Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250 , continua ad avere efficacia dal 1 luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250 , continua ad avere efficacia dal 1 luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.