Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 332/2023 promossa da:
a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Controparte_1
Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in RO Via Curtatone n. 3, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO , partita P.IVA_1
iva , e per essa quale procuratrice speciale (già P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, giusta variazione di denominazione sociale per atto del notaio Controparte_3 Per_1
del 29.9.2021, rep.n. 12210/6559), con sede legale in RO, in Via Curtatone n. 3, codice
[...]
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO Partita Iva P.IVA_3
, REA RM-1581658, giusta procura per atto a rogito Notaio di P.IVA_3 Persona_2
RO del 14/06/2019, Rep. 11702 – Racc. 5634, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di RO –
Ufficio RO IV in data 18/06/2019 al n. 19282 serie 1T (All. 1), in persona del Dott. CP_4
nato a [...] il [...], codice fiscale , domiciliato
[...] CodiceFiscale_1
per la carica presso la sede sociale, in forza di atto di conferimento di poteri a rogito in forza di procura autenticata dalla dott.ssa di RO in data 1.2.2022, rep. n. 17.539, racc. Persona_2
n. 8554, registrata a RO 4, il 2.2.2022 al numero 2705, serie 1 T, rappresentata e difesa dall'Avv.
Grazia Gugliotta, (Codice Fiscale - CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_1
Catania, alla Via Teramo n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTE
1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Belpasso, Via Vittorio
Emanuele III n. 402, presso lo studio dell'Avv. Domenico Laudani, (cod. fisc.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
e di nato a [...] il [...] cod. fisc. nella qualità di CP_6 CodiceFiscale_5 erede di , nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in data 5.1.2017, residente in Persona_3
Belpasso (CT) via Principe di Piemonte n.43;
nato a [...] il [...], cod. fisc. nella Persona_4 CodiceFiscale_6 qualità di erede di , nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in data 5.1.2017, Persona_3
residente in [...]; nata a [...] il [...], CP_7
cod. fisc. e residente in [...] nella CodiceFiscale_7
qualità di erede del de cuius nato a [...] il [...] ed ivi Persona_5 deceduto in data 2 marzo 2015, quest'ultimo erede della de cuius Persona_6 Parte_1
nato a [...] il [...] cod. fisc. nella qualità di erede
[...] CodiceFiscale_8
del de cuius nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 2 Persona_5 marzo 2015, quest'ultimo erede della de cuius residente in [...]
Principe di Piemonte n.49; nato a [...] il [...] cod. fisc. nella Parte_2 CodiceFiscale_9
qualità di erede del de cuius nato a [...] il [...] ed ivi Persona_5 deceduto in data 2 marzo 2015, quest'ultimo erede della de cuius residente Persona_6
in Belpasso, via G.& R. Kennedy n.7; nata a [...] il [...] Controparte_8
cod. fisc. in qualità di erede del de cuius nato a CodiceFiscale_10 Persona_7
Belpasso il 4 settembre 1935 e morto il 12.04.2018, residente in [...];
nato a [...] il [...], codice fiscale , in Controparte_9 CodiceFiscale_11
qualità di erede del de cuius nato a [...] il [...] e morto il Persona_7
12.04.2018, residente in [...];
nata in [...] il [...], codice fiscale Controparte_10 CodiceFiscale_12
in qualità di erede del de cuius nato a [...] il [...] e morto il Persona_7
12.04.2018, residente in [...]; nata a [...] Parte_3
2 Clarenza il 22.12.1960 cod. fisc. , in qualità di erede del de cuius C.F._13 Persona_7
nato a [...] il [...] e morto il 12.04.2018, residente Marcallo Con Casone
[...]
(MI) via Marconi n.125;
nata a [...] l'[...] cod. fisc. , Controparte_11 CodiceFiscale_14 nella qualità di erede di , nato a [...] l'[...] Persona_8 [...]
deceduto a Catania in data 12 marzo 2017, quest'ultimo erede della de cuius C.F._15 [...]
residente in [...]; Persona_6
nata a [...] l'[...], C.F. , nella qualità di Controparte_12 CodiceFiscale_16 erede di nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta il 2 aprile 1994, Persona_6
residente in [...]; nato a [...] – Germania il Parte_2
23.02.1976 cod. fisc. , in qualità di erede del de cuius CodiceFiscale_17 Persona_8 nato a [...] l'[...] e deceduto a Catania il 12.03.2017, residente in
7850 Loerrach – Germania;
CodiceFiscale_18
nato a [...] – Germania Pellegrino l'8.02.1971 cod. fisc. Parte_1 C.F._19
in qualità di erede del de cuius nato a [...] l'[...] e deceduto a
[...] Persona_8
Catania il 12.03.2017, residente in [...]23B-79539 Loerrach – Germania;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di rito (ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 e 23.10.2010, la società Gestione Crediti in CP_13
persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania
– Sez. Distaccata di Belpasso i coniugi e e i sig.ri Persona_3 Controparte_5 Persona_5
, , , questi ultimi quali eredi
[...] Persona_7 Persona_8 Controparte_12
di per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Persona_6
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande attrici, così statuire:
1. preliminarmente, ritenere e dichiarare il diritto della società Controparte_14
consortile per azioni, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni, di surrogarsi ex art. 2900 c.c. nei diritti e nelle azioni che spettano verso i terzi ai propri debitori signori e;
2. sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare che i Persona_3 Controparte_5 signori e hanno posseduto, da oltre vent'anni, in modo esclusivo, Persona_3 Controparte_5
pacifico, pubblico ed ininterrotto le porzioni del tratto di terreno censite nel complesso al C.F. del
3 comune di Belpasso, foglio 107, part.lla 2824 e 3697 come meglio indicato nella CTU del dottor
; Pt_1 Per_9
3. Ritenere e dichiarare che in favore di e è intervenuto l'acquisto Persona_3 Controparte_5
per usucapione degli immobili meglio descritti;
4. Per l'effetto, ordinare all'Ufficio Tecnico competente di effettuare, previo frazionamento, le variazioni catastali necessarie a descrivere lo stato dei luoghi come accertati ed al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed emettere ogni consequenziale statuizione di legge. Con condanna di spese e compensi”
Con il detto atto introduttivo parte attrice, premettendo di agire in qualità di mandataria della
[...]
sosteneva quanto segue: Controparte_15
- di essere creditrice dei coniugi e - fideiussori della parte mutuataria Persona_3 Controparte_5
nonché terzi datori di ipoteca - giusto contratto di mutuo fondiario in Notaio CP_6
del 02.02.1998 al n. di Rep. 42210/11741, registrato il 9.2.1998; Per_10
- di avere notificato, in uno all'atto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva, atto di precetto nei confronti dei suddetti , e intimandogli il Persona_3 Controparte_5 CP_6 pagamento della somma di € 51.790,56 oltre interessi convenzionali e moratori decorrenti dal
01.02.2007 e fino all'effettivo soddisfo, oltre spese successive ed occorrende;
- di aver intrapreso procedura esecutiva iscritta al n. 11/2007 R.G.E. in danno dei fideiussori _3
e a seguito di atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto
[...] Controparte_5
l'immobile sito in Belpasso, Via Principe di Piemonte nn. 43/45, notificato in data 22.03.2007 e trascritto il 18.04.2007 ai n.ri 28356/16226;
- di aver appreso, a seguito di CTU espletata nella sopraindicata procedura esecutiva, che il fabbricato – per una cospicua porzione – era stato realizzato su terreno di proprietà altrui e precisamente sulla particella 2824 intestata a e sulla particella n.3697 intestata a CP_16
Persona_6
Nell'ambito della suddetta consulenza il tecnico incaricato accertava altresì la sussistenza di un preliminare di permuta intercorso, in data 27.02.1969, tra i coniugi e la sig.ra CP_17 [...]
in ordine alla part.lla 2824. Persona_6
Parte attrice - in ordine alla detta particella e a quella contrassegnata dal n. 3697 - deduceva che entrambe erano state possedute ininterrottamente in modo manifesto, non violento e non clandestino da tempo immemore dai coniugi e comunque da oltre vent'anni con animus rem sibi Parte_4
habendi e animus usucapendi.
