Decreto cautelare 30 luglio 2021
Sentenza breve 22 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/09/2021, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2021
N. 01118/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2021, proposto da
Jg EU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Cavalloti n. 22;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
nei confronti
Valsecchi Cancelleria S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
A) del verbale della Commissione di Gara di Azienda Zero del 27/04/2021 nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente dal “3° Appalto specifico per la fornitura, suddivisa in n. 20 lotti merceologici, di dispositivi di protezione e disinfettanti” (Id gara 2020.006.03) indetto con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 173 del 26/03/2021 nel quadro del S.D.A. istituito, a sua volta, con Deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 26/05/2020, comunicata a mezzo piattaforma Sintel in data 07/06/2021, in quanto “ha richiesto nel Sistema Dinamico di Acquisizione abilitazione per la categoria “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE “ (CVP 311134010-6) mentre con riferimento alla busta 1 “DOCUMENTAZIONE
AMMINISITRATIVA” presentata in sede di gara, richiede di concorrere anche per i lotti n. 8 e 9 Guanti (CVP18424000-7); pertanto, la ditta si ritiene esclusa per i lotti n. 8 e 9”;
B) della nota prot. n. 17612 del 30/06/2021 con cui Azienda Zero ha rigettato l'istanza di autotutela della ricorrente presentata a mezzo p.e.c. in data 10/06/2021;
C) del Disciplinare di gara afferente il “3° Appalto specifico per la fornitura, suddivisa in n. 20 lotti merceologici, di dispositivi di protezione e disinfettanti” (Id gara 2020.006.03) indetto con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 173 del 26/03/2021 laddove recepisce dal Bando istitutivo del S.D.A. i “Guanti” come facenti parte della categoria merceologica cvp 18424000-7 attinente ai capi di vestiario anziché quali ricompresi nel CVP 35113400-3 afferente gli “indumenti protettivi e di sicurezza”;
D) della delibera del Direttore Generale della Azienda Zero n. 284 del 26/05/2020 recante l'indizione del Sistema Dinamico di Acquisizione nonché di tutta la documentazione di gara con la stessa approvata costituita dai seguenti allegati specificamente ed autonomamente impugnati per vizi propri e derivati e segnatamente: del bando di gara GUUE (Allegato A); estratto del bando di gara GURI (Allegato B); capitolato d'Oneri (allegato C) e suoi allegati; Capitolato d'oneri specificamente gravato nella parte in cui, nell'individuazione delle categorie merceologiche, colloca i “Guanti” con il codice CVP 18424000-7 relativo all'ambito “accessori di vestiario” anziché ricomprenderli nell'ambito dei dispositivi di protezione individuale e dunque nell'alveo del CVP 311134010-6 del Regolamento UE n.213/07 che, in quanto recante i dispositivi di protezione individuale, a sua volta rientra nel CVP n. 33190000 “Dispositivi e prodotti medici vari” indicato nel bando di gara (Allegato A);
E) del verbale di gara di Azienda Zero del 18/06/2021 e di ogni ulteriore verbale se ed in quanto lesivo;
F) della Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 173 del 26/03/2021 e dei relativi allegati (bando, disciplinare, capitolato speciale) 3° Appalto specifico per la fornitura, suddivisa in n. 20 lotti merceologici, di dispositivi di protezione e disinfettanti” (Id gara 2020.006.03);
H) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Zero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con deliberazione n. 284 del 26.5.2020, Azienda Zero indiceva una procedura di Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito solo “SDA”), ex art. 55 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di “Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti”, suddivisa nelle seguenti categorie: “ 1) Dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine filtranti FFP2, mascherine filtranti FFP3, occhiali di protezione, calzari e sovrascarpe, cuffie copricapo, tute protettive, visiere protettive, manicotti; 2) Dispositivi medici da protezione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine chirurgiche (con e senza visiera), camici (chirurgici e non chirurgici, impermeabili e non), grembiuli; 3) Guanti (chirurgici e non chirurgici); 4) Gel igienizzante e disinfettanti per superfici ”.
Tale suddivisione in categorie di prodotti era ribadita anche dal Capitolato d’Oneri, con la medesima deliberazione approvato, il quale disponeva che: “ Le categorie dei prodotti oggetto del SDA sono: 1) Dispositivi di protezione individuale [CPV 35113410-6 “Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici] quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine filtranti FFP2, mascherine filtranti FFP3, occhiali di protezione, calzari e sovrascarpe, cuffie copricapo, tute protettive, visiere protettive, manicotti; 2) Dispositivi medici da protezione [CPV 18100000-0 “Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori”] quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine chirurgiche (con e senza visiera), camici (chirurgici e non chirurgici, impermeabili e non), grembiuli; 3) Guanti (chirurgici e non chirurgici) [CPV 18424000-7 “Guanti”]; 4) Gel igienizzante e disinfettanti per superfici [CPV 24455000-8 “Disinfettanti”] ”.
