Ordinanza 15 giugno 2018
Massime • 1
In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualficata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anzichè nella memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il convenuto non aveva depositato).
Commentari • 5
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Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2. Ebbene, come già in passato chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 7409 del 28 marzo 2014, la norma sopra richiamata prevede un cd. termine decadenziale entro il quale proporre il disconoscimento della scrittura privata, che va ravvisato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha precisato che, trattandosi di mera decadenza, la stessa norma va correttamente interpretata nel senso che l'effetto sfavorevole all'autore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/06/2018, n. 15780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15780 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2018 |
Testo completo
15780 /18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 TW Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Disconoscimento Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - scrittura. Prima difesa. Nozione. Motivazione Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere - semplificata Ud. 13/03/2018-X. Dott. MARCO MARULLI - Consigliere - R.G.N. 3731/2017 Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - Ca. 15780 Rep. Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere - lev ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3731-2017 proposto da: NO RE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE LOCANTORE;
- ricorrente -
contro
UBI BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta C difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA RABBIA;
- controricorrente -
1 6.9 2 8 1 avverso la sentenza n. 2399/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte d'appello di Napoli ha 1. -- respinto l'appello proposto da RU ER nei confronti di Ubi Banca S.c.p.a. contro la sentenza del locale Tribunale che aveva disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di € 35.546,08 spiegata dalla RU. lur A fondamento della decisione la Corte territoriale ha confermato la statuizione già adottata dal Tribunale secondo cui, a seguito della produzione del contratto di finanziamento volto a comprovare l'esistenza del credito fatto valere in via monitoria, effettuato dalla banca nel secondo termine di cui all'articolo 183 c.p.c., doveva ritenersi tardivo il disconoscimento della menzionata scrittura privata da parte della RU in occasione della prima udienza successiva allo spirare dei termini di cui al sesto comma della citata disposizione, e non invece a mezzo della terza memoria ivi contemplata, che la stessa RU non aveva depositato.
2. Per la cassazione della sentenza RU ER ha proposto ― ricorso per un solo motive. Ubi Banca S.c.p.a. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Ric. 2017 n. 03731 sez. M1 - ud. 13-03-2018 -2- CONSIDERATO CHE 3. Con l'unico motivo di censura della sentenza impugnata la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge di cui all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione all'articolo 215 c.p.c., comma 1, numero 2.
RITENUTO CHE
- Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione 3. semplificata.
4. Il ricorso è manifestamente fondato, nulla rilevando il mero lun errore nella menzione del numero 3 dell'articolo 360, anziché del successivo numero 4, avendo evidentemente la doglianza ad oggetto la denuncia di un error in procedendo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: «L'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, sottopone il disconoscimento della scrittura privata a termine decadenziale, dovendo esso essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione Vertendosi di norma in tema di decadenza ... essa è di stretta interpretazione, per cui il contemplato effetto sfavorevole all'autore (apparente) del documento deve essere correlato al compimento da parte di questi dell'atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla (art. 2966 cod. civ.), ossia il disconoscimento della scrittura privata nella prima risposta o alla prima udienza successiva alla relativa produzione in giudizio. Dunque per prima risposta non può che intendersi un atto processualmente rilevante proveniente dalla parte onerata del disconoscimento della prodotta scrittura privata sicché per converso il ... riconoscimento tacito della medesima scrittura non può essere integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare Ric. 2017 n. 03731 sez. M1 - ud. 13-03-2018 -3- in concesso termine note autorizzate, seppure in replica alla produzione della scrittura» (Cass. 28 marzo 2014, n. 7409). per ilIn altre parole, essendo ancorata la scadenza del termine disconoscimento alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, occorre, perché il termine possa dirsi spirato, che una udienza ovvero una difesa, da parte dell'onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo: di guisa che la decadenza non può essere fatta dipendere, salvo ad incorrere in evidente violazione tanto della lettera quanto della ratio dell'articolo luv 215 c.p.c., da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio come avvenuto nel caso in esame, a fronte del deposito della scrittura, da parte della banca, in uno con la seconda memoria di cui all'articolo 183 c.p.c. della facoltà di deposito della terza memoria prevista dal medesimo articolo 183. A conferma dell'esattezza della considerazione che precede è agevole richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine al consumarsi del termine per il disconoscimento della scrittura privata prodotta dall'attore con l'atto di citazione, termine che, lungi dallo spirare per l'omessa osservanza dell'onere di depositare tempestivamente la comparsa di risposta, nel termine di cui all'articolo 166 c.p.c., e dunque ancora una volta in dipendenza di una non difesa, si individua attraverso il principio secondo cui «il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza ha l'onere di disconoscere con la comparsa di risposta la scrittura privata che sia stata già prodotta dall'attore. Se si costituisce alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa» (Cass. 2 luglio 2001, n. 8920). Del tutto privo di fondamento, al riguardo, è l'osservazione del giudice del merito, ripresa criticamente dalla ricorrente, secondo cui il Ric. 2017 n. 03731 sez. M1 ud. 13-03-2018 -4- precedente di legittimità dianzi citato si riferirebbe a fattispecie diversa, trattandosi di memoria autorizzata al di fuori delle scansioni processuali previste dal codice di rito: al contrario, il tratto unificante tra le due fattispecie risiede in ciò, che, come si è osservato, la decadenza dalla facoltà di disconoscimento discende dal dispiegamento di una difesa che il disconoscimento non contenga, non da una non difesa. Il che esime dall'interrogarsi sul quesito, superfluo ai fini dell'accoglimento del ricorso, se, in caso di produzione della scrittura leur ritualmente effettuata, come espressamente previsto dalla legge, nel secondo termine di cui all'articolo 183 c.p.c., il deposito della terza memoria mancante del disconoscimento comporti la decadenza dal relativo potere, avuto riguardo alla previsione della norma secondo cui detto termine è concesso «per le sole indicazioni di prova contraria». La sentenza è cassata e rinviata anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli che si atterrà al principio secondo cui, effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operato, ai sensi dell'articolo 215, primo comma, numero 1 c.p.c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale.
PER QUESTI MOTIVI
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018. Il presidente Virates Ric. 2017 n. 03731 sez. M1 - ud. 13-03-2018 -5- DEPOSITATO IN CANCELLERIA aggi. 15 GIU. 2018 DI CAS E Il Funzionario Giudiziario R P CI IM U S