Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N ZA
nella causa iscritta al n. 638/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.IV ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO,
PESENTI MARCO, ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA,
LETTENMAYER FLORA e DAMINELLI SIMONA
Appellante
nei confronti di:
(P.IV ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
) e (cf. C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. DI VITA FRANCESCA C.F._2
Appellati
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
eventualmente formulate da parte appellata, (ii) precisa le conclusioni come
indicate nell'atto di citazione in appello (e reiterate nei successivi scritti difensivi)
e, infine, (iii) chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione
dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, all'esito dei
quali dovranno essere accolte le predette conclusioni, con la riforma integrale
della sentenza n. 691/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 05.02.2010 e
pubblicata in data 11.02.2020 all'esito del giudizio R.G. n. 7925/2013 per le
motivazioni in precedenza, diffusamente, illustrate”;
appellati: “in via preliminare, si rileva e si eccepisce la nullità della procura
generale alle liti del 09 aprile 2020 (Allegato A), depositata da controparte
unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, in data 10 ottobre
2022, per violazione del principio di determinatezza, ovvero di determinabilità
dell'oggetto, nonché il difetto di titolarità del credito de quo, in capo all'odierno
cessionario, in quanto non provato con documentazione idonea. In via principale,
riportandosi integralmente a tutto eccepito, dedotto e chiesto in atti e verbali di
causa del procedimento di primo grado e del presente giudizio e nelle presenti
note, si conclude come in comparsa di costituzione e risposta e note di trattazione
scritta depositate in atti, con rigetto delle domande e argomentazioni tutte
dell'appellante e conferma dell'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale
civile di Palermo, sezione quinta, e si chiede che la causa venga trattenuta in
decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 691/2020 del 5/2/2020 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari,
avanzate da (oggi e Controparte_1 Parte_2 Parte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nei confronti di dichiarando il difetto di legittimazione Pt_2 Parte_1
attiva di e accertando l'entità dei seguenti saldi: conto Parte_3
corrente ordinario n. 410189339 (prima rinumerato 23665 e successivamente
3000156557) alla data del 31/12/2012 a credito della società correntista per €
80.227,23; conto anticipi fatture n. 300151329 (già n. 22594) al 31/12/2012 a debito della società correntista di € 11.730,91; conto anticipi fatture n. 450011071
(poi rinumerato 14494) alla data del 7/3/2006 a credito della correntista per €
1.289,93 - condannando la al pagamento di quest'ultima posta, stante la CP_2
chiusura dello specifico rapporto, rigettando la domanda di risarcimento danni -.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione notificato il
21/5/2020, e per essa, quale mandataria, censurando Parte_1 Parte_4
la statuizione per diverse ragioni;
nelle more, si è costituita in proprio Parte_1
riproponendo le contestazioni al gravame.
Costituendosi, e Parte_2 Parte_2 Parte_3
hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva di
[...] [...]
chiedendone l'estromissione dal procedimento, e hanno Parte_3
contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Indi, senza incombenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., giusta ordinanza del 4/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve ritenersi superata la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di stante la rinuncia di Parte_3 Parte_1
alle domande proposte nei confronti della stessa: in particolare, la
[...] CP_2
afferma che “rinuncia alle domande spiegate, per mero refuso, nei confronti della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 sig.ra ” (cfr. note di trattazione scritta del 2/2/2021). Parte_3
Quanto all'eccezione afferente alla inammissibilità dell'appello per “carenza di legittimazione ad impugnare in capo all'appellante”, e Parte_2 [...]
adducono “la nullità della procura generale alle liti del 09 aprile Parte_2
2020 (Allegato A), depositata da controparte unitamente alla comparsa di
costituzione di nuovo difensore, in data 10 ottobre 2022, per violazione del
principio di determinatezza, ovvero di determinabilità dell'oggetto, nonché il
difetto di titolarità del credito de quo, in capo all'odierno cessionario, in quanto
non provato con documentazione idonea” (cfr. pag. 2, note di trattazione scritta del
29/10/2024).
L'eccezione è inammissibile: si tratta di una questione di merito eccepita tardivamente. In ogni caso, essa risulta infondata: vale ricordare che con sentenza n.
2951 del 16/2/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “deve
essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della
posizione soggettiva oggetto dell'azione” e che “La legittimazione ad agire serve
ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81
c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può
far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque
faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare (…). Oggetto di
analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la
domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto
in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la
simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva
dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un
soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva
dedotta in giudizio). La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito
della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 conseguentemente, diversi”. Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato che
“essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al
precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un
soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre
impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo,
esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una
sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve
fornire la prova della situazione stessa” (Cassazione civile sez. III ordinanza
7/12/2023 n. 34373).
Inoltre, l'art. 83 c.p.c. prevede che “Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura” (comma 1) e che “La
procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata” (comma 2).
Il conferimento della procura “provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la
parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso
art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del
potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte”
(Cassazione civile, sez. U, sentenza 19/1/2024 n. 2075).
Nel caso di specie, risultata soccombente all'esito del giudizio di Parte_1
prime cure, ha proposto appello tramite la mandataria e Parte_4
successivamente, costituendosi in proprio nel presente giudizio, ha riproposto le contestazioni al gravame.
Tanto esposto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non sussiste carenza di legittimazione ad impugnare in capo ad Parte_1
Inoltre, la procura conferita dalla ai difensori al fine di costituirsi in proprio CP_2
nel giudizio di appello risulta determinata: in particolare, dalla procura generale alle liti depositata da emerge che la stessa “conferisce la facoltà di Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 rappresentare e difendere la sopra nominata in ogni fase e grado di CP_2
giudizio e stare in giudizio per conto della stessa, con facoltà di comparire in ogni
eventuale udienza, in tutte le cause attive e passive, in tutte le controversie, anche
di carattere tributario, promosse e da promuoversi, per qualsiasi titolo, avanti a
qualsiasi Autorità Giudiziaria” (cfr. All. A, depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore).
Per completezza, devesi segnalare che risulta generica ed infondata la contestazione da parte degli appellati relativa alla mancanza di prova della cessione del credito. Gli stessi appellati peraltro affermano di aver acceso “in data
antecedente all'anno 1989, il conto corrente bancario n. 410189339 (divenuto n.
23665, oggi 3000156557), con apertura di credito, presso il Banco di Sicilia SPA,
agenzia n. 7 di Palermo, oggi ” e che hanno stipulato altresì “i Parte_1
contratti di conto corrente anticipi n. 450011071, poi n. 14494, estinto nel 2006 e
il conto corrente anticipi n. 22594, poi n. 300151329, presso lo stesso Istituto
bancario” (cfr. pag. 2, atto di citazione primo grado).
Passando al merito, con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, contesta il dato Parte_1
contabile, relativo al rapporto principale oggetto di causa, scelto dal giudice di prime cure tra le numerose ipotesi elaborate dal consulente tecnico.
In particolare, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur recependo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ha CP_2
poi aderito ad “una (delle numerose) ipotesi di ricalcolo” elaborate dal consulente tecnico che non ne teneva conto. Argomenta che avrebbe dovuto aderire alla ipotesi caratterizzata dall'eliminazione, dal novero delle somme ripetibili, “di quelle
versate in epoca precedente al decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di
citazione (15.05.2013), a titolo di rimesse solutorie” (cfr. pag. 6, atto di appello). In
definitiva, sostiene che il riconteggio delle poste avrebbe dovuto comunque essere
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 effettuato tenendo ferme le annotazioni contabili antecedenti il decennio. Col
secondo motivo, contesta la scelta del giudice di prime cure di aderire ad una ricostruzione del conto “senza interessi” piuttosto che con “interessi al tasso legale”, nonostante la produzione in giudizio del contratto di conto corrente stipulato nel 1986, “regolarmente sottoscritto” (cfr. ancora atto di appello, pag. 7).
Le doglianze sono fondate. Ricordato che il Supremo Collegio ha ancora di recente ribadito che l'azione di ripetizione di indebito “è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29/2/2024 n. 5364),
devesi osservare che il c.d. 'conto anticipi' costituisce “soltanto uno strumento
accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera
evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti
concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni
erogate al correntista e in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito
sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. In presenza di un simile
atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene
giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, per
cui l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria
ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di
corrispondenza, cui il primo è connesso, con la conseguente inscindibilità del
saldo finale. I conti e le distinte contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica
operazione economica, e i rispettivi debiti e crediti scaturiscono da un unico,
ancorché complesso, rapporto negoziale: in questo contesto, è ammissibile
l'attenuazione della forma scritta che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel
«contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
«contratto figlio» (tra le più recenti, Cass. n. 926/22).” (Cassazione civile, sez. I,
ordinanza 4/2/2025 n. 2758).
Nella fattispecie in esame, e secondo il criterio individuato e non oggetto di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 censure in questa sede, deve ritenersi prescritta la ripetizione delle somme versate indebitamente dalla società correntista nel periodo precedente al 15.5.2013. Inoltre,
devesi aderire alla ricostruzione del conto al tasso legale sul conto anticipi, stante la produzione in giudizio del contratto di conto corrente ordinario del 30.9.1986 (cfr.
all.1, depositato da : la presenza, infatti, di un valido contratto impone, in Parte_1
difetto di idonea pattuizione sulla misura degli interessi (mancanza evidenziata in prime cure e non oggetto di censura) di sostituire alla clausola nulla gli interessi previsti dal legislatore, come oggi impone l'art. 117 TUB (d.lvo 385/1993) e prima l'art. 4 legge 154/92, norme tuttavia non applicabili al caso di specie.
Specificamente, e in altri termini: deve invece farsi riferimento alla previsione dell'art. 1284 c.c., secondo cui “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”, e ciò al di là delle previsioni della cd. legge sulla trasparenza bancaria (Legge 17 febbraio
1992 n° 154) - poi trasfuse nel T.U.B già richiamato, per il cui art. 117 comma 6 il tasso di interesse convenzionale deve essere rigorosamente determinato - non applicabile al caso di specie, trattandosi di contratto del 1986, atteso che detta disciplina trova applicazione solo per il futuro, giusta la previsione di cui al relativo all'art. 11.
Tanto premesso, devesi aderire al ricalcolo elaborato dal consulente tecnico che quantifica il credito della società correntista in € 20.451,01, secondo una
“ricostruzione del conto al tasso legale sul conto anticipi, senza capitalizzazione
fino al 30.09.2000, senza cms, con tasso soglia sostitutivo a seguito di verifica
usura teg senza cms, con decorrenza dal saldo successivo all'ultimo pagamento
solutorio” (cfr. allegato “16.C.INT.”, depositato dal CTU unitamente alla relazione integrativa del 26.10.2017).
Con il terzo motivo di gravame, la banca contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, con riferimento ai due conti anticipi, non ha confermato “i
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 valori riportati sugli estratti conto bancari”. Argomenta che “le competenze
maturate sui conti anticipi (via via ricalcolate secondo diversi criteri) sono state
sempre girocontate sul conto ordinario (…) sicchè i saldi contabili degli stessi non hanno subito alcuna rettifica” (cfr. pagg. 9-10, atto di appello).
La censura non merita accoglimento: il Tribunale ha correttamente accertato che
“il saldo del conto corrente anticipi su fatture n. 450011071, poi rinumerato
14494, alla data del 07.03.2006, è pari a +euro 1.289,93” e che “il saldo del conto
corrente anticipi su fatture n. 300151329 (già n. 22594), alla data del 31.12.2012,
è pari a – euro 11.730,91”.
Contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il saldo del conto anticipi n.
22594 non è pari ad € 15.187,28 a debito della società correntista, ma è pari ad €
11.730,91 a debito della stessa: il primo importo è stato infatti depurato delle competenze non dovute, siccome non validamente pattuite, dalla correntista e quindi delle somme illegittimamente addebitate da nei confronti di Parte_1
Parte_2
Dalla sentenza impugnata emerge infatti che “il c.t.u., previa espunzione degli
importi indebitamente versati dalla società correntista alla banca a titolo di
commissione di massimo scoperto e di interessi e costi illegittimi in assenza di
contratto scritto (cfr. pag. 7 e 28 della relazione del 21.10.2015) e con
riconduzione dei tassi usurari entro soglia, ha indicato un saldo debitore di euro
11.730,91 (pari alle competenze legittime della banca: cfr. pag. 31 della relazione
del 21.10.2015)” (cfr. pag. 18, sentenza impugnata).
Con riferimento al conto anticipi n. 450011071, poi rinumerato n. 14494, è stato accertato un saldo (alla data del 07.03.2006) di € 1.289,93 a credito della correntista, pari “alla somma indebitamente versata dalla società correntista alla
banca a titolo di commissione di massimo scoperto: cfr. par.
2.1 di pag. 6 della
relazione di c.t.u. del 21.10.2015” (cfr. ancora sentenza impugnata, pagg. 19-20).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi utilizzato gli stessi criteri, di decurtazione di competenze non dovute, per il ricalcolo del saldo del conto anticipi n. 22594 e di quello n. 14494: criteri peraltro neanche contestati dal consulente della nel CP_2
corso del giudizio di primo grado, e che hanno condotto a ridefinire i due rapporti tenendo evidentemente conto dei saldi in conto capitale per le rispettive operazioni di anticipazione, nel primo rapporto a zero e nel secondo con debito della correntista, decurtato appunto dei costi indebiti.
Con il quarto motivo di gravame, infine, contesta la liquidazione delle Parte_1
spese di lite e ne chiede una quantificazione “su diversi presupposti numerici” (cfr. pag. 11, atto di appello), adducendo che esso era stata “stata parametrata ai sensi del D.M. n. 55/2014 sull'importo risultante dalla “differenza a favore della correntista””. Quest'ultima precisazione, tuttavia, non si rinviene nella motivazione della sentenza appellata;
e però, dal quantum accordato (pari a €
10.000,00 per compensi) può evincersi che in effetti il parametro di riferimento era ancorato al valore complessivo del ricalcolo, superiore a € 80.000,00. Risultando quest'ultimo rideterminato in questa sede, le spese vanno riliquidate, considerando lo scaglione relativo ai valori compresi tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, i valori tra il medio e il massimo (stante il numero e la complessità delle questioni prospettate) e la presenza di più parti: pertanto, si ridetermina l'ammontare in € 7.500,00 per compensi, sempre a carico della risultata comunque soccombente nei CP_2
confronti di e , oltre esborsi anticipati, Parte_2 Parte_2
oneri di legge, e rimanendo sempre a carico della banca i costi della CTU -
onerandosi della restituzione dell'eventuale supero corrisposto in favore di
(solo ciò può disporsi sul punto stante la genericità delle deduzioni Parte_1
in atto di appello e nelle note conclusive, mentre tardiva e come tale inammissibile deve considerarsi la produzione documentale effettuata con la memoria di replica,
atto finalizzato solo alle repliche appunto, non essendo più possibile per la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 controparte prendere posizione) -.
Le spese del presente giudizio, invece, possono essere compensate per metà,
stante il solo parziale accoglimento del gravame, ponendosi a carico degli appellati soccombenti la restante metà, e liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 21/5/2020 avverso la sentenza n. 691/2020 resa dal Tribunale di
Palermo il 5/2/2020, e in parziale riforma di detta sentenza:
accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 410189339 (prima rinumerato 23665 e successivamente 3000156557) è pari ad € 20.451,01 a credito di del 31.12.2012; Parte_2
ridetermina in € 7.958,00 l'ammontare delle spese di lite, ivi compresi esborsi anticipati e oltre oneri di legge (onerandosi della restituzione dell'eventuale supero corrisposto in favore di , e conferma nel resto l'impugnata Parte_1
sentenza.
Compensa per metà le spese del presente grado e condanna gli appellati
[...]
e , in solido, al pagamento della restante metà, Parte_2 Parte_2
liquidate nell'intero in complessivi € 3.200,00 oltre esborsi anticipati, IVA e CP e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27
marzo 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11