Con successiva deliberazione n. 173 del 26.3.2021, Azienda Zero indiceva il 3° Appalto specifico per la fornitura, suddivisa in n. 20 lotti, di dispositivi di protezione e disinfettanti, l’accesso al quale era consentito ai soli operatori economici in possesso dei requisiti indicati espressamente negli atti di gara che, alla data di trasmissione della lettera d’invito, risultassero aver trasmesso la domanda di abilitazione e che fossero stati ammessi dalla Stazione Appaltante alle specifiche categorie di riferimento.
Con lettera di data 6.4.2021, la società JG EU RL –che aveva presentato domanda di ammissione al SDA tramite la piattaforma Sintel- era invitata a partecipare al suddetto appalto specifico espletato nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, specificandosi che “ in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del Codice e del bando istitutivo dello SDA, sono ammessi a presentare offerta per ciascun lotto esclusivamente gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del presente Appalto specifico a mezzo di invio lettera d’invito su Sintel, siano stati ammessi dalla stazione appaltante alla specifica categoria cui il prodotto oggetto del lotto afferisce… ”.
La società JG EU RL aderiva all’invito presentando offerta per i lotti 1, 8 e 9, descritti nel capitolato tecnico dell’appalto specifico con le seguenti macro categorie e sotto categorie: “ lotto 1 – maschere facciali filtranti - Maschere facciali filtranti tipo FFP2 per uso ospedaliero; lotto 8 – guanti in nitrile – guanti in nitrile non sterili senza polvere; lotto 9 – guanti in vinile – guanti in vinile non sterili ”.
In sede di apertura delle buste amministrative, il Seggio di gara rilevava che la ditta JG EU RL “ ha richiesto nel Sistema di Acquisizione Dinamico abilitazione per la categoria “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” (CPV 35113410-6), mentre, con riferimento alla BUSTA 1 <documentazione amministrativa> presentata in sede di gara, richiede di concorrere anche per i lotti n. 8 e n. 9 <Guanti> (CPV 18424000-7); pertanto, la ditta si ritiene esclusa per i lotti n. 8 e n. 9 ” (cfr. verbale di data 26-27.4.2021).
La società JG EU RL presentava istanza di riammissione in autotutela che era, però, respinta dalla Stazione Appaltante con nota del 30.6.2021 nella quale, richiamate la divisione in quattro categorie di prodotti prevista dal SDA e il contenuto della lettera di invito, si precisava che i guanti chirurgici non erano classificabili automaticamente come DPI, potendo essere anche dispositivi medici, con conseguente impossibilità di applicare il “principio di assorbimento” (invocato dall’operatore economico escluso) tra due categorie di prodotti tra loro eterogenee e che non era possibile ricorrere al soccorso istruttorio (pure invocato da JG EU RL), non potendosi integrare una richiesta di partecipazione mai effettuata.
Con ricorso depositato in data 13.7.2021, la società JG EU RL ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento di esclusione di cui al richiamato verbale del Seggio di gara, unitamente a tutti gli altri atti, presupposti e conseguenti, della procedura relativa al SDA e al 3° appalto specifico, come in epigrafe meglio specificati.