La società attrice - a ragione dell'azione intrapresa - sosteneva di avere interesse ad agire ex art. 4 2900 c.c. dal momento che i debitori, rimanendo inerti, erano causa di nocumento non consentendo tale situazione la vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
11/2007 R.G.E.
I convenuti, sebbene regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
La causa venne istruita mediante interrogatorio formale di audizione del teste Controparte_12
e CTU e rinviata per la precisazione delle conclusioni. CP_6
All'udienza del 12.7.2018 si costituiva in giudizio chiedendo l'interruzione del Controparte_5 processo per l'intervenuto decesso del marito . Persona_3
Il processo veniva riassunto regolarmente dal succeduto nei diritti della Controparte_18 [...]
e della Controparte_15 Controparte_14
In data 7.4.2020, si costituiva in giudizio la società cessionaria del credito Controparte_1
precedentemente vantato dal Controparte_18
All'udienza del 20.1.2022, le parti costituite precisavano le loro conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 3636/2022 pubblicata il 22.08.2022, resa nel procedimento iscritto al n.
90700488/2010 R.G., il Tribunale di Catania così statuiva:
“Dichiara inammissibile l'azione surrogatoria proposta da parte attrice e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite in relazione ai convenuti contumaci;
Compensa le spese di lite con riguardo alla convenuta;
Controparte_5
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica espletata”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel Controparte_1
prosieguo.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello di controparte. Controparte_5
Tutti gli altri appellati non si sono costituiti.
All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_6 Persona_4 [...]
(24.03.1957), (10.12.1961), CP_7 Parte_1 Parte_2 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Parte_3 Controparte_11
5 (23.02.1976) e (8.2.1971), non Controparte_12 Parte_2 Parte_1
costituitisi seppure regolarmente citati in giudizio.
Con il primo motivo di appello proposto, la società in qualità di cessionaria Controparte_1 dell'originario credito in virtù dei titoli sopra dettagliatamente elencati, deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure dei presupposti dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Il Tribunale, invero, dopo avere verificato e dato atto della sussistenza degli elementi e dei presupposti dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. ossia della qualità di creditore della società attrice (quale cessionaria), giusta atto di mutuo fondiario del 2.2.1998, della titolarità in capo ai due coniugi debitori-fideiussori di un diritto o azione di natura patrimoniale verso un terzo (usucapione immobiliare) e della loro inerzia, ha dichiarato inammissibile l'azione surrogatoria per non avere parte attrice dimostrato che il patrimonio del debitore non dava sufficienti garanzie per la soddisfazione del credito e che sussisteva, pertanto, il pericolo di uno stato di insolvenza dei due fideiussori e del debitore principale CP_6
La difesa di parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato sia nel ritenere che parte attrice doveva dare prova che il patrimonio del debitore non offriva sufficienti garanzie per la soddisfazione del credito e che, quindi, sussisteva un pericolo di insolvenza, che nel ritenere lo stato di insolvenza quale requisito essenziale per l'esperimento dell'azione surrogatoria.
Il motivo è fondato.
Nel caso in esame la società appellante, possedendo un valido titolo esecutivo ed una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di causa, ha interesse a esperire l'azione surrogatoria per il riconoscimento del diritto di usucapione in favore dei due debitori, al fine di coltivare la procedura esecutiva sull'immobile stesso senza la necessità di dimostrare l'esistenza di altri beni nel patrimonio dei due debitori esecutati.
A differenza di quanto sostiene il primo Giudice, il potere di agire in via surrogatoria è da configurarsi quale un potere generale di tutela della garanzia patrimoniale, affinché la stessa non subisca un depauperamento o una diminuzione, e non un potere specifico e determinato.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 28.11.2022 n. 34940; Cass.
Sez. VI, 26.03.2013 n. 7648; Cass. Sez. III, 5.12.2011 n. 26019), l'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui scopo è, appunto, l'acquisizione al patrimonio del debitore di un bene che questi omette di conseguire o nella conservazione nel patrimonio medesimo di un bene che potrebbe uscirne o subirne un pregiudizio per ciò che il debitore non fa valere verso i terzi.
