti, attori nel primo grado di giudizio, hanno provato che, al momento del sinistro, la lavorava alle Per_2 dipendenze della percependo un reddito di circa Controparte_10
€ 9.500,00 annui (mentre nulla hanno provato in merito ad eventuali compensi percepiti quali amministratrice della Immobiliare Oma s.n.c di NC NI & C., società che, peraltro, risultava essere in perdita).
Ne discende che il pregiudizio da lucro cessante non può liquidarsi facendo riferimento al triplo della pensione sociale, come sostenuto dagli appellanti, criterio questo che si applica non se la vittima ha un reddito esiguo, bensì se ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa e sia, quindi, impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima (cfr Cass civ sentenza 4 febbraio 2020, n.
2463)
Pertanto, la base di calcolo per determinare il danno emergente patito da e (e costituito dal danno patrimoniale già Parte_1 CP_1 prodottosi nel periodo che va dalla data del decesso della fino Per_2 ad oggi - cfr. la sentenza n. 10321/18 citata) non può che basarsi sull'ultima dichiarazione dei redditi depositata dalla vittima.
Ciò premesso il danno emergente è costituito dai ratei stipendiali maturati dal dicembre del 2018 fino ad ottobre 2025 compreso.
Considerato che, nell'importo annuo netto di € 9500.00 percepito dalla
è ricompresa anche la 13^ mensilità, i ratei maturati sono Per_2 attualmente pari ad € 64.307,70,(per 6 anni e dieci mesi) da cui va detratta la quota sibi, che, tenuto conto dell'entità del reddito mensile percepito (circa 730,00 euro) si stima in misura del 50% del reddito complessivo lordo (€ 4750.00 annui), per un totale di € 32.153.85.
Di conseguenza il danno emergente complessivamente patito dagli appellanti è pari ad € 32.153.85, oltre a rivalutazione dalla data del decesso.
Sul punto va rilevato, innanzitutto, che qualsiasi reddito di lavoro è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere nel tempo, tuttavia, il S.C. afferma che tale circostanza deve essere debitamente allegata e provata anche per presunzioni tempo (cfr. Cass. 6619/18 citata, parte motiva).
Nella specie, parte attrice/appellante, su cui gravava l'onere della prova non ha fornito alcun elemento idoneo dimostrare e a parametrare tali eventuali incrementi.
Dagli atti di causa emerge, infatti, esclusivamente, che la - Per_2 che aveva 51 anni al momento della morte, lavorava alle dipendenze della ma non risulta in alcun modo che avesse Controparte_10 avuto scatti di carriera ovvero che avrebbe avuto possibilità di carriera. Non solo la svolgeva attività di lavoratrice dipendente nel Per_2 settore privato nell'ambito del quale né la conservazione del posto di lavoro né la progressione economica sono scontati.
D'altra parte, considerato che sono state prodotte solo due dichiarazioni dei redditi non è nemmeno possibile procedere, su base prognostica (come indicato dalla sentenza n. 6618/19 più volte citata), ad incrementare percentualmente i redditi dichiarati per effetto del maturare dell'anzianità della lavoratrice, anche tenuto conto che, nel contempo, si dovrebbero calcolare anche i maggiori oneri gravanti sulla quota sibi.
Va, quindi, calcolato il danno futuro da lucro cessante da riconoscere al solo , dovendosi ritenere che ad oggi , Parte_1 CP_1 avendo compiuto 28 anni, sia, in assenza di diversa prova, in una condizione di indipendenza economica (risulta dalla ctu che la stessa convive con un compagno ed esercita attività lavorativa), per cui non avrebbe beneficiato del contributo della defunta madre.
Per le svolte considerazioni va ritenuto, poi, che, nel caso di specie, il danno da lucro cessante non possa che essere determinato sulla base dell'ultimo reddito effettivamente goduto dalla prima della Per_2 morte.
Va peraltro considerato, quanto al coniuge, che fino al 2025 (anno del compimento del ventottesimo anno della figlia, ovvero momento in cui deve ritenersi che la stessa abbia raggiunto l'indipendenza economica), egli avrebbe beneficiato solo della metà dell'apporto economico conferito alla famiglia dalla moglie (determinato come si è detto in 1/2 del reddito annuo), essendo il residuo mezzo destinato alla figlia.
Viceversa, dopo tale data, si deve presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che la de cuius avrebbe trattenuto per sé il 75% dei propri redditi destinando l'altro 25% ai bisogni della famiglia, non emergendo dagli atti un divario reddituale tale da giustificare una diversa ripartizione.
