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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Carlo Maddaloni Presidente
Dr.ssa Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dr.ssa Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 656/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2
figlio minore (C.F. , e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Latorraca, elettivamente C.F._4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Como, Viale Cattaneo, n. 1;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Luca Degani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Petrarca,
n. 6;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Luca D'Ambrogio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via Palestro, n.
3;
pagina 1 di 12 APPELLATA
C.F. , in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Controparte_4
Rodolfi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Largo Augusto, n. 3;
TERZA APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma parziale dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di
Como, n. 901/2023, Giudice dott.ssa Arianna Toppan, resa nella causa r.g. 994/2021, pubblicata il
28/07/2023, nella parte in cui rigetta le domande svolte da e nei Parte_3 Persona_1
confronti di e riconoscendo il risarcimento del danno ai signori CP_5 Controparte_2
e pari ad euro 5.000,00 ciascuno o comunque nella diversa somma Parte_3 Persona_1
ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio avendo il Giudice di prime cure parzialmente compensato le spese in virtù della soccombenza parziale.”
Per : Controparte_1
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello;
Nel merito e in via principale, rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per Controparte_2
“Riportandosi ad ogni eccezione e difesa formulata in atti e in special modo chiedendo che per tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni e difese in atti, nonché per quelle altre ragioni di giustizia ritenute dal
Giudice e/o accertate in corso di causa, voglia l'On. Corte d'Appello di Milano In via preliminare
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello e/o la sua nullità.
Nel merito
2. Rigettare il proposto appello, respingendo nel merito le domande dagli pagina 2 di 12 appellanti proposte, in quanto infondati (l'appello e le domande) in fatto ed in diritto, assolvendo l'appellata Controparte_2
3. Con vittoria delle spese del grado del grado del giudizio.”
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello ex adverso adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
In via preliminare di rito
- accertato e dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 348- bis c.p.c., dichiarare
l'appello così come proposto dai sig.ri e quali esercenti la Parte_4 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore ed il sig. inammissibile in quanto Persona_2 Parte_3
palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento;
Nel merito
- rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e quali esercenti la Parte_4 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore ed il sig. e le domande così come Persona_2 Parte_3 in esso contenute per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare nei loro confronti la sentenza n.
901 emessa e pubblicata dal Tribunale di Como in data 28.7.2023.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 04.08.2013, in stato di gravidanza ed avendo accusato algie addominali, Persona_3
veniva accompagnata dal marito, presso il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Parte_2
Cantù, integrato nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como (attualmente presidi ospedalieri di
. CP_5
2. La suddetta veniva visitata dalla dr.ssa che tuttavia dimetteva la Controparte_2
paziente ritenendo i dolori fisiologicamente dipendenti dallo stato di gravidanza.
3. La sig.ra però, a poche ore dal primo accesso, a causa dell'acuirsi dei dolori addominali si Per_3
recava nuovamente presso lo stesso pronto soccorso. In tal sede veniva rilevata la rottura delle membrane ed il prolasso del cordone ombelicale, ma, stante l'assenza in loco di un medico specializzato per seguire il parto, veniva disposto il trasferimento della paziente all'ospedale
Sant'Anna di S. Fermo della Battaglia. Presso quest'ultimo ospedale, la sig.ra dava Per_3
tragicamente alla luce un feto già morto.
pagina 3 di 12 4. In data 27.08.2013 sporgeva denuncia querela nei confronti dei sanitari coinvolti, Parte_2 che portava all'instaurazione avanti il Tribunale di Como del procedimento penale RGNR
5401/2014, in cui lui e la moglie si costituivano parti civili.
5. Detto processo si concludeva con la condanna della dr.ssa alla pena della reclusione, oltre CP_2
che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per il reato previsto dall'art. 17, c.
1, L. 194/78 e 593 bis c.p.c..
6. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 12.10.2020, confermava la penale responsabilità del sanitario, ma riduceva al contempo la misura del risarcimento riconosciuto alle parti civili.
7. Avverso tale sentenza proponeva, in data 04.02.2021, ricorso per cassazione. Controparte_2
8. A fronte del mancato pagamento delle somme oggetto di condanna, i coniugi-attori avviavano l'esecuzione forzata nei confronti della dr.ssa CP_2
9. Con ricorso ex art. 696 bis cpc (RG 103/2018), e in proprio e quali Persona_3 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e nonché Parte_3 Persona_1
e (in qualità, rispettivamente, di futuri fratelli, Parte_5 CP_6 Parte_6
nonno, zio e nonna della nascitura), chiedevano al Tribunale di Como di eseguire una CTU medico- legale per accertare sia la dedotta malpractice medica, sia la lesione biologica sofferta dalla sig.ra
Per_3
10. La relazione resa a conclusione di tale procedimento dai CTU e escludeva la Per_4 Per_5
sussistenza di un danno psichico in capo alla sig.ra per la perdita del nascituro. Per_3
11. Con atto di citazione del 04.03.2021, e in proprio e quali genitori Persona_3 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e nonché Parte_3 Persona_1 Parte_5
e convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Como
[...] CP_6 Parte_6
l' e la dr.ssa per sentirle condannare, Controparte_7 CP_2
in solido, al risarcimento del danno subito dai coniugi e nonché Parte_2 Persona_3
dagli altri membri della famiglia, per lesione del rapporto parentale potenziale e dell'aspettativa degli stretti congiunti al futuro contributo economico del nascituro, oltre che al pagamento delle spese sostenute per il procedimento di ATP intentato in sede civile e, la sola l' al CP_5
pagamento delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale.
