Rigetto
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/09/2025, n. 7633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7633 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07633/2025REG.PROV.COLL.
N. 05148/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5148 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via Nicola Fasano, 5;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Bruno Garante su delega dichiarata di Giovanni Basile
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. -OMISSIS-, odierno appellante, è proprietario di un terreno sito in Pozzuoli alla -OMISSIS-. Negli anni Ottanta veniva realizzato un immobile per il quale si presentava istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, a cui veniva attribuito il prot. n. -OMISSIS-del 18 aprile 1995. In momenti successivi alla presentazione dell’istanza, secondo quanto riportato nell’atto di appello, l’appellante “ ha realizzato ulteriori interventi di ampliamento, senza munirsi del preventivo titolo abilitativo” .
2 - Innanzi al TAR per la Campania, venivano impugnati il provvedimento del Comune di Pozzuoli, prot. n. -OMISSIS-emesso in data 04.04.2017, con il quale era stata rigettata l’istanza di condono con contestuale ingiunzione di demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi, previa richiesta di dissequestro da inoltrare all’Autorità giudiziaria, nonché i provvedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione delle opere (I motivi aggiunti), di acquisizione dell’intero lotto al patrimonio comunale (II motivi aggiunti) e di ingiunzione di pagamento della prevista sanzione amministrativa (III motivi aggiunti).
3 - I provvedimenti impugnati si fondavano sul rilievo che l’istanza di condono aveva avuto ad oggetto un manufatto per civile abitazione che, nel frattempo, era stato trasformato realizzando “ un organismo edilizio del tutto diverso ” con la conclusione che era stata realizzata una “ variazione essenziale ” ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001.
4 - In primo grado, il ricorrente lamentava che il Comune avrebbe dovuto ordinare la demolizione esclusivamente dell’ampliamento per ricondurre l’immobile alle condizioni descritte nell’istanza di condono. Lamentava inoltre la violazione delle garanzie procedimentali. Resisteva al ricorso il Comune di Pozzuoli.
5 - La Sentenza del TAR per la Campania, sede di Napoli, Sez. VI, n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2022 respingeva il ricorso principale e i primi e i terzi motivi aggiunti, mentre accoglieva (con capo non impugnato nella presene sede) i secondi motivi aggiunti per la mancata motivazione della disposta acquisizione dell’intero lotto senza dare atto del rispetto dei previsti limiti dimensionali.
5.1 - In particolare, Il ricorso principale veniva respinto avendo il TAR ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale per il quale chi ha presentato una domanda di condono deve astenersi dal realizzare ulteriori opere fino alla definizione della stessa, pena la soggezione all’ordine demolitorio. Inoltre, pur volendo considerare un diverso e più mite orientamento (Cons. Stato, sez. VI, sent. 25 gennaio 2022, n. 496 e successive), le opere realizzate successivamente alla presentazione della domanda di condono avevano comunque portato alla realizzazione di un “ manufatto del tutto diverso ” con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione. Dalla natura vincolata dei procedimenti volti a reprimere gli abusi edilizi derivava il respingimento del motivo di ricorso relativo all’asserita violazione delle garanzie procedimentali.
5.2 - Venivano altresì respinti i primi e terzi motivi aggiunti, riferiti alla sanzione per l’omessa demolizione.
5.3 - Il TAR compensava, infine, le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
6 - Avverso la predetta sentenza viene proposto appello mediante 4 motivi di gravame che vengono di seguito sintetizzati.
6.1 - Con il primo motivo l’appellante deduce che la relazione tecnica di parte a cura del proprio architetto, depositata in primo grado, avrebbe dimostrato che le opere di ampliamento non hanno trasformato in maniera irreversibile il manufatto e sarebbe astrattamente possibile riportare l’opera edilizia alla sua originaria consistenza;
6.2 - In secondo Luogo, si contesta che i Giudici non avrebbero correttamente valutato la violazione delle garanzie procedimentali ex L. 241/1990, art. 10-bis. Al contrario, il diniego avrebbe dovuto consentire un effettivo apporto partecipativo, utile a verificare se i manufatti contestati potessero essere riportati allo stato previsto dalla domanda di sanatoria come confermato dalla perizia tecnica prodotta;
6.3 - Inoltre, si sostiene che l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata demolizione sarebbe illegittima in quanto l’immobile era sottoposto a sequestro penale, circostanza che sospenderebbe la decorrenza dei termini per l’esecuzione della demolizione ed impedirebbe, così come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, di applicare una sanzione.
6.4 - Infine, i provvedimenti acquisitori e sanzionatori sarebbero illegittimi per illegittimità derivata.
7 – L’appello non è fondato.
7.1 – In primo luogo, il motivo d’appello riferito alla mancata puntuale enucleazione delle sole opere abusive ai fini della loro demolizione non può essere accolto. Infatti, l’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo individuato da TAR, cui il Collegio aderisce, impone di enucleare le opere abusive da demolire dalle preesistenze legittime (o, come in questo caso, dalle preesistenze fatte oggetto di domanda di sanatoria) valutando la complessiva situazione di fatto portata davanti al giudice secondo ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, è proprio in base a tali principi che devono ritenersi legittimi i provvedimenti impugnati. Infatti l’originario condono si riferiva a un immobile da adibire ad abitazione costituito da un unico piano ed avente superficie utile di mq. 28; mentre i provvedimenti demolitori hanno avuto ad oggetto un manufatto del tutto diverso, costituito da piano interrato e piano rialzato di dimensioni di m. 12 per m. 9,50 con altezza di m. 3,30 diviso in due appartamenti, aventi ciascuno superficie di mq. 70. Dunque il manufatto di cui fu chiesto il condono non esiste più nella sua materialità, essendo stato presumibilmente demolito (circostanza non contestata, resa verosimile dalla odierna presenza di un piano interrato prima assente) ed ha comunque perso la sua individualità essendo conglobato in un manufatto che, secondo ragionevolezza e proporzionalità, risulta del tutto diverso sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, avendo quadruplicato la superficie. La stessa relazione del tecnico allegata al ricorso non dimostra che la parte originaria (cioè il manufatto per cui fu chiesto il condono) sia ancora “ riconoscibile” nella sua conformazione limitandosi ad affermare che (solo) “ in astratto è possibile procedere al parziale ripristino al fine di riportare l’immobile nei limiti dell’originaria consistenza ”.
Il primo motivo d’appello deve pertanto essere respinto.
7.2 - Le pregresse considerazioni conducono alla qualificazione dell’ordine di demolizione quale atto dovuto a contenuto vincolato, risultando irrilevanti le ulteriori censure procedimentali dedotte con il secondo motivo d’appello, che deve essere parimenti respinto.
7.3 - Neppure l’appellante dimostra di aver chiesto il dissequestro penale come indicato dal Comune o di avere, comunque, compiuto alcun passo utile ai fini dell’ottemperanza all’ordine demolitorio alla stregua del generalissimo criterio di buona fede che deve guidare i reciproci rapporti fra amministrazione e cittadino, risultando pertanto la piena legittimità anche della irrogata sanzione pecuniaria, contestata con gli ultimi due motivi d’appello., che devono essere anch’essi respinti-
7.4 – Non vi è, infine, pronuncia sul capo della sentenza del TAR che ha annullato il provvedimento di acquisizione dell’intero lotto al patrimonio indisponibile del Comune, non avendo l’appellante impugnato tale capo, a lui favorevole, e neppure avendo proposto il Comune appello incidentale –né allegato in atti un’attività di riesame attivata al riguardo.
8 – In conclusione l’appello deve essere respinto.
9 – La novità e le descritte peculiarità della fattispecie contenziosa giustificano, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.