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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
composta dai magistrati:
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 492/2024 r.g. promossa da
( , compagnia elvetica di Parte_1 Parte_2
assicurazioni, con sede in 8401 Winterthur (Svizzera), in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Giuso per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) residente in [...]del CP_1 C.F._1
Grappa (VI) via Beata Giovanna 3, rappresentata e difesa dall'avv. Simone
Baggio per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
***
appello sentenza del Tribunale di Treviso
***
Conclusioni per l'appellante
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, ritenuta la responsabilità della Sig.ra quale erede del defunto Sig. CP_1 Per_1
per la morte del Sig - accertare e dichiarare il diritto di
[...] Persona_2
di agire in rivalsa nei confronti dell'odierna Parte_1
appellata; - condannare la Sig.ra nella predetta qualità, a CP_1
corrispondere in favore dell'appellante la somma di HI SV
321.779,25 oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
- dichiarare la Sig.ra tenuta e condannata alla restituzione all'odierna appellante CP_1
degli importi versati da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata.
Vinte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Rigettare l'appello di in quanto Parte_1
inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. In via strettamente subordinata, in non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, limitarsi la condanna della signora entro i limiti della CP_1
quota in cui la stessa è succeduta al marito con Controparte_2
esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà con gli altri coeredi. In via istruttoria, ci si richiama alle richieste tutte già formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. di primo grado non ammesse dal Tribunale di
Treviso e riproposte ex art. 346 c.p.c. alle pagine 23 e 24 della comparsa d'appello. In ogni caso con rifusione integrale di spese e competenze di lite.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1.- Con citazione notificata il 20 marzo 2024, Parte_1
assicuratore sociale per la legge svizzera, evocava avanti la CP_1
2 Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 439/2024 del
Tribunale di Treviso (pubblicata il 21 e notificata il 22 febbraio 2024) che aveva rigettato la domanda di surroga contro la erede di CP_1 [...]
per la restituzione di quanto corrisposto a titolo di rendita CP_2
orfanile ed altro per 321.779,25 franchi svizzeri, relativamente al sinistro avvenuto in Colfosco di Susegana (TV) il 26 luglio 2013 nel quale per la caduta di un velivolo ultraleggero biposto, erano deceduti il pilota
[...]
ed il passeggero, ai cui 4 figli erano state CP_2 Controparte_3
erogate le provvidenze sino al compimento del venticinquesimo anno di vita oltre le spese;
sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del pilota per la morte del passeggero. Chiedeva la riforma della sentenza, sulla base di quattro motivi, con l'accoglimento dell'iniziale domanda.
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la CP_1
reiezione.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 15 ottobre 2025
previa concessione, a ritroso, dei termini per memorie illustrative finali e per la precisazione delle conclusioni.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato;
la sentenza del Tribunale di Treviso va confermata con le precisazioni di cui sotto e con la condanna dell'appellante alle spese.
4.- Il Tribunale rigettò la domanda di surroga dell'Assicuratore, osservando che:
-) il diritto di surroga comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo
3 responsabile dell'evento dannoso lasciando immutate le caratteristiche del credito per la natura a titolo particolare della vicenda successoria;
-) anche a prescindere dall'accertamento delle responsabilità di CP_2
la domanda era infondata;
[...]
-) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, applicabile anche alla
Svizzera, il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale era disciplinato dalle norme dello Stato dell'Ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non poteva eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa nei confronti dell'autore del danno mentre i presupposti dell'azione erano disciplinati dalle norme dello Stato in cui si era verificato il danno;
Parte
-) aveva corrisposto in favore dei figli superstiti la rendita orfanile dal
2013 con decorrenza dei pagamenti dal gennaio del 2014 e sino al mese di ottobre 2016;
-) il 2 luglio 2014, aveva corrisposto in favore dei figli CP_1
superstiti del € 250.000,00, in adempimento della transazione a Per_2
tacitazione di ogni pretesa risarcitoria derivante dalla morte del padre (“la somma forfetariamente proposta ed omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno per la perdita del sig. ) e gli eredi avevano rilasciato Persona_2
quietanza alla dichiarando “di non avere null'altro a pretendere ad CP_1
alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui in premessa per qualsiasi titolo e/o ragione presente e futura … resta[ndo] così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto,
anche per danni”;
-) poiché il presupposto della surrogazione del solvens era l'avvenuto
4 pagamento – e dunque non l'insorgere dell'obbligo di corrispondere le prestazioni, ma l'effettiva erogazione delle stesse – il tutto escludeva la
Parte fondatezza delle pretese azionate da in questa sede in relazione ai pagamenti eseguiti dopo il 2.07.2014;
-) era poi da osservare che nell'ordinamento italiano, le prestazioni
Parte assistenziali eseguite da a titolo di rendita orfanile non trovavano corrispondenza tra i pregiudizi patrimoniali risarcibili iure proprio o iure hereditatis in conseguenza del fatto illecito, non essendo contemplata tra le voci di danno patrimoniale (anche da cd. mancato guadagno) una posta funzionalmente assimilabile alla rendita orfanile, avente natura lato sensu alimentare, come risulta dal tenore della previsione di cui agli artt. 28 e 30
CP_4
-) le spese erano da addebitare per la soccombenza.