Dopo un’ampia premessa in fatto, la ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ I. violazione e falsa applicazione artt. 55, 59, 68 e 83 d.lgs n. 50/2016 – violazione e falsa applicazione art. 6 disciplinare di gara – violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico - violazione e falsa applicazione dell’allegato A recante il bando GUUE – violazione e falsa applicazione del regolamento n. 213 del 28 novembre 2007 dell’U.E. - violazione del principio del favor partecipationis e di parità di trattamento tra gli O.E. – violazione del principio di equivalenza – violazione del principio dell’assorbimento – difetto di motivazione – irragionevolezza – contraddittorietà- sviamento ”; la disposta esclusione sarebbe illegittima in quanto la ricorrente era stata ammessa per tutti i lotti come risulterebbe dall’invito e dalle schermate Sintel; i guanti, secondo il Capitolato tecnico, dovevano essere certificati come DPI di III categoria, quindi come tali avrebbero dovuto essere considerati e ricompresi nel CPV 35113400-3 afferente gli “indumenti protettivi e di sicurezza”, ovvero in ogni CPV ricompreso nella sotto area di quest’ultimo; diversamente da quanto affermato dalla Stazione Appaltante, quindi, la ricorrente aveva provveduto alla specifica richiesta di partecipazione alla singola categoria, con conseguente ammissibilità della domanda anche per i lotti 8 e 9, tanto più considerando anche la dichiarazione sostitutiva richiesta per la partecipazione alla gara, avente carattere etero-integrativo, in cui erano indicati (oltre al lotto 1) anche i lotti 8 e 9; inoltre, i CPV individuati dall’Amministrazione nel Capitolato d’oneri in relazione ai “guanti” (CPV 18424000-7) sarebbero del tutto estranei all’oggetto del SDA, essendo rientranti nella categoria 18420000-9 “accessori di vestiario”, a sua volta ricompresi nella categoria base 18000000-9 “indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori”; la stessa piattaforma Sintel riportava, per ogni singolo lotto, un unico CPV 35113400-3 “indumenti protettivi e di sicurezza” coerente con il CPV di cui bando di gara (33190000 afferente i “dispositivi e prodotti medici vari”), definito come principale, senza indicazione di altri CPV; in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre una richiesta di chiarimenti ovvero attuare il soccorso istruttorio, così come fatto nei confronti di altro operatore economico inizialmente escluso per le medesime ragioni per cui è stata esclusa la ricorrente; “ II. violazione e falsa applicazione artt. 55, 59, 68 e 83 d.lgs n. 50/2016 – violazione e falsa applicazione art. 6 disciplinare di gara – violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico – violazione e falsa applicazione dell’allegato A recante il bando GUUE - violazione e falsa applicazione del regolamento n. 213 del 28 novembre 2007 dell’U.E. - violazione del principio del favor partecipationis e di parità di trattamento tra gli O.E. – violazione del principio di equivalenza – violazione del principio dell’assorbimento – difetto di motivazione – irragionevolezza – contraddittorietà -sviamento dalla causa tipica ”; in via subordinata, sarebbero illegittimi il Bando di gara, il Disciplinare e tutta la documentazione di gara afferente il 3° appalto speciale nella parte in cui, in violazione del Capitolato tecnico e del Regolamento UE n. 213/2007, recepiscono dal Bando istitutivo del SDA i “guanti” come facenti parte della categoria merceologica CPV 18424000-7 anziché ricomprenderli nel CPV 35113400-3; parimenti illegittima sarebbe la delibera del D.G. n. 284 del 26.5.2020 di indizione del SDA unitamente a tutti gli atti con essa approvati nella parte in cui collocano i “guanti” nella categoria merceologica individuata dal CPV 18424000-7 anziché ricomprenderli nel CPV 35113400-3; da tali illegittimi provvedimenti, infatti, discenderebbe l’esclusione della ricorrente, la quale avrebbe formulato una domanda di partecipazione conforme alle specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione in relazione ai “guanti”, essendo, in realtà, l’errata classificazione fatta dall’Amministrazione stessa a dover essere espunta dagli atti al fine di ricomprendere i suddette prodotti nella corretta categoria merceologica; peraltro, la deliberazione n. 284/2020 si sarebbe limitata ad individuare le categorie di prodotti, specificando la valenza puramente esemplificativa della relativa elencazione e senza disporre in ordine ai CPV, erroneamente attributi ad ogni categoria solo dal Capitolato d’Oneri.
Parte ricorrente ha formulato, altresì, istanza istruttoria con particolare riferimento alla riammissione in gara della ditta SS PA –che si sarebbe trovata in situazione del tutto identica a quella della ricorrente –e alla contestuale concessione a quest’ultima del soccorso istruttorio.
Si è costituita in giudizio Azienda Zero, la quale, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale dell’11.2.21 e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, previa puntuale contestazione delle censure avversarie.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, atteso che il ricorso è infondato nel merito e non può trovare accoglimento.
Va premesso che il Capitolato d’Oneri del Sistema Dinamico di Acquisizione, all’art. 1 –recante “oggetto e categorie” – disponeva espressamente, tra l’altro, quanto segue: “ Le categorie dei prodotti oggetto del SDA sono:
1) Dispositivi di protezione individuale [CPV 35113410-6 “Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici] quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine filtranti FFP2, mascherine filtranti FFP3, occhiali di protezione, calzari e sovrascarpe, cuffie copricapo, tute protettive, visiere protettive, manicotti,
2) Dispositivi medici da protezione [CPV 18100000-0 “Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori”] quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine chirurgiche (con e senza visiera), camici (chirurgici e non chirurgici, impermeabili e non), grembiuli,
3) Guanti (chirurgici e non chirurgici) [CPV 18424000-7 “Guanti”]
4) Gel igienizzante e disinfettanti per superfici [CPV 24455000-8 “Disinfettanti”] ”.