12. Si costituiva l chiedendo, previa sospensione del giudizio civile ex art. 75 c.p.c. ed CP_5
autorizzazione alla chiamata in causa del terzo assicuratore , la dichiarazione Controparte_8
di difetto di legittimazione attiva in relazione alle domande formulate per conto dei figli minori da e e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. La convenuta Persona_3 Parte_2
osservava inoltre di non essere stata coinvolta nel procedimento penale, e che, in ogni caso, era pagina 4 di 12 ancora pendente il ricorso per cassazione proposto da sicché l'accertamento Controparte_2
penale non era passato in giudicato e, comunque, non poteva far stato nei suoi confronti.
13. Si costituiva altresì in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 autorizzare la chiamata in causa dell' e, nel merito, di rigettare le domande attoree, CP_5
nonché, eventualmente, di dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria. Inoltre, deduceva anch'essa il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata nei suoi confronti.
14. Si costituiva infine la terza chiamata , instando per il rigetto delle domande Controparte_8
attoree e chiedendo, in ogni caso, la limitazione della pronuncia di condanna nei limiti della polizza e della responsabilità ascrivibile all'assicurata CP_5
15. Nel frattempo, a conclusione del processo penale, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata di secondo grado, essendosi estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputata. Tuttavia, rigettava il ricorso agli effetti civili, così confermando il giudizio di responsabilità di per il danno subito dalle parti civili. Controparte_2
16. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 901/2023 pubblicata in data 28.07.2023, così disponeva:
“1) condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a la CP_5 Persona_3 somma di € 130.000,00 e a la somma di € 100.000,00, in moneta attuale, da cui Parte_2
detrarre le somme già corrisposte dalla coobligata e a cui sommare gli Controparte_2
interessi, come indicato in motivazione;
2) condanna e in solido tra loro, a pagare, a titolo di CP_5 Controparte_2 risarcimento del danno, a e la somma di € Parte_5 CP_6 Parte_6
5.000,00 ciascuno, oltre interessi come indicato in motivazione;
3) rigettata le domanda svolte da e nei confronti di Parte_3 Persona_1 CP_5
e Controparte_2
4) condanna a tenere indenne e, quindi, a rimborsarle, le CP_5 Controparte_2 somme che quest'ultima dovesse pagare agli attori in misura superiore alla propria parte di pertinenza, accertata nel 50%;
5) condanna a rifondere ad quanto quest'ultima Controparte_3 CP_5 pagherà in esecuzione della presenza sentenza in eccedenza rispetto alla somma di € 250.000,00;
6) compensa nella misura del 30% le spese di lite tra gli attori e le convenute e, pertanto, condanna
e in solido fra loro, a rifondere agli attori le spese CP_5 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano nella misura, già ridotta del 30%, di complessivi
pagina 5 di 12 € 7.800,00 per compensi, € 868,70 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e
i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
7) condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute in Controparte_3 CP_5 relazione alla domanda di manleva che si liquidano in complessivi € 7.0520,00 per compensi, €
1.214,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.”
17. In particolare, a fondamento della sua decisione il giudice di prime cure:
(i) in via preliminare: asseriva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall' di carenza di CP_5
legittimazione in capo a e ad agire in nome e per conto dei Persona_3 Parte_2
figli minori in assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare, poiché, da un lato “la proposizione dell'azione non può essere considerata atto di straordinaria amministrazione, per il compimento del quale sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare”, e, dall'altro, “essendo diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito dai minori, è finalizzata al miglioramento del loro patrimonio e, quindi, può essere proposta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale senza autorizzazione del giudice tutelare” (cfr. pag.
14 sentenza);
(ii) Quanto alle domande proposte da e nei confronti di Persona_3 Parte_2 [...]
: CP_5
affermava che, premessa l'impossibilità di estendere a quest'ultima gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. stante la sua mancata partecipazione al giudizio penale, non si vietava del pari al giudice di apprezzare liberamente, quali fonti di libero convincimento, “la natura pacifica dei fatti di causa e gli accertamenti di natura tecnica espletati nel procedimento penale”
(cfr. pag. 15 sentenza), sufficienti invero a dimostrare la responsabilità della dr.ssa e, di conseguenza, dell' “che risponde per fatto proprio, ex artt. CP_2 CP_5
1218 e 1228 c.c., dell'operato del medico del quale si sia avvalsa per l'esecuzione della prestazione medica e, pertanto, anche indipendentemente da eventuali carenze organizzative nella gestione del medesimo o della struttura” (cfr. pag. 17 sentenza). Per quanto riguarda il danno subito dagli attori, il giudice, pur riconoscendo la pacifica sussistenza del danno da perdita parentale, lo liquidava in misura minore rispetto a quella tabellare e pari, invece, al danno già liquidato in sede penale (oltre interessi), non potendosi affermare che “la morte del nascituro intacchi la sfera dinamico-relazionale dei futuri genitori, considerando che l'evento, seppur tragico, non è idoneo ad incidere sulla
pagina 6 di 12 quotidianità e le abitudini di una relazione ancora non venuta in essere” (cfr. pag. 19 sentenza). Da ultimo, riteneva infondate le domande attoree di condanna dell' CP_5
alla refusione delle spese sostenute per la costituzione di parte civile in processo penale, non avendo quest'ultima partecipato a detto processo, e per il procedimento di ATP, “non essendo gli esiti dello stesso in alcun modo stati utilizzati come elementi di prova a fondamento della decisione” (cfr. pag. 21 sentenza).