L'azione surrogatoria costituisce, quindi, un rimedio avente finalità meramente conservativa, in
6 quanto tendente non già a realizzare direttamente il diritto di credito, bensì a conservare o ad acquisire nel patrimonio del debitore quei beni che potranno essere necessari per tale realizzazione.
La società creditrice, avendo iscritto ipoteca sull'immobile oggetto della domanda di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, aveva l'interesse di soddisfarsi sull'immobile stesso - già, peraltro, sottoposto ad azione esecutiva - e di salvaguardare la propria garanzia mediante l'esercizio delle azioni previste dalla legge.
Ritiene la Corte che non sussiste alcun obbligo di dimostrare che la capienza del patrimonio immobiliare dei due coniugi condebitori (o del debitore principale) non offrisse garanzie tali per la soddisfazione del credito e ciò anche in virtù dell'art. 2911 c.c. il quale prevede espressamente che il creditore ipotecario non può aggredire altri beni se non effettua l'esecuzione sul cespite concesso in ipoteca.
Tale disposizione ha rilevanza specifica nel caso in esame, in quanto l'odierna appellante, a prescindere dalla eventuale capienza del patrimonio dei debitori, aveva l'obbligo di effettuare l'azione per il recupero del credito sull'immobile sottoposto a garanzia.
Sussisteva, pertanto, un interesse specifico e ben determinato, a differenza di quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, che era quello di mantenere la garanzia ipotecaria sull'immobile pignorato.
Il pericolo d'insolvenza del debitore, di cui parla il Tribunale, è prodotto o aggravato proprio dall'inerzia del debitore stesso.
L'inerzia, infatti, incide negativamente sul patrimonio del debitore, sia perché ne impedisce un possibile incremento (es. mancata riscossione di un credito pecuniario e sua conseguente prescrizione), sia perché ne può causare un decremento (es. mancato esercizio di un'azione reale).
In questi casi, come sostenuto dalla difesa dell'appellante, l'inerzia pregiudica anche la garanzia patrimoniale del creditore.
Nel caso di specie, la prova dell'insolvenza è data dalla prolungata e dolosa inerzia dei due debitori che, privi di alcun interesse a promuovere detta azione di natura reale e inerente a beni immobili sottoposti a ipoteca e oggetto di pignoramento, hanno pregiudicato in tal modo le ragioni di credito della società attrice.
Con il secondo motivo di appello viene riproposta la domanda di usucapione che, in primo grado, non è stata esaminata poiché assorbita. Secondo la difesa della società attrice è stata raggiunta la prova dell'acquisto della proprietà in capo ai due debitori e (a Controparte_5 Persona_3 quest'ultimo, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, sono subentrati quali eredi, la moglie e i due figli e ) delle porzioni di terreno Controparte_5 CP_6 Persona_4
facenti parte delle due più ampie particelle censite al catasto fabbricati di Belpasso, al foglio 107, ai
7 nn. 2824 e 3697 sulle quali i predetti coniugi hanno realizzato parte di un edificio su due elevazioni meglio descritto dal CTU Dott. , nella relazione tecnica del 13.06.2008 Persona_11 redatta su incarico del G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 11/2007
R.G.E., che nella consulenza tecnica d'ufficio del 12.09.2017, redatta nel corso del giudizio di primo grado.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dalla società appellante è emerso che l'immobile gravato da ipoteca in favore dell'istituto bancario mutuante (originario creditore) e sottoposto a pignoramento nella già richiamata procedura esecutiva immobiliare, è stato edificato dai coniugi - tra il 1967 e il 1969, in parte su porzioni di terreno di proprietà di _3 P_ [...]
(dante causa degli odierni appellati), e che da allora, come provato attraverso Persona_6
l'attività istruttoria espletata in primo grado, i due coniugi vi hanno sempre abitato indisturbatamente e hanno esercitano in modo manifesto, non violento e non clandestino, un comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà sui tratti di terreno ricadenti all'interno delle particelle nn. 2824 e 3697.