La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione al SDA dal seguente tenore letterale: “ chiede di essere ammessa al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di “Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti” per le seguenti categorie merceologiche:
CPV 35113400
CPV 35741300-9
CPV 35113400-3
CPV 35113410 ”.
Dunque, emerge per tabulas che la ricorrente, da un lato, non ha espressamente indicato nella propria domanda di ammissione la categoria “ guanti ”, ma solo “ dispositivi di protezione ” (che, eventualmente, poteva essere compresa nella prima categoria individuata dal Capitolato) e “ gel e disinfettanti ” (eventualmente corrispondente alla categoria n. 4); dall’altro, non ha indicato i codici CPV corrispondenti alla categoria “ guanti ” espressamente indicati dalla Stazione Appaltante nel Capitolato d’Oneri del SDA.
Non modifica tale conclusione la circostanza che la deliberazione del D.G. di Azienda Zero n. 284 del 26.5.2020 di istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione genericamente indicasse, quale oggetto della fornitura, “ Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti ” –espressione, poi, utilizzata dalla ricorrente nella propria domanda di ammissione al SDA-, atteso che la deliberazione medesima, nel corpo del documento, chiariva che il SDA era suddiviso nelle 4 categorie sopra esposte, pedissequamente poi riportate nell’art. 1 del Capitolato d’Oneri SDA con la sola aggiunta dei relativi codici CPV.
Né è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale con il verbale dell’11.2.2021 la stessa sarebbe stata abilitata per i dispositivi di protezione individuale tra cui rientrerebbero i “guanti” di cui ai lotti 8 e 9 del 3° appalto specifico, per espressa previsione contenuta nell’allegato b.1 del capitolato tecnico dell’appalto specifico, secondo cui i guanti in vinile dovevano essere dotati di “ certificazione CE come DPI di III categoria secondo regolamento 2016/425 ed essere conforme alle norme tecniche di riferimento UNI EN 420- 2004 ;EN 388 e UNI EN 374 - 1- 2 -3 -4-5 , EN 455 1 - 2- 3-4 ”, atteso che il suddetto verbale ha unicamente disposto che gli operatori economici che avevano presentato (o ripresentato) domande erano ammessi “ alle categorie di abilitazione richieste ” ed è indiscutibile che parte ricorrente non ha chiesto l’abilitazione per la categoria sub n. “ 3) Guanti (chirurgici e non chirurgici) [CPV 18424000-7 “Guanti”] ”, specificatamente indicata nel Capitolato d’Oneri SDA, per cui non poteva essere abilitata per tale categoria. Sotto distinto ma connesso profilo, si osserva che la circostanza che i guanti dovessero essere dotati di certificazione CE come DPI non consente di superare (di fatto cancellandola) la piana prescrizione del Capitolato d’Oneri del SDA che, per i guanti, ha individuato una diversa (rispetto a quella dei “ dispositivi di protezione individuale- CPV 35113410-6 ”) e specifica categoria, con relativo CPV 18424000-7, che necessitava di (altrettanto) specifica richiesta di abilitazione in sede di domanda di ammissione al SDA.
Parimenti non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui, a mezzo della lettera di invito, la stessa sarebbe stata invitata a partecipare a tutti i lotti ricadenti nei dispostivi di protezione individuale, quindi anche i lotti 8 e 9 relativi ai “guanti”, affermazione che, da un lato, sconta l’impossibilità di ricomprendere la categoria “ 3) Guanti (chirurgici e non chirurgici) [CPV 18424000-7 “Guanti”]” nella diversa categoria “ 1) Dispositivi di protezione individuale [CPV 35113410-6 “Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici] ”, ovvero in una generale categoria –non prevista nel Capitolato d’Oneri del SDA –comprendente i “ dispositivi di protezione individuale ”; dall’altro, è smentita dal tenore letterale della lettera di data 6.4.2021 di invito al 3° appalto specifico, la quale si limita a precisare che “ sono ammessi a presentare offerta per ciascun lotto esclusivamente gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del presente Appalto specifico a mezzo di invio lettera d’invito su Sintel, siano stati ammessi dalla stazione appaltante alla specifica categoria cui il prodotto oggetto del lotto afferisce “ (analoghe considerazioni possono essere svolte anche rispetto alla comunicazione di invito trasmessa via pec in data 7.4.2021), comunicazione che, certo, non costituisce autorizzazione (nemmeno implicita) a presentare offerta per una categoria non richiesta in sede di domanda di ammissione al SDA.
