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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in persona dei magistrati composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1984/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso dai
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ida Piccolo
e da nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Pietro Auriemma
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
in data 27/08/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 5/4/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (al N. 14 , Parte II , serie A , anno 1997).
Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie: n. Pollena Trocchia il Persona_1
16.4.1992, n. Pollena Trocchia il 11.7.1997 e n. Massa di Persona_2 Persona_3
Somma il 24.10.2005, le parti assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi è cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori il Tribunale dà atto che le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato. Il tribunale prende atto che nulla è stato stabilito per le tre figlie maggiorenni da reputarsi quindi autonome economicamente
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
2 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 05/06/1976, e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio a Somma Vesuviana il 5.4.1997 (atto n. 14, Parte II, Serie A, anno 1997 );
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 20/11/2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in persona dei magistrati composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1984/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso dai
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ida Piccolo
e da nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Pietro Auriemma
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
in data 27/08/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 5/4/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (al N. 14 , Parte II , serie A , anno 1997).
Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie: n. Pollena Trocchia il Persona_1
16.4.1992, n. Pollena Trocchia il 11.7.1997 e n. Massa di Persona_2 Persona_3
Somma il 24.10.2005, le parti assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi è cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori il Tribunale dà atto che le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato. Il tribunale prende atto che nulla è stato stabilito per le tre figlie maggiorenni da reputarsi quindi autonome economicamente
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
2 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 05/06/1976, e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio a Somma Vesuviana il 5.4.1997 (atto n. 14, Parte II, Serie A, anno 1997 );
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 20/11/2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3