Ordinanza cautelare 9 luglio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registro di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Brescia di data 24 dicembre 2021, notificato il 26 marzo 2022, con il quale è stato revocato il permesso di lungo periodo, con facoltà di ottenere un permesso di soggiorno ordinario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, cittadino marocchino, espone di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Brescia il 1° marzo 2016 per ragioni di lavoro subordinato, di aver risieduto in Italia per molti anni e di essere solito recarsi più volte l’anno in Marocco insieme alla moglie, trattenendosi per periodi variabili.
2. In data 26 marzo 2022, all’atto del rientro in Italia dal Marocco, al ricorrente veniva notificato il decreto, adottato in data 24 dicembre 2021, con cui la Questura di Brescia gli revocava il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
2.1. In particolare, il decreto richiamava la nota dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di -OMISSIS- dell’8 febbraio 2021, nella quale si dava atto dell’ultima uscita dal territorio nazionale in data 10 dicembre 2019 senza successivo rientro fino all’8 febbraio 2021; richiamava, inoltre, l’art. 9, comma 7, lettera d) del d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.
2.2. Nel provvedimento si dava altresì atto dell’impossibilità – per irreperibilità del destinatario, attestata dalla polizia locale della -OMISSIS- – di notificare la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 10‑ bis della legge n. 241/1990, adottata in data 24 novembre 2021 e contenente richiesta di giustificazioni per l’assenza dal territorio.
2.3. Sulla base di tali presupposti di fatto, il Questore riteneva quindi integrati i presupposti per la revoca del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.
3. Assumendo l’illegittimità del provvedimento di revoca, l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fato. In tesi, i timbri apposti sul proprio passaporto comproverebbero molteplici rientri in Italia tra il 2019 e il 2022, circostanza che escluderebbe l’asserita assenza ultrannuale dal territorio nazionale o dell’Unione. Contestualmente, evidenzia la propria stabile integrazione in Italia, la lunga durata del soggiorno regolare e l’assenza di altri elementi ostativi.
4. La Questura di Brescia si è costituita in giudizio in data 14 giugno 2022, per resistere al ricorso.
5. Ad esito dell’udienza camerale del 6 luglio 2022, con ordinanza n. -OMISSIS- il Tar ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente osservando che la tesi secondo cui « il ricorrente sarebbe perfettamente integrato in Italia, ma essendo ormai in pensione e avendo figli adulti ed economicamente autonomi, sarebbe libero di effettuare assieme alla moglie dei lunghi soggiorni nel Paese di origine […] non appare condivisibile. Il permesso di lungo periodo consente certamente al titolare di gestire in autonomia il proprio tempo tra permanenza nel territorio dell’Unione e trasferte al di fuori di tale area, ma si basa pur sempre sul presupposto che i legami con il Paese ospitante siano prevalenti rispetto a quelli con il Paese di origine. La norma sopra citata fissa chiaramente una presunzione di inversione del rapporto di prevalenza dopo dodici mesi consecutivi di allontanamento dal Paese ospitante. Superato questo limite, il permesso di lungo periodo perde il suo significato, in quanto non corrisponde più alla situazione consolidatasi in via di fatto, né all’interesse del Paese ospitante, che si basa invece sul contributo al benessere collettivo derivante dalla presenza e dall’attività dei soggiornanti di lungo periodo ».
6. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito del ricorso, la difesa della Questura ha depositato documentazione da cui risulta che, nelle more del giudizio, è stato rilasciato all’interessato un permesso di soggiorno ordinario valido sino al 2030.
7. Infine, all’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
8.1. Come emerge pacificamente dall’esame della copia del passaporto prodotta dalla Questura sub doc. 2, dopo l’uscita dal territorio nazionale in data 10 dicembre 2019, non avveniva alcun rientro in Italia sino all’8 febbraio 2021. È quindi smentita documentalmente l’affermazione del ricorrente secondo la quale egli non sarebbe stato assente dal territorio per un periodo superiore a 12 mesi.
La Questura ha quindi applicato correttamente l’art. 9, comma 7, lettera d) del d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.
8.2. Né il grado di integrazione nel territorio rileva per escludere l’applicazione della norma, poiché la disposizione non considera tali elementi. Come condivisibilmente già osservato dal Tar in sede cautelare, la ratio è da rinvenire nell’esigenza che – ai fini del mantenimento del permesso per lungo-soggiornanti – i legami con il paese ospitante siano persistenti e continui, legame persistente che il legislatore considera venuto meno dopo dodici mesi consecutivi di allontanamento dal Paese ospitante.
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
LA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LL | GE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.