CASS
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Massime • 1
La contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 l. n. 96 del 1955 per i perseguitati per motivi razziali non copre l'intero periodo assicurativo del lavoratore, ma i soli rapporti contributivi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti di contribuzione in ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 15235/2019
Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025
AULA 'B'
Data pubblicazione 19/02/2025
Oggetto
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 15235/2019
Cron.
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Rep.
SEZIONE LAVORO Ud. 15/10/2024
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
Dott. ROSSANA MANCINO -Rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 15235-2019 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2024 avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI 3993
CALIULO, ID CA;
- ricorrente -
contro
RE AN in qualità di erede di BR ERMINIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PECONI, che la rappresenta e difende;
1
- controricorrente -
Numero registro generale 15235/2019
Numero sezionale 3993/2024 avverso la sentenza n. 3285/2018 della CORTE D'APPELLO di Numero di raccolta generale 4288/2025
ROMA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 1844/2013; Data pubblicazione 19/02/2025
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TA NL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SERGIO PREDEN;
udito l'avvocato STEFANO PECONI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure e in accoglimento della domanda svolta da
FI ST, quale erede di MI ND, ha riconosciuto che la contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 legge n.96 del 1955, per i perseguitati razziali, venisse accreditata su entrambe le posizioni assicurative, susseguitesi nel tempo, intestate al defunto RU
FI: in particolare, in riferimento al rapporto assicurativo presso l'AGO, quale impiegato per il periodo dal
1938 al 1945, e alla posizione assicurativa accesa presso l'INDPAI, quale dirigente, da gennaio 1954.
2. Per la Corte di merito siffatta duplicazione trovava giustificazione nell'esigenza «di coprire l'intero periodo assicurativo del pensionato»; inoltre, la Corte di merito ha accolto la domanda volta alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici sulla base della speciale retribuzione pensionabile costituita dalla retribuzione attuale all'epoca del pensionamento.
3. Averso tale sentenza l'INPS propone ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, avverso il quale
2 Numero registro generale 15235/2019
resiste, con controricorso, FI ST, ulteriormente Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 illustrato con memoria, con il quale si eccepisce il passaggio Data pubblicazione 19/02/2025 in giudicato della sentenza impugnata per effetto della notificazione del ricorso per cassazione, affidato dall'INPS al servizio postale l'ultimo giorno disponibile per l'impugnazione, in un domicilio diverso da quello eletto dalla controricorrente e presso un difensore privo di rappresentanza, per essere stata revocata, nel corso del gravame, la nomina del precedente difensore (avv.
Pendibene) e nominato nuovo procuratore, nella persona dell'avv. Peconi, con conseguente modifica del domicilio eletto e conoscenza legale dell'INPS, in quanto risultante dal fascicolo telematico. La controricorrente eccepisce, dunque,
l'inesistenza della notificazione in quanto carente degli elementi identificativi previsti dall'ordinamento.
4. All'esito infruttuoso dell'adunanza camerale la causa è stata rimessa per la trattazione all'odierna pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione al precedente difensore revocato, anziché all'attuale difensore: il procuratore revocato ha materialmente ricevuto l'atto sicchè la notificazione è affetta da mera nullità ormai sanata dalla costituzione in giudizio della controricorrente, in applicazione dei principi già affermati da Cass. n. 17161/2024, la cui articolata motivazione si ha qui per integralmente richiamata.
6. Tanto premesso, i motivi di ricorso, con i quali l'INPS si duole di violazione dell'art. 5 legge n.96/1955 (il primo mezzo) e degli artt. 14 legge n.153/1969, 5 legge n.95/1955, 1 legge n.36/1974 (secondo mezzo) sono entrambi fondati
3 Numero registro generale 15235/2019
sull'esegesi delle norme, fondanti la controversia all'esame, Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 condivisa da questa Corte. Data pubblicazione 19/02/2025
7. La Corte di appello ha consentito che la contribuzione figurativa venisse accreditata su entrambe le posizioni assicurative, susseguitesi nel tempo, intestate al defunto
RU FI, ritenendo che siffatta duplicazione trovasse giustificazione nell'esigenza «di coprire l'intero periodo assicurativo del pensionato».