5.1.- Il Tribunale non si è pronunciato espressamente, come invece necessario, sulla responsabilità di fatta valere Controparte_2
dall'Assicuratore in surroga che ha censurato questo deducendo la colpa del pilota. L'accertamento è necessario perché l'Assicuratore sociale può
surrogarsi alla vittima solo se questa vanta un diritto di credito verso il responsabile e solo se ne risulti la responsabilità (Cass. sentenza 19 giugno
2017 n. 15076).
5.2.- La colpa del pilota può essere affermata per quanto Controparte_2
di seguito.
, che aveva assistito al sinistro in qualità di pilota a bordo di altro Persona_3
velivolo in volo nella stessa occasione, ha dichiarato ai carabinieri “avrei dovuto seguire l'altro aereo pilotato da con a bordo ” con CP_2 Per_4
5 questo evidenziando, in termini sicuri, che a pilotare il velivolo era stato proprio . Dalla ricostruzione dei carabinieri si evince che Controparte_2
il velivolo con a bordo il trasportato pilotato da Controparte_3 Per_1
sorvolava il fiume Piave ed a causa della scarsa visibilità dovuta dalla
[...]
foschia da calore, il pilota non si era avvisto dei cavi dell'alta tensione che correvano perpendicolari sul fiume ed era andato a collidere contro,
agganciandone uno e cadendo con esiti mortali. Il Giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato decreto di archiviazione accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero che non aveva ravvisato altra responsabilità
che quella imprudente del pilota (dichiarazioni rese avanti i carabinieri,
verbale e atti del procedimento penale).
5.3.- La ricostruzione dinamica non risulta contestata in sé quanto alla imprudente condotta di guida del pilota e quanto al fatto che il velivolo non aveva evitato l'area denotata da scarsa visibilità per la calura, non spostandosi o alzandosi in zona sicura e così collidendo contro i cavi dell'alta tensione.
Non risulta prova che la guida del velivolo vi fosse stato Controparte_3
e non invece come univocamente dichiarato dal . Controparte_2 Per_3
La circostanza che il velivolo fosse dotato di due comandi e che il Per_2
fosse esperto pilota (capitoli di prova dell'appellata), non ha rilievo in quanto l'informatore ha dichiarato ai carabinieri che a pilotare l'altro Persona_3
velivolo si era posto proprio sicché la presenza Controparte_2
eventuale dei duplici comandi e le capacità di guida del trasportato (oggetto della chiesta prova) non erano e non appaiono elementi indiziari (perché non gravi ma del tutto generici) a dimostrare che in quel momento alla guida vi fosse proprio il e ad escludere la responsabilità esclusiva di Per_2 CP_2
6 che, secondo quanto dichiarato dal (in generale Cass. Persona_1 Per_3
ordinanza n. 2947 del 1^ febbraio 2023), si era posto quale pilota alla guida del velivolo ultraleggero con a bordo Controparte_3
6.1.- L'appellante, premettendo che la aveva accettato in modo puro e CP_1
semplice l'eredità del defunto , ha lamentato con il Controparte_2
primo motivo, l'errata decorrenza del diritto alla surroga che avrebbe dovuto insorgere (secondo il diritto elvetico, applicabile) nel momento dell'evento e non in quello del pagamento. Con il secondo motivo si è doluta dell'applicazione, al regime della surroga, della legge italiana rilevando che avrebbe dovuto farsi applicazione della legge elvetica tanto che la transazione del luglio 2014 non avrebbe potuto essere opposta dato che i beneficiari non avrebbero potuto disporre del diritto, in precedenza già sorto con la surroga,
disponendo dell'indennizzo; con il terzo motivo ha censurato la qualificazione della rendita in dissenso dalla pronuncia e con il quarto motivo ha lamentato la limitatezza del risarcimento stabilito nell'accordo transattivo.
