Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2155 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FOSSARI PASQUALINA, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUNAFO' LUIGI, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/06/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MILAZZO il 22/06/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 29, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, l'11 novembre 2017, la figlia Per_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano di omologare le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
LL TI (ME) in Via Zizzo n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla ricorrente IG.ra nell'interesse della figlia minore ivi Parte_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal mercoledì pomeriggio dopo il doposcuola la riaccompagnerà il giovedì mattina a scuola e dal venerdì pomeriggio dopo il doposcuola la riaccompagnerà il lunedì mattina a scuola durante il periodo scolastico a settimane alterne;
quando non ci sarà scuola, il padre seguirà gli stessi giorni di visita ma la prenderà e riporterà presso la dimora materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figli a seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figli a trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito Controparte_1 Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figli a pari nel complesso ad € 300,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del padre
IG. . Quando la troverà un lavoro saranno poste a carico di Controparte_1 Pt_1
ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Dato atto delle attuali Co condizioni economico e reddituali dei coniugi, il IG. verserà alla IG.ra CP_1
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un Parte_1
contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la non avrà reperito una stabile occupazione Pt_1
lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
successivamente il IG.
[...]
verserà alla quale contributo al suo mantenimento la somma di € 50,00 che CP_1 Pt_1
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
All'udienza del 19/02/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/06/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MILAZZO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
22/06/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 29, parte II, serie
A;
rimette le parti all'udienza del 17/09/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)