Pertanto, ai fini del conteggio va preso in considerazione, in via equitativa, un periodo medio di 9 anni (dal 2025 al 2043 anno in cui il aggiungerà l'ottantesimo anno di età e ciò in base alle statistiche CP_1
ISTAT sulla mortalità), nell'ambito del quale, il avrebbe CP_1 beneficiato solo di un quarto del reddito percepito dalla moglie vale a dire € 2375.00 annui.
Ciò premesso, applicando il coefficiente di capitalizzazione di rendita previsto dalle tabelle di Milano corrispondente all'età del lla data CP_1 della presente sentenza (61 anni: k=8.90), il danno futuro subito dal a liquidato in complessivi € 21.137.50 in moneta attuale CP_1
Dunque, il danno complessivamente subito dal per non aver CP_1 beneficiato dei redditi della moglie ammonta attualmente a complessivi
€ 37.214,42 (16076,92 – danno emergente+ 21137,50 lucro cessante), oltre a rivalutazione sulla sola somma di euro 16076,92 dalla data del decesso alla data odierna.
A andrà, invece, per le ragioni sopra indicate, riconosciuta CP_1 la sola somma a titolo di danno emergente pari ad euro 16076,92, oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna.
Va poi osservato che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto CP_1 il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo ( Cass. civ.SU n. 12564/2018), dunque alcuna ulteriore somma deve essere detratta da quanto sopra liquidato.
Il risarcimento del danno patito dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito e, quindi, nel caso in esame, in misura del 20 %, con la conseguenza che il CP_1 avrà diritto a vedersi riconoscere la somma di euro 12.861,54 per danno emergente oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna ed euro 16.910,00 a titolo di lucro cessante, mentre CP_1
, la somma di euro 12.861,54 per danno emergente oltre
[...] rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna.
Null'altro può liquidarsi, come gli appellanti pretenderebbero, a titolo di lucro cessante sul presupposto che la svolgeva in casa Per_2 anche attività domestica, trattandosi di normale collaborazione in casa normalmente svolta da tutti i membri della famiglia.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui nel riconoscere, a loro dire, il danno biologico terminale in favore della signora lo ha liquidato Per_2 moltiplicando la somma massima dell'invalidità temporanea per i sei giorni di sopravvivenza e non ha, invece, applicato le tabelle di Milano.
Detto motivo di doglianza è infondato e si fonda su una non corretta interpretazione delle voci di danno liquidate in sentenza.
Invero, il primo giudice non ha affatto riconosciuto in capo alla il danno biologico morale terminale, avendo correttamente Per_2 ritenuto che la stessa ha perso conoscenza al momento dell'impatto e non l'ha mai riacquistata fino al decesso ed ha, quindi, riconosciuto soltanto il danno biologico temporaneo, liquidandolo nel valore massimo previsto dalla Tabelle di Milano ovvero € 149 giornalieri. Deve, infatti, osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.7923; Sez. 3,
Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01).
Correttamente, quindi, il primo giudice, essendo emerso pacificamente l'assenza di lucidità della vittima dal momento del sinistro a quello del decesso, non ha riconosciuto il cd danno biologico catastrofale, ma solo il danno biologico terminale, liquidandolo, correttamente, con riferimento alle tabelle di Milano relative all' inabilità temporanea totale, utilizzando il valore massimo dalle stesse previsto.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato il danno parentale, ritenendo che, quanto al e , come detto, rispettivamente marito e Parte_1 CP_1 figlia della de cuius, il Tribunale, nel fare applicazione delle tabelle di
Milano, abbia errato nell'attribuzione dei punti, riconoscendo 12 punti per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare, laddove andavano, invece, attribuiti 14 punti per la presenza, per ciascuno, di un solo altro convivente del nucleo familiare primario e contestando il fatto che per entrambi sia stato sottostimato il legame affettivo con la vittima mediante attribuzione di un numero di punti non adeguato.
Censurano, altresì, la liquidazione del danno da perdita di congiunto nei confronti di (fratello) e Persona_2 Persona_1
(madre), ritenendo che ad entrambi non sono stati inspiegabilmente assegnati i 14 punti relativi alla sopravvivenza di un congiunto del nucleo familiare primario per e Persona_4 Persona_1 viceversa) e che per entrambi sia stato sottostimato il legame affettivo con la vittima mediante attribuzione di un numero di punti non adeguato.
Sul punto anche le appellate hanno proposto appello incidentale, da esaminarsi congiuntamente, contestando l'attribuzione dei punti operata dal Giudice con riferimento al parametro E delle Tabelle del
Tribunale di Milano
Al riguardo, va ribadito che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già,
Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n.
901) -può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare".( Cass. n. 5769 del
04/03/2024 e, nello stesso senso, Cassazione civile sez. III,
24/06/2025, (ud. 15/04/2025, dep. 24/06/2025), n.16895).
Ciò premesso, la doglianza è fondata quanto all'attribuzione del punteggio al marito ed alla figlia per la presenza di superstiti, atteso che la morte della ha fatto si che per il Per_2 Parte_1 residuasse un solo superstite (la figlia) e per un solo CP_1 superstite (il padre), con la conseguenza che ad entrambi dovevano essere attribuiti 14 punti ciascuno, non dovendosi conteggiare il congiunto superstite che avanza la domanda risarcitoria(come dimostra il fatto che la tabella prevede anche il caso di nessun superstite).
Quanto, invece, all'intensità del rapporto, il tribunale ha valorizzato adeguatamente la circostanza per cui tra il coniuge e la figlia e la de cuius vi fosse un rapporto affettivo e relazionale intenso, avendo attribuito un punteggio vicino a quello massimo.
A tal riguardo, deve, infatti, osservarsi che dalle ctu espletate nel primo grado di giudizio sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza di un intenso legame affettivo tra i due appellanti e la congiunta, nondimeno, non vi sono circostanze idonee a comprovare un radicale stravolgimento delle abitudini di vita della vittima secondaria in ragione del rapporto parentale perduto ed attribuire, dunque, punteggio massimo avendo riguardo al parametro tabellare sub E) nella duplice componente, morale e dinamico-esistenziale.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n.
169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.
A tal proposito tutte le allegazioni operate dagli attori nel primo grado di giudizio sono focalizzate sulla perdita della relazione affettiva con la de cuius e, segnatamente, dell'attività di assistenza materiale e domestica dalla medesima offerta: se, dunque, dal comprovato rapporto di convivenza può desumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, la perdita del supporto materiale ordinariamente offerto dal convivente e, pertanto, la perdita di ordinarie abitudini di vita quotidiane, il parametro E) “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” di cui alle
Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale deve essere vagliato avendo riguardo alle seguenti, molteplici, circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Ebbene, benché taluni di questi parametri possano ritenersi presuntivamente soddisfatti avendo riguardo all'id quod plerumque accidit, in relazione a quanto ordinariamente prospettabile nei rapporti di convivenza (segnatamente, la sussistenza di frequentazioni quotidiane, la verosimile condivisione delle festività, l'attività di assistenza domestica resa dalla madre in favore del figlio, la sofferenza del figlio dinanzi alla degenza ospedaliera della madre), parte appellante ha, nondimeno, omesso di specificatamente allegare e provare la sussistenza di puntuali e circostanziate abitudini di vita condivise con la congiunta (al di là del mero rapporto di convivenza e dell'assistenza materiale ad esso ordinariamente correlato) perdute in conseguenza del decesso della stessa, con ciò comprovando di aver sofferto fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte ovvero ipotetiche
(cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Né tale stravolgimento può desumersi dal solo rapporto di parentela e dalla convivenza (come diversamente potrebbe argomentarsi nel caso in cui la vittima secondaria fosse un infante, integralmente dipendente dalla madre nella soddisfazione delle proprie fondamentali e basilari esigenze di vita), determinandosi, altrimenti, nel singolo caso di specie, una duplicazione risarcitoria in considerazione della ripetuta valutazione del medesimo pregiudizio.
Quanto al fratello (non potendosi scrutinare la Persona_2 posizione di , nelle more deceduta, per difetto di Persona_5 legittimazione di chi agisce come erede), parimenti si condivide il punteggio attribuito dal Tribunale per la perdita di relazione affettiva, non essendo stata provata né chiesto di provare la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria.
Fondata, invece, è la censura afferente alla mancata considerazione della sopravvivenza di altri congiunti, dal momento che il tribunale ha errato nel non riconoscere 14 punti per la presenza di un superstite
(mamma) nel nucleo familiare originario (le stesse tabelle espressamente prevedono che se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato) In accoglimento del presente motivo di gravame, pertanto, la Corte deve procedere alla rideterminazione del pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, facendo applicazione delle Tabelle a punti al momento vigenti e dunque quelle pubblicate il 5 giugno 2024.
Il danno da perdita del rapporto parentale è, infatti, unitario, cosicché la Corte dovrà procedere ad una liquidazione ex novo del danno utilizzando le Tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. civ. sez. III, n. 29320/2022).
Al riguardo, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno
2024 ha aggiornato le Tabelle del 2022 utilizzate dal giudice di prime cure con quelle attuali (Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita (con allegati) - Rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT costo-vita alla data dell'1 gennaio 2024).
Come noto, entrambe le Tabelle 2022 e 2024 sono fondate sul criterio del punto variabile e hanno sostituito le Tabelle del 2021 impostate, invece, sulla base di una forbice edittale risarcitoria così recependo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10579/2021). Il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente,
l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Le nuove tabelle predisposte dall'Osservatorio milanese prevedono
(come già anche le precedenti del 2022) un punteggio per alcuni parametri corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. La somma totale dei punti determinata in base alle circostanze accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicata per il menzionato “valore punto” che, avuto riguardo alle tabelle al momento vigenti e cioè quelle 2024, è pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita del coniuge o del genitore o di euro 1.698,00 per la perdita del fratello e del nipote.