8. Come di seguito dimostrato, trattasi di assunto privo di fondamento normativo.
9. Invero, a mente dell'art. 5 della legge n. 96/1955, la contribuzione figurativa della quale si controverte non deve affatto coprire «l'intero periodo assicurativo», bensì i soli
«periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945» (così, testualmente,
l'art. 5 della l. n. 96/1955).
10. La ricostituzione della posizione contributiva non può riguardare tutti i rapporti assicurativi nella titolarità del lavoratore, bensì i soli rapporti assicurativi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti contributivi - che gli accrediti figurativi tipizzati dalla legge n. 96/1955 mirano appunto a colmare - dovuti all'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni.
11. Appare pertanto palese la differenza con la disciplina vigente in tema di benefici per le vittime del terrorismo.
12. L'accredito figurativo di 10 anni previsto dall'art. 3, comma
1, della legge n. 206/2004 (recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice») non ha la funzione, propria del beneficio previsto dalla legge
4 Numero registro generale 15235/2019
n. 96/1955, di eliminare il pregiudizio causato dalle Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 interruzioni dell'attività lavorativa dovute alle persecuzioni Data pubblicazione 19/02/2025 subite in un determinato periodo storico, bensì assolve alla differente funzione di arricchire ed incrementare la posizione contributiva, comunque già di per sé integra, della vittima del terrorismo.
13. E' la necessaria collocazione entro uno specifico arco temporale (1938 - 1945) ad impedire che la contribuzione figurativa di cui alla legge n. 96/1955 possa essere applicata a tutti i rapporti assicurativi intestati al perseguitato.
14. Il descritto rimedio, piuttosto, riguarderà i soli rapporti di lavoro, ed i sottostanti rapporti assicurativi, nei quali si sia registrata la particolare soluzione di continuità che la contribuzione figurativa in argomento è destinata a riparare.
15. Nel caso di specie, pertanto, l'accredito spetterà sul solo rapporto assicurativo aperto presso l'AGO INPS nel corso del periodo 1938-1945 e non anche sulla successiva posizione accesa, da gennaio 1954, presso l'INPDAI.
16. Da accogliere è anche il secondo mezzo svolto dall'INPS.
17. L'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di merito, nel senso che la pensione da liquidarsi alle vittime delle persecuzioni dovrebbe essere calcolata sulla base della retribuzione prevista, per la qualifica professionale posseduta «al momento della presentazione della domanda di pensione», non ha fondamento normativo.
18. Per indirizzo ormai consolidato di questa Corte (cfr., fra tantissime, le sentenze o ordinanze nn. 30808/20224;
30795/2024; 6164/2024; 23611/2020; 6096/2020;
11708/2019), la speciale normativa in tema di calcolo delle pensioni in favore dei perseguitati politici antifascisti o
5 Numero registro generale 15235/2019
razziali non contempla alcuna deroga agli ordinari criteri di Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 individuazione della retribuzione pensionabile. Data pubblicazione 19/02/2025
19. Priva di fondamento è, pertanto, la pretesa azionata con la quale si assume che la sua pensione sia parametrata «alla retribuzione percepita all'epoca del pensionamento» anziché alla media delle retribuzioni imponibili percepite nel periodo di riferimento (260/520 settimane anteriori alla decorrenza del trattamento) previsto dalla normativa ratione temporis applicabile (v., fra le più recenti, Cass. n. 30808/2024 cit.).
20. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è conformata ai principi illustrati, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell'originaria domanda.
21. Le spese dell'intero processo si compensano in considerazione del riassetto sistematico delle questioni trattate in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda;
spese compensate dell'intero processo. Ai sensi dell'art.13,co.
