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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8344 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona dei legali rappresentanti p.t., con l'avv. Lorenzo Massagli;
CP_1
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea Genovese;
CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, affinché fosse condannata al CP_2 risarcimento dei danni occorsi in data 30.11.2021 a seguito dell'incendio sviluppatosi all'interno della raffineria gestita dalla società convenuta, sita nella località Stagno,
Livorno.
Hanno dedotto le parti attrici che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, la colonna di fumo scaturita dal suddetto incendio ha danneggiato, rilasciando fuliggini, l'impianto
1 fotovoltaico presente sul tetto dell'immobile di proprietà della Parte_1
e ha costretto le stesse aziende a corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti che non hanno potuto svolgere la propria prestazione lavorativa fino al 2 dicembre 2021.
Si è costituita regolarmente in giudizio opponendosi nel merito alla domanda CP_2
attrice, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda ai sensi degli articoli 163, co. 3, n. 4, e 164 c.p.c., considerato che, da un'analisi approfondita, emergono con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto delle domande di parti attrici e parte convenuta non appare lesa nel suo diritto di difesa in giudizio.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, invero, la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza e impedisca al convenuto di predisporre un'adeguata e puntuale linea di difesa (cfr. Cass. civ., SU, 22/05/2012,
n.8077), il che non si verifica nel caso in esame.
2. Passando all'esame nel merito delle domande presentate da Parte_1
la fattispecie concreta dedotta in sede di citazione appare sussumibile nella
[...] responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione al danneggiamento dell'impianto fotovoltaico di proprietà della predetta attrice.
Secondo la disciplina codicistica, il danneggiato deve dare prova certa dell'esistenza di un danno ingiusto eziologicamente riconducibile a una condotta, dolosa o colposa, del danneggiante, nonché la prova delle conseguenze dannose direttamente connesse al danno evento e del loro preciso ammontare.
In ogni caso, anche volendo sussumere la fattispecie nella configurazione di cui all'art. 2051 c.c., sebbene la colpa del custode non giochi alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità (prevedendo la fattispecie un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa), rimane fermo l'onere probatorio a carico del danneggiato circa la dimostrazione di un valido nesso di
2 causalità materiale fra la res e l'evento dannoso;
l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito.
3. Nel caso di specie, in entrambe le configurazioni giuridiche sopra prospettate, non appare assolto l'onere della prova in relazione alla sussistenza di un danno ingiusto all'impianto fotovoltaico causalmente ricollegabile al deposito della fuliggine dell'incendio di cui trattasi.
In primo luogo, l'allegazione di articoli pubblicati da quotidiani online in merito all'incendio avvenuto nella suddetta raffineria e di documenti fotografici attestanti la colonna di fumo, nonché il mero fatto che lo stabile fosse ricoperto da 770 pannelli fotovoltaici, non sono sufficienti a provare l'esistenza del danno ingiusto lamentato.
In secondo luogo, benché parte attrice asserisca che, al momento dell'incendio, lo stato di manutenzione dell'impianto fotovoltaico fosse buono e l'impianto fosse dotato di un sistema di irrigazione autonomo integrato e soggetto a controlli e pulizie periodiche, la stessa non ha depositato alcun documento relativo alla manutenzione e al funzionamento dell'impianto, che consentisse di raffrontare con obiettività la situazione prima e dopo l'incendio. Pertanto, non è dato sapere se, nelle circostanze di tempo e luogo dell'incendio, l'impianto abbia subito un danno ovvero se la manutenzione straordinaria effettuata da parte attrice sia stata resa necessaria da uno stato di logoramento dei pannelli preesistente all'incendio e dovuto a polveri depositatesi nel tempo, il che appare plausibile considerando le attività industriali della zona, soggetta anche a particolare traffico veicolare, e la non contestata vetustà dell'impianto.
L'unico dato obiettivo è il comunicato stampa di la quale, se da un lato Parte_4 ha ammesso che “le aree più interessate da eventuali fenomeni di ricaduta al suolo delle sostanze sprigionate sono da circoscrivere entro un raggio di circa 1 km dall'impianto andato a fuoco”, ha dall'altro lato verificato che le condizioni meteo, assieme alla direzione del vento e alla breve durata dell'evento, hanno favorito la dispersione dei fumi e, di conseguenza, ha valutato che “gli effetti della deposizione al suolo delle sostanze inquinanti siano piuttosto modesti ovvero trascurabili”.
Quanto poi alla asserita minor captazione dei pannelli nel periodo successivo all'incendio, non appare sufficientemente provato che vi sia stata una produzione energetica inferiore alla norma. La società attrice ha allegato dei meri avvisi di pagamento del gestore energetico GSE nei confronti di relativi ai tre mesi successivi Parte_1
3 al fenomeno incendiario, ma non risultano agli atti dati precedenti all'incendio e successivi alla pulizia dell'impianto. Tali avvisi di pagamento non sono da soli in grado di provare una differente produzione energetica successiva all'incendio, dalla quale dedurre il danneggiamento dei pannelli.
La stessa perizia di parte, elaborata dall'Ing. ha attestato che “non è stato possibile Per_1
calcolare con esattezza la captazione dei pannelli solari o la minore prestazione energetica rispetto alla stessa situazione dei giorni precedenti al sinistro, in quanto si sono verificati cambiamenti metereologici e diverse situazioni di temperature climatiche”
e ha effettuato una stima approssimativa di minor produzione energetica dei pannelli fotovoltaici pari al 20%, senza però esplicitare i criteri tecnico-scientifici utilizzati, il che non ha consentito né a controparte né a codesto organo giudicante di vagliare la correttezza e l'attendibilità delle risultanze peritali.
In conclusione, si ritengono non provate, secondo la disciplina in materia di responsabilità contrattuale sopra richiamata, le prime due doglianze provenienti da Parte_1
non è infatti riscontrabile agli atti un danno ingiusto ai pannelli occorso nelle
[...] circostanze di tempo e luogo indicate dall'attore, posto che non è stata provata né la presenza di fuliggine sui pannelli dovuta all'incendio né una minor captazione energetica successiva allo stesso.
4. Procedendo alla disamina della domanda di risarcimento del danno da mancato impiego dei dipendenti presentata da tutte le parti attrici di questo procedimento, va premesso che giurisprudenza consolidata della Suprema Corte riconosce tutela risarcitoria anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito. Nel caso di specie, la domanda concerne il danno subito dal datore di lavoro che si è trovato nell'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa dei dipendenti per fatto del terzo e, perciò, ha dovuto corrispondere ai dipendenti la retribuzione contrattualmente prevista senza ricevere corrispettivo.
Tenendo sempre a mente la ripartizione dell'onere probatorio della responsabilità extracontrattuale, nella fattispecie in esame non risulta provato il danno ingiusto oggetto del risarcimento richiesto.
Invero, sebbene siano pacifici l'incendio, la connessa colonna di fuliggine e la loro origine nella raffineria gestita da parte convenuta, non appare parimenti confermata l'inagibilità
4 dei locali lavorativi e un contesto insalubre tale da costringere alla sospensione delle attività lavorative per due giorni consecutivi.
Parti attrici hanno allegato articoli di quotidiani online che menzionavano solo la raccomandazione di tenere chiuse le finestre ma nessun provvedimento della Pubblica
Amministrazione competente o della Protezione Civile che imponesse l'evacuazione e, quindi, un obbligo per le aziende attrici di chiudere l'accesso ai posti di lavoro nella zona.
Se ci fosse stato un ordine delle Autorità che avesse imposto l'obbligo di evacuazione, esso avrebbe potuto essere depositato in atti da parti attrici.
Per di più, non sono stati depositati i contratti di lavoro dei lavoratori menzionati nella richiesta di risarcimento che potevano attestare gli effettivi orari di lavoro e, di conseguenza, provare la reale presenza o meno degli stessi nello stabile il giorno dell'incendio e quello seguente.
5. Conclusivamente, le domande presentate dalle parti attrici in questo giudizio vanno rigettate perché non provate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 CP_1 CP_2
b) condanna in solido e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a pagare a favore di le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 CP_1 CP_2 per compensi e in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma addì, 10/01/2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8344 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona dei legali rappresentanti p.t., con l'avv. Lorenzo Massagli;
CP_1
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea Genovese;
CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, affinché fosse condannata al CP_2 risarcimento dei danni occorsi in data 30.11.2021 a seguito dell'incendio sviluppatosi all'interno della raffineria gestita dalla società convenuta, sita nella località Stagno,
Livorno.
Hanno dedotto le parti attrici che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, la colonna di fumo scaturita dal suddetto incendio ha danneggiato, rilasciando fuliggini, l'impianto
1 fotovoltaico presente sul tetto dell'immobile di proprietà della Parte_1
e ha costretto le stesse aziende a corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti che non hanno potuto svolgere la propria prestazione lavorativa fino al 2 dicembre 2021.
Si è costituita regolarmente in giudizio opponendosi nel merito alla domanda CP_2
attrice, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda ai sensi degli articoli 163, co. 3, n. 4, e 164 c.p.c., considerato che, da un'analisi approfondita, emergono con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto delle domande di parti attrici e parte convenuta non appare lesa nel suo diritto di difesa in giudizio.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, invero, la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza e impedisca al convenuto di predisporre un'adeguata e puntuale linea di difesa (cfr. Cass. civ., SU, 22/05/2012,
n.8077), il che non si verifica nel caso in esame.
2. Passando all'esame nel merito delle domande presentate da Parte_1
la fattispecie concreta dedotta in sede di citazione appare sussumibile nella
[...] responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione al danneggiamento dell'impianto fotovoltaico di proprietà della predetta attrice.
Secondo la disciplina codicistica, il danneggiato deve dare prova certa dell'esistenza di un danno ingiusto eziologicamente riconducibile a una condotta, dolosa o colposa, del danneggiante, nonché la prova delle conseguenze dannose direttamente connesse al danno evento e del loro preciso ammontare.
In ogni caso, anche volendo sussumere la fattispecie nella configurazione di cui all'art. 2051 c.c., sebbene la colpa del custode non giochi alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità (prevedendo la fattispecie un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa), rimane fermo l'onere probatorio a carico del danneggiato circa la dimostrazione di un valido nesso di
2 causalità materiale fra la res e l'evento dannoso;
l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito.
3. Nel caso di specie, in entrambe le configurazioni giuridiche sopra prospettate, non appare assolto l'onere della prova in relazione alla sussistenza di un danno ingiusto all'impianto fotovoltaico causalmente ricollegabile al deposito della fuliggine dell'incendio di cui trattasi.
In primo luogo, l'allegazione di articoli pubblicati da quotidiani online in merito all'incendio avvenuto nella suddetta raffineria e di documenti fotografici attestanti la colonna di fumo, nonché il mero fatto che lo stabile fosse ricoperto da 770 pannelli fotovoltaici, non sono sufficienti a provare l'esistenza del danno ingiusto lamentato.
In secondo luogo, benché parte attrice asserisca che, al momento dell'incendio, lo stato di manutenzione dell'impianto fotovoltaico fosse buono e l'impianto fosse dotato di un sistema di irrigazione autonomo integrato e soggetto a controlli e pulizie periodiche, la stessa non ha depositato alcun documento relativo alla manutenzione e al funzionamento dell'impianto, che consentisse di raffrontare con obiettività la situazione prima e dopo l'incendio. Pertanto, non è dato sapere se, nelle circostanze di tempo e luogo dell'incendio, l'impianto abbia subito un danno ovvero se la manutenzione straordinaria effettuata da parte attrice sia stata resa necessaria da uno stato di logoramento dei pannelli preesistente all'incendio e dovuto a polveri depositatesi nel tempo, il che appare plausibile considerando le attività industriali della zona, soggetta anche a particolare traffico veicolare, e la non contestata vetustà dell'impianto.
L'unico dato obiettivo è il comunicato stampa di la quale, se da un lato Parte_4 ha ammesso che “le aree più interessate da eventuali fenomeni di ricaduta al suolo delle sostanze sprigionate sono da circoscrivere entro un raggio di circa 1 km dall'impianto andato a fuoco”, ha dall'altro lato verificato che le condizioni meteo, assieme alla direzione del vento e alla breve durata dell'evento, hanno favorito la dispersione dei fumi e, di conseguenza, ha valutato che “gli effetti della deposizione al suolo delle sostanze inquinanti siano piuttosto modesti ovvero trascurabili”.
Quanto poi alla asserita minor captazione dei pannelli nel periodo successivo all'incendio, non appare sufficientemente provato che vi sia stata una produzione energetica inferiore alla norma. La società attrice ha allegato dei meri avvisi di pagamento del gestore energetico GSE nei confronti di relativi ai tre mesi successivi Parte_1
3 al fenomeno incendiario, ma non risultano agli atti dati precedenti all'incendio e successivi alla pulizia dell'impianto. Tali avvisi di pagamento non sono da soli in grado di provare una differente produzione energetica successiva all'incendio, dalla quale dedurre il danneggiamento dei pannelli.
La stessa perizia di parte, elaborata dall'Ing. ha attestato che “non è stato possibile Per_1
calcolare con esattezza la captazione dei pannelli solari o la minore prestazione energetica rispetto alla stessa situazione dei giorni precedenti al sinistro, in quanto si sono verificati cambiamenti metereologici e diverse situazioni di temperature climatiche”
e ha effettuato una stima approssimativa di minor produzione energetica dei pannelli fotovoltaici pari al 20%, senza però esplicitare i criteri tecnico-scientifici utilizzati, il che non ha consentito né a controparte né a codesto organo giudicante di vagliare la correttezza e l'attendibilità delle risultanze peritali.
In conclusione, si ritengono non provate, secondo la disciplina in materia di responsabilità contrattuale sopra richiamata, le prime due doglianze provenienti da Parte_1
non è infatti riscontrabile agli atti un danno ingiusto ai pannelli occorso nelle
[...] circostanze di tempo e luogo indicate dall'attore, posto che non è stata provata né la presenza di fuliggine sui pannelli dovuta all'incendio né una minor captazione energetica successiva allo stesso.
4. Procedendo alla disamina della domanda di risarcimento del danno da mancato impiego dei dipendenti presentata da tutte le parti attrici di questo procedimento, va premesso che giurisprudenza consolidata della Suprema Corte riconosce tutela risarcitoria anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito. Nel caso di specie, la domanda concerne il danno subito dal datore di lavoro che si è trovato nell'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa dei dipendenti per fatto del terzo e, perciò, ha dovuto corrispondere ai dipendenti la retribuzione contrattualmente prevista senza ricevere corrispettivo.
Tenendo sempre a mente la ripartizione dell'onere probatorio della responsabilità extracontrattuale, nella fattispecie in esame non risulta provato il danno ingiusto oggetto del risarcimento richiesto.
Invero, sebbene siano pacifici l'incendio, la connessa colonna di fuliggine e la loro origine nella raffineria gestita da parte convenuta, non appare parimenti confermata l'inagibilità
4 dei locali lavorativi e un contesto insalubre tale da costringere alla sospensione delle attività lavorative per due giorni consecutivi.
Parti attrici hanno allegato articoli di quotidiani online che menzionavano solo la raccomandazione di tenere chiuse le finestre ma nessun provvedimento della Pubblica
Amministrazione competente o della Protezione Civile che imponesse l'evacuazione e, quindi, un obbligo per le aziende attrici di chiudere l'accesso ai posti di lavoro nella zona.
Se ci fosse stato un ordine delle Autorità che avesse imposto l'obbligo di evacuazione, esso avrebbe potuto essere depositato in atti da parti attrici.
Per di più, non sono stati depositati i contratti di lavoro dei lavoratori menzionati nella richiesta di risarcimento che potevano attestare gli effettivi orari di lavoro e, di conseguenza, provare la reale presenza o meno degli stessi nello stabile il giorno dell'incendio e quello seguente.
5. Conclusivamente, le domande presentate dalle parti attrici in questo giudizio vanno rigettate perché non provate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 CP_1 CP_2
b) condanna in solido e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a pagare a favore di le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 CP_1 CP_2 per compensi e in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma addì, 10/01/2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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