Tutto quanto premesso si ritiene, dunque, di dover rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale come segue:
Per : CP_1
Il congiunto ha 21 anni, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 51 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 25
Punti totali riconosciuti: 97
IMPORTO del RISARCIMENTO € 379.367,00
Per il marito Parte_1 Il congiunto ha 54 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 51 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione: 25
Punti totali riconosciuti: 91
IMPORTO del RISARCIMENTO € 355.901,00
Per : Parte_4
Il congiunto ha 57 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 51 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 12 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 89.994,00
Il danno come sopra quantificato deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito e, quindi, nel caso in esame, in misura del 20 %, con la conseguenza che avrà diritto a vedersi riconosciuta la CP_1 somma di euro 303.493, 60, l'importo di 284.720,80 e Parte_1
la somma di euro 71.995,20. Persona_2
Si osserva, infine, che il danno è liquidato in moneta attuale, in quanto i valori monetari indicati dalle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale e da capitalizzazione di una rendita futura sono aggiornati periodicamente e calcolati tenendo già in considerazione gli effetti della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Sulla somma sopra indicata dovranno, quindi, essere applicati i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Orbene, risulta dagli atti che la compagnia assicuratrice (ora CP_3
) prima dell'introduzione del giudizio di primo grado ha Controparte_2 provveduto al pagamento in favore degli attori dell'importo di €
50.000,00 (bonificato sul conto corrente intestato a ), poi CP_1 integrato con € 212.640,00 in favore di , € 209.000,00 a Parte_1
, € 150.000 a ed € 38.000,00 a CP_1 Persona_1 Persona_2
.
[...]
Gli acconti dovranno essere detratti dall'importo del danno sopra indicato considerando che risultano chieste fin dal primo grado tanto la rivalutazione quanto i maggiori danni da ritardato pagamento (interessi compensativi) e considerando che dalla documentazione dimessa da risultano le valute dei versamenti in acconto, da considerare CP_2 con il seguente calcolo (Cass. sez. 3^ ordinanza n. 32927 del 7 agosto
2023): a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e gli acconti
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi secondo l'art. 1284 primo comma Cod.
Civ.: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti, rivalutata annualmente.
La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite, rendendo superflua la disamina dell'ultimo motivo di appello spiegato sul punto.
Le stesse, considerato l'esito complessivo e la maggiore soccombenza degli appellati, vanno poste a carico di questi ultimi in solido tra loro in ragione di 1\2, con compensazione del residuo.
Per la liquidazione delle stesse si fa riferimento al decisum con applicazione dei valori medi (in ipotesi di domande di condanna separata, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome -
Cassazione civile sez. I, 22/05/2025, n.13750), con aumento dell'art. 4 punto 4 del D.M. 55/2014 posto che il medesimo difensore ha difeso più parti, senza che questo abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, essendo rimasti sostanzialmente identici il fatto causativo e le pretese risarcitorie (ut supra) senza allegazione per ciascuna delle parti sostanziali di profili diversi tra loro.
PQM
La Corte di Appello di ON definitivamente pronunciando nel giudizio n. 270/2024, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come di seguito:
in favore di al pagamento della somma di euro Parte_1
12.861,54 per danno emergente oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna ed euro 16.910,00 a titolo di lucro cessante, nonché la somma di euro di 284.720,80 per danno da perdita del rapporto parentale in favore di al pagamento della somma di euro 303.493, 60 CP_1
per danno da perdita del rapporto parentale la somma di euro
12.861,54 per danno emergente oltre rivalutazione dalla data del decesso alla data odierna.
In favore di al pagamento della somma di euro Persona_2
71.995,20 per danno da perdita del rapporto parentale
Oltre interessi legali sulle predette somme dalla data odierna al saldo
Dalle somme come sopra determinate, dovranno detrarsi gli acconti già corrisposti, da rendersi omogenei secondo le modalità indicate nella parte motiva.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da e CP_1
quali eredi di Persona_2 Persona_6
Rigetta l'appello incidentale
Conferma per il resto la sentenza impugnata condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'Avv
LI RA dichiaratosi anticipatario, di 1/2 delle spese di lite di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, e si liquidano, per l'intero, in 17508.00 €, di cui 1713,00 € per esborsi, per il giudizio di primo grado, ed in 16839,00 €, di cui 804,00 € per esborsi per il presente grado;
il tutto, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Così deciso, ON nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico