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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 4182/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel.
dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice
dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiunto instaurato
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]C.F._1
Palù del Fersina (TN), via Lenzi n°43
E
nata Trento il 30.09.1979, C.F.: e residente in [...]C.F._2
(TN), via dei Ronchi n°7
entrambi rappresentati e difesi, giusta nomina allegata al ricorso, dall'avv. Romina Targa del foro di
Trento, C.F.: con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in 38057 C.F._3
NE SU (TN), via pennella n°40, numero di fax 0461532959, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
17.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1.
Mantenimento della residenza di tutti e tre i figli nati dalla coppia presso l'abitazione di via dei
Ronchi n°7 a Bedollo (TN), di proprietà esclusiva della signora con tutti gli Parte_1 arredi e corredi in essa presenti, la quale continuerà ad ivi abitarvi unitamente ai figli. Il signor asporterà dalla casa familiare alcuni beni mobili di cui a separato inventario sottoscritto CP_1 dalle parti.
2. Affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna, ove lo stesso manterrà altresì la propria residenza. 3.
Determinarsi il diritto – dovere di visita del padre al figlio minore in maniera libera, attesa l'età del ragazzo, anche in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo, il quale potrà accordarsi liberamente con il padre.
4. Porsi a carico del padre, un assegno Controparte_1
Per_ di mantenimento in favore dei due figli non ancora economicamente indipendenti ( e ) Per_1 nella misura mensile di € 300,00 ciascuno, quindi per complessivi € 600,00, da corrispondersi entro il giorno 18 di ciascun mese alla madre Tale somma sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e la prima rivalutazione avverrà a ottobre 2026. Tali somme, così come le spese straordinarie, saranno corrisposte sino al raggiungimento della piena indipedenza economica da parte di ciascun figlio. I genitori concordano che con detto contributo viene assolto l'obbligo di mantenimento dei figli per le spese ordinarie, da intendersi per tali le seguenti spese: vitto e alloggio, abbigliamento ordinario inferiore alla somma di € 100,00, contributo per spese di manutenzione dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali);
5. I genitori si divideranno al 50% le spese straordinarie dei figli che saranno, in ogni caso, da: a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella relativa richiesta. Onde evitare equivoci o incomprensioni, le parti dichiarano che per spese straordinarie, aderendo a quanto previsto dal protocollo CNF (DOC. 8), devono intendersi, senza intenti esaustivi, le seguenti: - Spese per la salute: a) spese mediche che
NON richiedono il preventivo accordo: i. spese sanitarie urgenti;
ii. acquisto farmaci prescritti dal medico curante ad eccezione di quelli da banco;
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, iv. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
v. spese ortodontiche / dentistiche, oculistiche e sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vi. spese protesiche;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
i. spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
ii. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
iii. cure termali, fisioterapiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che
NON richiedono il preventivo accordo: i. Libri scolastici ii. pre-scuola, doposcuola;
iii. servizio baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: i. iscrizione e rette di scuole private, ii. iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, iii. ripetizioni;
iv. frequenza del conservatorio o di scuole formative;
v. master e specializzazioni post-universitari; vi. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); vii. viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viii. viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
ix. corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. - Spese sportive, di natura ludica e parascolastica: a) Spese che NON richiedono il preventivo accordo: i. attività sportive e pertinenti attrezzature se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
ii. spese di abbigliamento sportivo e non se superiore ad € 100,00; iii. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando questo è stato acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) Spese che richiedono il preventivo accordo: i. attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
ii. corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, iii. centri estivi, iv. viaggi di istruzione, v. vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, vi. spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
vii. conseguimento della patente presso autoscuola private. viii. spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
ix. spese per partecipazione a festeggiamenti di Terzi legati ai figli (compleanni di compagni, regali alle insegnanti).
6. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mezzo whats app. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere sempre via whats app ed entro 8 giorni dalla richiesta il proprio dissenso motivato al sostenimento della stessa, che quindi, rimarrà a carico del genitore che comunque decida di sostenerla senza diritto a richiederne il rimborso. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7. I genitori concordano altresì che l'assegno unico verrà percepito dalla madre, così come ogni altra eventuale provvidenza pubblica riconosciuta al nucleo familiare in ragione della presenza di figli.
8. I genitori prestano sin d'ora il consenso al reciproco rilascio / rinnovo dei passaporti e ogni altro documento valido per l'espatrio.
9. Il mutuo ipotecario di cui in premessa presso rimane ora in carico Controparte_2 alla sola signora Il signor dichiara di rinunciare alla richiesta Parte_1 CP_1 di restituzione di quanto sino ad oggi versato per il mutuo medesimo. Tuttavia, nell'eventualità in cui la signora avesse a cedere a terzi che non siano i figli l'abitazione familiare, la stessa Parte_1 si impegna a riconoscere al signor la somma complessiva di € 30.000,00 (euro CP_1 trentamila//00). 10. Con la sottoscrizione del presente accordo il signor riconosce che le CP_1 somme di denaro depositate sul conto corrente cointestato presso sono di Controparte_2 proprietà esclusiva della signora , rinunciando pertanto a richiedere il rimborso della Parte_1 quota pari al 50%”.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Nulla sulle spese di lite tenuto conto della natura consensuale del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 17 settembre 2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi