Art. 10.
I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale, omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, elevati a detto importo.
I minimi di pensione indiretta e di riversibilita', nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000.
Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell' articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 8) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta".
I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale, omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, elevati a detto importo.
I minimi di pensione indiretta e di riversibilita', nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000.
Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell' articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 8) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta".