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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice unico Dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe promossa da:
( ) nato a [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Finocchiaro
contro già con l'Avv. Antonio Schiavone. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto
L'attore, dicendosi assuntore del concordato fallimentare della Controparte_3
(fallimento dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza del 16/09/1997) e pertanto creditore della convenuta, a chiesto al Tribunale:
- condannare ex art 2041 c. c. la alla restituzione di € 177.432,78 o di quella Controparte_4
maggiore o minor somma accertata in corso di causa in suo favore;
- condannare, in via gradata, ex art 2033 c. c. la medesima alla restituzione di € 177.432,78 o di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali in favore dell'attore dalla data del pagamento;
- condannare, in via ulteriormente gradata, la convenuta ex art. 2036 c. c. per la scusabilità dell'errore di pagamento in eccesso;
- condannare la convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno dovuto ex mora, derivante dalla svalutazione monetaria, per mala fede nella conduzione dei rapporti con l'attore.
A fondamento della domanda, l'attore ha prospettato quanto segue.
In data 29.09.1999, nel corso della procedura fallimentare, la ha notificato ricorso Controparte_5
per insinuazione al passivo ex art. 101 L. fall. deducendo il diritto alla ammissione di un credito scaturente da insoluto mutuo fondiario, da rimborsare in dieci anni, per complessive originarie Lire 500.000.000 da garantirsi con ipoteca di primo grado per Lire 1.250.000.000 ed erogato al tasso semestrale del 7,25% (salvo diverso saggio da concordarsi in sede di erogazione).
In particolare, a dire dell'attore, l'istituto di credito in sede fallimentare ha richiesto la liquidazione al privilegio della complessiva somma di Lire 740.126.672 di cui Lire 572.292.962 per semestralità scadute, Lire 163.043.570 per interessi di mora, Lire 4.790.140 per spese legali ed ogni altra voce di credito connessa e consequenziale.
A seguito di c. t. u. disposta in sede fallimentare, come prospettato in citazione, il credito vantato dalla è risultato pari a Lire 482.589.064 e non Lire 740.126.672; di cui Lire 350.060.085 CP_5
per semestralità scadute e Lire 132.528.979 per interessi di mora maturati. In relazione a tale rideterminazione delle somme, l'attore ha allegato che le parti hanno proceduto a una transazione in forza della quale alla creditrice fallimentare veniva assegnata la complessiva somma di €. 275.000,00 come indicato nel provvedimento del Giudice delegato del 12.12.2007.
L'attore ha prospettato che, successivamente, il credito di è stato trasferito alla CP_5 CP_2
A oggi alla quale, con ordinanza del 26.03.2008 del G. E., veniva attribuita la
[...] Controparte_4 somma complessiva di € 333.137,98 comprensiva della somma di € 275.000,00 determinata nella predetta transazione e delle spese;
in ottemperanza al piano di riparto depositato e approvato dai creditori fallimentari.
L'attore ha allegato - in seguito alla dichiarazione di improseguibilità della procedura intrapresa dalla per intervenuta assegnazione delle somme ricavate dal compendio pignorato disposta con CP_6
ordinanza del 26.03.2008 - di aver presentato in data 22.05.2008 una proposta di concordato fallimentare con domanda di assunzione dei debiti, omologata in data 27.02.2009, non reclamata nei termini e pertanto divenuta definitiva. In data 17.06.2010 il Tribunale di Catania ha dichiarato eseguito il concordato e ha consegnato all'assuntore la documentazione relativa al fallimento.
L'attore ha affermato di aver conosciuto in modo completo le vicende della procedura fallimentare solo con la dichiarazione di assuntoria e che solo con la chiusura della procedura ha ricevuto la relativa documentazione alla luce della quale – ancora secondo l'attore – la convenuta ha percepito somme maggiori di quelle dovute (in parte, dal contenuto della citazione, già accertate con la sentenza n. 1582 del 2018 del Tribunale di Catania per un totale di 32.898,83 €) per un importo di € 177.432,78 di cui € 36.487,47 a titolo di spese di giustizia, € 75.922,08 derivanti dalla mancata contabilizzazione delle somme pagate prima del fallimento e non conteggiate in sede fallimentare e € 65.023,23 per erronea liquidazione degli interessi moratori.
L'importo di € 36.487,47 – a dire dell'attore – è stato indebitamente percepito dalla convenuta in quanto risultante dalla erronea determinazione delle spese di giustizia che comprendono €. 20.385,77 per onorari dovuti all'Associazione notarile per espropriazioni immobiliari, €. 22.050,53 all'Avv. Antonino Giannotta (procuratore della ) per onorari e €. 10.799,48 per spese. Secondo Parte_2
l'attore, la stessa convenuta avrebbe ammesso di aver sborsato, per tale voce, una somma pari a €
44.148,76 e dimostrato di aver effettivamente versato soltanto l'importo di €. 16.748,31 in favore dell'Associazione notarile per vendite immobiliari.
Con riferimento all'importo di € 75.922,08, secondo l'attore, dalla documentazione contabile della azienda fallita sarebbe emerso che la società cedente, e per essa l'odierna cessionaria convenuta, ha indebitamente portato a credito somme che invece erano già state regolarmente pagate prima del fallimento dalla società quando si trovava in bonis. L'assuntore ha affermato di aver rinvenuto sei attestazioni di pagamento di formazione unilaterale ed autentica provenienti dalla convenuta – allegato n. 16 all'atto di citazione – contenenti, a suo dire, la prova del pagamento di somme per un totale di € 75.922,08 nel periodo compreso fra il mese di gennaio 1990 e il mese di dicembre 1995.
L'attore ha affermato che le superiori somme non compaiono nella c. t. u. disposta dal Giudice
Delegato in quanto trattasi di documenti recentemente venuti alla luce e comunque non in possesso del fallimento con conseguente impossibilità di formulare idonea contestazione nella procedura esecutiva.
Con riferimento all'erronea liquidazione di interessi moratori per € 65.023,23, l'attore ha allegato che la voce di credito afferente agli interessi moratori, in quanto chirografari, doveva corrispondersi nella minor percentuale del 5% poiché l'obbligo di pagare posto in capo all'attore scaturisce dal contratto di concordato, che definisce tempi, modalità e percentuale di pagamento.
Nel giudizio si è costituita la convenuta la quale ha eccepito quanto segue. CP_7
In primis, ad avviso della Società che invoca l'orientamento della Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016,
l'attore – in quanto assuntore del fallimento – non è legittimato all'azione de qua sia ex artt.
2033/2036 c. c. che ex art 2041 c. c.
In via gradata, la pretesa attorea è da considerarsi contraria al principio del ne bis in idem poiché
l'attore agisce in virtù di quanto già accertato dal Tribunale con la sentenza n. 1582 del 2018 e pertanto ha prospettato l'operatività del giudicato implicito.
In subordine, ha invocato il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 che esplicitamente vietano il frazionamento del credito e, ulteriormente in subordine, la prescrizione del diritto vantato dall'attore.
Infine ha prospettato l'infondatezza delle pretese attoree per carenza di prova: dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame l'azione proposta si pone in contrasto con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre anche alla luce della tutela del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. Tale assenza impedisce all'avversario un'efficace difesa giudiziale nel merito rendendo, altresì, difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Il convenuto si è pertanto opposto alla istituzione di c. t. u. contabile invocata dall'attore.
All'udienza del 24.01.2023 si è proceduto alla nomina di c. t. u. per verificare, in base alla documentazione versata in atti, la fondatezza contabile di quanto prospettato in citazione.
Istituita c. t. u. (ord. del 24.01.2023), il consulente ha instato per essere autorizzato a richiedere copia delle quietanze relative ai pagamenti bancari del mutuo per il periodo anteriore al fallimento compreso fra il 5.07.1988 e il 15.09.1997 che risultano solamente indicate nella consulenza di parte di cui all'allegato n. 4 indicato nell'atto di citazione.
Con ordinanza del 26.04.2023, l'istanza è stata rigettata poiché, spirati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c. p. c., prodromici alla cristallizzazione del thema probandum, non possono essere prodotti nuovi documenti, né tali documenti possono essere reperiti ex officio dal giudice o dal suo ausiliare.
Pertanto, dalle conclusioni contenute nella relazione del c. t. u., è emerso che dall'esame della documentazione prodotta in atti non è stato possibile accertare la fondatezza contabile dei quesiti posti e quantificare le somme in più versate da parte attrice.
All'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
In sede illustrativa, la difesa di parte attrice ha argomentato per la sufficienza della documentazione prodotta da parte attrice ai fini dell'assolvimento del mandato da parte del c. t. u.: “La svolta Ctu, in ogni caso, non ha debitamente valutato i dati emergenti dalla copiosa documentazione già prodotta, ben potendo dare responso ai quesiti posti sulla scorta dei dati in suo possesso che non potevano essere diversamente letti anche alla luce di ulteriore acquisizione documentale trattandosi di contratti di mutuo –cfr all 3- relazioni di ufficio al fallimento – cfr allegato 4 , copie versamenti ecc, oltre che dichiarazioni promananti dalla stessa convenuta, dati quindi aventi natura incontestabile ex se, dati frutto di semplice operazione matematica, ed in ogni caso trattandosi di documenti che potevano trovare riscontro da ulteriore documentazione che era possibile esibire su semplice richiesta del Ctu che mai ha formulato alle parti in contraddittorio istanza di esibizione documentale
e/o chiarimenti, ma che si limitava a formulare istanza al Preg.mo Decidente volta invece alla ricerca di documenti ulteriori e non in atti ( e peraltro posti a corredo della consulenza svolta in seno al fallimento di cui non si comprende dunque a quale titolo avrebbe potuto contestarne le risultanze- cfr consulenza del dott all 4- )”. Per_1
*****
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue. I - Con specifico riferimento alla c. t. u. contabile, l'art. 198, co. 2, c. p. c. prevede che “Il consulente
sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in
causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali
o nella relazione di cui all'art. 195”;
Tale disposizione è contenuta nel codice di rito con questa formulazione sin dall'origine; essa, di conseguenza, ha assunto una caratterizzazione peculiare a partire dalle riforme che, dalla metà degli
Anni Novanta dello scorso secolo, hanno introdotto barriere preclusive alla produzione di documenti
(e le hanno introdotte dichiaratamente in attuazione di un principio pubblicistico, qual è quello di celere durata del processo, non disponibile dalle parti).
Com'è altresì noto, in tempi relativamente recenti le SS. UU. della S. C. sono intervenute a perimetrare in linea generale i poteri dei consulenti tecnici d'ufficio (Cassazione civile sez. un.,
01/02/2022, n.3086), affermando – con specifico riferimento all'art. 198 cit. – che “in materia di
esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle
indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista,
può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si
rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Dichiaratamente nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza a sezioni semplici ha affermato che: “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione,
da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile
anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso,
tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente
desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo
questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (Cass. Civ., Sez. I, n. 1763/2024; sez. III, n.
16012/2024).
Degno di rilievo è che tutte le decisioni citate sono state emesse in fattispecie nelle quali il c. t. u.
aveva proceduto ad acquisire direttamente documenti senza rispettare i principi del contraddittorio.
II - Colui che ha allegato un fatto a sé favorevole ha il dovere di darne prova dell'esistenza secondo l'art. 2697 c. c., che impone di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'attore ha l'onere di provare i fatti che stanno alla base della propria domanda mentre il convenuto
è tenuto a dimostrare la non veridicità di questi fatti o la loro inidoneità a costituire un valido fondamento della domanda oppure la sussistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle pretese dell'attore (salva l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c. p. c.).
Il legislatore ha individuato all'articolo 276 c. p. c l'ordine in cui devono essere decise le questioni -
di rito e di merito - nel processo civile. Tuttavia, tale articolo va interpretato alla luce delle disposizioni sul giusto processo di cui all'art. 111 Cost. dal quale si desume anche il c.d. “principio della ragione più liquida”. Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità “il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico
sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c. p. c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente
subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”(Cass. n. 12002 del 2014).
Il principio de quo è ulteriormente valorizzato dalle Sezioni unite le quali affermano addirittura che
“in applicazione del principio della ragione più liquida - desumibile dagli art. 24 e 111 Cost. - deve
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione
del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. SS.UU. n.9936 del 2014).
*****
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
L'ordinanza con la quale è stata disposta la c. t. u. contabile, al fine evitare l'ingresso incontrollato di documenti nel processo, ha dato mandato alla Dott.ssa di operare l'esame contabile “… in Per_2
base alla documentazione in atti …”.
In ossequio al mandato ricevuto, il detto c. t. u. ha disposto la comparizione delle parti ed esaminato in presenza dell'attore e del suo c. t. p. la documentazione presente nel fascicolo telematico, senza che attore o suo c. t. p. abbiano instato per la produzione di documentazione ulteriore (cfr. sul punto il verbale allegato, sub a, alla relazione peritale). Indi, il c. t. u. ha successivamente chiesto all'odierno decidente in funzione di g. i. di essere autorizzato ad acquisire ex officio nuova documentazione.
Con ordinanza del 26 aprile 2023, tale autorizzazione è stata negata.
Orbene, anche a lume della giurisprudenza citata in premessa (sub I), tale provvedimento va qui tenuto fermo, sebbene con più perspicua motivazione: dandosi atto che l'autorizzazione andava negata in quanto non constava il consenso di tutto le parti.
Ciò posto, residua da delibare se effettivamente, sì come ritenuto dal c. t. u., la documentazione mancante sia o meno decisiva per il commesso esame contabile (ovvero se il c. t. u. poteva comunque rispondere ai quesiti senza la documentazione mancante).
Ebbene, su tale secondo punto può agevolmente concludersi – stando anche alle stesse argomentazioni della difesa di parte attrice (più sopra riportate testualmente, laddove si fa riferimento alla necessità di “… documenti che potevano trovare riscontro da ulteriore documentazione che era possibile esibire su semplice richiesta del Ctu che mai ha formulato alle parti in contraddittorio istanza di esibizione documentale e/o chiarimenti,) – che i documenti mancanti sono decisivi per l'espletamento del mandato.
Per completezza di motivazione sul punto va qui giusto ribadito che la superiore giurisprudenza
(maturata, si ripete, nell'ambito di contenziosi scaturiti da iniziative incontrollate dei consulenti) giammai conferisce al c. t. u. contabile il potere di sostituirsi a parti o giudice nel sollecitare consensi mai prestati ovvero a emettere ordini di esibizione.
Compito del c. t. u. è quello di seguire il mandato (e nel caso di specie è stato precisato che l'esame dovesse avvenire in base alla documentazione già in atti), eventualmente rimettendosi al giudice nel caso in cui le parti esprimano concorde consenso all'acquisizione di documentazione ulteriore.
Ne consegue che la domanda di parte attrice deve essere – in base al principio della ragione più liquida
– rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della speciale difficoltà della materia trattata, avuto riguardo al difficile coordinamento delle indicazioni provenienti dalle SS. UU. con quelle provenienti dalle sezioni semplici (prima e terza) della stessa S. C..
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catania, I giugno 2025.
Il Giudice Dott. Gaetano Cataldo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice unico Dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe promossa da:
( ) nato a [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Finocchiaro
contro già con l'Avv. Antonio Schiavone. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto
L'attore, dicendosi assuntore del concordato fallimentare della Controparte_3
(fallimento dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza del 16/09/1997) e pertanto creditore della convenuta, a chiesto al Tribunale:
- condannare ex art 2041 c. c. la alla restituzione di € 177.432,78 o di quella Controparte_4
maggiore o minor somma accertata in corso di causa in suo favore;
- condannare, in via gradata, ex art 2033 c. c. la medesima alla restituzione di € 177.432,78 o di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali in favore dell'attore dalla data del pagamento;
- condannare, in via ulteriormente gradata, la convenuta ex art. 2036 c. c. per la scusabilità dell'errore di pagamento in eccesso;
- condannare la convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno dovuto ex mora, derivante dalla svalutazione monetaria, per mala fede nella conduzione dei rapporti con l'attore.
A fondamento della domanda, l'attore ha prospettato quanto segue.
In data 29.09.1999, nel corso della procedura fallimentare, la ha notificato ricorso Controparte_5
per insinuazione al passivo ex art. 101 L. fall. deducendo il diritto alla ammissione di un credito scaturente da insoluto mutuo fondiario, da rimborsare in dieci anni, per complessive originarie Lire 500.000.000 da garantirsi con ipoteca di primo grado per Lire 1.250.000.000 ed erogato al tasso semestrale del 7,25% (salvo diverso saggio da concordarsi in sede di erogazione).
In particolare, a dire dell'attore, l'istituto di credito in sede fallimentare ha richiesto la liquidazione al privilegio della complessiva somma di Lire 740.126.672 di cui Lire 572.292.962 per semestralità scadute, Lire 163.043.570 per interessi di mora, Lire 4.790.140 per spese legali ed ogni altra voce di credito connessa e consequenziale.
A seguito di c. t. u. disposta in sede fallimentare, come prospettato in citazione, il credito vantato dalla è risultato pari a Lire 482.589.064 e non Lire 740.126.672; di cui Lire 350.060.085 CP_5
per semestralità scadute e Lire 132.528.979 per interessi di mora maturati. In relazione a tale rideterminazione delle somme, l'attore ha allegato che le parti hanno proceduto a una transazione in forza della quale alla creditrice fallimentare veniva assegnata la complessiva somma di €. 275.000,00 come indicato nel provvedimento del Giudice delegato del 12.12.2007.
L'attore ha prospettato che, successivamente, il credito di è stato trasferito alla CP_5 CP_2
A oggi alla quale, con ordinanza del 26.03.2008 del G. E., veniva attribuita la
[...] Controparte_4 somma complessiva di € 333.137,98 comprensiva della somma di € 275.000,00 determinata nella predetta transazione e delle spese;
in ottemperanza al piano di riparto depositato e approvato dai creditori fallimentari.
L'attore ha allegato - in seguito alla dichiarazione di improseguibilità della procedura intrapresa dalla per intervenuta assegnazione delle somme ricavate dal compendio pignorato disposta con CP_6
ordinanza del 26.03.2008 - di aver presentato in data 22.05.2008 una proposta di concordato fallimentare con domanda di assunzione dei debiti, omologata in data 27.02.2009, non reclamata nei termini e pertanto divenuta definitiva. In data 17.06.2010 il Tribunale di Catania ha dichiarato eseguito il concordato e ha consegnato all'assuntore la documentazione relativa al fallimento.
L'attore ha affermato di aver conosciuto in modo completo le vicende della procedura fallimentare solo con la dichiarazione di assuntoria e che solo con la chiusura della procedura ha ricevuto la relativa documentazione alla luce della quale – ancora secondo l'attore – la convenuta ha percepito somme maggiori di quelle dovute (in parte, dal contenuto della citazione, già accertate con la sentenza n. 1582 del 2018 del Tribunale di Catania per un totale di 32.898,83 €) per un importo di € 177.432,78 di cui € 36.487,47 a titolo di spese di giustizia, € 75.922,08 derivanti dalla mancata contabilizzazione delle somme pagate prima del fallimento e non conteggiate in sede fallimentare e € 65.023,23 per erronea liquidazione degli interessi moratori.
L'importo di € 36.487,47 – a dire dell'attore – è stato indebitamente percepito dalla convenuta in quanto risultante dalla erronea determinazione delle spese di giustizia che comprendono €. 20.385,77 per onorari dovuti all'Associazione notarile per espropriazioni immobiliari, €. 22.050,53 all'Avv. Antonino Giannotta (procuratore della ) per onorari e €. 10.799,48 per spese. Secondo Parte_2
l'attore, la stessa convenuta avrebbe ammesso di aver sborsato, per tale voce, una somma pari a €
44.148,76 e dimostrato di aver effettivamente versato soltanto l'importo di €. 16.748,31 in favore dell'Associazione notarile per vendite immobiliari.
Con riferimento all'importo di € 75.922,08, secondo l'attore, dalla documentazione contabile della azienda fallita sarebbe emerso che la società cedente, e per essa l'odierna cessionaria convenuta, ha indebitamente portato a credito somme che invece erano già state regolarmente pagate prima del fallimento dalla società quando si trovava in bonis. L'assuntore ha affermato di aver rinvenuto sei attestazioni di pagamento di formazione unilaterale ed autentica provenienti dalla convenuta – allegato n. 16 all'atto di citazione – contenenti, a suo dire, la prova del pagamento di somme per un totale di € 75.922,08 nel periodo compreso fra il mese di gennaio 1990 e il mese di dicembre 1995.
L'attore ha affermato che le superiori somme non compaiono nella c. t. u. disposta dal Giudice
Delegato in quanto trattasi di documenti recentemente venuti alla luce e comunque non in possesso del fallimento con conseguente impossibilità di formulare idonea contestazione nella procedura esecutiva.
Con riferimento all'erronea liquidazione di interessi moratori per € 65.023,23, l'attore ha allegato che la voce di credito afferente agli interessi moratori, in quanto chirografari, doveva corrispondersi nella minor percentuale del 5% poiché l'obbligo di pagare posto in capo all'attore scaturisce dal contratto di concordato, che definisce tempi, modalità e percentuale di pagamento.
Nel giudizio si è costituita la convenuta la quale ha eccepito quanto segue. CP_7
In primis, ad avviso della Società che invoca l'orientamento della Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016,
l'attore – in quanto assuntore del fallimento – non è legittimato all'azione de qua sia ex artt.
2033/2036 c. c. che ex art 2041 c. c.
In via gradata, la pretesa attorea è da considerarsi contraria al principio del ne bis in idem poiché
l'attore agisce in virtù di quanto già accertato dal Tribunale con la sentenza n. 1582 del 2018 e pertanto ha prospettato l'operatività del giudicato implicito.
In subordine, ha invocato il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 che esplicitamente vietano il frazionamento del credito e, ulteriormente in subordine, la prescrizione del diritto vantato dall'attore.
Infine ha prospettato l'infondatezza delle pretese attoree per carenza di prova: dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame l'azione proposta si pone in contrasto con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre anche alla luce della tutela del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. Tale assenza impedisce all'avversario un'efficace difesa giudiziale nel merito rendendo, altresì, difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Il convenuto si è pertanto opposto alla istituzione di c. t. u. contabile invocata dall'attore.
All'udienza del 24.01.2023 si è proceduto alla nomina di c. t. u. per verificare, in base alla documentazione versata in atti, la fondatezza contabile di quanto prospettato in citazione.