1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre
2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
SA MA ER BE
6
Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025
AULA 'B'
Data pubblicazione 19/02/2025
Oggetto
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 15235/2019
Cron.
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Rep.
SEZIONE LAVORO Ud. 15/10/2024
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
Dott. ROSSANA MANCINO -Rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 15235-2019 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2024 avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI 3993
CALIULO, ID CA;
- ricorrente -
contro
RE AN in qualità di erede di BR ERMINIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PECONI, che la rappresenta e difende;
1
- controricorrente -
Numero registro generale 15235/2019
Numero sezionale 3993/2024 avverso la sentenza n. 3285/2018 della CORTE D'APPELLO di Numero di raccolta generale 4288/2025
ROMA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 1844/2013; Data pubblicazione 19/02/2025
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TA NL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SERGIO PREDEN;
udito l'avvocato STEFANO PECONI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure e in accoglimento della domanda svolta da
FI ST, quale erede di MI ND, ha riconosciuto che la contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 legge n.96 del 1955, per i perseguitati razziali, venisse accreditata su entrambe le posizioni assicurative, susseguitesi nel tempo, intestate al defunto RU
FI: in particolare, in riferimento al rapporto assicurativo presso l'AGO, quale impiegato per il periodo dal
1938 al 1945, e alla posizione assicurativa accesa presso l'INDPAI, quale dirigente, da gennaio 1954.
2. Per la Corte di merito siffatta duplicazione trovava giustificazione nell'esigenza «di coprire l'intero periodo assicurativo del pensionato»; inoltre, la Corte di merito ha accolto la domanda volta alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici sulla base della speciale retribuzione pensionabile costituita dalla retribuzione attuale all'epoca del pensionamento.
3. Averso tale sentenza l'INPS propone ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, avverso il quale
2 Numero registro generale 15235/2019
resiste, con controricorso, FI ST, ulteriormente Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 illustrato con memoria, con il quale si eccepisce il passaggio Data pubblicazione 19/02/2025 in giudicato della sentenza impugnata per effetto della notificazione del ricorso per cassazione, affidato dall'INPS al servizio postale l'ultimo giorno disponibile per l'impugnazione, in un domicilio diverso da quello eletto dalla controricorrente e presso un difensore privo di rappresentanza, per essere stata revocata, nel corso del gravame, la nomina del precedente difensore (avv.
Pendibene) e nominato nuovo procuratore, nella persona dell'avv. Peconi, con conseguente modifica del domicilio eletto e conoscenza legale dell'INPS, in quanto risultante dal fascicolo telematico. La controricorrente eccepisce, dunque,
l'inesistenza della notificazione in quanto carente degli elementi identificativi previsti dall'ordinamento.
4. All'esito infruttuoso dell'adunanza camerale la causa è stata rimessa per la trattazione all'odierna pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione al precedente difensore revocato, anziché all'attuale difensore: il procuratore revocato ha materialmente ricevuto l'atto sicchè la notificazione è affetta da mera nullità ormai sanata dalla costituzione in giudizio della controricorrente, in applicazione dei principi già affermati da Cass. n. 17161/2024, la cui articolata motivazione si ha qui per integralmente richiamata.
6. Tanto premesso, i motivi di ricorso, con i quali l'INPS si duole di violazione dell'art. 5 legge n.96/1955 (il primo mezzo) e degli artt. 14 legge n.153/1969, 5 legge n.95/1955, 1 legge n.36/1974 (secondo mezzo) sono entrambi fondati
3 Numero registro generale 15235/2019
sull'esegesi delle norme, fondanti la controversia all'esame, Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 condivisa da questa Corte. Data pubblicazione 19/02/2025
7. La Corte di appello ha consentito che la contribuzione figurativa venisse accreditata su entrambe le posizioni assicurative, susseguitesi nel tempo, intestate al defunto
RU FI, ritenendo che siffatta duplicazione trovasse giustificazione nell'esigenza «di coprire l'intero periodo assicurativo del pensionato».
