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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI DA Presidente relatore dott. TE Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1641/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fava Giovanna, in VIA DELLA VEZA N. 3, GG IA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PELLATI SIMONE, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Pellati TE, in VIA IA SANTO STEFANO N. 38, GG
IA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GG IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e recependo le loro Parte_1 Controparte_1 seguenti pattuizioni;
pagina 1 di 5 2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di maggiore rilevanza.
3) La residenza ed collocamento prevalente di rimane presso la madre, con diritto del Persona_1 padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, un pomeriggio alla settimana dalle ore 18,30 (il mercoledì) fino al mattino successivo, quando la figlia trascorre il fine settimana con il padre;
due pomeriggi fino al mattino successivo (martedì e giovedì sempre dalle 18,30) nell'altra settimana in cui il week end spetta alla madre;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ( in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari); sette giorni nel periodo natalizio in modo da alternare con l'altro genitore, di anno in anno, Natale -
Santo TE e Capodanno - Epifania;
infine, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) La casa familiare di proprietà di così come arredata rimane assegnata in Controparte_1 godimento esclusivo a e alla figlia . La signora effettuerà il Parte_1 Persona_1 Parte_1 cambio di intestazione delle utenze e si farà carico delle spese condominiali dal momento in cui lascerà la casa mentre fino a quella data saranno a carico esclusivo di Controparte_1 CP_1
5) L'assegno unico e le altre previdenze statali per i figli, ove dovute saranno percepite interamente dalla madre;
6) , con decorrenza dal mese di ottobre 2025, ha l'obbligo di versare alla moglie, Controparte_1 entro il giorno 10 del mese la complessiva somma mensile di € 1.200,00, di cui € 700,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia ed € 500,00 quale assegno di Persona_1 mantenimento del coniuge. Tali somme dovranno essere rivalutate annualmente sulla base degli indici
Istat di rivalutazione monetaria.
7) provvederà inoltre al pagamento integrale delle spese ordinarie del gatto (quali Controparte_1 alimenti, lettiera), mentre quelle veterinarie saranno a carico delle parti in pari quota;
provvederà altresì al pagamento integrale delle spese mediche della moglie (ad eccezione di quelle dello psicologo interamente a carico della moglie) documentate da richiesta medica che evidenzi la patologia per cui vengono effettuate sino a quando potrà beneficiare del rimborso integrale da parte della assicurazione aziendale MAY MARSH o qualsiasi altra assicurazione purchè nel limite del valore dalla stessa assicurazione rimborsate, nonché quelle della figlia, mentre quelle di sostegno psicologico della stessa saranno affrontate al 50% da ciascun coniuge, come pure saranno al 50% le spese straordinarie extra assegno, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio pagina 2 di 5 Emilia. Per queste spese il genitore che le anticipa sarà rimborsato dall'altro entro 2 giorni dall'esibizione dell'esborso.
8) A definizione degli aspetti economici e della presente vertenza si conviene che ciascuno rimane proprietario dei beni mobili ed immobili, conti correnti depositi titoli, autovetture, come intestati.
9) , a sentenza di omologa emessa, corrisponderà a a parziale rimborso Controparte_1 Parte_1 delle spese dalla stessa sostenute per la presente procedura la somma di euro 7.000 stabilendo che per il resto le spese legali siano compensate tra le parti, rinunciando i difensori al vincolo della solidarietà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 14/05/2025, chiedeva pronunciarsi la separazione personale Parte_1 da , con addebito al marito, deducendo che quest'ultimo avesse violato il dovere di Controparte_1 fedeltà coniugale.
La ricorrente, esponendo che le parti avevano contratto matrimonio in data 21 giugno 2008 e che dalla loro unione era nata, in data 19 luglio 2014, la figlia , chiedeva altresì l'affidamento Persona_1 condiviso della minore, il collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € 1.500,00 al mese oltre al 100% delle spese straordinarie, ed un assegno mensile di mantenimento della moglie da porre a carico del pari ad € 2.000,00 mensili. CP_1
Costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/08/2025, Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, si opponeva alla domanda di addebito ex adverso formulata, si associava alla domanda di affidamento condiviso della minore con collocamento privilegiato presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare, proponeva un calendario delle visite padre-figlia, e offriva a titolo di contributo di mantenimento della figlia una somma mensile pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo le spese mediche che il padre avrebbe assunto su di sé al 100 %.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 7 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, il giudice relatore, a scioglimento della riserva, in pari data pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Visti gli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Autorizza i coniugi a vivere separati.
pagina 3 di 5 - Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) fino al mattino successivo, quando la figlia trascorre il fine settimana con il padre;
due pomeriggi fino al mattino successivo (martedì e giovedì) nell'altra settimana in cui il week end spetta alla madre;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ( in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari ); sette giorni nel periodo natalizio in modo da alternare con l'altro genitore, di anno in anno, Natale - Santo TE e Capodanno - Epifania;
infine, tre giorni durante le vacanze pasquali, alterando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
- Pone a carico di , con decorrenza da oggi, l'obbligo di versare alla moglie la Controparte_1 complessiva somma mensile di € 1.200,00, di cui € 700,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia ed € 500,00 quale assegno di mantenimento del coniuge, somme entrambe da Persona_1 rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre all'obbligo di partecipare alle spese straordinarie, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50%, ad eccezione delle spese mediche, delle quali il si farà carico al 100%”. CP_1
Successivamente, nel corso del giudizio, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, e precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 07/10/2025, sia dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno entrambe riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della figlia minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina 4 di 5 Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si prende atto che le parti si sono accordate affinché
corrisponda a , a parziale rimborso delle spese processuali, la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 7.000,00, stabilendo che, per il resto, le spese legali siano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Controparte_1 Parte_1 matrimonio a Reggio Emilia in data 21 giugno 2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 79, Parte 2, Serie A, dell'anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) dispone in conformità alle condizioni di separazione stabilite nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dispone che corrisponda a , a parziale rimborso delle spese di lite, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 7.000,00, rimanendo per il resto le spese di lite compensate.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
MI DA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI DA Presidente relatore dott. TE Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1641/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fava Giovanna, in VIA DELLA VEZA N. 3, GG IA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PELLATI SIMONE, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Pellati TE, in VIA IA SANTO STEFANO N. 38, GG
IA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GG IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e recependo le loro Parte_1 Controparte_1 seguenti pattuizioni;
pagina 1 di 5 2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di maggiore rilevanza.
3) La residenza ed collocamento prevalente di rimane presso la madre, con diritto del Persona_1 padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, un pomeriggio alla settimana dalle ore 18,30 (il mercoledì) fino al mattino successivo, quando la figlia trascorre il fine settimana con il padre;
due pomeriggi fino al mattino successivo (martedì e giovedì sempre dalle 18,30) nell'altra settimana in cui il week end spetta alla madre;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ( in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari); sette giorni nel periodo natalizio in modo da alternare con l'altro genitore, di anno in anno, Natale -
Santo TE e Capodanno - Epifania;
infine, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) La casa familiare di proprietà di così come arredata rimane assegnata in Controparte_1 godimento esclusivo a e alla figlia . La signora effettuerà il Parte_1 Persona_1 Parte_1 cambio di intestazione delle utenze e si farà carico delle spese condominiali dal momento in cui lascerà la casa mentre fino a quella data saranno a carico esclusivo di Controparte_1 CP_1
5) L'assegno unico e le altre previdenze statali per i figli, ove dovute saranno percepite interamente dalla madre;
6) , con decorrenza dal mese di ottobre 2025, ha l'obbligo di versare alla moglie, Controparte_1 entro il giorno 10 del mese la complessiva somma mensile di € 1.200,00, di cui € 700,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia ed € 500,00 quale assegno di Persona_1 mantenimento del coniuge. Tali somme dovranno essere rivalutate annualmente sulla base degli indici
Istat di rivalutazione monetaria.
7) provvederà inoltre al pagamento integrale delle spese ordinarie del gatto (quali Controparte_1 alimenti, lettiera), mentre quelle veterinarie saranno a carico delle parti in pari quota;
provvederà altresì al pagamento integrale delle spese mediche della moglie (ad eccezione di quelle dello psicologo interamente a carico della moglie) documentate da richiesta medica che evidenzi la patologia per cui vengono effettuate sino a quando potrà beneficiare del rimborso integrale da parte della assicurazione aziendale MAY MARSH o qualsiasi altra assicurazione purchè nel limite del valore dalla stessa assicurazione rimborsate, nonché quelle della figlia, mentre quelle di sostegno psicologico della stessa saranno affrontate al 50% da ciascun coniuge, come pure saranno al 50% le spese straordinarie extra assegno, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio pagina 2 di 5 Emilia. Per queste spese il genitore che le anticipa sarà rimborsato dall'altro entro 2 giorni dall'esibizione dell'esborso.
8) A definizione degli aspetti economici e della presente vertenza si conviene che ciascuno rimane proprietario dei beni mobili ed immobili, conti correnti depositi titoli, autovetture, come intestati.
9) , a sentenza di omologa emessa, corrisponderà a a parziale rimborso Controparte_1 Parte_1 delle spese dalla stessa sostenute per la presente procedura la somma di euro 7.000 stabilendo che per il resto le spese legali siano compensate tra le parti, rinunciando i difensori al vincolo della solidarietà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 14/05/2025, chiedeva pronunciarsi la separazione personale Parte_1 da , con addebito al marito, deducendo che quest'ultimo avesse violato il dovere di Controparte_1 fedeltà coniugale.
La ricorrente, esponendo che le parti avevano contratto matrimonio in data 21 giugno 2008 e che dalla loro unione era nata, in data 19 luglio 2014, la figlia , chiedeva altresì l'affidamento Persona_1 condiviso della minore, il collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € 1.500,00 al mese oltre al 100% delle spese straordinarie, ed un assegno mensile di mantenimento della moglie da porre a carico del pari ad € 2.000,00 mensili. CP_1
Costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/08/2025, Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, si opponeva alla domanda di addebito ex adverso formulata, si associava alla domanda di affidamento condiviso della minore con collocamento privilegiato presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare, proponeva un calendario delle visite padre-figlia, e offriva a titolo di contributo di mantenimento della figlia una somma mensile pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo le spese mediche che il padre avrebbe assunto su di sé al 100 %.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 7 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, il giudice relatore, a scioglimento della riserva, in pari data pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Visti gli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Autorizza i coniugi a vivere separati.
pagina 3 di 5 - Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) fino al mattino successivo, quando la figlia trascorre il fine settimana con il padre;
due pomeriggi fino al mattino successivo (martedì e giovedì) nell'altra settimana in cui il week end spetta alla madre;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ( in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari ); sette giorni nel periodo natalizio in modo da alternare con l'altro genitore, di anno in anno, Natale - Santo TE e Capodanno - Epifania;
infine, tre giorni durante le vacanze pasquali, alterando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
- Pone a carico di , con decorrenza da oggi, l'obbligo di versare alla moglie la Controparte_1 complessiva somma mensile di € 1.200,00, di cui € 700,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia ed € 500,00 quale assegno di mantenimento del coniuge, somme entrambe da Persona_1 rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre all'obbligo di partecipare alle spese straordinarie, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50%, ad eccezione delle spese mediche, delle quali il si farà carico al 100%”. CP_1
Successivamente, nel corso del giudizio, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, e precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 07/10/2025, sia dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno entrambe riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della figlia minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina 4 di 5 Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si prende atto che le parti si sono accordate affinché
corrisponda a , a parziale rimborso delle spese processuali, la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 7.000,00, stabilendo che, per il resto, le spese legali siano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Controparte_1 Parte_1 matrimonio a Reggio Emilia in data 21 giugno 2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 79, Parte 2, Serie A, dell'anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) dispone in conformità alle condizioni di separazione stabilite nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dispone che corrisponda a , a parziale rimborso delle spese di lite, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 7.000,00, rimanendo per il resto le spese di lite compensate.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
MI DA
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