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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DI DIA GIOVANNI
ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/09/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Controparte_2
data 12/10/1991 e che il predetto matrimonio veniva trascritto presso il
Registro dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo, Atto n. 16, parte I, anno 1991.
Illustrava che dalla loro unione era nato un figlio, , Persona_1
dato in adozione ed espunto dallo stato di famiglia a far data dal giorno
08.09.1998.
Rimaneva contumace la resistente Controparte_2
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno
15.01.2025, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della resistente, ed il ricorrente, liberamente sentito, concludeva per la pronuncia di sentenza definitiva di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
*****
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia definitiva di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte e degli altri elementi desumibili dagli atti, nonché dalla mancata costituzione della resistente, sintomatica del suo disinteresse nei confronti delle questioni oggetto del giudizio, appare la pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale.
Nulla occorre disporre, considerata la esiguità delle risorse economiche del ricorrente, in condizione di fragilità, e l'assenza di richieste della resistente.
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio, Parte_1 Controparte_1
contratto in data 12/10/1991 e trascritto presso il Registro dello Stato
Civile del Comune di Mazara del Vallo, Atto n. 16, parte I, anno
1991.
- ordina che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- pone le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani in data 6.6.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DI DIA GIOVANNI
ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/09/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Controparte_2
data 12/10/1991 e che il predetto matrimonio veniva trascritto presso il
Registro dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo, Atto n. 16, parte I, anno 1991.
Illustrava che dalla loro unione era nato un figlio, , Persona_1
dato in adozione ed espunto dallo stato di famiglia a far data dal giorno
08.09.1998.
Rimaneva contumace la resistente Controparte_2
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno
15.01.2025, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della resistente, ed il ricorrente, liberamente sentito, concludeva per la pronuncia di sentenza definitiva di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
*****
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia definitiva di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte e degli altri elementi desumibili dagli atti, nonché dalla mancata costituzione della resistente, sintomatica del suo disinteresse nei confronti delle questioni oggetto del giudizio, appare la pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale.
Nulla occorre disporre, considerata la esiguità delle risorse economiche del ricorrente, in condizione di fragilità, e l'assenza di richieste della resistente.
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio, Parte_1 Controparte_1
contratto in data 12/10/1991 e trascritto presso il Registro dello Stato
Civile del Comune di Mazara del Vallo, Atto n. 16, parte I, anno
1991.
- ordina che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- pone le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani in data 6.6.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo