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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 2537/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 2537/2018, vertente
Tra
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sandra Cassoni e Gianmichele Niglio
- Appellanti – E
in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Modestino D'Aquino
-Appellata –
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione in data 20.04.2012, gli attori e Parte_1 Pt_2 convenivano, innanzi al Tribunale di Latina, la per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni
“Voglia il Giudice Adito accertare che gli ingegneri hanno eseguito la Parte_1 progettazione dell'impianto fotovoltaico presso il Comune di Pontinia (LT), via Migliara 50 destra, progetto denominato “Campacci” per conto e nell'interesse della convenuta e pertanto dichiarare il compenso maturato dagli attori nonché condannare la al pagamento delle somme richieste a titolo di Controparte_1 compenso, come meglio specificato, che ammontano ad € 96.347,15, oltre interessi al tasso legale dall'01.09.2011, al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. L'odierna appellata si costituiva in giudizio contestando le avverse domande ed in particolare deducendo l'estraneità dal rapporto professionale con gli attori. A sostegno di tale tesi, la rappresentava di non aver mai conferito alcun CP_1 incarico agli ingegneri in relazione al progetto “Campacci”, né di aver Parte_1 mai intrattenuto con gli stessi alcun tipo di rapporto professionale basato su qualsivoglia mandato o contratto di altro genere. Deduceva inoltre che gli Ingegneri avevano stipulato il “contratto Parte_1 relativo allo sviluppo dei progetti” (nella specie il progetto “Campacci”) con altro soggetto, la “RealSolar Italia” dell'Ing. ingegnere che Persona_1 risultava essere un professionista del campo e non anche un dipendente e/o dirigente della . CP_1
A riprova di quanto sopra, veniva depositato il contratto sottoscritto in data 04.05.2010, tra lo “ Parte_3
e la società “RealSolar Italia” dell'Ing. con sede legale in Via del Persona_1
Conciapelli, 69 – Bolzano, rappresentando come fosse stato lo stesso ing. a Per_1 consegnare il contratto di cui sopra alla , proprio per evidenziare e chiarire CP_1 quali fossero i propri collaboratori ed il proprio rapporto con i predetti. La risulterebbe quindi del tutto estranea al rapporto dedotto. CP_1
Premesso quanto sopra, la così concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 disattesa ogni contraria istanza: In via preliminare, dichiarare la Controparte_1 carente di legittimazione passiva nel presente giudizio, e per l'effetto disporne
[...]
l'estromissione; -In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la obbligata al pagamento in favore degli attori Controparte_1 delle somme spettanti a titolo di compenso, dichiarare che alcuna somma è dovuta per la legittimazione definitiva, ridurre la somma dovuta per la progettazione preliminare a quella ritenuta di giustizia, anche ad esito di eventuale C.T.U. volta a determinare l'equo onorario. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”. Espletata la fase di trattazione e la successiva fase istruttoria con l''interrogatorio del legale rappresentante della Controparte_2 il giudizio veniva definito con la sentenza n. 2840/2017, pubblicata il 21.12.2017, con la quale il tribunale di Latina così statuiva:
Pagina 2 “rigetta la domanda di parte attrice, - condanna e Pt_1 Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del
[...] presente giudizio che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre Iva, spese generali e C.P.A.”
A fondamento della decisione il Tribunale poneva le seguenti circostanze:
“ Nel caso di specie, gli attori non hanno adempiuto all'onus probandi sugli stessi incombenti. Parte convenuta ha, infatti, contestato il rapporto negoziale degli stessi dedotto. La stessa, in particolare, ha rilevato che il rapporto contrattuale con gli attori sarebbe intervenuto con la Società Real Solar Italia Srl di Petrus Weiss, con la quale gli stessi avevano anche stipulato un rapporto contrattuale e firmato un patto di riservatezza. Evidenzia, poi, di non aver mai firmato alcun conferimento di incarico degli ingegneri attori in relazione in relazione al progetto “Campacci”, nonché di non aver mai intrattenuto con essi alcun tipo di relazione professionalizzante basata su qualsivoglia mandato o contratto di altro genere. Ha poi aggiunto che l'Ing. era un professionista e non un dipendente Persona_1
e/o un dirigente della stessa. Ebbene sul punto va, infatti, evidenziato che non esiste agli atti di causa alcun contratto stipulato tra gli attori e parte convenuta nel presente giudizio. A fondamento della propria domanda, infatti, gli stessi hanno depositato contratto preliminare relativo al “progetto” Campacci tra ST RG e e Parte_4 una serie di email relative a comunicazioni intercorse tra l'Arch. e lo studio Per_2 tecnico Nel primo contratto alcun cenno all'attività dei professionisti Parte_1 viene fatto. Quanto alle mail, invece, esse non forniscono alcuna prova del fatto che il progetto svolto dallo Studio Tecnico fosse stato commissionato dalla Parte_1 CP_1
[...]
Quest'ultima, infatti, ha dedotto che tra la CK RG GM (società del gruppo
) e l'ing. sono intercorsi rapporti di collaborazione per la CP_1 Per_1 progettazione e lo sviluppo di progetti in Italia., che venivano operativamente gestiti operativamente dalla che proprio a fonte della collaborazione Controparte_1 tra lo studio e l'Ing. aveva inviato allo studio i dati per Parte_1 Per_1 Parte_1 permettere allo stesso lo sviluppo delle autorizzazioni. D'altronde, tutte le e-mail venivano inviate anche dall'ing. Anche la restante documentazione depositata Per_1 afferente alle fasi di preparazione degli allacci tecnici della rete e alla connessione con Enel Distribuzioni, non fornisce alcuna prova del fatto che il progetto svolto dallo fosse stato commissionato dalla Parte_3 Controparte_1
D'altronde, parte convenuta deposita contratto stipulato in data 04/05/2010, tra lo
““ Ing. e la società Parte_3 Pt_1 Parte_3 Pt_2 Parte_1
“Real-Solar Italia” dell'Ing. Tale contratto riguardagli impianti Persona_1 fotovoltaici che la RealSolar Italia poteva affidare agli attori, atteso che al punto n. 1 dello stesso contratto viene specificato che “Lo studio tecnico è tenuto ad eseguire,
Pagina 3 nel rispetto di quanto disposto nell'art. 4 del preambolo, tutte le prestazioni necessarie per la messa in funzione degli impianti. I costi saranno sistemati nel questo contratto”. All'art. 4 del medesimo contratto vengono, poi, previsti i corrispettivi per l'attività svolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa questo Giudice che, non essendovi prova completa e tranquillizzante del contratto intercorso con parte convenuta e sull'assunzione dell'obbligo di corresponsione degli onorari professionali da parte della stessa, la domanda attorea non possa essere accolta. …”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. correlato con l'art. 2697 c.c.. : in particolare evidenziando come la società operante Controparte_1 nel settore della progettazione ed installazione degli impianti fotovoltaici, si sarebbe avvalsa della loro collaborazione professionale per il progetto “Campacci”, rassegnando apposito incarico lavorativo;
e che il giudice di prime cure non avrebbe
“correttamente individuato le fonti del proprio convincimento e quindi non ha valutato le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, potendo la prova dell'incarico professionale esser data per presunzioni….” . Concludeva quindi parte appellante per la riforma della sentenza, accogliendo la domanda proposta.
Si costituiva nel giudizio di appello evidenziando il mancato Controparte_1 raggiungimento della prova dell'esistenza di un rapporto professionale tra gli ingegneri ed essa società; l'assenza di qualsivoglia mandato o contratto di Parte_1 altro genere tra le parti e la carenza della prova circa la volonta' della Controparte_1 di affidare l'incarico di progettazione agli odierni appellanti.
In particolare, evidenziava come gli appellanti non avessero dato prova della fonte negoziale e/o legale che avrebbe legittimato la propria pretesa creditoria e che la ricostruzione dei fatti di rilevanza processuale, fornita dagli appellanti in relazione alle motivazioni della sentenza impugnata, circa il “mancato e non corretto esame dei punti decisivi della controversia”, non era corrispondente al vero, non avendo fornito alcuna prova dell'esistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro o di un mandato esistente tra le odierne parti in causa. D'altro canto, rileva la convenuta, in tutti i propri scritti difensivi, essa ha sempre contestato il dedotto rapporto negoziale paventato dagli attori, depositando, all'uopo, il contratto concluso tra gli odierni appellanti ed un soggetto terzo, in riferimento al lavoro effettuato dallo Studio tecnico relativamente all'impianto fotovoltaico del progetto Parte_1
“Campacci”.
Con ordinanza del 13 luglio 2024, all'esito dell'udienza cartolare, la causa veniva assegnata in decisione.
Pagina 4 L'appello è infondato. La parte appellante, premesso che la prova del rapporto negoziale possa essere fornita nel caso in esame – privo di vincoli di forma – anche per presunzioni e con la prova dell'adempimento della prestazione, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, rileva che il primo giudice non avrebbe adeguatamente interpretato la rilevanza, ai fini di detta prova, anche nei termini della esistenza di una pluralità e concordanza di indizi, la documentazione prodotta e in particolare si evidenzia l'efficacia probatoria di taluni riscontri documentali.
Parte appellata invece deduce la irrilevanza di detta documentazione ai fini della prova del rapporto negoziale con gli appellati (e che invece deduce esistente solo con la società Real Solar Italia, soggetto terzo).
Rileva la Corte che, pur vero che la prova dell'incarico possa essere fornita a mezzo di presunzioni, la rilevanza degli elementi a tal fine indicati dagli appellanti viene meno laddove, come nel caso di specie, sussistano invece elementi documentali idonei a provare la tesi opposta della parte appellata (il conferimento dell'incarico ad un soggetto terzo, con cui gli appellanti avevano un rapporto professionale: cfr. contratto in atti) : la prova documentale della eccezione della appellata fa venir meno evidentemente la rilevanza di elementi indicati come idonei ai fini della prova presuntiva della prospettazione degli appellanti. Ed invero, come già rilevato dal primo giudice, la società convenuta ha prodotto il contratto stipulato in data 04/05/2010, tra lo “ Parte_3
e
[...] Parte_3
e la società “Real – Solar Italia” dell'Ing. Persona_1
Tale contratto riguarda impianti fotovoltaici che la RealSolar Italia poteva affidare agli attori, atteso che al punto n. 1 dello stesso contratto viene specificato che “Lo studio tecnico è tenuto ad eseguire, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 4 del preambolo, tutte le prestazioni necessarie per la messa in funzione degli impianti. I costi saranno sistemati nel contratto”. All'art. 4 del medesimo contratto vengono, poi, previsti i corrispettivi dell'attività svolta. Per tale prevalenente ragione, il giudice di prime cure ha ritenuto che non sussistesse prova invece di quanto dedotto dagli attori, sul contratto intercorso invece con la società odierna appellata.
D'altro canto gli appellanti hanno prodotto nel giudizio di primo grado solo un contratto preliminare intercorso tra la e e dunque Controparte_1 Parte_4 alcuna documentazione atta a comprovare alcun mandato fornito dall'appellata ai professionisti appellanti: la circostanza anzi che non risulti che a tale contratto preliminare sia seguito il contratto definitivo, induce ulteriormente a ritenere infondata la tesi della sussistenza del contratto dedotto tra le parti in causa.
Pagina 5 Di nessun rilievo la restante documentazione invocata in questa sede dagli appellanti, che in particolare deducono che l'esistenza del rapporto professionale sia provato da una serie di elementi ( pag. 7 dell'atto di citazione in appello) quali:
- l'accordo di riservatezza redatto dalla stessa , già ST RG, e CP_1 sottoscritto dagli attori in cui la si dichiara "committente"; CP_1
- la corrispondenza informatica in cui i responsabili progettuali della hanno CP_1 fornito agli attori le istruzioni e le direttive necessarie da adottare per il progetto e, solo ed esclusivamente a loro, hanno rivolto specifiche richieste;
- l'elaborato progettuale redatto e sottoscritto dagli ingegneri, controfirmato dalla e presentato all'ente preposto con la specifica istanza di allaccio;
CP_1
- le comunicazioni di sospensione e successiva interruzione di incarico inviata direttamente e solamente dalla convenuta agli attori.
Invero, non può ritenersi probante la citata documentazione (peraltro già esaminata dal primo giudice), in tal senso essendo fondati i rilievi della parte appellata, atteso che:
- la firma di un patto di riservatezza relativo ad un non meglio precisato contratto ben poteva riferirsi – in mancanza di prova di altro contratto in essere - al contratto preliminare (l'unico documentato in atti) ;
- quanto alla corrispondenza informatica intercorsa tra gli ing.ri e la Parte_1
, le e-mail in questione sono state inviate dall'appellata anche all'Ing. Controparte_1
quindi la loro rilevanza non è inequivoca ai fini della prova del contratto tra le Per_1 parti in causa, e comunque nulla esclude che eventuali richieste direttive o altro fossero inviate direttamente agli operatori (non necessariamente contraenti) ;
- quanto alla decisione di sospendere l'esecuzione del progetto denominato
“Campacci”, attesa la sua eccessiva onerosità, la decisione assunta da è Controparte_1 stata comunicata all'ing. e anche agli odierni appellanti, il che può valere Per_1 anche a supporto della opposta tesi del rapporto di collaborazione esistente tra gli ingegneri sopra citati e la Real Solar Italia Srl di Persona_1
Peraltro, il rapporto con la società Real Solar Italia per il tramite del risulta Per_1 anche dalla corrispondenza prodotta dagli appellanti (doc. avente ad oggetto :
“Impianto fotovoltaico Campacci” datato 1/9/2011), il che confligge con la tesi dell'incarico esclusivo conferito dall'odierna appellata. L'appello pertanto deve essere respinto, non risultando i motivi addotti ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, che integralmente confermata. Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Pagina 6 Roma, 10 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 2537/2018, vertente
Tra
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sandra Cassoni e Gianmichele Niglio
- Appellanti – E
in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Modestino D'Aquino
-Appellata –
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione in data 20.04.2012, gli attori e Parte_1 Pt_2 convenivano, innanzi al Tribunale di Latina, la per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni
“Voglia il Giudice Adito accertare che gli ingegneri hanno eseguito la Parte_1 progettazione dell'impianto fotovoltaico presso il Comune di Pontinia (LT), via Migliara 50 destra, progetto denominato “Campacci” per conto e nell'interesse della convenuta e pertanto dichiarare il compenso maturato dagli attori nonché condannare la al pagamento delle somme richieste a titolo di Controparte_1 compenso, come meglio specificato, che ammontano ad € 96.347,15, oltre interessi al tasso legale dall'01.09.2011, al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. L'odierna appellata si costituiva in giudizio contestando le avverse domande ed in particolare deducendo l'estraneità dal rapporto professionale con gli attori. A sostegno di tale tesi, la rappresentava di non aver mai conferito alcun CP_1 incarico agli ingegneri in relazione al progetto “Campacci”, né di aver Parte_1 mai intrattenuto con gli stessi alcun tipo di rapporto professionale basato su qualsivoglia mandato o contratto di altro genere. Deduceva inoltre che gli Ingegneri avevano stipulato il “contratto Parte_1 relativo allo sviluppo dei progetti” (nella specie il progetto “Campacci”) con altro soggetto, la “RealSolar Italia” dell'Ing. ingegnere che Persona_1 risultava essere un professionista del campo e non anche un dipendente e/o dirigente della . CP_1
A riprova di quanto sopra, veniva depositato il contratto sottoscritto in data 04.05.2010, tra lo “ Parte_3
e la società “RealSolar Italia” dell'Ing. con sede legale in Via del Persona_1
Conciapelli, 69 – Bolzano, rappresentando come fosse stato lo stesso ing. a Per_1 consegnare il contratto di cui sopra alla , proprio per evidenziare e chiarire CP_1 quali fossero i propri collaboratori ed il proprio rapporto con i predetti. La risulterebbe quindi del tutto estranea al rapporto dedotto. CP_1
Premesso quanto sopra, la così concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 disattesa ogni contraria istanza: In via preliminare, dichiarare la Controparte_1 carente di legittimazione passiva nel presente giudizio, e per l'effetto disporne
[...]
l'estromissione; -In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la obbligata al pagamento in favore degli attori Controparte_1 delle somme spettanti a titolo di compenso, dichiarare che alcuna somma è dovuta per la legittimazione definitiva, ridurre la somma dovuta per la progettazione preliminare a quella ritenuta di giustizia, anche ad esito di eventuale C.T.U. volta a determinare l'equo onorario. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”. Espletata la fase di trattazione e la successiva fase istruttoria con l''interrogatorio del legale rappresentante della Controparte_2 il giudizio veniva definito con la sentenza n. 2840/2017, pubblicata il 21.12.2017, con la quale il tribunale di Latina così statuiva:
Pagina 2 “rigetta la domanda di parte attrice, - condanna e Pt_1 Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del
[...] presente giudizio che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre Iva, spese generali e C.P.A.”
A fondamento della decisione il Tribunale poneva le seguenti circostanze:
“ Nel caso di specie, gli attori non hanno adempiuto all'onus probandi sugli stessi incombenti. Parte convenuta ha, infatti, contestato il rapporto negoziale degli stessi dedotto. La stessa, in particolare, ha rilevato che il rapporto contrattuale con gli attori sarebbe intervenuto con la Società Real Solar Italia Srl di Petrus Weiss, con la quale gli stessi avevano anche stipulato un rapporto contrattuale e firmato un patto di riservatezza. Evidenzia, poi, di non aver mai firmato alcun conferimento di incarico degli ingegneri attori in relazione in relazione al progetto “Campacci”, nonché di non aver mai intrattenuto con essi alcun tipo di relazione professionalizzante basata su qualsivoglia mandato o contratto di altro genere. Ha poi aggiunto che l'Ing. era un professionista e non un dipendente Persona_1
e/o un dirigente della stessa. Ebbene sul punto va, infatti, evidenziato che non esiste agli atti di causa alcun contratto stipulato tra gli attori e parte convenuta nel presente giudizio. A fondamento della propria domanda, infatti, gli stessi hanno depositato contratto preliminare relativo al “progetto” Campacci tra ST RG e e Parte_4 una serie di email relative a comunicazioni intercorse tra l'Arch. e lo studio Per_2 tecnico Nel primo contratto alcun cenno all'attività dei professionisti Parte_1 viene fatto. Quanto alle mail, invece, esse non forniscono alcuna prova del fatto che il progetto svolto dallo Studio Tecnico fosse stato commissionato dalla Parte_1 CP_1
[...]
Quest'ultima, infatti, ha dedotto che tra la CK RG GM (società del gruppo
) e l'ing. sono intercorsi rapporti di collaborazione per la CP_1 Per_1 progettazione e lo sviluppo di progetti in Italia., che venivano operativamente gestiti operativamente dalla che proprio a fonte della collaborazione Controparte_1 tra lo studio e l'Ing. aveva inviato allo studio i dati per Parte_1 Per_1 Parte_1 permettere allo stesso lo sviluppo delle autorizzazioni. D'altronde, tutte le e-mail venivano inviate anche dall'ing. Anche la restante documentazione depositata Per_1 afferente alle fasi di preparazione degli allacci tecnici della rete e alla connessione con Enel Distribuzioni, non fornisce alcuna prova del fatto che il progetto svolto dallo fosse stato commissionato dalla Parte_3 Controparte_1
D'altronde, parte convenuta deposita contratto stipulato in data 04/05/2010, tra lo
““ Ing. e la società Parte_3 Pt_1 Parte_3 Pt_2 Parte_1
“Real-Solar Italia” dell'Ing. Tale contratto riguardagli impianti Persona_1 fotovoltaici che la RealSolar Italia poteva affidare agli attori, atteso che al punto n. 1 dello stesso contratto viene specificato che “Lo studio tecnico è tenuto ad eseguire,
Pagina 3 nel rispetto di quanto disposto nell'art. 4 del preambolo, tutte le prestazioni necessarie per la messa in funzione degli impianti. I costi saranno sistemati nel questo contratto”. All'art. 4 del medesimo contratto vengono, poi, previsti i corrispettivi per l'attività svolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa questo Giudice che, non essendovi prova completa e tranquillizzante del contratto intercorso con parte convenuta e sull'assunzione dell'obbligo di corresponsione degli onorari professionali da parte della stessa, la domanda attorea non possa essere accolta. …”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. correlato con l'art. 2697 c.c.. : in particolare evidenziando come la società operante Controparte_1 nel settore della progettazione ed installazione degli impianti fotovoltaici, si sarebbe avvalsa della loro collaborazione professionale per il progetto “Campacci”, rassegnando apposito incarico lavorativo;
e che il giudice di prime cure non avrebbe
“correttamente individuato le fonti del proprio convincimento e quindi non ha valutato le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, potendo la prova dell'incarico professionale esser data per presunzioni….” . Concludeva quindi parte appellante per la riforma della sentenza, accogliendo la domanda proposta.
Si costituiva nel giudizio di appello evidenziando il mancato Controparte_1 raggiungimento della prova dell'esistenza di un rapporto professionale tra gli ingegneri ed essa società; l'assenza di qualsivoglia mandato o contratto di Parte_1 altro genere tra le parti e la carenza della prova circa la volonta' della Controparte_1 di affidare l'incarico di progettazione agli odierni appellanti.
In particolare, evidenziava come gli appellanti non avessero dato prova della fonte negoziale e/o legale che avrebbe legittimato la propria pretesa creditoria e che la ricostruzione dei fatti di rilevanza processuale, fornita dagli appellanti in relazione alle motivazioni della sentenza impugnata, circa il “mancato e non corretto esame dei punti decisivi della controversia”, non era corrispondente al vero, non avendo fornito alcuna prova dell'esistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro o di un mandato esistente tra le odierne parti in causa. D'altro canto, rileva la convenuta, in tutti i propri scritti difensivi, essa ha sempre contestato il dedotto rapporto negoziale paventato dagli attori, depositando, all'uopo, il contratto concluso tra gli odierni appellanti ed un soggetto terzo, in riferimento al lavoro effettuato dallo Studio tecnico relativamente all'impianto fotovoltaico del progetto Parte_1
“Campacci”.
Con ordinanza del 13 luglio 2024, all'esito dell'udienza cartolare, la causa veniva assegnata in decisione.
Pagina 4 L'appello è infondato. La parte appellante, premesso che la prova del rapporto negoziale possa essere fornita nel caso in esame – privo di vincoli di forma – anche per presunzioni e con la prova dell'adempimento della prestazione, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, rileva che il primo giudice non avrebbe adeguatamente interpretato la rilevanza, ai fini di detta prova, anche nei termini della esistenza di una pluralità e concordanza di indizi, la documentazione prodotta e in particolare si evidenzia l'efficacia probatoria di taluni riscontri documentali.
Parte appellata invece deduce la irrilevanza di detta documentazione ai fini della prova del rapporto negoziale con gli appellati (e che invece deduce esistente solo con la società Real Solar Italia, soggetto terzo).
Rileva la Corte che, pur vero che la prova dell'incarico possa essere fornita a mezzo di presunzioni, la rilevanza degli elementi a tal fine indicati dagli appellanti viene meno laddove, come nel caso di specie, sussistano invece elementi documentali idonei a provare la tesi opposta della parte appellata (il conferimento dell'incarico ad un soggetto terzo, con cui gli appellanti avevano un rapporto professionale: cfr. contratto in atti) : la prova documentale della eccezione della appellata fa venir meno evidentemente la rilevanza di elementi indicati come idonei ai fini della prova presuntiva della prospettazione degli appellanti. Ed invero, come già rilevato dal primo giudice, la società convenuta ha prodotto il contratto stipulato in data 04/05/2010, tra lo “ Parte_3
e
[...] Parte_3
e la società “Real – Solar Italia” dell'Ing. Persona_1
Tale contratto riguarda impianti fotovoltaici che la RealSolar Italia poteva affidare agli attori, atteso che al punto n. 1 dello stesso contratto viene specificato che “Lo studio tecnico è tenuto ad eseguire, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 4 del preambolo, tutte le prestazioni necessarie per la messa in funzione degli impianti. I costi saranno sistemati nel contratto”. All'art. 4 del medesimo contratto vengono, poi, previsti i corrispettivi dell'attività svolta. Per tale prevalenente ragione, il giudice di prime cure ha ritenuto che non sussistesse prova invece di quanto dedotto dagli attori, sul contratto intercorso invece con la società odierna appellata.
D'altro canto gli appellanti hanno prodotto nel giudizio di primo grado solo un contratto preliminare intercorso tra la e e dunque Controparte_1 Parte_4 alcuna documentazione atta a comprovare alcun mandato fornito dall'appellata ai professionisti appellanti: la circostanza anzi che non risulti che a tale contratto preliminare sia seguito il contratto definitivo, induce ulteriormente a ritenere infondata la tesi della sussistenza del contratto dedotto tra le parti in causa.
Pagina 5 Di nessun rilievo la restante documentazione invocata in questa sede dagli appellanti, che in particolare deducono che l'esistenza del rapporto professionale sia provato da una serie di elementi ( pag. 7 dell'atto di citazione in appello) quali:
- l'accordo di riservatezza redatto dalla stessa , già ST RG, e CP_1 sottoscritto dagli attori in cui la si dichiara "committente"; CP_1
- la corrispondenza informatica in cui i responsabili progettuali della hanno CP_1 fornito agli attori le istruzioni e le direttive necessarie da adottare per il progetto e, solo ed esclusivamente a loro, hanno rivolto specifiche richieste;
- l'elaborato progettuale redatto e sottoscritto dagli ingegneri, controfirmato dalla e presentato all'ente preposto con la specifica istanza di allaccio;
CP_1
- le comunicazioni di sospensione e successiva interruzione di incarico inviata direttamente e solamente dalla convenuta agli attori.
Invero, non può ritenersi probante la citata documentazione (peraltro già esaminata dal primo giudice), in tal senso essendo fondati i rilievi della parte appellata, atteso che:
- la firma di un patto di riservatezza relativo ad un non meglio precisato contratto ben poteva riferirsi – in mancanza di prova di altro contratto in essere - al contratto preliminare (l'unico documentato in atti) ;
- quanto alla corrispondenza informatica intercorsa tra gli ing.ri e la Parte_1
, le e-mail in questione sono state inviate dall'appellata anche all'Ing. Controparte_1
quindi la loro rilevanza non è inequivoca ai fini della prova del contratto tra le Per_1 parti in causa, e comunque nulla esclude che eventuali richieste direttive o altro fossero inviate direttamente agli operatori (non necessariamente contraenti) ;
- quanto alla decisione di sospendere l'esecuzione del progetto denominato
“Campacci”, attesa la sua eccessiva onerosità, la decisione assunta da è Controparte_1 stata comunicata all'ing. e anche agli odierni appellanti, il che può valere Per_1 anche a supporto della opposta tesi del rapporto di collaborazione esistente tra gli ingegneri sopra citati e la Real Solar Italia Srl di Persona_1
Peraltro, il rapporto con la società Real Solar Italia per il tramite del risulta Per_1 anche dalla corrispondenza prodotta dagli appellanti (doc. avente ad oggetto :
“Impianto fotovoltaico Campacci” datato 1/9/2011), il che confligge con la tesi dell'incarico esclusivo conferito dall'odierna appellata. L'appello pertanto deve essere respinto, non risultando i motivi addotti ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, che integralmente confermata. Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Pagina 6 Roma, 10 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7