Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RQ
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 10141/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CUCCHETTI Parte_1 te domiciliato in Vicolo Edilizia, 13 a Piacenza presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 t st'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 28.1.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente presentato in data 31.7.2023 (lunedì), il ricorrente, cittadino del Pakistan nato nel 1986, ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza, notificatogli in data 30.6.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 presentata in data 2.8.2022.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sul parere contrario reso dalla Commissione Territoriale reso in data 19.1.2023, la quale ha rilevato che non sono stati offerti dal ricorrente sufficienti elementi per ritenere provato un suo effettivo radicamento sul territorio.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la Controparte_2 conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza 20/02/2024 è stato sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana: «D. Quando è partito dal Pakistan e quando è arrivato in Italia? R. Sono partito nel 2012 e sono arrivato nel 2015. dei familiari in Pakistan? R. Mio padre è morto circa un mese fa, ci sono CP_3 mia madre, 2 sore fratelli. Ho anche una moglie. D. Quando è arrivato in Italia è stato ospite di un centro di accoglienza? R. Si, dal 2015 al 2016. D. Dove? R. Pescara. D. Ha presentato domanda di asilo? R. Si, nel 2015 a Pescara. Avevo ottenuto un rigetto dalla Commissione Territoriale, poi ho impugnato davanti al Tribunale che mi ha riconosciuto lo status di rifugiato;
il
però ha appellato la sentenza e la mia domanda è stata rigettata. D. Quindi fino a CP_2 a avuto il permesso per rifugio? R. Fino al 2020: quando sono andato in Questura a rinnovarlo me lo hanno ritirato. Ho proposto ricorso avverso il provvedimento di revoca dello status e mi è stato rigettato. Così in data 2.8.2022 ho presentato domanda di protezione speciale. D. Attualmente, dopo il mio provvedimento di sospensiva, è in possesso della ricevuta della
All'esito della suddetta udienza, confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa è stata rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il collegio ha posto la causa in decisone.
*** Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata in data 2.8.2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Giunto in Italia nel 2015, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale dinanzi alla CT di Ancona, che ha rigettato la domanda in data 16.10.2015; a seguito di ricorso, con provvedimento del 11.7.2016 il Tribunale di Ancona gli ha riconosciuto lo status di rifugiato;
tale decisione è stata impugnata dal dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona, che ha accolto il CP_2 ricorso. La questura di HI h evocato al ricorrente il permesso di soggiorno per asilo;
avverso tale provvedimento il richiedente ha proposto ricorso, rigettato dal Tribunale di Roma in data 29.6.2022. Infine, in data 2.8.2022 ha proposto domanda di rilascio del permesso per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato, previo parere sfavorevole reso dalla competente CT. Dalla documentazione in atti si evince che l'istante ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2017 e ha proseguito a lavorare nel corso degli anni fino all'attualità: l'ultimo contratto in atti reca la scadenza del 14.2.2025. I redditi percepiti nel corso degli anni (nel 2017 pari a circa € 700,00; nel 2018 pari a circa € 3.600,00; nel 2019 pari a circa € 2.800,00; nel 2020 pari a circa € 6.200,00; nel 2021 pari a circa € 14.000,00; nel 2022 pari a circa € 26.700,00; nel 2023 pari a circa € 22.400,00 e, fino al maggio 2024, pari a circa € 6.800,00) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e dunque una progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha peraltro consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità – cessione di immobile a favore di cittadino straniero). L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza del 20/02/2024 e titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2) e dallo svolgimento di attività di formazione professionale (cfr. attestato di frequenza Progetto per l'ambiente”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli art. 281 decies e ss. c.p.c., RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 7 febbraio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso