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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 847 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi AN giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Flavio Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Roggiano Gravina (CS), alla via
E. Che Guevara, n. 5
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Loredana Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Fagnano Castello
(CS), alla piazzetta E. Barone, n. 7
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.2025 dinanzi al giudice relatore, i difensori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da , la quale Parte_1
premesso di aver contratto in data 25.04.2015 matrimonio concordatario con
[...]
, chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, sul presupposto CP_1
del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. In punto di statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, la ricorrente, premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nata a [...] l'[...]) e (nato Parte_2 Persona_1
a Castrovillari il 24.01.2021), chiedeva: disporsi l'affidamento condiviso dei due figli minori e il loro collocamento prevalente presso di sé, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
porsi a carico del un contributo al CP_1
mantenimento dei figli minori pari a euro 600,00 mensili nonché il 50% delle spese straordinarie. La domandava, inoltre, pronuncia di addebito della Pt_1 separazione a carico del marito, deducendo condotte “violente, possessive e vessatorie” di quest'ultimo e chiedendo, altresì, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di euro 200,00 mensili. Si costituiva il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione né alla domanda di affido condiviso dei figli minori e al loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale. Il tuttavia, chiedeva: riconoscersi la responsabilità CP_1 della separazione in capo alla ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà e abbandono del tetto coniugale;
rigettarsi conseguentemente la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
prevedersi in capo a sé un assegno per il mantenimento dei due figli minori pari a euro 250,00 mensili;
rigettarsi la domanda di mantenimento formulata in proprio dalla ricorrente.
Instaurato un sub-procedimento al fine di decidere sulle domande formulate dalla ricorrente ex artt. 473 bis.15, 473 bis.46 e 473 bis.70, all'udienza del 9.4.2025 il giudice adottava provvedimenti indifferibili del seguente tenore: affido condiviso 3
dei minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Pt_2 Per_1
assegnazione alla del godimento della casa familiare con concessione al Pt_1
del termine di giorni venti per il rilascio spontaneo e con la precisazione che, CP_1
fino al predetto rilascio, i minori saranno collocati con la mamma presso la dimora attuale di quest'ultima, attualmente in Roggiano Gravina presso la madre della ricorrente;
regolamentazione del diritto di visita del nei seguenti termini: il CP_1
signor potrà vedere ed eventualmente tenere con sé i bambini nei giorni di CP_1
lunedì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 21:00 nonché, a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica;
i bambini trascorreranno in forma alternata con i genitori le prossime festività pasquali (domenica di Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro), salvo diverso accordo tra i genitori;
il corrisponderà per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di CP_1
euro 250,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché l'ulteriore somma di euro 150,00 mensili (rivalutabili annualmente) a titolo di mantenimento del coniuge.
Alla prima udienza fissata nell'ambito del procedimento principale, sentite le parti e i difensori, venivano adottati provvedimenti temporanei e urgenti del seguente tenore:
1. affido condiviso dei minori e con collocamento Pt_2 Per_1
prevalente presso la madre;
2. assegnazione alla signora del godimento Pt_1
della casa familiare;
3. Regolamentazione del diritto di visita del Signor nei CP_1
seguenti termini: il signor potrà vedere e tenere con sé i bambini nei giorni CP_1
di martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00 nonché, a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica;
i bambini trascorreranno in forma alternata con i genitori le prossime festività pasquali
(domenica di Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro) salvo diverso accordo tra i genitori;
3. il signor corrisponderà per il mantenimento dei figli CP_1
minori la somma mensile di euro 250,00 da corrispondersi entro il 17 di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché l'ulteriore somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio ai fini dell'emissione di pronuncia sullo status, concordemente richiesta dalle parti. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda. 4
RITENUTO IN DIRITTO
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi proposta dalla prima e a cui il secondo non si è opposto, va senza Parte_3
dubbio accolta, in quanto le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese dai coniugi dinanzi al relatore, sia nell'ambito del procedimento principale che nel sub-procedimento instaurato per l'adozione di provvedimenti indifferibili, dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo, non essendo possibile la decisione immediata sulle ulteriori domande delle parti.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] Parte_1
il 9.2.1994) e (nato a [...] il [...]); CP_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett.
d, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi AN dott. Andrea Palma