Articolo 2 della Legge 3 maggio 2004, n. 135
Articolo 1Articolo 3
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29 maggio 2004
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
Entrata in vigore il 29 maggio 2004