I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
6.2.- La legge applicabile alla surroga è quella italiana. Infatti (Cass. civ. sez.
Lav. Sentenza n. 15076 del 19 giugno 2017) secondo l'art. 93 del regolamento
Cee (ora art. 85) il diritto di surrogazione va regolato secondo la legge del luogo in cui è accaduto l'evento dannoso, ossia nel caso in esame la legge italiana « Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione,
che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di
7 lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente». E La Corte di giustizia dell'Unione europea in due diverse decisioni (sentenza 2 giugno
1994 C- 428/92 e sentenza 21 settembre 1999, proc. C-397/1996) ha precisato che l'art. 93 (ora 85) non ha inteso modificare le norme che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti è configurabile la responsabilità
extracontrattuale del terzo responsabile, «la quale resta soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale adito dall'ente creditore o anche dalla vittima, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno». Tale principio
è stato ribadito in altre decisioni della Corte Giustizia (v. sentenza 21/9/1999,
causa C-387/1996). Ancora più chiaramente, la sentenza precisa: "L'articolo
93, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (ora art. 85) deve essere interpretato nel senso che, nel caso di danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali il detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili". E', dunque, la legge italiana, nel cui territorio si è verificato il sinistro, la legge regolatrice della fattispecie.
6.2.1.- La surrogazione dell'assicuratore sociale (Cass. ordinanza n. 11249
8 del 29 aprile 2025) configura una successione a titolo particolare del solvens
nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge.
NQ (Cass., 1/10/2019 e Cass., 21/09/2021, n. 25512 e Cass. S.U. sentenza n. 12565 del 22/05/2018, al § 6.4 dei «Motivi della decisione») il codice condiziona il subingresso [del surrogante] al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere,
a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.
Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La
perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono - come è stato rilevato in dottrina -
effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa».
Non trova applicazione l'art. 72 c. 1 LPGA della legge elvetica e che prevede,
a differenza dalla legge italiana (art. 1916 Cod. Civ.), che la surrogazione si perfeziona “all'insorgere dell'evento assicurato e l'assicuratore è surrogato,
fino all'ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili”.
6.2.2.- L'esercizio della surroga, subordinato al pagamento, produce il
9 duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti dall'assicurato in epoca successiva alla comunicazione
(Cass. 24 novembre 2005 n. 24806) comportando la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso.
6.2.3.- Il 2 luglio del 2014 ha corrisposto ai figli superstiti del CP_1
€. 250.000 adempiendo la transazione “la somma forfetariamente Per_2
proposta ed omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno per la perdita del sig. . L'Assicuratore sociale svizzero ha invece corrisposto Persona_2
ai figli superstiti del la rendita orfanile con decorrenza dal 2013 ed Per_2
altre provvidenze ma con pagamenti effettuati dal gennaio del 2014 al mese
Part di ottobre 2016. Il diritto alla surroga in capo all'Assicuratore è sorto solo all'esito del pagamento dell'ultima rata, nell'ottobre 2016, non potendosi dar rilievo ai versamenti, parziali anteriori posto che l'azione di surroga è
stata introdotta per l'intero importo versato pari a 321.779,25 Controparte_5
senza frazionamenti e che il presupposto per la surroga, riferito all'integrale pagamento, è avvenuto solo dopo il versamento della somma per la transazione e quindi nel 2016.
6.2.4.- La rendita corrisposta dall'Assicuratore elvetico ai figli, per il decesso del padre sig. era subordinata al percepimento di un reddito non Per_2
inferiore al massimo previsto dalla legge elvetica (art. 15 LAINF) ed era stata calcolata con l'applicazione di determinati coefficienti di capitalizzazione in rapporto all'età ed al numero degli orfani e pertanto, in dissenso dalla pronuncia, sulla base del terzo motivo --- il cui accoglimento non configura
10 il conseguente accoglimento dell'appello non potendo riconoscersi la pretesa
--- costituiva una prestazione economica resa dall'Assicuratore ma di natura indennitaria sociale e patrimoniale avente lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi si sarebbero venuti a trovare in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto (il apportava alla propria Per_2
famiglia.
La rendita appare del tutto conforme a quella in Italia erogata dall' ai CP_6
congiunti che posseggano i requisiti di legge (art. 85 d.P.R. 30.6.1965 n.
1124). La rendita svizzera, assimilabile a quella italiana, ha così lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale (sulla rendita italiana, Cass. ordinanza n. 26647 del 18 ottobre
2019).
La rendita orfanile, per finalità solidaristiche patrimoniali, in dissenso dalla pronuncia, appare conforme alla disciplina italiana e pertanto non si condivide il capo della pronuncia del Tribunale che ha genericamente tratto una differenza tra i due istituti negando anche sulla base di questo la rivalsa.
Del resto, per concludere sul punto, non emerge un conflitto tra i due istituti:
quello italiano e quello elvetico e non appare predicabile alcuna violazione,
per la disciplina svizzera, di norme cogenti.
Chiarito questo, tuttavia, l'appello va tuttavia rigettato.
6.2.5.- Come detto, secondo la legge elvetica, la rendita ha la finalità di consentire il mantenimento dei figli dell'assicurato defunto fino ai 18 anni o ai 25 anni se studenti e tale mantenimento non avrebbe potuto essere frazionato avendo l'obbligazione carattere unitario complessivo attuabile solo
11 con l'effettiva perduranza del pagamento ad un dato momento temporale finale che ne avrebbe determinato l'estinzione (art. 30 comma 3). Il carattere unitario si evince pure dalla clausola del riscatto di cui all'art. 35 della legge elvetica che rappresenta una diversa modalità di adempimento del medesimo obbligo, complessivo, al mantenimento. Sebbene i versamenti,
dell'Assicuratore sociale ai figli superstiti, avessero carattere frazionato,
l'obbligazione di mantenimento era così unica ed eseguibile solo con il sopraggiungere di un dato momento temporale (età) o con il riscatto anteriore.
Le rate costituivano adempimento frazionato.
Solo nel momento del complessivo pagamento finale la rendita avrebbe potuto venir meno e solo in tale momento l'obbligazione risultava adempiuta dall'Assicuratore elvetico. Solo nel mese di ottobre del 2016, dunque, era insorto il diritto dell'Assicuratore ad agire in surroga contro l'autore del sinistro.
6.2.6.- La transazione del luglio 2014 tra la e gli eredi del era CP_1 Per_2
antecedente la surroga. La stessa aveva previsto il versamento di €. 250.000
a titolo omnicomprensivo (per evitare controversie e altro) con la seguente causale “la somma forfetariamente proposta ed omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno per la perdita del sig. . La quietanza Persona_2
liberatoria riporta “di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui in premessa per qualsiasi titolo e/o ragione presente e futura … resta[ndo] così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Con
espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni”.
La transazione del 2014 ha riguardato esattamente il danno patrimoniale
12 subito dai figli del deceduto, anche in prospettiva futura di mantenimento,
essendosi precisato, per tale risarcimento, il suo carattere omnicomprensivo.
6.2.7.- Il pagamento dell'Assicuratore sociale è intervenuto nel 2016 e dopo la transazione del 2 luglio 2014 – che aveva la medesima causale patrimoniale della rendita – e che risulta così opponibile dalla in quanto anteriore CP_1
al sorgere dei presupposti per la surroga (Cass. sentenza 19 giugno 2017 n.
15076 e Cass. 15870 del 2019).
L'assicurato (Cass. sentenza n. 14941 del 6 settembre 2012) nell'ipotesi di transazione conclusa direttamente (con effetto liberatorio) con il responsabile civile (o con la sua società assicuratrice) non può conseguire un ulteriore indennizzo dello stesso danno, già in parte o per intero risarcito, se non nei limiti dell'eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile
(o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall'istituto previdenziale.
6.2.8.- L'appellante – a tutto concedere – non risulta aver nemmeno allegato specificatamente, fino alla transazione del luglio del 2014, il quantum erogato e le poste numeriche e qualitative versate (rendita orfanile ed altro) per far da questo derivare l'inopponibilità pro parte della transazione che, comunque,
Part in quanto anteriore al sorgere del diritto alla surroga è opponibile ad ut
supra.
7.- Il quarto motivo, riferito alle poste del danno, rimane assorbito unitamente all'eccezione dell'appellante, in senso lato, per l'accettazione dell'eredità,
pura e semplice della e che non si rende necessario esaminare. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro così provvede: Parte_1 CP_1
13 rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese del grado a favore della in €. 20.119 CP_1
per compensi oltre alle spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a., se dovuti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
14
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
composta dai magistrati:
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 492/2024 r.g. promossa da
( , compagnia elvetica di Parte_1 Parte_2
assicurazioni, con sede in 8401 Winterthur (Svizzera), in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Giuso per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) residente in [...]del CP_1 C.F._1
Grappa (VI) via Beata Giovanna 3, rappresentata e difesa dall'avv. Simone
Baggio per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
***
appello sentenza del Tribunale di Treviso
***
Conclusioni per l'appellante
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, ritenuta la responsabilità della Sig.ra quale erede del defunto Sig. CP_1 Per_1
per la morte del Sig - accertare e dichiarare il diritto di
[...] Persona_2
di agire in rivalsa nei confronti dell'odierna Parte_1
appellata; - condannare la Sig.ra nella predetta qualità, a CP_1
corrispondere in favore dell'appellante la somma di HI SV
321.779,25 oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
- dichiarare la Sig.ra tenuta e condannata alla restituzione all'odierna appellante CP_1
degli importi versati da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata.
Vinte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Rigettare l'appello di in quanto Parte_1
inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. In via strettamente subordinata, in non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, limitarsi la condanna della signora entro i limiti della CP_1
quota in cui la stessa è succeduta al marito con Controparte_2
esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà con gli altri coeredi. In via istruttoria, ci si richiama alle richieste tutte già formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. di primo grado non ammesse dal Tribunale di
Treviso e riproposte ex art. 346 c.p.c. alle pagine 23 e 24 della comparsa d'appello. In ogni caso con rifusione integrale di spese e competenze di lite.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1.- Con citazione notificata il 20 marzo 2024, Parte_1
assicuratore sociale per la legge svizzera, evocava avanti la CP_1
2 Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 439/2024 del
Tribunale di Treviso (pubblicata il 21 e notificata il 22 febbraio 2024) che aveva rigettato la domanda di surroga contro la erede di CP_1 [...]
per la restituzione di quanto corrisposto a titolo di rendita CP_2
orfanile ed altro per 321.779,25 franchi svizzeri, relativamente al sinistro avvenuto in Colfosco di Susegana (TV) il 26 luglio 2013 nel quale per la caduta di un velivolo ultraleggero biposto, erano deceduti il pilota
[...]
ed il passeggero, ai cui 4 figli erano state CP_2 Controparte_3
erogate le provvidenze sino al compimento del venticinquesimo anno di vita oltre le spese;
sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del pilota per la morte del passeggero. Chiedeva la riforma della sentenza, sulla base di quattro motivi, con l'accoglimento dell'iniziale domanda.
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la CP_1
reiezione.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 15 ottobre 2025
previa concessione, a ritroso, dei termini per memorie illustrative finali e per la precisazione delle conclusioni.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato;
la sentenza del Tribunale di Treviso va confermata con le precisazioni di cui sotto e con la condanna dell'appellante alle spese.
4.- Il Tribunale rigettò la domanda di surroga dell'Assicuratore, osservando che:
-) il diritto di surroga comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo
3 responsabile dell'evento dannoso lasciando immutate le caratteristiche del credito per la natura a titolo particolare della vicenda successoria;
-) anche a prescindere dall'accertamento delle responsabilità di CP_2
la domanda era infondata;
[...]
-) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, applicabile anche alla
Svizzera, il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale era disciplinato dalle norme dello Stato dell'Ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non poteva eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa nei confronti dell'autore del danno mentre i presupposti dell'azione erano disciplinati dalle norme dello Stato in cui si era verificato il danno;
Parte
-) aveva corrisposto in favore dei figli superstiti la rendita orfanile dal
2013 con decorrenza dei pagamenti dal gennaio del 2014 e sino al mese di ottobre 2016;
-) il 2 luglio 2014, aveva corrisposto in favore dei figli CP_1
superstiti del € 250.000,00, in adempimento della transazione a Per_2
tacitazione di ogni pretesa risarcitoria derivante dalla morte del padre (“la somma forfetariamente proposta ed omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno per la perdita del sig. ) e gli eredi avevano rilasciato Persona_2
quietanza alla dichiarando “di non avere null'altro a pretendere ad CP_1
alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui in premessa per qualsiasi titolo e/o ragione presente e futura … resta[ndo] così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto,
anche per danni”;
-) poiché il presupposto della surrogazione del solvens era l'avvenuto
4 pagamento – e dunque non l'insorgere dell'obbligo di corrispondere le prestazioni, ma l'effettiva erogazione delle stesse – il tutto escludeva la
Parte fondatezza delle pretese azionate da in questa sede in relazione ai pagamenti eseguiti dopo il 2.07.2014;
-) era poi da osservare che nell'ordinamento italiano, le prestazioni
Parte assistenziali eseguite da a titolo di rendita orfanile non trovavano corrispondenza tra i pregiudizi patrimoniali risarcibili iure proprio o iure hereditatis in conseguenza del fatto illecito, non essendo contemplata tra le voci di danno patrimoniale (anche da cd. mancato guadagno) una posta funzionalmente assimilabile alla rendita orfanile, avente natura lato sensu alimentare, come risulta dal tenore della previsione di cui agli artt. 28 e 30
CP_4
-) le spese erano da addebitare per la soccombenza.
5.1.- Il Tribunale non si è pronunciato espressamente, come invece necessario, sulla responsabilità di fatta valere Controparte_2
dall'Assicuratore in surroga che ha censurato questo deducendo la colpa del pilota. L'accertamento è necessario perché l'Assicuratore sociale può
surrogarsi alla vittima solo se questa vanta un diritto di credito verso il responsabile e solo se ne risulti la responsabilità (Cass. sentenza 19 giugno
2017 n. 15076).
5.2.- La colpa del pilota può essere affermata per quanto Controparte_2
di seguito.
, che aveva assistito al sinistro in qualità di pilota a bordo di altro Persona_3
velivolo in volo nella stessa occasione, ha dichiarato ai carabinieri “avrei dovuto seguire l'altro aereo pilotato da con a bordo ” con CP_2 Per_4
5 questo evidenziando, in termini sicuri, che a pilotare il velivolo era stato proprio . Dalla ricostruzione dei carabinieri si evince che Controparte_2
il velivolo con a bordo il trasportato pilotato da Controparte_3 Per_1
sorvolava il fiume Piave ed a causa della scarsa visibilità dovuta dalla
[...]
foschia da calore, il pilota non si era avvisto dei cavi dell'alta tensione che correvano perpendicolari sul fiume ed era andato a collidere contro,
agganciandone uno e cadendo con esiti mortali. Il Giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato decreto di archiviazione accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero che non aveva ravvisato altra responsabilità
che quella imprudente del pilota (dichiarazioni rese avanti i carabinieri,
verbale e atti del procedimento penale).
5.3.- La ricostruzione dinamica non risulta contestata in sé quanto alla imprudente condotta di guida del pilota e quanto al fatto che il velivolo non aveva evitato l'area denotata da scarsa visibilità per la calura, non spostandosi o alzandosi in zona sicura e così collidendo contro i cavi dell'alta tensione.
Non risulta prova che la guida del velivolo vi fosse stato Controparte_3
e non invece come univocamente dichiarato dal . Controparte_2 Per_3
La circostanza che il velivolo fosse dotato di due comandi e che il Per_2
fosse esperto pilota (capitoli di prova dell'appellata), non ha rilievo in quanto l'informatore ha dichiarato ai carabinieri che a pilotare l'altro Persona_3
velivolo si era posto proprio sicché la presenza Controparte_2
eventuale dei duplici comandi e le capacità di guida del trasportato (oggetto della chiesta prova) non erano e non appaiono elementi indiziari (perché non gravi ma del tutto generici) a dimostrare che in quel momento alla guida vi fosse proprio il e ad escludere la responsabilità esclusiva di Per_2 CP_2
6 che, secondo quanto dichiarato dal (in generale Cass. Persona_1 Per_3
ordinanza n. 2947 del 1^ febbraio 2023), si era posto quale pilota alla guida del velivolo ultraleggero con a bordo Controparte_3
6.1.- L'appellante, premettendo che la aveva accettato in modo puro e CP_1
semplice l'eredità del defunto , ha lamentato con il Controparte_2
primo motivo, l'errata decorrenza del diritto alla surroga che avrebbe dovuto insorgere (secondo il diritto elvetico, applicabile) nel momento dell'evento e non in quello del pagamento. Con il secondo motivo si è doluta dell'applicazione, al regime della surroga, della legge italiana rilevando che avrebbe dovuto farsi applicazione della legge elvetica tanto che la transazione del luglio 2014 non avrebbe potuto essere opposta dato che i beneficiari non avrebbero potuto disporre del diritto, in precedenza già sorto con la surroga,
disponendo dell'indennizzo; con il terzo motivo ha censurato la qualificazione della rendita in dissenso dalla pronuncia e con il quarto motivo ha lamentato la limitatezza del risarcimento stabilito nell'accordo transattivo.