8. Come di seguito dimostrato, trattasi di assunto privo di fondamento normativo.
9. Invero, a mente dell'art. 5 della legge n. 96/1955, la contribuzione figurativa della quale si controverte non deve affatto coprire «l'intero periodo assicurativo», bensì i soli
«periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945» (così, testualmente,
l'art. 5 della l. n. 96/1955).
10. La ricostituzione della posizione contributiva non può riguardare tutti i rapporti assicurativi nella titolarità del lavoratore, bensì i soli rapporti assicurativi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti contributivi - che gli accrediti figurativi tipizzati dalla legge n. 96/1955 mirano appunto a colmare - dovuti all'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni.
11. Appare pertanto palese la differenza con la disciplina vigente in tema di benefici per le vittime del terrorismo.
12. L'accredito figurativo di 10 anni previsto dall'art. 3, comma
1, della legge n. 206/2004 (recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice») non ha la funzione, propria del beneficio previsto dalla legge
4 Numero registro generale 15235/2019
n. 96/1955, di eliminare il pregiudizio causato dalle Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 interruzioni dell'attività lavorativa dovute alle persecuzioni Data pubblicazione 19/02/2025 subite in un determinato periodo storico, bensì assolve alla differente funzione di arricchire ed incrementare la posizione contributiva, comunque già di per sé integra, della vittima del terrorismo.
13. E' la necessaria collocazione entro uno specifico arco temporale (1938 - 1945) ad impedire che la contribuzione figurativa di cui alla legge n. 96/1955 possa essere applicata a tutti i rapporti assicurativi intestati al perseguitato.
14. Il descritto rimedio, piuttosto, riguarderà i soli rapporti di lavoro, ed i sottostanti rapporti assicurativi, nei quali si sia registrata la particolare soluzione di continuità che la contribuzione figurativa in argomento è destinata a riparare.
15. Nel caso di specie, pertanto, l'accredito spetterà sul solo rapporto assicurativo aperto presso l'AGO INPS nel corso del periodo 1938-1945 e non anche sulla successiva posizione accesa, da gennaio 1954, presso l'INPDAI.
16. Da accogliere è anche il secondo mezzo svolto dall'INPS.
17. L'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di merito, nel senso che la pensione da liquidarsi alle vittime delle persecuzioni dovrebbe essere calcolata sulla base della retribuzione prevista, per la qualifica professionale posseduta «al momento della presentazione della domanda di pensione», non ha fondamento normativo.
18. Per indirizzo ormai consolidato di questa Corte (cfr., fra tantissime, le sentenze o ordinanze nn. 30808/20224;
30795/2024; 6164/2024; 23611/2020; 6096/2020;
11708/2019), la speciale normativa in tema di calcolo delle pensioni in favore dei perseguitati politici antifascisti o
5 Numero registro generale 15235/2019
razziali non contempla alcuna deroga agli ordinari criteri di Numero sezionale 3993/2024
Numero di raccolta generale 4288/2025 individuazione della retribuzione pensionabile. Data pubblicazione 19/02/2025
19. Priva di fondamento è, pertanto, la pretesa azionata con la quale si assume che la sua pensione sia parametrata «alla retribuzione percepita all'epoca del pensionamento» anziché alla media delle retribuzioni imponibili percepite nel periodo di riferimento (260/520 settimane anteriori alla decorrenza del trattamento) previsto dalla normativa ratione temporis applicabile (v., fra le più recenti, Cass. n. 30808/2024 cit.).
20. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è conformata ai principi illustrati, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell'originaria domanda.
21. Le spese dell'intero processo si compensano in considerazione del riassetto sistematico delle questioni trattate in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda;
spese compensate dell'intero processo. Ai sensi dell'art.13,co.
1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre
2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
SA MA ER BE
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