D’altra parte, nessun effetto etero-integrativo della domanda di abilitazione al SDA poteva essere attribuita alla dichiarazione sostitutiva, presentata dalla ricorrente, peraltro, solo in sede di appalto specifico, atteso che, come sopra già chiarito, la domanda di ammissione al SDA costituiva, da un lato, l’unico presupposto per partecipare all’appalto specifico, dall’altro, la necessaria delimitazione della partecipazione con riferimento alle sole categorie indicate nella stessa domanda di ammissione.
Anche la doglianza relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio non può essere condivisa.
Giova ricordare che al Sistema Dinamico di Acquisizione è ammesso qualunque operatore economico –in possesso dei requisiti prescritti – che presenti la relativa domanda di abilitazione senza che l’Amministrazione operi alcuna selezione, con la conseguenza che disporre il soccorso istruttorio in relazione al contenuto della domanda di ammissione –nei termini sostenuti dalla ricorrente - avrebbe determinato una inammissibile integrazione (e, di fatto, ampliamento) della domanda medesima con l’indicazione di ulteriori categorie di prodotti che l’operatore economico aveva ritenuto (per scelta consapevole o per condotta negligente) di non indicare. In altre parole, nel caso in esame non si sarebbe trattato di emendare vizi formali e/o carenze documentali, ma di integrare la domanda di ammissione il cui contenuto era stato in tal senso delimitato dalla stessa richiedente, integrazione che si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con il principio di auto responsabilità del partecipante, il quale sopporta le conseguenza delle scelte effettuate nell’ambito della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
Parimenti infondato è il richiamo, operato in ricorso, al principio dell’assorbenza e a quello dell’equivalenza, atteso che sia la deliberazione di istituzione del SDA che il Capitolato d’Oneri con la stessa approvato specificavano in maniera chiara e differenziavano inequivocabilmente la categoria dei “dispositivi di protezione individuale” da quella dei “guanti”.
Con riferimento alle doglianze relative alle schermate riscontrate sulla piattaforma Sintel, si osserva che -come correttamente evidenziato dalla difesa di Azienda Zero – la disciplina di gara è recata unicamente dagli atti e provvedimenti della procedura, per cui alcuna rilevanza può avere lo strumento informatico utilizzato per lo svolgimento della medesima.
Quanto all’impugnazione della deliberazione del D.G. di Azienda Zero n. 284 del 26.5.2020 e di tutti gli atti connessi –di cui al motivo formulato in via subordinata-, se ne rileva la tardività: invero, parte ricorrente non solo non ha contestato la (solo ora) asserita erroneità dell’indicazione dei CPV di cui al Capitolato d’Oneri, ma ha presentato domanda di ammissione al SDA non indicando né la categoria “guanti” come descritta nel Capitolato d’Oneri né il relativo codice ivi espressamente specificato, ragione per cui non può dolersi ora di una pretesa erroneità nell’indicazione dei CPV. Alla tardività e, quindi, irricevibilità, delle contestazioni avverso la deliberazione n. 284/2020, consegue l’inammissibilità delle doglianze relative al Bando di gara, al Disciplinare e a tutta la documentazione di gara afferente il 3° appalto specifico –la cui impugnazione è, comunque, in via autonoma anch’essa irricevibile per tardività - nella parte in cui, in asserita violazione del Capitolato tecnico e del Regolamento U.E. n. 213/2007, hanno recepito dal Bando istitutivo del SDA i “guanti” come facenti parte della categoria merceologica CVP 18424000-7 anziché ricomprenderli nel CVP 35113400-3. Sotto tale profilo, la Stazione Appaltante, con il provvedimento di esclusione impugnato, ha fornito una corretta e consequenziale applicazione della disciplina di gara come definita dagli atti sopra indicati.
In ogni caso, anche le censure dedotte in via subordinata risultano infondato nel merito per le stesse ragioni già esposte in precedenza e che qui si intendono riproposte.
Infine, non può essere accolta la richiesta istruttoria formulata in ricorso, relativa all’acquisizione della documentazione inerente la situazione della ditta Plissè PA, la quale, in situazione identica a quella della società ricorrente sarebbe stata riammessa a seguito di soccorso istruttorio, atteso che, come emerge dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente (cfr. doc. sub n 48), il suddetto operatore economico risulta essere stato escluso dai lotti 8 e 9 “ per mancata presentazione della domanda di ammissione alla categoria dello SDA cui i Lotti afferiscono, confermando contestualmente l’ammissione dell’operatore economico ai restanti lotti per cui ha presentato offerta ”.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto, unitamente a tutte le domande in esso formulate.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO