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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 548/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 04.02.2025 da
nata a [...] il [...] con Parte_1
l'avv. Silvia Spessato ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
Marco Biagioli
resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi:
“
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
2. Assegnarsi la casa coniugale alla SI.ra fino al termine Parte_1
del pagamento del mutuo su di essa gravante (2029), o successiva data in ragione della sopravvenuta o non sopravvenuta indipendenza economica dei figli. Tale assegnazione si intenderà comunque garantita fino al 2029 anche se i figli diventassero economicamente indipendenti prima. Dopo il
2029, i coniugi si impegnano alla vendita congiunta della casa con 2
divisione al 50% del ricavato. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile da ripartirsi a giusta metà.
3. Disporsi un contributo al mantenimento di euro 200,00 a favore del figlio
, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Persona_1
dalla data della pronuncia della sentenza e con versamento in favore della SI.ra . Parte_1
4. Disporsi un contributo al mantenimento di euro 300,00 a favore della FI , annualmente rivalutabile secondo gli indici Persona_2
ISTAT, dalla data della pronuncia della sentenza e con versamento in favore della SI.ra . Parte_1
5. Il contributo al mantenimento per entrambi i figli potrà essere sospeso per ciascun mese successivo a quello in cui essi potranno generare un reddito di non meno di euro 1.000,00, per poi riprendere il mese successivo in cui questa condizione non sarà avverata. Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente aggiornate sulle proprie condizioni reddituali.
6. Spese straordinarie da porsi al 60% a carico del SI. e Controparte_1
al 40% a carico della SI.ra , secondo il protocollo Parte_1 dell'Ufficio. Le parti concordano di escludere esplicitamente dal computo di tali spese i farmaci/integratori continuativi assunti da che non Per_2
siano prescritti dal medico di base o specialista. Concordano di computare tra di esse le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida cat. B per la FI previo accordo sul preventivo. Per_2
7. Disporsi un contributo al mantenimento di euro 500,00 a favore della SI.ra , annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Parte_1
dalla data della pronuncia della sentenza.
8. Revocarsi la misura cautelare assunta con decreto del 24.3.2025 dandone contestuale informazione alle FF.OO”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in Moldavia il 24.04.1999, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Saonara al n. 3, parte II, serie C dell'anno 2025 e che dall'unione sono nati i
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figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
01.02.2005), chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito di responsabilità al marito, assegno di mantenimento per sé pari a euro 500, contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 500 mensili per ciascuno, assegnazione a sé della casa coniugale e, passata in giudicato la sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente, inoltre, chiedeva in via cautelare: - ordinarsi a CP_1
la cessazione di condotte violente e/o minacciose, prescrivendogli di
[...] non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e in particolare alla residenza familiare di Saonara, via Borsellino 15, e al luogo di lavoro della ricorrente sito in via della Croce rossa, Padova;
- stabilire a carico del l'obbligo di provvedere mensilmente al versamento a Pt_1
favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della stessa e dei figli, di una somma pari a euro 1.500 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva nel sub-procedimento cautelare il resistente Controparte_1
con memoria difensiva depositata il 17.03.2025, con la quale contestava tutte le allegazioni di controparte e chiedeva il rigetto della richiesta formulata. In particolare, negava di avere mai esercitato alcuna forma di violenza fisica o verbale nei confronti della moglie, precisava di vivere dal
2021 nel camion da lui usato per lavoro e presso il quale aveva trasferito buona parte dei propri averi e di essersi recato del tutto sporadicamente presso la casa coniugale.
Il resistente aderiva poi alla domanda di separazione, ma condizioni differenti e si associava anche in punto pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con decreto depositato in data 28.02.2025 il Giudice delegato fissava per la sola valutazione della domanda di emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. e di ordine di protezione l'udienza del 18.03.2025.
All'udienza del 18.03.2025 venivano sentite le parti e gli informatori.
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Con decreto depositato in data 24.03.2025 il Giudice, visti gli artt. 473- bis.70 c.p.c. e 473-bis.71 c.p.c., comma 3, c.p.c., emanava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “1. ordina al resistente di cessare le condotte pregiudizievoli in danno di;
2. ordina al Parte_1
resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e in particolare alla casa coniugale;
3. dispone che il presente ordine di protezione abbia durata sino alla adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.; 4. dispone che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, la ricorrente possa cambiare le serrature e avvalersi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica (da individuarsi nella Stazione
Carabinieri territorialmente competente)” e confermava l'udienza già fissata all'11.4.2025 ore 12 mediante collegamento da remoto. A detta udienza i procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso trattative per presentare conclusioni congiunte e il Giudice fissava udienza di rimessione della causa al collegio al 24.04.2025.
Con note scritte d'udienza le parti concludevano congiuntamente come sopra e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(le parti hanno cittadinanza moldava e rumena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
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In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 04.02.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore sono i figli, che risiedono stabilmente in Italia.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale
Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione
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alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, le conclusioni formulate devono essere accolte.
Quanto alla regolamentazione relativa ai figli poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c., di quelli dei figli (nata il Per_2
01.02.2005) e (nato il [...]), maggiorenni ma non Per_1
economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto alla disciplina dei rapporti tra le parti va rilevato che la misura dell'assegno di mantenimento appare coerente rispetto alle condizioni economiche delle parti.
Quanto, infine, alla domanda concordemente formulata di dichiarare cessata la misura in atto va rilevato come la stessa sia conforme alla determinazione già assunta dal G.D. in sede di decreto 24.3.2025 dove era stabilito: “il presente ordine di protezione abbia durata sino alla adozione dei provvedimenti ex art. 473bis. 22 c.p.c.” e come la intervenuta assegnazione della casa familiare alla ricorrente sia misura che garantisce la tutela necessaria. La domanda di cessazione dell'ordine di protezione, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
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2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Saonara di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 3, parte II serie C dell'anno 2025);
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. dispone la trasmissione della presente sentenza alla Stazione Carabinieri territorialmente competente per il Comune di Saonara quale comunicazione di cessazione dell'ordine di protezione.
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 20.06.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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