(iii) Quanto alle domande proposte da Parte_3 Persona_1 Parte_5
e nei confronti di e della dr.ssa CP_6 Parte_6 CP_5 CP_2
negava la prescrizione del diritto risarcitorio degli attori eccepita dalla dr.ssa CP_2
considerato il carattere extracontrattuale della responsabilità delle convenute, poiché
“l'accettazione della gestante presso la struttura sanitaria non obbliga contrattualmente né il medico (ove volesse predicarsene la responsabilità contrattuale per “contatto sociale”), né la struttura (sulla base del “contratto di spedalià”) nei confronti dei terzi, diversi dal nascituro e dal padre di quest'ultimo” (cfr. pag. 21 sentenza). Nel merito, riteneva accertata in capo ai nonni e allo zio e , in via Parte_5 CP_6 Parte_6 presuntiva, la sofferenza interiore per l'avvenuta morte, durante il parto prematuro, della nascitura, mentre, al contrario, negava di potersi accertare la sussistenza di una sofferenza morale interiore di serietà tale da consentire il risarcimento del danno richiesto in capo ad e all'epoca dei fatti di nove e sette anni. Infine, osservava Parte_3 Persona_1
la mancata prova da parte degli attori di aver subito alcun danno di natura patrimoniale conseguente alla morte della nascitura.
(iv) Quanto alla domanda di manleva svolta da nei confronti Controparte_2 dell' CP_5 premessa l'applicabilità ai rapporti tra le convenute del disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c., in forza dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di regresso sugli altri corresponsabili, ferma restando la presunzione di pari responsabilità e quote tra i coobbligati, negava di poter ritenere superata tale presunzione, poiché “concause del danno paiono essere state sia, e in primis, l'omissione colposa del sanitario nell'esecuzione dei dovuti accertamenti sulla paziente che ha condotto all'omissione della corretta diagnosi, sia la disorganizzazione della struttura sanitaria” (cfr. pag. 26 sentenza).
(v) Quanto alle domande svolte da nei confronti di CP_5 Controparte_3
[...]
pagina 7 di 12 accoglieva la domanda in garanzia svolta dall' nei confronti di CP_5 [...]
nei limiti delle condizioni di polizza e, quindi, tenuto conto dello Controparte_3
“scoperto” contrattuale di € 250.000,00 per sinistro, poiché: (a) la copertura assicurativa decorreva dal 31.12.2014 al 31.12.2017, ed operava per tutti i sinistri ricevuti dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto, in relazione a fatti colposi posti in essere a far data dal 01.07.2002; (b) l'assicurazione prevedeva una c.d. SIR (Self
Insurance Retention) ovvero uno “scoperto” di € 250.000,00 per sinistro;
(c) il sinistro per cui è causa appariva coperto dalla garanzia assicurativa azionata da in CP_5
quanto riferito a un fatto colposo occorso in periodo coperto dalla garanzia assicurativa
(04.0.2013) e ad una richiesta di risarcimento (da individuare nella comunicazione con la quale il legale di aveva comunicato, in data 07.05.2015, ad Controparte_2 [...]
la notizia della pendenza di un procedimento penale a carico del sanitario), CP_5
pervenuta per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza.
18. e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_3 Parte_2
nonché con atto notificato in data 27.02.2024, hanno proposto Persona_1 Parte_3
appello in un unico motivo avverso tale pronuncia, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce il risarcimento del danno in capo ai fratelli della nascitura, e Parte_3
In particolare, gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure di Persona_1 escludere il risarcimento in ragione della loro “tenera età” all'epoca dei fatti, sulla base di una giurisprudenza non applicabile al caso concreto e facente invece riferimento “ad un “infante” di otto mesi” (cfr. pag. 8 sentenza). Infatti, osservano di aver avuto, all'epoca dell'accaduto, rispettivamente sette e nove anni e di essere stati dunque “perfettamente in grado di percepire la gravissima perdita subita dal nucleo familiare”, nonché, di conseguenza, titolari di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana.
19. Si è costituita in data 08.05.2024 contestando nel merito il motivo di Controparte_2
gravame avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
20. Si è costituita in data 15.07.2024 l' eccependo in via preliminare l'improcedibilità CP_5 dell'appello per vizio nella vocatio in ius, relativamente alla mancata citazione della compagnia
(prima ), terza chiamata nel giudizio di Controparte_3 Controparte_9
primo grado, e chiedendo l'integrale conferma della sentenza.
pagina 8 di 12 21. Con provvedimento assunto all'esito della prima udienza del 10.9.2024, il Collegio rilevava la mancata notifica dell'appello ad e concedeva termine per Controparte_3 integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza del 21.01.2025.
22. In data 20.01.2024 si è costituita contestando anch'essa il motivo Controparte_3
d'appello avversario.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 21.01.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 8.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 8.4.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 8.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
23. Deve preliminarmente essere rilevata la mancata impugnazione avverso le statuizioni di cui ai capi
1, 2, 4, 5 e 7 , che sono conseguentemente passati in giudicato.
24. L'appello è fondato
Infatti, la motivazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere dal risarcimento del danno i fratelli della nascitura, e è quantomeno contraddittoria, per i Per_1 Parte_3
seguenti motivi:
- il giudice ha fondato la sua decisione sulla “natura pacifica dei fatti di causa”.
- Pertanto, ha correttamente valutato di riconoscere il danno subito da e Persona_3 [...]
per la morte della figlia nascitura, utilizzando come base di calcolo per la liquidazione i Pt_2
criteri presuntivi di cui alle Tabelle di Milano per il danno da perdita parentale, con il previsto criterio “a punti”.
- In tal senso, ha determinato l'importo considerando: (i) l'ipotesi di morte di un figlio di anni 0
(come sarebbe accaduto se la morte della figlia degli attori fosse accaduta dopo la nascita e non, come nel caso di specie, durante il parto); (ii) l'età dei genitori al momento dei fatti;
(iii) riducendo il tutto poiché “nel caso d'esame, si discorre della morte non già di un figlio, […], ma di un feto, sì che deve ritenersi non solo ridotta la misura della sofferenza interiore,
pagina 9 di 12 collegata alla mancata realizzazione di una gioiosa e legittima aspettativa di rapporto, e non alla straziante perdita della relazione esistente ed attuale con il figlio già nato, ma anche
l'assenza del danno sotto il profilo dinamico-relazionale”.
- Ebbene, non si comprende allora su quali basi il giudice abbia ritenuto di non prendere a riferimento i criteri contenuti nelle Tabelle milanesi anche per giungere alla liquidazione del danno in capo ai fratelli della nascitura.
- Infatti, le stesse Tabelle, alla voce “liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, nella distribuzione dei punti considerano, sia per la vittima primaria (la nascitura) che per la vittima secondaria (i fratelli), la fascia d'età compresa tra 0 e 20 anni.
- Il giudice ha quindi fatto riferimento a tale fascia nel calcolare il risarcimento dovuto ai genitori, per poi escluderla al momento di riconoscere il danno agli odierni appellanti in ragione esclusivamente della loro “tenera età”. In sostanza, il Tribunale ha arbitrariamente ritenuto che due bambini, non più infanti, rispettivamente di sette e nove anni all'epoca dei fatti, non fossero in grado di percepire il lutto subito dalla famiglia. Il che - se non bastasse il buon senso comune a contraddire tale conclusione - è in contrasto con le stesse Tabelle prima prese a riferimento, che, per la vittima secondaria, riconoscono il danno nella fascia d'età compresa tra 0 e 20 anni.
Il ragionamento del giudice di prime cure è evidentemente non condivisibile.
Pertanto, utilizzando gli stessi criteri fatti propri dal Tribunale, si deve riconoscere il danno non patrimoniale subito da e utilizzando come base di calcolo le Tabelle Per_1 Parte_3 milanesi e riducendo l'importo nei limiti del quantum richiesto in appello in virtù della mancata nascita della sorella.
25. In accoglimento dell'appello, condanna e in solido tra CP_5 Controparte_2 loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a e la somma di € Parte_3 Persona_1
5.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione secondo il corretto criterio indicato nella impugnata sentenza per gli altri danneggiati, non oggetto di impugnazione e precipuamente “su detta somma sono dovuti gli interessi legali compensativi che, previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente”. ( pag 24 sentenza)
26. L'esito della lite vede dunque la soccombenza degli appellati, che vengono quindi condannati ex art
91 c.p.c. alla refusione integrale, senza la compensazione del 30% operata dal Tribunale per il primo grado, delle spese processuali del giudizio in favore degli appellanti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
pagina 10 di 12 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
27. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147), per il primo grado tenendo conto del valore del decisum, come statuito dal primo giudice e non oggetto di impugnazione, che tuttavia per effetto della presente rientra nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 ( come del resto dichiarato ai fini del contributo unificato) e, per il secondo grado, tenendo conto del valore della somma che con questa sentenza viene riconosciuto in aggiunta a quella liquidata dal primo giudice (scaglione da 5.200,01 a
26.00,00). Per entrambi i gradi le spese sono liquidate in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi nel presente grado la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza e in accoglimento dell'appello, così dispone:
1. In riforma del capo 3 della impugnata sentenza, condanna e CP_5 Controparte_2
in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a e
[...] Parte_3
come qui rappresentati, la somma di € 5.000,00 ciascuno, oltre interessi e Persona_1
rivalutazione come indicato in motivazione;
2. Da atto del passaggio in giudicato dei capi 1, 2, 4, 5 e 7 della impugnata sentenza;
3. In riforma del capo 6 della impugnata sentenza, condanna e CP_5 Controparte_2
in solido fra loro, a rifondere integralmente a e le
[...] Persona_3 Parte_2
spese di lite di primo grado, esclusa ogni compensazione, liquidate in € 1214,00 per spese, €
3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria ed
€ 6.164,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. condanna e a rifondere agli appellanti le spese CP_5 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.4.2025
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Carlo Maddaloni Presidente
Dr.ssa Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dr.ssa Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 656/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2
figlio minore (C.F. , e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Latorraca, elettivamente C.F._4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Como, Viale Cattaneo, n. 1;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Luca Degani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Petrarca,
n. 6;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Luca D'Ambrogio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via Palestro, n.
3;
pagina 1 di 12 APPELLATA
C.F. , in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Controparte_4
Rodolfi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Largo Augusto, n. 3;
TERZA APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma parziale dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di
Como, n. 901/2023, Giudice dott.ssa Arianna Toppan, resa nella causa r.g. 994/2021, pubblicata il
28/07/2023, nella parte in cui rigetta le domande svolte da e nei Parte_3 Persona_1
confronti di e riconoscendo il risarcimento del danno ai signori CP_5 Controparte_2
e pari ad euro 5.000,00 ciascuno o comunque nella diversa somma Parte_3 Persona_1
ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio avendo il Giudice di prime cure parzialmente compensato le spese in virtù della soccombenza parziale.”
Per : Controparte_1
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello;
Nel merito e in via principale, rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per Controparte_2
“Riportandosi ad ogni eccezione e difesa formulata in atti e in special modo chiedendo che per tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni e difese in atti, nonché per quelle altre ragioni di giustizia ritenute dal
Giudice e/o accertate in corso di causa, voglia l'On. Corte d'Appello di Milano In via preliminare
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello e/o la sua nullità.
Nel merito
2. Rigettare il proposto appello, respingendo nel merito le domande dagli pagina 2 di 12 appellanti proposte, in quanto infondati (l'appello e le domande) in fatto ed in diritto, assolvendo l'appellata Controparte_2
3. Con vittoria delle spese del grado del grado del giudizio.”
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello ex adverso adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
In via preliminare di rito
- accertato e dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 348- bis c.p.c., dichiarare
l'appello così come proposto dai sig.ri e quali esercenti la Parte_4 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore ed il sig. inammissibile in quanto Persona_2 Parte_3
palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento;
Nel merito
- rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e quali esercenti la Parte_4 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore ed il sig. e le domande così come Persona_2 Parte_3 in esso contenute per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare nei loro confronti la sentenza n.
901 emessa e pubblicata dal Tribunale di Como in data 28.7.2023.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 04.08.2013, in stato di gravidanza ed avendo accusato algie addominali, Persona_3
veniva accompagnata dal marito, presso il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Parte_2
Cantù, integrato nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como (attualmente presidi ospedalieri di
. CP_5
2. La suddetta veniva visitata dalla dr.ssa che tuttavia dimetteva la Controparte_2
paziente ritenendo i dolori fisiologicamente dipendenti dallo stato di gravidanza.
3. La sig.ra però, a poche ore dal primo accesso, a causa dell'acuirsi dei dolori addominali si Per_3
recava nuovamente presso lo stesso pronto soccorso. In tal sede veniva rilevata la rottura delle membrane ed il prolasso del cordone ombelicale, ma, stante l'assenza in loco di un medico specializzato per seguire il parto, veniva disposto il trasferimento della paziente all'ospedale
Sant'Anna di S. Fermo della Battaglia. Presso quest'ultimo ospedale, la sig.ra dava Per_3
tragicamente alla luce un feto già morto.
pagina 3 di 12 4. In data 27.08.2013 sporgeva denuncia querela nei confronti dei sanitari coinvolti, Parte_2 che portava all'instaurazione avanti il Tribunale di Como del procedimento penale RGNR
5401/2014, in cui lui e la moglie si costituivano parti civili.
5. Detto processo si concludeva con la condanna della dr.ssa alla pena della reclusione, oltre CP_2
che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per il reato previsto dall'art. 17, c.
1, L. 194/78 e 593 bis c.p.c..
6. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 12.10.2020, confermava la penale responsabilità del sanitario, ma riduceva al contempo la misura del risarcimento riconosciuto alle parti civili.
7. Avverso tale sentenza proponeva, in data 04.02.2021, ricorso per cassazione. Controparte_2
8. A fronte del mancato pagamento delle somme oggetto di condanna, i coniugi-attori avviavano l'esecuzione forzata nei confronti della dr.ssa CP_2
9. Con ricorso ex art. 696 bis cpc (RG 103/2018), e in proprio e quali Persona_3 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e nonché Parte_3 Persona_1
e (in qualità, rispettivamente, di futuri fratelli, Parte_5 CP_6 Parte_6
nonno, zio e nonna della nascitura), chiedevano al Tribunale di Como di eseguire una CTU medico- legale per accertare sia la dedotta malpractice medica, sia la lesione biologica sofferta dalla sig.ra
Per_3
10. La relazione resa a conclusione di tale procedimento dai CTU e escludeva la Per_4 Per_5
sussistenza di un danno psichico in capo alla sig.ra per la perdita del nascituro. Per_3
11. Con atto di citazione del 04.03.2021, e in proprio e quali genitori Persona_3 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e nonché Parte_3 Persona_1 Parte_5
e convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Como
[...] CP_6 Parte_6
l' e la dr.ssa per sentirle condannare, Controparte_7 CP_2
in solido, al risarcimento del danno subito dai coniugi e nonché Parte_2 Persona_3
dagli altri membri della famiglia, per lesione del rapporto parentale potenziale e dell'aspettativa degli stretti congiunti al futuro contributo economico del nascituro, oltre che al pagamento delle spese sostenute per il procedimento di ATP intentato in sede civile e, la sola l' al CP_5
pagamento delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale.
12. Si costituiva l chiedendo, previa sospensione del giudizio civile ex art. 75 c.p.c. ed CP_5
autorizzazione alla chiamata in causa del terzo assicuratore , la dichiarazione Controparte_8
di difetto di legittimazione attiva in relazione alle domande formulate per conto dei figli minori da e e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. La convenuta Persona_3 Parte_2
osservava inoltre di non essere stata coinvolta nel procedimento penale, e che, in ogni caso, era pagina 4 di 12 ancora pendente il ricorso per cassazione proposto da sicché l'accertamento Controparte_2
penale non era passato in giudicato e, comunque, non poteva far stato nei suoi confronti.
13. Si costituiva altresì in giudizio chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 autorizzare la chiamata in causa dell' e, nel merito, di rigettare le domande attoree, CP_5
nonché, eventualmente, di dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria. Inoltre, deduceva anch'essa il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata nei suoi confronti.
14. Si costituiva infine la terza chiamata , instando per il rigetto delle domande Controparte_8
attoree e chiedendo, in ogni caso, la limitazione della pronuncia di condanna nei limiti della polizza e della responsabilità ascrivibile all'assicurata CP_5
15. Nel frattempo, a conclusione del processo penale, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata di secondo grado, essendosi estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputata. Tuttavia, rigettava il ricorso agli effetti civili, così confermando il giudizio di responsabilità di per il danno subito dalle parti civili. Controparte_2
16. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 901/2023 pubblicata in data 28.07.2023, così disponeva:
“1) condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a la CP_5 Persona_3 somma di € 130.000,00 e a la somma di € 100.000,00, in moneta attuale, da cui Parte_2
detrarre le somme già corrisposte dalla coobligata e a cui sommare gli Controparte_2
interessi, come indicato in motivazione;
2) condanna e in solido tra loro, a pagare, a titolo di CP_5 Controparte_2 risarcimento del danno, a e la somma di € Parte_5 CP_6 Parte_6
5.000,00 ciascuno, oltre interessi come indicato in motivazione;
3) rigettata le domanda svolte da e nei confronti di Parte_3 Persona_1 CP_5
e Controparte_2
4) condanna a tenere indenne e, quindi, a rimborsarle, le CP_5 Controparte_2 somme che quest'ultima dovesse pagare agli attori in misura superiore alla propria parte di pertinenza, accertata nel 50%;
5) condanna a rifondere ad quanto quest'ultima Controparte_3 CP_5 pagherà in esecuzione della presenza sentenza in eccedenza rispetto alla somma di € 250.000,00;
6) compensa nella misura del 30% le spese di lite tra gli attori e le convenute e, pertanto, condanna
e in solido fra loro, a rifondere agli attori le spese CP_5 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano nella misura, già ridotta del 30%, di complessivi
pagina 5 di 12 € 7.800,00 per compensi, € 868,70 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e
i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
7) condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute in Controparte_3 CP_5 relazione alla domanda di manleva che si liquidano in complessivi € 7.0520,00 per compensi, €
1.214,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.”
17. In particolare, a fondamento della sua decisione il giudice di prime cure:
(i) in via preliminare: asseriva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall' di carenza di CP_5
legittimazione in capo a e ad agire in nome e per conto dei Persona_3 Parte_2
figli minori in assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare, poiché, da un lato “la proposizione dell'azione non può essere considerata atto di straordinaria amministrazione, per il compimento del quale sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare”, e, dall'altro, “essendo diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito dai minori, è finalizzata al miglioramento del loro patrimonio e, quindi, può essere proposta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale senza autorizzazione del giudice tutelare” (cfr. pag.
14 sentenza);
(ii) Quanto alle domande proposte da e nei confronti di Persona_3 Parte_2 [...]
: CP_5
affermava che, premessa l'impossibilità di estendere a quest'ultima gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. stante la sua mancata partecipazione al giudizio penale, non si vietava del pari al giudice di apprezzare liberamente, quali fonti di libero convincimento, “la natura pacifica dei fatti di causa e gli accertamenti di natura tecnica espletati nel procedimento penale”
(cfr. pag. 15 sentenza), sufficienti invero a dimostrare la responsabilità della dr.ssa e, di conseguenza, dell' “che risponde per fatto proprio, ex artt. CP_2 CP_5
1218 e 1228 c.c., dell'operato del medico del quale si sia avvalsa per l'esecuzione della prestazione medica e, pertanto, anche indipendentemente da eventuali carenze organizzative nella gestione del medesimo o della struttura” (cfr. pag. 17 sentenza). Per quanto riguarda il danno subito dagli attori, il giudice, pur riconoscendo la pacifica sussistenza del danno da perdita parentale, lo liquidava in misura minore rispetto a quella tabellare e pari, invece, al danno già liquidato in sede penale (oltre interessi), non potendosi affermare che “la morte del nascituro intacchi la sfera dinamico-relazionale dei futuri genitori, considerando che l'evento, seppur tragico, non è idoneo ad incidere sulla
pagina 6 di 12 quotidianità e le abitudini di una relazione ancora non venuta in essere” (cfr. pag. 19 sentenza). Da ultimo, riteneva infondate le domande attoree di condanna dell' CP_5
alla refusione delle spese sostenute per la costituzione di parte civile in processo penale, non avendo quest'ultima partecipato a detto processo, e per il procedimento di ATP, “non essendo gli esiti dello stesso in alcun modo stati utilizzati come elementi di prova a fondamento della decisione” (cfr. pag. 21 sentenza).
(iii) Quanto alle domande proposte da Parte_3 Persona_1 Parte_5
e nei confronti di e della dr.ssa CP_6 Parte_6 CP_5 CP_2
negava la prescrizione del diritto risarcitorio degli attori eccepita dalla dr.ssa CP_2
considerato il carattere extracontrattuale della responsabilità delle convenute, poiché
“l'accettazione della gestante presso la struttura sanitaria non obbliga contrattualmente né il medico (ove volesse predicarsene la responsabilità contrattuale per “contatto sociale”), né la struttura (sulla base del “contratto di spedalià”) nei confronti dei terzi, diversi dal nascituro e dal padre di quest'ultimo” (cfr. pag. 21 sentenza). Nel merito, riteneva accertata in capo ai nonni e allo zio e , in via Parte_5 CP_6 Parte_6 presuntiva, la sofferenza interiore per l'avvenuta morte, durante il parto prematuro, della nascitura, mentre, al contrario, negava di potersi accertare la sussistenza di una sofferenza morale interiore di serietà tale da consentire il risarcimento del danno richiesto in capo ad e all'epoca dei fatti di nove e sette anni. Infine, osservava Parte_3 Persona_1
la mancata prova da parte degli attori di aver subito alcun danno di natura patrimoniale conseguente alla morte della nascitura.
(iv) Quanto alla domanda di manleva svolta da nei confronti Controparte_2 dell' CP_5 premessa l'applicabilità ai rapporti tra le convenute del disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c., in forza dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di regresso sugli altri corresponsabili, ferma restando la presunzione di pari responsabilità e quote tra i coobbligati, negava di poter ritenere superata tale presunzione, poiché “concause del danno paiono essere state sia, e in primis, l'omissione colposa del sanitario nell'esecuzione dei dovuti accertamenti sulla paziente che ha condotto all'omissione della corretta diagnosi, sia la disorganizzazione della struttura sanitaria” (cfr. pag. 26 sentenza).
(v) Quanto alle domande svolte da nei confronti di CP_5 Controparte_3
[...]
pagina 7 di 12 accoglieva la domanda in garanzia svolta dall' nei confronti di CP_5 [...]
nei limiti delle condizioni di polizza e, quindi, tenuto conto dello Controparte_3
“scoperto” contrattuale di € 250.000,00 per sinistro, poiché: (a) la copertura assicurativa decorreva dal 31.12.2014 al 31.12.2017, ed operava per tutti i sinistri ricevuti dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto, in relazione a fatti colposi posti in essere a far data dal 01.07.2002; (b) l'assicurazione prevedeva una c.d. SIR (Self
Insurance Retention) ovvero uno “scoperto” di € 250.000,00 per sinistro;
(c) il sinistro per cui è causa appariva coperto dalla garanzia assicurativa azionata da in CP_5
quanto riferito a un fatto colposo occorso in periodo coperto dalla garanzia assicurativa
(04.0.2013) e ad una richiesta di risarcimento (da individuare nella comunicazione con la quale il legale di aveva comunicato, in data 07.05.2015, ad Controparte_2 [...]
la notizia della pendenza di un procedimento penale a carico del sanitario), CP_5
pervenuta per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza.
18. e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_3 Parte_2
nonché con atto notificato in data 27.02.2024, hanno proposto Persona_1 Parte_3
appello in un unico motivo avverso tale pronuncia, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce il risarcimento del danno in capo ai fratelli della nascitura, e Parte_3
In particolare, gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure di Persona_1 escludere il risarcimento in ragione della loro “tenera età” all'epoca dei fatti, sulla base di una giurisprudenza non applicabile al caso concreto e facente invece riferimento “ad un “infante” di otto mesi” (cfr. pag. 8 sentenza). Infatti, osservano di aver avuto, all'epoca dell'accaduto, rispettivamente sette e nove anni e di essere stati dunque “perfettamente in grado di percepire la gravissima perdita subita dal nucleo familiare”, nonché, di conseguenza, titolari di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana.
19. Si è costituita in data 08.05.2024 contestando nel merito il motivo di Controparte_2
gravame avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
20. Si è costituita in data 15.07.2024 l' eccependo in via preliminare l'improcedibilità CP_5 dell'appello per vizio nella vocatio in ius, relativamente alla mancata citazione della compagnia
(prima ), terza chiamata nel giudizio di Controparte_3 Controparte_9
primo grado, e chiedendo l'integrale conferma della sentenza.
pagina 8 di 12 21. Con provvedimento assunto all'esito della prima udienza del 10.9.2024, il Collegio rilevava la mancata notifica dell'appello ad e concedeva termine per Controparte_3 integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza del 21.01.2025.