L'immobile oggetto di ipoteca convenzionale (v. contratto di mutuo ipotecario in atti) e del successivo pignoramento (notificato il 22.3.2007 e trascritto il 18.4.2007 ai nn 28356/16226) è sito in Belpasso, via Principe di Piemonte n. 43/45; il piano terra è composto da un locale garage ed un vano cantina, mentre il primo piano è composto da un locale salone, due vani letto, cucina, tinello, ripostiglio, accessori e veranda coperta.
Detta unità immobiliare è stata costruita su quanto appresso detto e riportato nel N.C.E.U. del
Comune di Belpasso (CT) alla partita 1404, foglio 107/b, mappale 2826 ed alla partita 2443, foglio
107/b, mappale 2827-3187. Precisamente, la particella n. 2826 era pervenuta ai coniugi _4
, giusta atto di vendita ai rogiti del notaio di Belpasso del 2.05.1965,
[...] Persona_12
repertorio n. 92158, registrato a Belpasso il 18 maggio 1965 al n. 390, trascritto a Catania il
11.06.1965 ai nn. 20252/17006; le particelle iscritte ai nn. 2827 e 3187 erano pervenute alla signora giusta atto di vendita e divisione ai rogiti del notaio di Controparte_5 Persona_13
Belpasso del 21.01.1976, repertorio n. 44205/8265, registrato a Catania il 9.02.1976 al n. 002295 ed ivi trascritta il 20.02.1976 ai nn. 6248/5059 (la vendita) ed ai nn. 6250/5061 (la divisione).
Il C.T.U., Dott. , già nominato nella procedura esecutiva ed incaricato di stimare gli Per_9
immobili oggetto del pignoramento, ha depositato una ampia relazione datata 13.06.2008 (in larga parte richiamata nella sua più recente relazione tecnica del 12.09.2017), dalla quale è emerso che:
“il bene oggetto di stima non risultava in realtà essere rispondente a quanto evidenziabile dai documenti, sia per la entità dell'immobile che per la rispondenza catastale” (cfr. pag. 4 della CTU).
8 “La sopradetta consistenza immobiliare è stata costruita sulla base del progetto approvato dalla commissione edilizia comunale nella seduta n. 1263 dell'11.10.1967” - nulla osta n. 1348 del
21.11.1967”.
Il fabbricato risulta edificato sul sedime derivante dalla demolizione di una vecchia consistenza immobiliare che i coniugi debitori esecutati hanno acquistato con l'atto, sopra indicato, ai rogiti del notaio del 2.05.1965 e, inoltre, su una vecchia costruzione costituita da due locali Persona_12
adibiti a deposito, con annessa area, individuati al N.C.E.U. del comune di Belpasso, foglio 107, partt. 2827-3187.
Il CTU, a pag. 7, ha altresì accertato che il fabbricato, per una cospicua porzione, ricade su terreno di proprietà altrui;
più precisamente risultano occupate dalla costruzione, oggetto del pignoramento, la particella 2824 in ditta catastale e la part. 3697 in ditta a Il tutto CP_16 Persona_6
meglio specificato come da planimetria allegata in atti.
Il consulente tecnico incaricato ha altresì accertato che i coniugi , proprietari della CP_17
particella n. 2826, avevano pattuito (come da preliminare di permuta del 25.02.1969 esibito nel corso delle operazioni peritali da parte convenuta al quale non è mai seguito l'atto pubblico definitivo) con la signora nata a [...] l'[...], proprietaria della Per_6 Persona_6
particella 2824 (e non di ), un accordo di permuta di porzioni di dette particelle, in CP_16
modo da potere avere ognuna propri benefici.
Con tale dettagliato accordo, meglio descritto nell'ambito della relazione tecnica, le parti si scambiavano reciprocamente il possesso dei sopra citati spezzoni di terreno.
Le parti, con tale accordo, evidentemente al fine di avere ognuno propri benefici, attestavano e davano atto di quello che era il reale stato dei luoghi, ricavabile anche dal progetto edilizio approvato dal comune di Belpasso in data 11.10.1967.
Tale circostanza ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese da (sentito CP_6 all'udienza del 17.10.2012 quando ancora non era parte in causa quale erede del genitore _3
), il quale ha riferito che i genitori acquisirono il possesso negli anni '60, sulla base di un
[...] accordo con i vicini finalizzato ad allineare i confini all'epoca irregolari.
Il CTU ha accertato anche lo sconfinamento che ha interessato la piccola porzione del tratto di terreno censito alla particella 3697 (v. planimetria allegata alla CTU del 12.09.2017), anch'essa di proprietà di (come dettagliatamente indicato nella relazione notarile Persona_6
ipocatastale del 15.07.2010 redatta dal Notaio Dott. ), senza che lo stato dei luoghi Persona_14 sia mai mutato dall'epoca della costruzione del fabbricato.
Dalle articolate indagini espletate dal CTU in primo grado, risulta che l'immobile è stato edificato
9 nell'anno 1969 e che a prescindere dagli sconfinamenti e dalla difformità rilevate è emersa la conformità dell'immobile alle vigenti norme di attuazione del PRG comunale e che in tale situazione risulterebbe possibile regolarizzare l'immobile da un punto di vista urbanistico mediante ricorso all'art. 36 del D.P.R. 380/2001 ex art. 13 l. 47/85.
Tuttavia, il tecnico ha precisato che, al fine di procedere alla regolarizzazione ed al frazionamento delle porzioni di particelle occupate dal fabbricato è necessario definire la titolarità delle stesse particelle 2824 e 3697, salvo poi procedere al frazionamento secondo il progetto dallo stesso predisposto.
Da ciò consegue che l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dei sig.ri (e per esso degli eredi) e , costituisce presupposto Persona_3 Parte_5
indispensabile per la futura regolarizzazione urbanistica dell'immobile e per la conseguente vendita dello stesso in sede esecutiva.
Come sostenuto dalla parte appellante, dall'attività istruttoria è emerso che i coniugi Parte_4
hanno indisturbatamente, pubblicamente e ininterrottamente esercitato il possesso ultraventennale sui tratti di terreno intestati a meglio indicati dal CTU e oggetto di recente Persona_6
specifico frazionamento effettuato a cura del Dott. (N.C.E.U. di Belpasso, foglio 107, part. Per_9
7939 derivante dalla part. 2824 e part. 7941 sub. 1 piano T e sub. 2 piani 1 e 2, derivante dalla part. 3697), a partire dall'epoca in cui vi hanno costruito il fabbricato di loro proprietà, svolgendo su tali porzioni di terreno attività edificatoria corrispondente al pieno diritto di proprietà.
La convenuta (figlia ed erede di , in sede di Controparte_12 Persona_6 interrogatorio formale, ha ammesso tutte le circostanze articolate nell'atto di citazione introduttiva del giudizio e in particolare ha confermato che i due coniugi e , sin dagli anni _3 P_
1967/1969 hanno manifestato in modo non violento né clandestino, un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà sulle porzioni di terreno di cui si è detto, attraverso la costruzione dell'edificio sito in Belpasso, via Principe di Piemonte nn. 43-45, rimasto immutato nelle dimensioni e nei confini dal 1969 ad oggi.
Sugli stessi articolati sono stati chiamati a deporre tutti gli altri convenuti (debitori esecutati ed eredi di i quali, seppure regolarmente citati per l'udienza del 21.09.2011, non Persona_6
sono comparsi senza addurre alcun valido motivo.
Come richiesto dalla difesa della società attrice e ribadito in appello, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le circostanze oggetto di interpello come ammesse (ex art. 232 comma 1 c.p.c.), valutando gli ulteriori concordi elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (inter. formale CP_12
prova testimoniale e CTU).
[...] CP_6
10 Dalla complessiva attività istruttoria è, pertanto, possibile desumere sia l'effettività del potere di fatto - almeno a partire dalla costruzione dell'immobile - in termini corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sia la continuatività di tale possesso per oltre un ventennio.
In merito alle difformità edilizie e urbanistiche dell'immobile oggetto di causa, condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia di usucapibilità della servitù avente ad oggetto il diritto a mantenere una costruzione ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella legale (Cass.
22.2.2010, n. 4240; Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n. 3979; Cass. 19.1.2017, n. 1395), in seguito ad una lunga evoluzione interpretativa, tende a riconoscere l'acquisto per usucapione anche con riguardo agli immobili privi di titoli edilizi o in difformità agli stessi, ribadendo il principio dell'autonomia tra le norme di natura pubblicistica e quelle afferenti ai rapporti tra privati e sostenendo la tesi secondo cui l'articolo 1145 c.c. (possesso di cose fuori commercio) troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti dei beni demaniali o equivalenti e non (anche) nell'ipotesi di manufatti abusivi.
La mancanza di concessione edilizia - secondo la già richiamata giurisprudenza - non può costituire, infatti, impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e,
d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione.
In conclusione, ritenendo integrati i requisiti di cui all'art. 1158 c.c., in accoglimento del proposto appello, va quindi dichiarato che (e per esso gli eredi Persona_3 Controparte_5 CP_6
e e sono proprietari, per effetto dell'intervenuta Persona_4 Controparte_5
usucapione, dei tratti di terreno in questione e, per accessione, di ogni costruzione ivi esistente
(censiti al N.C.E.U. di Belpasso, al foglio 107, particelle 7939 e 7941 sub. 1 e sub. 2, come da visure catastali aggiornate in atti).
In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 3007.2021 n. 21933) secondo la quale: "nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta uti dominus per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a
11 favore del costruttore" (Sez. 2, Sent. n. 5739 del 2011, Sez. 2, sent. n. 3191 del 1980)”.
Ai sensi dell'art. 2651 cod. civ., la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente, senza che sia necessario, diversamente da quanto richiesto in appello, emettere alcun ordine in tal senso (v. Cass. Sez. II, 11.08.2005 n. 16853).
Analoghe considerazioni valgono per ogni ulteriore conseguenziale variazione catastale in favore dei beneficiari dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Considerata la totale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo e di secondo grado, il cui pagamento va interamente attribuito a originaria condebitrice e parte esecutata, unica, tra gli appellati, Controparte_5
costituitasi nei due gradi di giudizio per opporsi alle ragioni della società attrice e per chiedere il rigetto dell'impugnazione, in ragione della sua totale soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del modesto valore della controversia come dichiarato in entrambi i gradi del giudizio (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00) e dell'effettiva attività difensiva delle parti, applicando i valori medi - ad eccezione della fase di trattazione del presente di giudizio di appello per la quale viene applicato il valore minimo stante l'assenza di attività a contenuto istruttorio - previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato da D.M.
147/2022).
Anche le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale, vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_5
Le spese inerenti a tutti gli appellati contumaci vanno, invece, dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da CP_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_5 CP_6 Persona_4 CP_7
(24.03.1957), (10.12.1961), , Parte_1 Parte_2 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10 Parte_3 Controparte_11 CP_12
(23.02.1976) e (8.2.1971), avverso la sentenza
[...] Parte_2 Parte_1
della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 3636/2022 pubblicata il 22.08.2022, resa nel procedimento iscritto al n. 90700488/2010 R.G., dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale da parte di e (e per esso degli eredi Controparte_5 Persona_3 Controparte_5
e delle porzioni di terreno e del fabbricato ivi costruito CP_6 Persona_4
site in Belpasso, via Principe di Piemonte nn. 43-45, censite al N.C.E.U. del medesimo comune al foglio n. 107, particella 7939 (cat. A/3, classe 7, consistenza vani 1,5 - mq. 30) e particelle 7941 sub.
12 1 (piano T, cat. C/6, classe 5, mq. 13) e sub. 2 (piani 1 e 2, cat. A/4, classe 4, consistenza vani 1,5).
Condanna alla rifusione delle spese processuali di primo grado in favore di Controparte_5
che si liquidano in complessivi euro 2.637,00, di cui euro 85,00 per spese vive, Controparte_1
euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Condanna alla rifusione delle spese processuali di secondo grado in favore di Controparte_5
che si liquidano in complessivi euro 2.593,00 di cui euro 174,00 per spese vive, Controparte_1
euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate in primo grado. Controparte_5
Dichiara non ripetibili le spese di lite inerenti agli altri appellati contumaci.
Così deciso in Catania il 20.02.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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