I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
6.2.- La legge applicabile alla surroga è quella italiana. Infatti (Cass. civ. sez.
Lav. Sentenza n. 15076 del 19 giugno 2017) secondo l'art. 93 del regolamento
Cee (ora art. 85) il diritto di surrogazione va regolato secondo la legge del luogo in cui è accaduto l'evento dannoso, ossia nel caso in esame la legge italiana « Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione,
che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di
7 lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente». E La Corte di giustizia dell'Unione europea in due diverse decisioni (sentenza 2 giugno
1994 C- 428/92 e sentenza 21 settembre 1999, proc. C-397/1996) ha precisato che l'art. 93 (ora 85) non ha inteso modificare le norme che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti è configurabile la responsabilità
extracontrattuale del terzo responsabile, «la quale resta soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale adito dall'ente creditore o anche dalla vittima, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno». Tale principio
è stato ribadito in altre decisioni della Corte Giustizia (v. sentenza 21/9/1999,
causa C-387/1996). Ancora più chiaramente, la sentenza precisa: "L'articolo
93, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (ora art. 85) deve essere interpretato nel senso che, nel caso di danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali il detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili". E', dunque, la legge italiana, nel cui territorio si è verificato il sinistro, la legge regolatrice della fattispecie.
6.2.1.- La surrogazione dell'assicuratore sociale (Cass. ordinanza n. 11249
8 del 29 aprile 2025) configura una successione a titolo particolare del solvens
nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge.
NQ (Cass., 1/10/2019 e Cass., 21/09/2021, n. 25512 e Cass. S.U. sentenza n. 12565 del 22/05/2018, al § 6.4 dei «Motivi della decisione») il codice condiziona il subingresso [del surrogante] al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere,
a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.
Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La
perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono - come è stato rilevato in dottrina -
effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa».
Non trova applicazione l'art. 72 c. 1 LPGA della legge elvetica e che prevede,
a differenza dalla legge italiana (art. 1916 Cod. Civ.), che la surrogazione si perfeziona “all'insorgere dell'evento assicurato e l'assicuratore è surrogato,
fino all'ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili”.
6.2.2.- L'esercizio della surroga, subordinato al pagamento, produce il
9 duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti dall'assicurato in epoca successiva alla comunicazione
(Cass. 24 novembre 2005 n. 24806) comportando la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso.
6.2.3.- Il 2 luglio del 2014 ha corrisposto ai figli superstiti del CP_1
€. 250.000 adempiendo la transazione “la somma forfetariamente Per_2
proposta ed omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno per la perdita del sig. . L'Assicuratore sociale svizzero ha invece corrisposto Persona_2
ai figli superstiti del la rendita orfanile con decorrenza dal 2013 ed Per_2
altre provvidenze ma con pagamenti effettuati dal gennaio del 2014 al mese
Part di ottobre 2016. Il diritto alla surroga in capo all'Assicuratore è sorto solo all'esito del pagamento dell'ultima rata, nell'ottobre 2016, non potendosi dar rilievo ai versamenti, parziali anteriori posto che l'azione di surroga è
stata introdotta per l'intero importo versato pari a 321.779,25 Controparte_5
senza frazionamenti e che il presupposto per la surroga, riferito all'integrale pagamento, è avvenuto solo dopo il versamento della somma per la transazione e quindi nel 2016.
6.2.4.- La rendita corrisposta dall'Assicuratore elvetico ai figli, per il decesso del padre sig. era subordinata al percepimento di un reddito non Per_2
inferiore al massimo previsto dalla legge elvetica (art. 15 LAINF) ed era stata calcolata con l'applicazione di determinati coefficienti di capitalizzazione in rapporto all'età ed al numero degli orfani e pertanto, in dissenso dalla pronuncia, sulla base del terzo motivo --- il cui accoglimento non configura
10 il conseguente accoglimento dell'appello non potendo riconoscersi la pretesa
--- costituiva una prestazione economica resa dall'Assicuratore ma di natura indennitaria sociale e patrimoniale avente lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi si sarebbero venuti a trovare in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto (il apportava alla propria Per_2
famiglia.
La rendita appare del tutto conforme a quella in Italia erogata dall' ai CP_6
congiunti che posseggano i requisiti di legge (art. 85 d.P.R. 30.6.1965 n.
1124). La rendita svizzera, assimilabile a quella italiana, ha così lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale (sulla rendita italiana, Cass. ordinanza n. 26647 del 18 ottobre
2019).
La rendita orfanile, per finalità solidaristiche patrimoniali, in dissenso dalla pronuncia, appare conforme alla disciplina italiana e pertanto non si condivide il capo della pronuncia del Tribunale che ha genericamente tratto una differenza tra i due istituti negando anche sulla base di questo la rivalsa.
Del resto, per concludere sul punto, non emerge un conflitto tra i due istituti:
quello italiano e quello elvetico e non appare predicabile alcuna violazione,
per la disciplina svizzera, di norme cogenti.
Chiarito questo, tuttavia, l'appello va tuttavia rigettato.
6.2.5.- Come detto, secondo la legge elvetica, la rendita ha la finalità di consentire il mantenimento dei figli dell'assicurato defunto fino ai 18 anni o ai 25 anni se studenti e tale mantenimento non avrebbe potuto essere frazionato avendo l'obbligazione carattere unitario complessivo attuabile solo
11 con l'effettiva perduranza del pagamento ad un dato momento temporale finale che ne avrebbe determinato l'estinzione (art. 30 comma 3). Il carattere unitario si evince pure dalla clausola del riscatto di cui all'art. 35 della legge elvetica che rappresenta una diversa modalità di adempimento del medesimo obbligo, complessivo, al mantenimento. Sebbene i versamenti,
dell'Assicuratore sociale ai figli superstiti, avessero carattere frazionato,
l'obbligazione di mantenimento era così unica ed eseguibile solo con il sopraggiungere di un dato momento temporale (età) o con il riscatto anteriore.
Le rate costituivano adempimento frazionato.
Solo nel momento del complessivo pagamento finale la rendita avrebbe potuto venir meno e solo in tale momento l'obbligazione risultava adempiuta dall'Assicuratore elvetico. Solo nel mese di ottobre del 2016, dunque, era insorto il diritto dell'Assicuratore ad agire in surroga contro l'autore del sinistro.
6.2.6.- La transazione del luglio 2014 tra la e gli eredi del era CP_1 Per_2
antecedente la surroga. La stessa aveva previsto il versamento di €. 250.000
a titolo omnicomprensivo (per evitare controversie e altro) con la seguente causale “la somma forfetariamente proposta ed omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno per la perdita del sig. . La quietanza Persona_2
liberatoria riporta “di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui in premessa per qualsiasi titolo e/o ragione presente e futura … resta[ndo] così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Con
espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni”.
La transazione del 2014 ha riguardato esattamente il danno patrimoniale
12 subito dai figli del deceduto, anche in prospettiva futura di mantenimento,
essendosi precisato, per tale risarcimento, il suo carattere omnicomprensivo.
6.2.7.- Il pagamento dell'Assicuratore sociale è intervenuto nel 2016 e dopo la transazione del 2 luglio 2014 – che aveva la medesima causale patrimoniale della rendita – e che risulta così opponibile dalla in quanto anteriore CP_1
al sorgere dei presupposti per la surroga (Cass. sentenza 19 giugno 2017 n.
15076 e Cass. 15870 del 2019).
L'assicurato (Cass. sentenza n. 14941 del 6 settembre 2012) nell'ipotesi di transazione conclusa direttamente (con effetto liberatorio) con il responsabile civile (o con la sua società assicuratrice) non può conseguire un ulteriore indennizzo dello stesso danno, già in parte o per intero risarcito, se non nei limiti dell'eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile
(o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall'istituto previdenziale.
6.2.8.- L'appellante – a tutto concedere – non risulta aver nemmeno allegato specificatamente, fino alla transazione del luglio del 2014, il quantum erogato e le poste numeriche e qualitative versate (rendita orfanile ed altro) per far da questo derivare l'inopponibilità pro parte della transazione che, comunque,
Part in quanto anteriore al sorgere del diritto alla surroga è opponibile ad ut
supra.
7.- Il quarto motivo, riferito alle poste del danno, rimane assorbito unitamente all'eccezione dell'appellante, in senso lato, per l'accettazione dell'eredità,
pura e semplice della e che non si rende necessario esaminare. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro così provvede: Parte_1 CP_1
13 rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese del grado a favore della in €. 20.119 CP_1
per compensi oltre alle spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a., se dovuti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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