22. In data 20.01.2024 si è costituita contestando anch'essa il motivo Controparte_3
d'appello avversario.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 21.01.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 8.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 8.4.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 8.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
23. Deve preliminarmente essere rilevata la mancata impugnazione avverso le statuizioni di cui ai capi
1, 2, 4, 5 e 7 , che sono conseguentemente passati in giudicato.
24. L'appello è fondato
Infatti, la motivazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere dal risarcimento del danno i fratelli della nascitura, e è quantomeno contraddittoria, per i Per_1 Parte_3
seguenti motivi:
- il giudice ha fondato la sua decisione sulla “natura pacifica dei fatti di causa”.
- Pertanto, ha correttamente valutato di riconoscere il danno subito da e Persona_3 [...]
per la morte della figlia nascitura, utilizzando come base di calcolo per la liquidazione i Pt_2
criteri presuntivi di cui alle Tabelle di Milano per il danno da perdita parentale, con il previsto criterio “a punti”.
- In tal senso, ha determinato l'importo considerando: (i) l'ipotesi di morte di un figlio di anni 0
(come sarebbe accaduto se la morte della figlia degli attori fosse accaduta dopo la nascita e non, come nel caso di specie, durante il parto); (ii) l'età dei genitori al momento dei fatti;
(iii) riducendo il tutto poiché “nel caso d'esame, si discorre della morte non già di un figlio, […], ma di un feto, sì che deve ritenersi non solo ridotta la misura della sofferenza interiore,
pagina 9 di 12 collegata alla mancata realizzazione di una gioiosa e legittima aspettativa di rapporto, e non alla straziante perdita della relazione esistente ed attuale con il figlio già nato, ma anche
l'assenza del danno sotto il profilo dinamico-relazionale”.
- Ebbene, non si comprende allora su quali basi il giudice abbia ritenuto di non prendere a riferimento i criteri contenuti nelle Tabelle milanesi anche per giungere alla liquidazione del danno in capo ai fratelli della nascitura.
- Infatti, le stesse Tabelle, alla voce “liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, nella distribuzione dei punti considerano, sia per la vittima primaria (la nascitura) che per la vittima secondaria (i fratelli), la fascia d'età compresa tra 0 e 20 anni.
- Il giudice ha quindi fatto riferimento a tale fascia nel calcolare il risarcimento dovuto ai genitori, per poi escluderla al momento di riconoscere il danno agli odierni appellanti in ragione esclusivamente della loro “tenera età”. In sostanza, il Tribunale ha arbitrariamente ritenuto che due bambini, non più infanti, rispettivamente di sette e nove anni all'epoca dei fatti, non fossero in grado di percepire il lutto subito dalla famiglia. Il che - se non bastasse il buon senso comune a contraddire tale conclusione - è in contrasto con le stesse Tabelle prima prese a riferimento, che, per la vittima secondaria, riconoscono il danno nella fascia d'età compresa tra 0 e 20 anni.
Il ragionamento del giudice di prime cure è evidentemente non condivisibile.
Pertanto, utilizzando gli stessi criteri fatti propri dal Tribunale, si deve riconoscere il danno non patrimoniale subito da e utilizzando come base di calcolo le Tabelle Per_1 Parte_3 milanesi e riducendo l'importo nei limiti del quantum richiesto in appello in virtù della mancata nascita della sorella.
25. In accoglimento dell'appello, condanna e in solido tra CP_5 Controparte_2 loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a e la somma di € Parte_3 Persona_1
5.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione secondo il corretto criterio indicato nella impugnata sentenza per gli altri danneggiati, non oggetto di impugnazione e precipuamente “su detta somma sono dovuti gli interessi legali compensativi che, previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente”. ( pag 24 sentenza)
26. L'esito della lite vede dunque la soccombenza degli appellati, che vengono quindi condannati ex art
91 c.p.c. alla refusione integrale, senza la compensazione del 30% operata dal Tribunale per il primo grado, delle spese processuali del giudizio in favore degli appellanti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
pagina 10 di 12 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
27. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147), per il primo grado tenendo conto del valore del decisum, come statuito dal primo giudice e non oggetto di impugnazione, che tuttavia per effetto della presente rientra nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 ( come del resto dichiarato ai fini del contributo unificato) e, per il secondo grado, tenendo conto del valore della somma che con questa sentenza viene riconosciuto in aggiunta a quella liquidata dal primo giudice (scaglione da 5.200,01 a
26.00,00). Per entrambi i gradi le spese sono liquidate in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi nel presente grado la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza e in accoglimento dell'appello, così dispone:
1. In riforma del capo 3 della impugnata sentenza, condanna e CP_5 Controparte_2
in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a e
[...] Parte_3
come qui rappresentati, la somma di € 5.000,00 ciascuno, oltre interessi e Persona_1
rivalutazione come indicato in motivazione;
2. Da atto del passaggio in giudicato dei capi 1, 2, 4, 5 e 7 della impugnata sentenza;
3. In riforma del capo 6 della impugnata sentenza, condanna e CP_5 Controparte_2
in solido fra loro, a rifondere integralmente a e le
[...] Persona_3 Parte_2
spese di lite di primo grado, esclusa ogni compensazione, liquidate in € 1214,00 per spese, €
3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria ed
€ 6.164,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. condanna e a rifondere agli appellanti le spese CP_5 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.4.2025
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12