Istituita c. t. u. (ord. del 24.01.2023), il consulente ha instato per essere autorizzato a richiedere copia delle quietanze relative ai pagamenti bancari del mutuo per il periodo anteriore al fallimento compreso fra il 5.07.1988 e il 15.09.1997 che risultano solamente indicate nella consulenza di parte di cui all'allegato n. 4 indicato nell'atto di citazione.
Con ordinanza del 26.04.2023, l'istanza è stata rigettata poiché, spirati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c. p. c., prodromici alla cristallizzazione del thema probandum, non possono essere prodotti nuovi documenti, né tali documenti possono essere reperiti ex officio dal giudice o dal suo ausiliare.
Pertanto, dalle conclusioni contenute nella relazione del c. t. u., è emerso che dall'esame della documentazione prodotta in atti non è stato possibile accertare la fondatezza contabile dei quesiti posti e quantificare le somme in più versate da parte attrice.
All'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
In sede illustrativa, la difesa di parte attrice ha argomentato per la sufficienza della documentazione prodotta da parte attrice ai fini dell'assolvimento del mandato da parte del c. t. u.: “La svolta Ctu, in ogni caso, non ha debitamente valutato i dati emergenti dalla copiosa documentazione già prodotta, ben potendo dare responso ai quesiti posti sulla scorta dei dati in suo possesso che non potevano essere diversamente letti anche alla luce di ulteriore acquisizione documentale trattandosi di contratti di mutuo –cfr all 3- relazioni di ufficio al fallimento – cfr allegato 4 , copie versamenti ecc, oltre che dichiarazioni promananti dalla stessa convenuta, dati quindi aventi natura incontestabile ex se, dati frutto di semplice operazione matematica, ed in ogni caso trattandosi di documenti che potevano trovare riscontro da ulteriore documentazione che era possibile esibire su semplice richiesta del Ctu che mai ha formulato alle parti in contraddittorio istanza di esibizione documentale
e/o chiarimenti, ma che si limitava a formulare istanza al Preg.mo Decidente volta invece alla ricerca di documenti ulteriori e non in atti ( e peraltro posti a corredo della consulenza svolta in seno al fallimento di cui non si comprende dunque a quale titolo avrebbe potuto contestarne le risultanze- cfr consulenza del dott all 4- )”. Per_1
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Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue. I - Con specifico riferimento alla c. t. u. contabile, l'art. 198, co. 2, c. p. c. prevede che “Il consulente
sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in
causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali
o nella relazione di cui all'art. 195”;
Tale disposizione è contenuta nel codice di rito con questa formulazione sin dall'origine; essa, di conseguenza, ha assunto una caratterizzazione peculiare a partire dalle riforme che, dalla metà degli
Anni Novanta dello scorso secolo, hanno introdotto barriere preclusive alla produzione di documenti
(e le hanno introdotte dichiaratamente in attuazione di un principio pubblicistico, qual è quello di celere durata del processo, non disponibile dalle parti).
Com'è altresì noto, in tempi relativamente recenti le SS. UU. della S. C. sono intervenute a perimetrare in linea generale i poteri dei consulenti tecnici d'ufficio (Cassazione civile sez. un.,
01/02/2022, n.3086), affermando – con specifico riferimento all'art. 198 cit. – che “in materia di
esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle
indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista,
può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si
rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Dichiaratamente nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza a sezioni semplici ha affermato che: “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione,
da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile
anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso,
tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente
desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo
questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (Cass. Civ., Sez. I, n. 1763/2024; sez. III, n.
16012/2024).
Degno di rilievo è che tutte le decisioni citate sono state emesse in fattispecie nelle quali il c. t. u.
aveva proceduto ad acquisire direttamente documenti senza rispettare i principi del contraddittorio.
II - Colui che ha allegato un fatto a sé favorevole ha il dovere di darne prova dell'esistenza secondo l'art. 2697 c. c., che impone di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'attore ha l'onere di provare i fatti che stanno alla base della propria domanda mentre il convenuto
è tenuto a dimostrare la non veridicità di questi fatti o la loro inidoneità a costituire un valido fondamento della domanda oppure la sussistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle pretese dell'attore (salva l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c. p. c.).
Il legislatore ha individuato all'articolo 276 c. p. c l'ordine in cui devono essere decise le questioni -
di rito e di merito - nel processo civile. Tuttavia, tale articolo va interpretato alla luce delle disposizioni sul giusto processo di cui all'art. 111 Cost. dal quale si desume anche il c.d. “principio della ragione più liquida”. Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità “il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico
sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c. p. c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente
subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”(Cass. n. 12002 del 2014).
Il principio de quo è ulteriormente valorizzato dalle Sezioni unite le quali affermano addirittura che
“in applicazione del principio della ragione più liquida - desumibile dagli art. 24 e 111 Cost. - deve
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione
del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. SS.UU. n.9936 del 2014).
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Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
L'ordinanza con la quale è stata disposta la c. t. u. contabile, al fine evitare l'ingresso incontrollato di documenti nel processo, ha dato mandato alla Dott.ssa di operare l'esame contabile “… in Per_2
base alla documentazione in atti …”.
In ossequio al mandato ricevuto, il detto c. t. u. ha disposto la comparizione delle parti ed esaminato in presenza dell'attore e del suo c. t. p. la documentazione presente nel fascicolo telematico, senza che attore o suo c. t. p. abbiano instato per la produzione di documentazione ulteriore (cfr. sul punto il verbale allegato, sub a, alla relazione peritale). Indi, il c. t. u. ha successivamente chiesto all'odierno decidente in funzione di g. i. di essere autorizzato ad acquisire ex officio nuova documentazione.
Con ordinanza del 26 aprile 2023, tale autorizzazione è stata negata.
Orbene, anche a lume della giurisprudenza citata in premessa (sub I), tale provvedimento va qui tenuto fermo, sebbene con più perspicua motivazione: dandosi atto che l'autorizzazione andava negata in quanto non constava il consenso di tutto le parti.
Ciò posto, residua da delibare se effettivamente, sì come ritenuto dal c. t. u., la documentazione mancante sia o meno decisiva per il commesso esame contabile (ovvero se il c. t. u. poteva comunque rispondere ai quesiti senza la documentazione mancante).
Ebbene, su tale secondo punto può agevolmente concludersi – stando anche alle stesse argomentazioni della difesa di parte attrice (più sopra riportate testualmente, laddove si fa riferimento alla necessità di “… documenti che potevano trovare riscontro da ulteriore documentazione che era possibile esibire su semplice richiesta del Ctu che mai ha formulato alle parti in contraddittorio istanza di esibizione documentale e/o chiarimenti,) – che i documenti mancanti sono decisivi per l'espletamento del mandato.
Per completezza di motivazione sul punto va qui giusto ribadito che la superiore giurisprudenza
(maturata, si ripete, nell'ambito di contenziosi scaturiti da iniziative incontrollate dei consulenti) giammai conferisce al c. t. u. contabile il potere di sostituirsi a parti o giudice nel sollecitare consensi mai prestati ovvero a emettere ordini di esibizione.
Compito del c. t. u. è quello di seguire il mandato (e nel caso di specie è stato precisato che l'esame dovesse avvenire in base alla documentazione già in atti), eventualmente rimettendosi al giudice nel caso in cui le parti esprimano concorde consenso all'acquisizione di documentazione ulteriore.
Ne consegue che la domanda di parte attrice deve essere – in base al principio della ragione più liquida
– rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della speciale difficoltà della materia trattata, avuto riguardo al difficile coordinamento delle indicazioni provenienti dalle SS. UU. con quelle provenienti dalle sezioni semplici (prima e terza) della stessa S. C..
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catania, I giugno 2025.
Il Giudice Dott. Gaetano Cataldo